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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 804/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dei difensori Parte_1 avv. Giuseppe Limblici e avv. Francesca Palumbo ( Email_1
che lo rappresentano e difendono per procura speciale Email_2 in calce al ricorso, ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, difeso Controparte_1 per delega del 25 agosto 2025 dalla dott.ssa dal dott. Paolo Atzori e dal dott. Persona_1
dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la Persona_2 CP_1
Controparte_2
,
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 7 marzo 2023, ha adito il Parte_1
Tribunale di Cagliari esponendo:
- di aver presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'Istituto del personale Ata per il triennio 2021/2024 per la provincia di Cagliari, per i profili di Assistente
Amministrativo/Collaboratore Scolastico-Assistente Tecnico, indicando quale istituzione scolastica di destinazione l'Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Maracalagonis;
- di aver indicato, oltre al conseguimento del titolo di accesso ai profili professionali di interesse conseguito nell'anno scolastico 1997/1988, lo svolgimento del servizio militare dal 14 dicembre
1999 al 10 ottobre 2000, il quale è valso, in sede di primo inserimento, il punteggio di 0.50;
pagina 1 di 3 - che l'Istituto scolastico chiamato a gestire la domanda ha attribuito il seguente punteggio: 6,67 punti per il profilo di Assistente Amministrativo;
7,67 punti per il profilo di Collaboratore
Scolastico; 6,67 punti per il profilo di Assistente Tecnico;
- che la disciplina normativa posta dal DM 50/2021, all. A è stata erroneamente interpretata nel senso di riconoscere, per il servizio militare, l'attribuzione di 0,6 punti massimi (punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per ogni anno di servizio prestato non in costanza di nomina, in luogo di punti 6 massimi (punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per ogni anno di servizio svolto in costanza di nomina;
- che, nel caso di specie, avendo presto 10 mesi di servizio militare, è stato attribuito il punteggio di soli 0.50 punti invece dei 5 punti spettanti;
- che la corretta applicazione della previsione normativa, comporta l'attribuzione del seguente punteggio: Assistente Amministrativo punti spettanti 11,17; Collaboratore scolastico punti spettanti 12,17; Assistente Tecnico punti spettanti 11,17.
Stante l'asserita contrarietà delle determinazioni ministeriali alle disposizioni normative che disciplinano la materia, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per chiedere di accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione del punteggio correttamente
[...] rideterminato per i profili per il quale ha presentato domanda e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione resistente a riconoscere ed attribuire il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse e ad adottare di tutti gli atti consequenziali.
Il ha resistito in giudizio con articolate difese. Controparte_1
2. Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025, parte ricorrente ha rilevato l'intervenuta scadenza delle graduatorie afferenti al biennio 2021/2023, oggetto del presente ricorso, e ha dato atto di aver proposto dinanzi al TAR ricorso avverso il DM. n. 89 del
21.5.2024 del , avente ad oggetto le procedure di Controparte_3 inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027.
Il detto ricorso è stato respinto, mentre è stato accolto l'appello proposto al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 286/2025, ha riconosciuto l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale impugnata in primo grado anche nella parte in cui non riconosce interamente ai docenti il punteggio previsto per il servizio militare, anche se svolto non in costanza di nomina.
Per tali ragioni, parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante il permanente contrasto giurisprudenziale tra le due pagina 2 di 3 Giurisdizioni Superiori ed in ragione del prevalente orientamento favorevole ai ricorrenti al momento del deposito del ricorso.
Avendo dunque parte ricorrente già ottenuto il riconoscimento del diritto domandato, nella presente causa deve ritenersi venuto meno l'interesse a una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. In considerazione della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, quantomeno alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, e tenuto conto del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. L. 29 marzo 2024, n. 8586 e
Cons. di Stato, 29 maggio 2025, n. 4680) le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 804/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dei difensori Parte_1 avv. Giuseppe Limblici e avv. Francesca Palumbo ( Email_1
che lo rappresentano e difendono per procura speciale Email_2 in calce al ricorso, ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, difeso Controparte_1 per delega del 25 agosto 2025 dalla dott.ssa dal dott. Paolo Atzori e dal dott. Persona_1
dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la Persona_2 CP_1
Controparte_2
,
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 7 marzo 2023, ha adito il Parte_1
Tribunale di Cagliari esponendo:
- di aver presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'Istituto del personale Ata per il triennio 2021/2024 per la provincia di Cagliari, per i profili di Assistente
Amministrativo/Collaboratore Scolastico-Assistente Tecnico, indicando quale istituzione scolastica di destinazione l'Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Maracalagonis;
- di aver indicato, oltre al conseguimento del titolo di accesso ai profili professionali di interesse conseguito nell'anno scolastico 1997/1988, lo svolgimento del servizio militare dal 14 dicembre
1999 al 10 ottobre 2000, il quale è valso, in sede di primo inserimento, il punteggio di 0.50;
pagina 1 di 3 - che l'Istituto scolastico chiamato a gestire la domanda ha attribuito il seguente punteggio: 6,67 punti per il profilo di Assistente Amministrativo;
7,67 punti per il profilo di Collaboratore
Scolastico; 6,67 punti per il profilo di Assistente Tecnico;
- che la disciplina normativa posta dal DM 50/2021, all. A è stata erroneamente interpretata nel senso di riconoscere, per il servizio militare, l'attribuzione di 0,6 punti massimi (punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per ogni anno di servizio prestato non in costanza di nomina, in luogo di punti 6 massimi (punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per ogni anno di servizio svolto in costanza di nomina;
- che, nel caso di specie, avendo presto 10 mesi di servizio militare, è stato attribuito il punteggio di soli 0.50 punti invece dei 5 punti spettanti;
- che la corretta applicazione della previsione normativa, comporta l'attribuzione del seguente punteggio: Assistente Amministrativo punti spettanti 11,17; Collaboratore scolastico punti spettanti 12,17; Assistente Tecnico punti spettanti 11,17.
Stante l'asserita contrarietà delle determinazioni ministeriali alle disposizioni normative che disciplinano la materia, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per chiedere di accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione del punteggio correttamente
[...] rideterminato per i profili per il quale ha presentato domanda e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione resistente a riconoscere ed attribuire il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse e ad adottare di tutti gli atti consequenziali.
Il ha resistito in giudizio con articolate difese. Controparte_1
2. Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025, parte ricorrente ha rilevato l'intervenuta scadenza delle graduatorie afferenti al biennio 2021/2023, oggetto del presente ricorso, e ha dato atto di aver proposto dinanzi al TAR ricorso avverso il DM. n. 89 del
21.5.2024 del , avente ad oggetto le procedure di Controparte_3 inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027.
Il detto ricorso è stato respinto, mentre è stato accolto l'appello proposto al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 286/2025, ha riconosciuto l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale impugnata in primo grado anche nella parte in cui non riconosce interamente ai docenti il punteggio previsto per il servizio militare, anche se svolto non in costanza di nomina.
Per tali ragioni, parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante il permanente contrasto giurisprudenziale tra le due pagina 2 di 3 Giurisdizioni Superiori ed in ragione del prevalente orientamento favorevole ai ricorrenti al momento del deposito del ricorso.
Avendo dunque parte ricorrente già ottenuto il riconoscimento del diritto domandato, nella presente causa deve ritenersi venuto meno l'interesse a una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. In considerazione della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, quantomeno alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, e tenuto conto del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. L. 29 marzo 2024, n. 8586 e
Cons. di Stato, 29 maggio 2025, n. 4680) le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3