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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3825/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 24.9.2025; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA MENOTTI
N.15, presso lo studio dell'avv. TERESA NICASTRO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Pachino in via S. Martino n. 1, elettivamente domiciliato in PACHINO, VIA MENOTTI N.15, presso lo studio dell'avv. TERESA NICASTRO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 4.2.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. depositato telematicamente in data 4.10.2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Pachino, il giorno 28.9.2009 (Atto n. 59,
Parte II, Serie A, Anno 2009);
- che dalla loro unione è nato il figlio l'11.3.2010. Per_1
Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e contestuale pronuncia di divorzio, alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi, matrimonio celebrato in data 28/09/2009, rito concordatario, in Pachino (SR), in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pachino al Numero 59 parte II anno 2009 (Cfr. doc.1)
3. Assegnare la casa familiare sita in Pachino, via S. Martino n. 1, alla sig.ra che Parte_1 ci abiterà con il figlio di anni 14 , con ogni arredo e pertinenza, con l'obbligo per il sig. Per_1
di provvedere al cambio di residenza e di pagare i canoni di locazione in arretrato dal mese Pt_2 di Aprile a Settembre 2024 ( 6 mensilità) e le utenze domestiche fino a quando non troverà altra sistemazione abitativa .
4. I genitori scelgono l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi e dichiarano di essere stati edotti della normativa che regola la materia e di condividerne lo spirito e le finalità. La responsabilità genitoriale, pertanto sarà esercitata dai genitori congiuntamente i quali adotteranno di comune accordo le decisioni che riguardano la salute, l'educazione ed istruzione del figlio, mentre per l'ordinario la responsabilità sarà esercitata separatamente posto che il figlio minore sarà collocato presso la madre;
per quanto concerne l'organizzazione del minore ricorrenti si riportano al piano genitoriale allegato da considerarsi parte integrante del ricorso;
5.Contributo economico per i figli . Tenuto conto che l'assegno unico in favore dei figli verrà riscosso al 100% dalla signora , essendo genitore collocatario del figlio , il sig. Parte_1 Parte_2
, quale contributo al mantenimento del figlio si obbliga a versare alla moglie (genitore
[...] collocatario) la somma complessiva di €. 300,00 ( TRECCENTO/00) che verrà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese a partire da novembre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, mediante bonifico sul seguente codice IBAN:[...]
6. Le spese straordinarie, previamente concordate, che si renderanno necessarie per i figli, da individuarsi in base al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa, verranno sostenute da entrambi i genitori in egual misura. 7.Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. Ad eccezione di quanto previsto sopra, relativamente ai canoni di locazione arretrati, (dal mese di aprile a settembre
2024) che verranno pagati dal signor al proprietario. Pt_2
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
10.Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
All'udienza del 23.9.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4.2.2025).
Orbene, passando al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in PACHINO, il
[...] giorno 28.9.2009 (Atto n. 59, Parte II, Serie A, Anno 2009), in conformità alle condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PACHINO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3825/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 24.9.2025; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA MENOTTI
N.15, presso lo studio dell'avv. TERESA NICASTRO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Pachino in via S. Martino n. 1, elettivamente domiciliato in PACHINO, VIA MENOTTI N.15, presso lo studio dell'avv. TERESA NICASTRO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 4.2.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. depositato telematicamente in data 4.10.2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Pachino, il giorno 28.9.2009 (Atto n. 59,
Parte II, Serie A, Anno 2009);
- che dalla loro unione è nato il figlio l'11.3.2010. Per_1
Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e contestuale pronuncia di divorzio, alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi, matrimonio celebrato in data 28/09/2009, rito concordatario, in Pachino (SR), in regime di comunione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pachino al Numero 59 parte II anno 2009 (Cfr. doc.1)
3. Assegnare la casa familiare sita in Pachino, via S. Martino n. 1, alla sig.ra che Parte_1 ci abiterà con il figlio di anni 14 , con ogni arredo e pertinenza, con l'obbligo per il sig. Per_1
di provvedere al cambio di residenza e di pagare i canoni di locazione in arretrato dal mese Pt_2 di Aprile a Settembre 2024 ( 6 mensilità) e le utenze domestiche fino a quando non troverà altra sistemazione abitativa .
4. I genitori scelgono l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi e dichiarano di essere stati edotti della normativa che regola la materia e di condividerne lo spirito e le finalità. La responsabilità genitoriale, pertanto sarà esercitata dai genitori congiuntamente i quali adotteranno di comune accordo le decisioni che riguardano la salute, l'educazione ed istruzione del figlio, mentre per l'ordinario la responsabilità sarà esercitata separatamente posto che il figlio minore sarà collocato presso la madre;
per quanto concerne l'organizzazione del minore ricorrenti si riportano al piano genitoriale allegato da considerarsi parte integrante del ricorso;
5.Contributo economico per i figli . Tenuto conto che l'assegno unico in favore dei figli verrà riscosso al 100% dalla signora , essendo genitore collocatario del figlio , il sig. Parte_1 Parte_2
, quale contributo al mantenimento del figlio si obbliga a versare alla moglie (genitore
[...] collocatario) la somma complessiva di €. 300,00 ( TRECCENTO/00) che verrà corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese a partire da novembre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, mediante bonifico sul seguente codice IBAN:[...]
6. Le spese straordinarie, previamente concordate, che si renderanno necessarie per i figli, da individuarsi in base al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa, verranno sostenute da entrambi i genitori in egual misura. 7.Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. Ad eccezione di quanto previsto sopra, relativamente ai canoni di locazione arretrati, (dal mese di aprile a settembre
2024) che verranno pagati dal signor al proprietario. Pt_2
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio
10.Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
All'udienza del 23.9.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4.2.2025).
Orbene, passando al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il
16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in PACHINO, il
[...] giorno 28.9.2009 (Atto n. 59, Parte II, Serie A, Anno 2009), in conformità alle condizioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PACHINO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone