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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7259 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(ricorso congiunto)
[...] nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ZUCCHERO DAVIDE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SALERNO ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/04/2025 e Parte_1 CP_1 premesso:
- di aver intrattenuto una relazione e convivenza more uxorio dal 2010 al 2013
- che dalla predetta relazione è nata la LI il 11.03.2011 Persona_1 rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Previa acquisizione del parere del Pm, all'udienza cartolare del 30.10.2025 dinanzi al Giudice
Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
Si riportano di seguito gli accordi raggiunti dalle parti:
“1) la LI minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre ed, in particolare, presso l'attuale casa familiare, sita a Napoli al Vico
Rosario di Palazzo n. 25;
2) il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della LI , la somma di € 150,00, somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
3) la SI.ra , percepirà al 100% l'assegno unico INPS;
CP_1
4) il SI. verserà il 100% delle spese straordinarie, secondo il Parte_1 protocollo del Tribunale di Napoli, al quale si rinvia;
5) Il padre avrà facoltà di trascorrere con la LI il weekend (dalle ore 19.00 del venerdì sera alla ore 20.00 della domenica successiva), a settimane alternate. La settimana successiva, il padre trascorrerà con la minore il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, con pernotto presso la casa paterna ed accompagnamento a scuola al mattino successivo. Durante le festività natalizie, - a partire dal 2025- la minore trascorrerà il 24 con la madre dalle ore 11.00 ed il 25 dicembre con il padre (dalle ore11.30 fino alle ore 18.00 del 26 dicembre;
il 31 dicembre con il padre (dalle ore
11.00 alle ore 11.30 del 1 gennaio che trascorrerà con la madre (dalle ore 11.30 alle ore20.30);
l'epifania con la madre dalle ore 16.00 del 5 gennaio alle ore 11.00 del 6 gennaio e con il padre dalle ore 11.00 del 6 gennaio al mattino successivo.
Durante le festività pasquali, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua (dalle ore 11.00 alle ore
21.00) con la madre ed il lunedì in Albis con il padre (dalle ore 11.00 alle ore 21.00) comunque rispettando il principio dell'alternanza annuale. I genitori trascorreranno con la LI il giorno del proprio compleanno e dell'onomastico (qualora coincidessero con il giorno di visita dell'altro genitore, si concorderà il recupero dello stesso), nonché la festa della mamma e quella del papà; il giorno del compleanno della minore, sarà trascorso per metà con la madre e per metà con il padre
(se non coincidente con un giorno scolastico, dalle 09.30 alle 15.30 con l'uno e dalle 15.30 alle 21.30 con l'altro), in caso contrario, dalle 14.00 alle 17.30 con l'uno e dalle 17.30 alle 21.00 con l'altro.
Il padre trascorrerà con la LI minore il periodo di ferie estive (con obbligo di comunicazione reciproca dell'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recheranno con gli stessi) nel mese di agosto, per 15 giorni sia consecutivi che non, nel rispetto di eventuali esigenze lavorative di entrambi i genitori – con obbligo di comunicazione reciproca del piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno rispettando il principio dell'alternanza annuale;
6) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino