CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 5/2025
Dott.ssa IL AR ZZ Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa IA DO Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Capelli) n. 2654/2024 promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Domenico Vitiello, presso il cui studio in Castellammare di Stabia, via Cosenza n. 77, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
Controparte_2 contumace,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano accogliere il suesteso appello e per l'effetto, in riforma, totale, o in via gradata di riforma parziale, della sentenza n. 2654 del 2024 del Giudice Dott.ssa Maria Claudia Cappelli, della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano resa nel giudizio iscritto al n.7685/2023 R.G. LAV., depositata il 16.07.2024, non notificata ai fini del decorso del termine breve: 1) accertare e dichiarare la illegittimità e quindi annullare in quanto nullo, inefficace, e CP_ comunque infondato in fatto ed in diritto l'avviso di addebito n. 397 2023 00039779 01 000 formato ii 24/06/2023 e notificato in data 08/07/2023, a sua volta riferito al verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato del Lavoro n. 2021004044/DDL del 04/11/2022, notificato in data 07/11/2022, a firma degli Ispettori CP_ funzionari Dott.sse e , Persona_1 Persona_2
2) in via subordinata, e salvo gravame, ricalcolare comunque a seguito delle sollevate contestazioni e dell'espletamento della richiesta C.T.U. contabile l'importo CP_ assuntamente dovuto all' per l'avviso di addebito n. 397 2023 00039779 01 000 formato ii 24/06/2023 e notificato in data 08/07/2023, a sua volta riferito al verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato del Lavoro n. 2021004044/DDL del 04/11/2022, notificato in data 07/11/2022; 3) preliminarmente acquisire il fascicolo di parte ricorrente di I° presente nel fascicolo telematico in I° rgn.7685/2023 R.G. LAV Tribunale di Milano Sezione Lavoro e Previdenza, previa escussione dei testi indicati e sui capi indicati nel ricorso introduttivo, nonché l'ammissione di C.T.U, accogliendo in tutto o in parte le domande del sig.
[...] siccome fondate in fatto ed in diritto e provate;
Pt_2
4) si chiede all'Ecc.mo Collegio, mediante l'esercizio dei propri autonomi poteri istruttori, CP_ di ordinare all' ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e/o la produzione in giudizio degli estratti contributivi relativi ai lavoratori per i quali è stata disposta la conversione
“d'ufficio” del rapporto di lavoro intermittente intercorso con la in rapporto Parte_3 di lavoro a tempo indeterminato full- time;
5) si chiede all'Ecc.mo Collegio di acquisire tutti gli atti del giudizio di I° grado rg 7685 del 2023 presenti nel fascicolo informatico di I° grado inoltrati dalla pare ricorrente e segnatamente l'allegato n.17 ( cartella compressa contenente tutti gli atti dell'ispezione del quo);
6) sempre per l'effetto condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio a favore degli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari”.
CP_ Appellato “Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: I) respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado, in CP_1 particolare: A) premessi gli unici quattro rilievi di cui al verbale ispettivo (che ha originato l'avviso di addebito opposto) contestati da parte ricorrente:
1) disapplicazione, a fini contributivi, del ccnl utilizzato dalla ricorrente e applicazione del ccnl stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
2) disapplicazione, a fini contributivi, del contratto di secondo livello utilizzato dalla ricorrente;
3) assenze non retribuite;
4) disconoscimento dei lavoratori intermittenti;
B) dare atto che per tutti gli addebiti derivanti da rilievi diversi da quelli sub A, l'avviso di addebito non è stato opposto e si è definitivamente consolidato;
in subordine, respingere il ricorso e confermare l'avviso di addebito opposto;
pag. 2/14 C) per gli addebiti derivanti da rilievi sub A, respingere il ricorso in quanto infondato e confermare l'avviso di addebito opposto;
D) in via subordinata dichiarare dovuta, a titolo di contributi evasi dal 04/2019 al 12/2021 e relative sanzioni, la somma portata dall'avviso di addebito (o in subordine, la minor somma che sarà accertata), e condannare parte ricorrente a pagare all' CP_1 per il tramite dell'Agente della riscossione detta somma, oltre agli ulteriori accessori maturati e maturandi fino al saldo;
E) in via istruttoria […] II) con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 luglio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7685/2023 R.G. promossa da e da (in proprio e quale Parte_4 Parte_1 CP_ amministratore unico della società) contro l' ha respinto le domande dei ricorrenti, i quali agivano in opposizione all'avviso di addebito n. 397 2023 00 0 3977901000 notificato in data 8 luglio 2023, con cui l' aveva richiesto il pagamento della CP_3 complessiva somma di € 1.346.076,82 a titolo di contributi relativi al periodo agosto 2019/dicembre 2021, interessi, sanzioni e somme aggiuntive. Nel giudizio di primo ha svolto intervento volontario adesivo alla posizione di parte ricorrente quale obbligata solidale. Controparte_2
Secondo quanto acclarato dalla pronuncia impugnata, l'avviso di addebito CP_ opposto si fonda su un'ispezione avviata dall' a maggio 2021 e conclusa a novembre 2022, all'esito della quale è stato notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021004044/DDL del 4 novembre 2022, riferito al periodo dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2021. In sintesi, il verbale ispettivo ha mosso a i seguenti Parte_4 rilievi (tutti in ultima analisi riconducibili alla contestata evasione contributiva derivante dalla sottrazione di imponibile contributivo in violazione dell'art. 1 legge 7 dicembre 1989 n. 389):
- disapplicazione ai fini contributivi del CN utilizzato dalla società e applicazione del CN stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
- disapplicazione ai fini contributivi del contratto di secondo livello utilizzato da;
Pt_4 Parte_4
- illegittimità delle assenze non retribuite;
- disconoscimento dei lavoratori intermittenti. Quanto al primo addebito, il Tribunale, richiamate disposizioni normative ed arresti giurisprudenziali in tema di minimale contributivo ed individuato il CN di CP_ CP_ Co riferimento a fini contributivi nel CN Multiservizi sottoscritto da e ha osservato che “nel caso di specie la società ha applicato ad alcuni lavoratori il criterio
pag. 3/14 della paga oraria conglobata (cioè costituita da paga base+contingenza+ferie+13ma+tfr), mentre nelle retribuzioni di altri dipendenti sono presenti anche le voci 14ma e superminimo. La paga oraria complessiva è sempre corrispondente a quella prevista dal CN, così la convenuta ha corrisposto un minimale più basso in applicazione del CN più conveniente, di fatto vanificando così gli obiettivi prefissati dal legislatore”. In ordine al secondo rilievo, la sentenza ha dato atto che in data 1 settembre 2020 era stato concluso tra e la rappresentanza sindacale aziendale un Parte_4 contratto integrativo aziendale di secondo livello ai sensi dell'art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, e che a decorrere da tale data la società, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, aveva applicato ai nuovi assunti quanto previsto da tale accordo, vale a dire:
- divisore orario pari a 207 o 195, anziché a 173 come previsto dal CN;
- orario di lavoro di 48 ore settimanali, distribuito su sei giorni settimanali, anziché di 40 ore come previsto dal CN;
- stipulazione di contratti di lavoro intermittente anche per svolgere mansioni di addetto al confezionamento;
mentre, seppure previsto, non aveva erogato ai lavoratori l'indennità di € 0,10 per ogni ora lavorata. Il primo giudice ha poi osservato che “per potere beneficiare di agevolazioni sia previdenziali che fiscali che di “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge - come nel caso della deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato - l'art.14 d.lgs. n. 151/2015 prevede l'obbligo del deposito telematico dei contratti sottoscritti o rinnovati dal 30.07.2020, nel caso di specie l'accordo di 2° livello stipulato da non risulta depositato presso l'archivio Parte_3 telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Da ciò ha tratto la conclusione che “la società non poteva applicare i differenti divisori orari (195 o 207) e l'orario di lavoro distribuito su 48 ore settimanali per la determinazione dell'imponibile contributivo, apportando pertanto una modifica non consentita al calcolo dell'imponibile minimo stabilito dalla legge”. Quanto al terzo rilievo, inerente alle assenze ingiustificate, il Tribunale ha osservato che dall'esame del Libro Unico del Lavoro emergevano per la generalità dei lavoratori giornate di assenza registrate con il codice “X9A” (che secondo la legenda indica le “ore non lavorate”) e che, conseguentemente, per dette ore/giornate non risultava quantificata la retribuzione, né il relativo imponibile contributivo. Ha poi rilevato che nel corso degli accertamenti, a fronte dell'espressa richiesta degli ispettori verbalizzanti, la società non aveva prodotto alcuna documentazione giustificativa di tali assenze;
in particolare non erano state prodotte eventuali richieste di permesso non retribuito da parte dei lavoratori, né lettere di richiamo o provvedimenti disciplinari riferibili ad assenze ingiustificate. Inoltre, il legale rappresentante di aveva fatto Parte_4 Parte_1 pervenire alle ispettrici verbalizzanti, a mezzo email, una dichiarazione nella quale pag. 4/14 affermava di non potere produrre i giustificativi delle assenze in quanto “purtroppo, non è stata gestita un'archiviazione corretta dei giustificativi, la richiesta e l'autorizzazione ad usufruire di ferie e rol veniva svolta non correttamente tramite telefonate o messaggi telefonici non conservati. Inoltre i PN sono stati imputati in giorni ove purtroppo non c'era lavoro e per non gravare sul monte ore di ferie dei dipendenti sono stati imputati a PN”. Il primo giudice ha perciò concluso che “dalle dichiarazioni di responsabilità o dai questionari compilati e restituiti alle Ispettrici da alcuni lavoratori nel corso dell'accertamento è emerso che le ore di lavoro non effettuate erano legate a fermi di produzione, a richieste da parte di alla mancanza di lavoro”. Parte_3
Quanto al disconoscimento dei contratti di lavoro intermittente, il Tribunale ha osservato che dal LUL risultava che dal mese di giugno 2020 la società aveva iniziato ad utilizzare il contratto di lavoro intermittente per il personale adibito a mansioni di addetto al confezionamento, magazziniere, operaio generico. Ha dato atto che il contratto integrativo aziendale di secondo livello dell'1 settembre 2020 disciplinava il “contratto intermittente” (art. 3.3), disponendo quanto segue: “la caratteristica delle attività produttive della società firmataria del presente accordo, moda, fiere, concerti ed anche confezionamento e rifinitura, sono intermittenti nella loro programmazione. Queste caratteristiche sono determinate dalle tipologie delle commesse tipiche delle attività nel settore sopra indicato che dipendono dalla stagionalità e soprattutto dalle politiche commerciali delle aziende committenti che sono variabili ed imprevedibili. Proprio per questo, le attività in appalto non consentono una programmazione in quanto sono legate alle esigenze dei committenti…
• In particolare rientrano in questa fattispecie: l'attività di confezionamento e rifinitura, indifferentemente collocata nelle mansioni previste dalla declaratoria del CN, raccoglie la sostanza e lo spirito del punto 6 del Regio Decreto 06/12/1923:
• • pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti L'attività nell'ambito della moda, fiere e concerti, indifferentemente collocata nelle mansioni previste dalla declaratoria del CN, raccoglie la sostanza e lo spirito del punto 43 del Regio Decreto 06/12/1923:
• • artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive;
operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi;
cineoperatori, cameramen…occupati in imprese nel campo dello spettacolo…. Si concorda che per le attività discontinue nel loro svolgimento definite dal presente accordo, l'orario di lavoro è pari a 45 ore settimanali suddivisibile su 6 giorni con divisore 195.” Ha evidenziato che “come da visura fornisce Parte_4 confezionamento, carico e scarico, montaggio e smontaggio palchi presso aziende operanti in diversi settori merceologici (farmaceutica, produzione di articoli in plastica e in metallo, spettacolo…) non risulta pertanto che operi per le mansioni indicate al n. 43 dell'elenco di cui al R.D. (che contempla le attività espletate da “operai addetti agli
pag. 5/14 spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi”) e al punto n. 46 , che si riferisce alle figure degli “Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”. Pertanto, ad avviso del primo giudice, “correttamente le ispettrici nei casi in cui non ricorrono i requisiti soggettivi, in presenza dei quali è sempre possibile attivare un contratto intermittente, hanno applicato la conseguenza della sanzione della conversione del rapporto a tempo pieno e indeterminato (Min. Lav. Parere 4.10.2016 n. 18194 e circolare Ministero del Lavoro n. 20/2012) provvedendo al ricalcolo degli imponibili omessi”. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a quattro Parte_1 motivi. Con il primo motivo censura la pronuncia per illegittima disapplicazione ai fini contributivi del CN applicato da illegittima applicazione del CN stipulato Parte_4 dai sindacati comparativamente più rappresentativi ed illegittima disapplicazione ai fini contributivi del contratto di secondo livello stipulato dalla società. Deduce che “il Giudice di prime cure ha omesso di considerare che per tabulas è stato dimostrato dall'appellante, anche in sede ispettiva, che applicando il CN CONFAL
ed il contratto di secondo livello, di aver sempre erogato una retribuzione CP_7 oraria di importo superiore alla retribuzione che sarebbe stata erogata applicando il CN di riferimento , che a detta del Giudicante avrebbe invece dovuto Controparte_8 rappresentare, stante una opinabile ricostruzione del concetto di “ maggiore rappresentatività” l'unica ed esclusiva normativa contrattuale di riferimento per la
. Parte_3
Si duole, inoltre, che il Tribunale abbia affermato “apoditticamente ed CP_ CP_ Co immotivatamente” la maggior rappresentatività delle sigle sindacali e CP_ rispetto a senza avvedersi che l' non aveva dimostrato alcunché in merito, CP_9 né aveva contestato le allegazioni di parte appellante in ordine alla maggior rappresentatività di . Controparte_10
Per altro verso, critica la sentenza per avere “illegittimamente attribuito una portata sanzionatoria inesistente ed ultronea all'adempimento meramente formale (ex art.14 d.lgs. n. 151/2015) del deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto di secondo livello del 01.09.2020 stipulato dalla con la Parte_3 rappresentanza aziendale della ”. CP_7
Nell'ottica del gravame, il deposito telematico non è un requisito di validità del contratto di secondo livello, ma è necessario solo per beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali e contributive a norma dell'art. 14 d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151. Poiché – si deduce - nel caso di specie non ricorre tale ipotesi, il mancato deposito telematico del contratto non assume alcun rilievo nell'odierna vicenda. Con il secondo motivo impugna la sentenza sotto il profilo dell'illegittimo disconoscimento delle assenze non retribuite e dell'illegittimo calcolo del montante contributivo. Rileva che secondo il Tribunale aveva indebitamente Parte_4 registrato assenze non retribuite, omettendo di versare i contributi previdenziali su tali periodi.
pag. 6/14 Lamenta che il primo giudice non abbia considerato le allegazioni e la documentazione versata in atti della società e non abbia ammesso le istanze istruttorie dalla stessa articolate, salvo affermare – contraddittoriamente - che Parte_4
non era stata in grado di assolvere il proprio onere probatorio in punto di
[...] giustificazione delle assenze dei lavoratori. Con il terzo motivo denuncia l'illegittimo disconoscimento dei lavoratori intermittenti e l'illegittima conversione dei rapporti di lavoro intermittenti, cui il primo giudice era pervenuto in forza della disapplicazione del CN (per Controparte_11 assunta mancata “adeguata” rappresentatività di tali sigle sindacali) e del contratto di secondo livello sottoscritto in data 1 settembre 2020, nonché per effetto della
“contestazione della tipologia di attività posta in essere da rispetto a quanto Parte_3 previsto dal punto n. 43 e n.46 dell'elenco allegato al Regio Decreto n.2657 del 06.12.1923”. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, Pt_4
operava in settori (quali servizi ausiliari al settore dello spettacolo,
[...] Parte_4 inclusi l'allestimento di scenari, fondali, montaggio e smontaggio palchi, impianti di illuminazione e del suono) che rientrano nell'elenco allegato al r.d. 6 dicembre 1923 n.2657, sicché i contratti di lavoro intermittente, stipulati dalla società usufruendo della regolamentazione integrativa rappresentata dal contratto di secondo livello dell'1 settembre 2020 e nell'ambito del CN , non potevano considerarsi Controparte_11 illegittimi. Con il quarto ed ultimo motivo impugna il capo di sentenza che ha regolato le spese di lite, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto “ove il Giudice di prima cure avesse ben valutato la documentazione in atti avesse ben applicato le norme sostanziali e processuali avrebbe dovuto accogliere, quantomeno parzialmente, la domanda attorea”. Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma Parte_1 della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'appello avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_2 contumace. All'udienza del 9 aprile 2025 ha dato atto che, nelle more del Parte_1 giudizio di primo grado, era stata cancellata dal registro delle Parte_4 imprese ed ha precisato di proporre appello sia in quanto parte del giudizio di primo grado, sia in quanto eventuale successore ex lege della società, della quale era socio unico oltre che amministratore. Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. Premessa la legittimazione di ad impugnare la sentenza che ha Parte_1 definito il primo grado di giudizio - in quanto socio succeduto a Parte_4
, estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese (cfr. Cass.,
[...]
pag. 7/14 21 giugno 2024 n. 17192) - l'appello dallo stesso proposto dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata. In ordine al primo motivo di gravame si osserva innanzitutto che, fin dalla sentenza 29 luglio 2002 n. 11199, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si tratta del cd. "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989". Tale norma stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. La disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995 n. 549, secondo cui “l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (c.d. contratto leader). Come evidenziato dalla Suprema Corte, appare chiara la finalità della normativa: “in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l'esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso "leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica” (così Cass., 19 maggio 2023 n. 13840; in termini cfr. anche Cass., 9 giugno 2023 n. 16429). Per determinare il cd. contratto leader è necessaria, in via preliminare, l'individuazione della categoria a cui l'attività del datore di lavoro è riconducibile, quindi la verifica dei CN esistenti al riguardo e, in caso di pluralità degli stessi, l'individuazione di quale tra essi possa essere qualificato come stipulato “dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”, secondo quanto specificato dal richiamato art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995 n. 549.
pag. 8/14 La disamina richiede a sua volta un'attenta analisi della rappresentatività delle organizzazioni datoriali e sindacali che hanno sottoscritto i contratti collettivi rientranti nella categoria e poi il raffronto tra i risultati relativi a ciascun contratto. Nell'ambito di tale analisi possono assumere un ruolo di utilità i criteri elaborati dalla giurisprudenza in relazione alle diverse previsioni normative che fanno riferimento alla rappresentatività dei sindacati, anche sulla scorta della legge 18 novembre 1977 n. 902, che, all'art. 2, stabilisce i parametri per individuare le associazioni “maggiormente rappresentative” in termini di “consistenza numerica dei soggetti rappresentati”,
“ampiezza e diffusione delle strutture organizzative”, “partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro”, “effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro”. Tanto premesso, nel caso in esame le censure svolte da Parte_1 investono l'individuazione del cd. contratto leader, che il giudice di primo grado, CP_ condividendo la posizione dell' ha individuato nel CN Multiservizi stipulato da CP_ CP_ Co
e mentre il CN utilizzato da per regolamentare Parte_4 il rapporto di lavoro con i propri dipendenti era il CN Multiservizi sottoscritto da Conflavoro Pmi, . CP_9 CP_11
Le censure non colgono nel segno. CP_ L' ha allegato sin dal primo grado di giudizio (cfr. memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.) che dalla disamina dei dati registrati nella banca dati del Cnel emerge CP_ CP_ Co che nel settore dei Multiservizi i lavoratori affiliati a e erano nel 2021 in numero di 339.834, mentre i lavoratori affiliati a nello stesso periodo erano in CP_9 numero di 3.983; l'ente previdenziale ha prodotto a comprova di tali allegazioni i dati comparativi estratti dalla banca dati del Cnel (cfr. doc. B.05.1 fascicolo appellato di primo grado), che non sono stati in alcun modo contestati dall'appellante. Le allegazioni di quest'ultimo in ordine alla consistenza associativa, alla diffusione territoriale e al numero di contratti collettivi stipulati da oltre ad CP_9 essere prive di riscontri documentali, non costituirebbero comunque, anche ove CP_ comprovate, efficaci elementi di contrasto al quadro probatorio fornito dall' essendo riferite globalmente a tutte le categorie produttive in cui la sigla sindacale è presente e non alla specifica categoria (Multiservizi) in cui operava Parte_4
, come invece richiesto dall'art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995 n.
[...]
549. Ulteriore dato significativo è rappresentato dal fatto che il CN preso a CP_ riferimento dall' e dal giudice di prime cure risulta sottoscritto da cinque sigle CP sindacali dei datori di lavoro ( – ; CP_13 CP_14 [...]
; Agci Servizi;
, mentre il CN applicato da CP_15 Controparte_16 [...]
è stato stipulato, dal lato datoriale, dalla sola Conflavoro Pmi. Parte_4
Analogo divario si osserva dal lato delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che vede e uniche firmatarie del contratto collettivo applicato da CP_17 CP_18 CP_
, laddove il contratto collettivo individuato dall' è stato Parte_4 sottoscritto dai sindacati di categoria delle tre principali confederazioni (cfr. CN allegati sub docc. B.05.2 e B.05.3 fascicolo appellato di primo grado).
pag. 9/14 In sintesi, alla luce dei dati che emergono dalla documentazione versata in atti CP_ si ritiene che l' abbia assolto l'onere di provare che il CN posto a base della CP_ CP_ Co pretesa contributiva (CN Multiservizi stipulato da e rappresenta il cd. contratto leader, ossia il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
“comparativamente più rappresentative nella categoria” a mente dell'art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995 n. 549. A fronte del descritto quadro probatorio, non assume portata decisiva, in senso contrario, il contenuto del decreto del Ministero del Lavoro del 15 luglio 2014 n. 14280 ter richiamato da parte appellante (cfr. doc. 6 fascicolo appellante di primo grado), con cui sono stati individuati i membri di designazione sindacale della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, valutando la rappresentatività dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. Se è vero, infatti, che detto decreto ministeriale indica (oltre che CP_9 CP_ CP_ Co naturalmente e tra i sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, esso, per contro, non annovera Conflavoro Pmi tra i sindacati dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi ed inserisce invece nella categoria , e . CP_13 CP_19 CP_15
Inoltre, il decreto in esame attiene ad un ambito del tutto diverso da quello che qui viene in rilievo, ossia la partecipazione alla Commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro, in cui può coesistere una pluralità di organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, laddove al contrario, ai fini della determinazione del c.d. “minimale contributivo”, occorre individuare un solo contratto collettivo (definito leader) per ciascuna categoria. Alla luce delle considerazioni esposte vanno respinte le censure avverso il capo della sentenza di primo grado che ha individuato quale contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria, ai fini dell'art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 CP_ CP_ Co n. 389, il CN Multiservizi stipulato da e Neppure meritano accoglimento le censure avverso la sentenza nella parte in cui ha escluso che potesse applicare, ai fini della Parte_4 determinazione dell'imponibile contributivo, i divisori orari (195 o 207) e l'orario di lavoro (48 ore settimanali) previsti dal contratto collettivo di secondo livello stipulato in data 1 settembre 2020 ai sensi dell'art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 (cfr. doc. 8 fascicolo appellante di primo grado), che CP_ CP_ Co differiscono da quelli stabiliti dal CN Multiservizi stipulato da e (divisore orario 173 e orario di lavoro di 40 ore settimanali). Appare dirimente, al fine di escludere che le intese oggetto del contratto collettivo aziendale dell'1 settembre 2020 possano derogare al minimale contributivo determinato sulla base del CN anzidetto, il rilievo che tra le materie oggetto della contrattazione di prossimità l'art. 8, comma 2, d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, non contempla la determinazione dell'imponibile contributivo.
pag. 10/14 Ciò è coerente con il principio di autonomia dell'obbligazione contributiva da quella retributiva (in virtù delle esigenze diverse a cui esse si ispirano e primariamente dell'esigenza di salvaguardia dell'unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale), da cui discende che le intese concluse a norma dell'art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non sono opponibili agli enti previdenziali creditori della contribuzione. Ne deriva che, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure,
[...]
non avrebbe dovuto applicare per la determinazione dell'imponibile Parte_4 contributivo i divisori orari (195 o 207) e l'orario di lavoro di 48 ore settimanali previsti dal contratto collettivo aziendale dell'1 settembre 2020, dal momento che ciò ha comportato una riduzione dell'imponibile minimo stabilito dalla legge. Infatti, come accertato in sentenza con statuizione non specificamente censurata, “anche nel caso in cui i lavoratori prestavano la loro attività dal lunedì al venerdì, per tutto il mese, la società non ha provveduto all'adeguamento al minimale di legge per 26 giornate di lavoro, ma ha considerato solo le giornate dove era registrata la prestazione lavorativa, applicando il minimale giornaliero per 22 giornate, eseguendo di fatto una riduzione dell'imponibile contributivo”. Per tutte le ragioni esposte il primo motivo di gravame dev'essere respinto. Infondato è anche il secondo motivo, inerente al disconoscimento delle assenze non retribuite. Va premesso al riguardo che le sole ipotesi che consentono la sospensione dell'obbligazione retributiva e della correlata obbligazione contributiva sono quelle tipizzate dalla legge, anche per il tramite del richiamo alla contrattazione collettiva, i cui limiti non possono essere derogati dalle parti, né consensualmente, né unilateralmente, pena la violazione del c.d. “minimale retributivo” ex art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389. Tale parametro opera anche nel caso in cui tra datore di lavoro e lavoratori intercorrano accordi individuali in forza dei quali vengano concessi permessi o aspettative non retribuiti per causali non previste dalla legge o dal contratto collettivo o in misura superiore a quanto ivi stabilito. Come statuito dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, “non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro, come concordati con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi resta, infatti, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente senza che possa cioè rilevare la sospensione della prestazione lavorativa, frutto di un mero accordo tra le parti e non derivante dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n. 4676 del 2021 e Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del 2019 che ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018)” (così Cass., 9 giugno 2023 n. 16429, cit.)
pag. 11/14 Nel caso di specie le assenze non retribuite del personale risultano Con documentalmente dal , ove sono registrate con il Parte_5 codice “X9A”. Parte appellante non ha dedotto – prima ancora di non aver offerto di provare
- che tali assenze derivino da ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione. La sentenza di primo grado ha inoltre accertato, con statuizione non attinta dai motivi di gravame, che le assenze “erano legate a fermi di produzione, a richieste da parte di alla mancanza di lavoro”. Parte_3
Pertanto, considerato che non è stata prodotta alcuna giustificazione della riduzione della prestazione lavorativa ed anzi essa risulta imputabile direttamente alla datrice di lavoro e alla sua gestione imprenditoriale, è escluso che quest'ultima possa essere esonerata dal versamento dei contributi previdenziali rapportati alla retribuzione minima imponibile. Il motivo di appello scrutinato dev'essere, quindi, respinto. Va respinto anche il terzo motivo, inerente al disconoscimento dei contratti di lavoro intermittente. Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 il contratto di lavoro intermittente di personale di età compresa tra i 25 e i 54 anni può avvenire solo per soddisfare le “esigenze individuate dai contratti collettivi”. Come chiarito dall'art. 51, ai fini del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (e dunque anche dell'art. 13 cit.) “per contratti collettivi si intendono contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. In mancanza di contratto collettivo, l'art. 13, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. Sino all'emanazione di detto decreto ministeriale trova applicazione la regolamentazione dettata dal decreto ministeriale 23 ottobre 2004 (adottato nella vigenza dell'art. 40 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276), che individua le ipotesi di ricorso al lavoro intermittente mediante rinvio al r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657, che a sua volta definisce le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. Così brevemente tracciato il quadro normativo di riferimento, in punto di fatto è pacifico ed incontestato in causa che a far tempo da giugno 2020 Parte_4
ha utilizzato il contratto di lavoro intermittente per il personale addetto a
[...] svolgere mansioni di addetto al confezionamento, magazziniere, operaio generico. Parte appellante invoca a fondamento del ricorso al lavoro intermittente la previsione della clausola 3.3. del già menzionato contratto collettivo aziendale concluso in data 1 settembre 2020, che così dispone: “la caratteristica delle attività produttive della società firmataria del presente accordo, moda, fiere, concerti ed anche confezionamento e rifinitura, sono intermittenti nella loro programmazione. Queste
pag. 12/14 caratteristiche sono determinate dalle tipologie delle commesse tipiche delle attività nel settore sopra indicato che dipendono dalla stagionalità e soprattutto dalle politiche commerciali delle aziende committenti che sono variabili ed imprevedibili. Proprio per questo, le attività in appalto non consentono una programmazione in quanto sono legate alle esigenze dei committenti…
• In particolare rientrano in questa fattispecie: l'attività di confezionamento e rifinitura, indifferentemente collocata nelle mansioni previste dalla declaratoria del CN, raccoglie la sostanza e lo spirito del punto 6 del Regio Decreto 06/12/1923:
• • pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti L'attività nell'ambito della moda, fiere e concerti, indifferentemente collocata nelle mansioni previste dalla declaratoria del CN, raccoglie la sostanza e lo spirito del punto 43 del Regio Decreto 06/12/1923:
• • artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive;
operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi;
cineoperatori, cameramen…occupati in imprese nel campo dello spettacolo…. Si concorda che per le attività discontinue nel loro svolgimento definite dal presente accordo, l'orario di lavoro è pari a 45 ore settimanali suddivisibile su 6 giorni con divisore 195” (cfr. doc. 8 fascicolo appellante di primo grado). CP_ Tuttavia, a fronte della contestazione formulata sul punto dall' l'appellante non ha dimostrato che il contratto collettivo aziendale invocato (sottoscritto dalla sola aderente a sia stato stipulato da associazioni dei lavoratori Pt_6 CP_17 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. Pertanto, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, il ricorso al lavoro intermittente da parte di non può fondarsi Parte_4 sull'anzidetto contratto collettivo. Trova, pertanto, applicazione la disciplina legale di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 sopra richiamato, in forza della quale, ove non sussistano i requisiti soggettivi previsti dal comma 2, che consentono di ricorrere “in ogni caso” a tale tipologia contrattuale (“soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”), i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono quelli individuati dalla tabella allegata al r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657. Secondo parte appellante, avrebbe fatto ricorso alla tipologia Parte_4 contrattuale del lavoro intermittente per lavoratori riconducibili alle figure enucleate al n. 43 (“Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive;
operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi;
cineoperatori, cameraman- recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici”) e al n. 46 (“Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro, sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro”) di detta tabella.
pag. 13/14 La tesi non convince. Come accertato dalla sentenza di prime cure con statuizione non impugnata, la società svolgeva attività di confezionamento, carico e scarico, montaggio e smontaggio palchi presso aziende operanti in diversi settori merceologici (farmaceutica, produzione di articoli in plastica e in metallo, spettacolo). Le attività di montaggio e smontaggio palchi in occasione di spettacoli, concerti etc. non sembrano riconducibili alle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della tabella allegata al r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657 sopra richiamate, trattandosi di attività esclusivamente prodromiche ovvero successive – seppur funzionalmente connesse – all'evento e allo spettacolo (in questi termini cfr. anche la risposta del Ministero del Lavoro in data 30 gennaio 2014 ad interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, allegata sub doc. C fascicolo appellato di primo grado). Vanno, pertanto, condivise le conclusioni del giudice di primo grado, secondo cui, al di fuori dei casi in cui ricorrono i requisiti soggettivi in presenza dei quali è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente a norma dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, i contratti di lavoro intermittente attivati da Parte_4
sono carenti delle condizioni che legittimano il ricorso a tale tipologia
[...] contrattuale, difettando del requisito oggettivo della riconducibilità dell'attività svolta ad una delle previsioni enucleate dalla tabella allegata al r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657. Il motivo di appello scrutinato dev'essere, pertanto, respinto. Infondato, infine, è anche il quarto motivo, inerente al regolamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, atteso che il Tribunale, a fronte dell'integrale rigetto delle domande, ha correttamente regolato le spese processuali secondo il criterio della soccombenza, in conformità al disposto dell'art. 91 c.p.c.. Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata. Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2654/2024 del Tribunale di Milano;
CP_
- condanna a rifondere all' le spese di lite del grado, che liquida Parte_1 in € 10.000,00 oltre oneri di legge. Milano, 9 aprile 2025
Consigliera est. Presidente
IA DO IL AR ZZ
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 5/2025
Dott.ssa IL AR ZZ Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa IA DO Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Capelli) n. 2654/2024 promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Domenico Vitiello, presso il cui studio in Castellammare di Stabia, via Cosenza n. 77, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
Controparte_2 contumace,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano accogliere il suesteso appello e per l'effetto, in riforma, totale, o in via gradata di riforma parziale, della sentenza n. 2654 del 2024 del Giudice Dott.ssa Maria Claudia Cappelli, della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano resa nel giudizio iscritto al n.7685/2023 R.G. LAV., depositata il 16.07.2024, non notificata ai fini del decorso del termine breve: 1) accertare e dichiarare la illegittimità e quindi annullare in quanto nullo, inefficace, e CP_ comunque infondato in fatto ed in diritto l'avviso di addebito n. 397 2023 00039779 01 000 formato ii 24/06/2023 e notificato in data 08/07/2023, a sua volta riferito al verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato del Lavoro n. 2021004044/DDL del 04/11/2022, notificato in data 07/11/2022, a firma degli Ispettori CP_ funzionari Dott.sse e , Persona_1 Persona_2
2) in via subordinata, e salvo gravame, ricalcolare comunque a seguito delle sollevate contestazioni e dell'espletamento della richiesta C.T.U. contabile l'importo CP_ assuntamente dovuto all' per l'avviso di addebito n. 397 2023 00039779 01 000 formato ii 24/06/2023 e notificato in data 08/07/2023, a sua volta riferito al verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato del Lavoro n. 2021004044/DDL del 04/11/2022, notificato in data 07/11/2022; 3) preliminarmente acquisire il fascicolo di parte ricorrente di I° presente nel fascicolo telematico in I° rgn.7685/2023 R.G. LAV Tribunale di Milano Sezione Lavoro e Previdenza, previa escussione dei testi indicati e sui capi indicati nel ricorso introduttivo, nonché l'ammissione di C.T.U, accogliendo in tutto o in parte le domande del sig.
[...] siccome fondate in fatto ed in diritto e provate;
Pt_2
4) si chiede all'Ecc.mo Collegio, mediante l'esercizio dei propri autonomi poteri istruttori, CP_ di ordinare all' ex art. 210 c.p.c. l'esibizione e/o la produzione in giudizio degli estratti contributivi relativi ai lavoratori per i quali è stata disposta la conversione
“d'ufficio” del rapporto di lavoro intermittente intercorso con la in rapporto Parte_3 di lavoro a tempo indeterminato full- time;
5) si chiede all'Ecc.mo Collegio di acquisire tutti gli atti del giudizio di I° grado rg 7685 del 2023 presenti nel fascicolo informatico di I° grado inoltrati dalla pare ricorrente e segnatamente l'allegato n.17 ( cartella compressa contenente tutti gli atti dell'ispezione del quo);
6) sempre per l'effetto condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio a favore degli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari”.
CP_ Appellato “Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: I) respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado, in CP_1 particolare: A) premessi gli unici quattro rilievi di cui al verbale ispettivo (che ha originato l'avviso di addebito opposto) contestati da parte ricorrente:
1) disapplicazione, a fini contributivi, del ccnl utilizzato dalla ricorrente e applicazione del ccnl stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
2) disapplicazione, a fini contributivi, del contratto di secondo livello utilizzato dalla ricorrente;
3) assenze non retribuite;
4) disconoscimento dei lavoratori intermittenti;
B) dare atto che per tutti gli addebiti derivanti da rilievi diversi da quelli sub A, l'avviso di addebito non è stato opposto e si è definitivamente consolidato;
in subordine, respingere il ricorso e confermare l'avviso di addebito opposto;
pag. 2/14 C) per gli addebiti derivanti da rilievi sub A, respingere il ricorso in quanto infondato e confermare l'avviso di addebito opposto;
D) in via subordinata dichiarare dovuta, a titolo di contributi evasi dal 04/2019 al 12/2021 e relative sanzioni, la somma portata dall'avviso di addebito (o in subordine, la minor somma che sarà accertata), e condannare parte ricorrente a pagare all' CP_1 per il tramite dell'Agente della riscossione detta somma, oltre agli ulteriori accessori maturati e maturandi fino al saldo;
E) in via istruttoria […] II) con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 16 luglio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 7685/2023 R.G. promossa da e da (in proprio e quale Parte_4 Parte_1 CP_ amministratore unico della società) contro l' ha respinto le domande dei ricorrenti, i quali agivano in opposizione all'avviso di addebito n. 397 2023 00 0 3977901000 notificato in data 8 luglio 2023, con cui l' aveva richiesto il pagamento della CP_3 complessiva somma di € 1.346.076,82 a titolo di contributi relativi al periodo agosto 2019/dicembre 2021, interessi, sanzioni e somme aggiuntive. Nel giudizio di primo ha svolto intervento volontario adesivo alla posizione di parte ricorrente quale obbligata solidale. Controparte_2
Secondo quanto acclarato dalla pronuncia impugnata, l'avviso di addebito CP_ opposto si fonda su un'ispezione avviata dall' a maggio 2021 e conclusa a novembre 2022, all'esito della quale è stato notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021004044/DDL del 4 novembre 2022, riferito al periodo dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2021. In sintesi, il verbale ispettivo ha mosso a i seguenti Parte_4 rilievi (tutti in ultima analisi riconducibili alla contestata evasione contributiva derivante dalla sottrazione di imponibile contributivo in violazione dell'art. 1 legge 7 dicembre 1989 n. 389):
- disapplicazione ai fini contributivi del CN utilizzato dalla società e applicazione del CN stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
- disapplicazione ai fini contributivi del contratto di secondo livello utilizzato da;
Pt_4 Parte_4
- illegittimità delle assenze non retribuite;
- disconoscimento dei lavoratori intermittenti. Quanto al primo addebito, il Tribunale, richiamate disposizioni normative ed arresti giurisprudenziali in tema di minimale contributivo ed individuato il CN di CP_ CP_ Co riferimento a fini contributivi nel CN Multiservizi sottoscritto da e ha osservato che “nel caso di specie la società ha applicato ad alcuni lavoratori il criterio
pag. 3/14 della paga oraria conglobata (cioè costituita da paga base+contingenza+ferie+13ma+tfr), mentre nelle retribuzioni di altri dipendenti sono presenti anche le voci 14ma e superminimo. La paga oraria complessiva è sempre corrispondente a quella prevista dal CN, così la convenuta ha corrisposto un minimale più basso in applicazione del CN più conveniente, di fatto vanificando così gli obiettivi prefissati dal legislatore”. In ordine al secondo rilievo, la sentenza ha dato atto che in data 1 settembre 2020 era stato concluso tra e la rappresentanza sindacale aziendale un Parte_4 contratto integrativo aziendale di secondo livello ai sensi dell'art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, e che a decorrere da tale data la società, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, aveva applicato ai nuovi assunti quanto previsto da tale accordo, vale a dire:
- divisore orario pari a 207 o 195, anziché a 173 come previsto dal CN;
- orario di lavoro di 48 ore settimanali, distribuito su sei giorni settimanali, anziché di 40 ore come previsto dal CN;
- stipulazione di contratti di lavoro intermittente anche per svolgere mansioni di addetto al confezionamento;
mentre, seppure previsto, non aveva erogato ai lavoratori l'indennità di € 0,10 per ogni ora lavorata. Il primo giudice ha poi osservato che “per potere beneficiare di agevolazioni sia previdenziali che fiscali che di “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge - come nel caso della deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato - l'art.14 d.lgs. n. 151/2015 prevede l'obbligo del deposito telematico dei contratti sottoscritti o rinnovati dal 30.07.2020, nel caso di specie l'accordo di 2° livello stipulato da non risulta depositato presso l'archivio Parte_3 telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Da ciò ha tratto la conclusione che “la società non poteva applicare i differenti divisori orari (195 o 207) e l'orario di lavoro distribuito su 48 ore settimanali per la determinazione dell'imponibile contributivo, apportando pertanto una modifica non consentita al calcolo dell'imponibile minimo stabilito dalla legge”. Quanto al terzo rilievo, inerente alle assenze ingiustificate, il Tribunale ha osservato che dall'esame del Libro Unico del Lavoro emergevano per la generalità dei lavoratori giornate di assenza registrate con il codice “X9A” (che secondo la legenda indica le “ore non lavorate”) e che, conseguentemente, per dette ore/giornate non risultava quantificata la retribuzione, né il relativo imponibile contributivo. Ha poi rilevato che nel corso degli accertamenti, a fronte dell'espressa richiesta degli ispettori verbalizzanti, la società non aveva prodotto alcuna documentazione giustificativa di tali assenze;
in particolare non erano state prodotte eventuali richieste di permesso non retribuito da parte dei lavoratori, né lettere di richiamo o provvedimenti disciplinari riferibili ad assenze ingiustificate. Inoltre, il legale rappresentante di aveva fatto Parte_4 Parte_1 pervenire alle ispettrici verbalizzanti, a mezzo email, una dichiarazione nella quale pag. 4/14 affermava di non potere produrre i giustificativi delle assenze in quanto “purtroppo, non è stata gestita un'archiviazione corretta dei giustificativi, la richiesta e l'autorizzazione ad usufruire di ferie e rol veniva svolta non correttamente tramite telefonate o messaggi telefonici non conservati. Inoltre i PN sono stati imputati in giorni ove purtroppo non c'era lavoro e per non gravare sul monte ore di ferie dei dipendenti sono stati imputati a PN”. Il primo giudice ha perciò concluso che “dalle dichiarazioni di responsabilità o dai questionari compilati e restituiti alle Ispettrici da alcuni lavoratori nel corso dell'accertamento è emerso che le ore di lavoro non effettuate erano legate a fermi di produzione, a richieste da parte di alla mancanza di lavoro”. Parte_3
Quanto al disconoscimento dei contratti di lavoro intermittente, il Tribunale ha osservato che dal LUL risultava che dal mese di giugno 2020 la società aveva iniziato ad utilizzare il contratto di lavoro intermittente per il personale adibito a mansioni di addetto al confezionamento, magazziniere, operaio generico. Ha dato atto che il contratto integrativo aziendale di secondo livello dell'1 settembre 2020 disciplinava il “contratto intermittente” (art. 3.3), disponendo quanto segue: “la caratteristica delle attività produttive della società firmataria del presente accordo, moda, fiere, concerti ed anche confezionamento e rifinitura, sono intermittenti nella loro programmazione. Queste caratteristiche sono determinate dalle tipologie delle commesse tipiche delle attività nel settore sopra indicato che dipendono dalla stagionalità e soprattutto dalle politiche commerciali delle aziende committenti che sono variabili ed imprevedibili. Proprio per questo, le attività in appalto non consentono una programmazione in quanto sono legate alle esigenze dei committenti…
• In particolare rientrano in questa fattispecie: l'attività di confezionamento e rifinitura, indifferentemente collocata nelle mansioni previste dalla declaratoria del CN, raccoglie la sostanza e lo spirito del punto 6 del Regio Decreto 06/12/1923:
• • pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti L'attività nell'ambito della moda, fiere e concerti, indifferentemente collocata nelle mansioni previste dalla declaratoria del CN, raccoglie la sostanza e lo spirito del punto 43 del Regio Decreto 06/12/1923:
• • artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive;
operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi;
cineoperatori, cameramen…occupati in imprese nel campo dello spettacolo…. Si concorda che per le attività discontinue nel loro svolgimento definite dal presente accordo, l'orario di lavoro è pari a 45 ore settimanali suddivisibile su 6 giorni con divisore 195.” Ha evidenziato che “come da visura fornisce Parte_4 confezionamento, carico e scarico, montaggio e smontaggio palchi presso aziende operanti in diversi settori merceologici (farmaceutica, produzione di articoli in plastica e in metallo, spettacolo…) non risulta pertanto che operi per le mansioni indicate al n. 43 dell'elenco di cui al R.D. (che contempla le attività espletate da “operai addetti agli
pag. 5/14 spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi”) e al punto n. 46 , che si riferisce alle figure degli “Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”. Pertanto, ad avviso del primo giudice, “correttamente le ispettrici nei casi in cui non ricorrono i requisiti soggettivi, in presenza dei quali è sempre possibile attivare un contratto intermittente, hanno applicato la conseguenza della sanzione della conversione del rapporto a tempo pieno e indeterminato (Min. Lav. Parere 4.10.2016 n. 18194 e circolare Ministero del Lavoro n. 20/2012) provvedendo al ricalcolo degli imponibili omessi”. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a quattro Parte_1 motivi. Con il primo motivo censura la pronuncia per illegittima disapplicazione ai fini contributivi del CN applicato da illegittima applicazione del CN stipulato Parte_4 dai sindacati comparativamente più rappresentativi ed illegittima disapplicazione ai fini contributivi del contratto di secondo livello stipulato dalla società. Deduce che “il Giudice di prime cure ha omesso di considerare che per tabulas è stato dimostrato dall'appellante, anche in sede ispettiva, che applicando il CN CONFAL
ed il contratto di secondo livello, di aver sempre erogato una retribuzione CP_7 oraria di importo superiore alla retribuzione che sarebbe stata erogata applicando il CN di riferimento , che a detta del Giudicante avrebbe invece dovuto Controparte_8 rappresentare, stante una opinabile ricostruzione del concetto di “ maggiore rappresentatività” l'unica ed esclusiva normativa contrattuale di riferimento per la
. Parte_3
Si duole, inoltre, che il Tribunale abbia affermato “apoditticamente ed CP_ CP_ Co immotivatamente” la maggior rappresentatività delle sigle sindacali e CP_ rispetto a senza avvedersi che l' non aveva dimostrato alcunché in merito, CP_9 né aveva contestato le allegazioni di parte appellante in ordine alla maggior rappresentatività di . Controparte_10
Per altro verso, critica la sentenza per avere “illegittimamente attribuito una portata sanzionatoria inesistente ed ultronea all'adempimento meramente formale (ex art.14 d.lgs. n. 151/2015) del deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto di secondo livello del 01.09.2020 stipulato dalla con la Parte_3 rappresentanza aziendale della ”. CP_7
Nell'ottica del gravame, il deposito telematico non è un requisito di validità del contratto di secondo livello, ma è necessario solo per beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali e contributive a norma dell'art. 14 d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151. Poiché – si deduce - nel caso di specie non ricorre tale ipotesi, il mancato deposito telematico del contratto non assume alcun rilievo nell'odierna vicenda. Con il secondo motivo impugna la sentenza sotto il profilo dell'illegittimo disconoscimento delle assenze non retribuite e dell'illegittimo calcolo del montante contributivo. Rileva che secondo il Tribunale aveva indebitamente Parte_4 registrato assenze non retribuite, omettendo di versare i contributi previdenziali su tali periodi.
pag. 6/14 Lamenta che il primo giudice non abbia considerato le allegazioni e la documentazione versata in atti della società e non abbia ammesso le istanze istruttorie dalla stessa articolate, salvo affermare – contraddittoriamente - che Parte_4
non era stata in grado di assolvere il proprio onere probatorio in punto di
[...] giustificazione delle assenze dei lavoratori. Con il terzo motivo denuncia l'illegittimo disconoscimento dei lavoratori intermittenti e l'illegittima conversione dei rapporti di lavoro intermittenti, cui il primo giudice era pervenuto in forza della disapplicazione del CN (per Controparte_11 assunta mancata “adeguata” rappresentatività di tali sigle sindacali) e del contratto di secondo livello sottoscritto in data 1 settembre 2020, nonché per effetto della
“contestazione della tipologia di attività posta in essere da rispetto a quanto Parte_3 previsto dal punto n. 43 e n.46 dell'elenco allegato al Regio Decreto n.2657 del 06.12.1923”. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, Pt_4
operava in settori (quali servizi ausiliari al settore dello spettacolo,
[...] Parte_4 inclusi l'allestimento di scenari, fondali, montaggio e smontaggio palchi, impianti di illuminazione e del suono) che rientrano nell'elenco allegato al r.d. 6 dicembre 1923 n.2657, sicché i contratti di lavoro intermittente, stipulati dalla società usufruendo della regolamentazione integrativa rappresentata dal contratto di secondo livello dell'1 settembre 2020 e nell'ambito del CN , non potevano considerarsi Controparte_11 illegittimi. Con il quarto ed ultimo motivo impugna il capo di sentenza che ha regolato le spese di lite, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto “ove il Giudice di prima cure avesse ben valutato la documentazione in atti avesse ben applicato le norme sostanziali e processuali avrebbe dovuto accogliere, quantomeno parzialmente, la domanda attorea”. Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma Parte_1 della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'appello avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_2 contumace. All'udienza del 9 aprile 2025 ha dato atto che, nelle more del Parte_1 giudizio di primo grado, era stata cancellata dal registro delle Parte_4 imprese ed ha precisato di proporre appello sia in quanto parte del giudizio di primo grado, sia in quanto eventuale successore ex lege della società, della quale era socio unico oltre che amministratore. Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. Premessa la legittimazione di ad impugnare la sentenza che ha Parte_1 definito il primo grado di giudizio - in quanto socio succeduto a Parte_4
, estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese (cfr. Cass.,
[...]
pag. 7/14 21 giugno 2024 n. 17192) - l'appello dallo stesso proposto dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata. In ordine al primo motivo di gravame si osserva innanzitutto che, fin dalla sentenza 29 luglio 2002 n. 11199, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si tratta del cd. "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989". Tale norma stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. La disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995 n. 549, secondo cui “l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (c.d. contratto leader). Come evidenziato dalla Suprema Corte, appare chiara la finalità della normativa: “in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l'esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso "leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica” (così Cass., 19 maggio 2023 n. 13840; in termini cfr. anche Cass., 9 giugno 2023 n. 16429). Per determinare il cd. contratto leader è necessaria, in via preliminare, l'individuazione della categoria a cui l'attività del datore di lavoro è riconducibile, quindi la verifica dei CN esistenti al riguardo e, in caso di pluralità degli stessi, l'individuazione di quale tra essi possa essere qualificato come stipulato “dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”, secondo quanto specificato dal richiamato art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995 n. 549.
pag. 8/14 La disamina richiede a sua volta un'attenta analisi della rappresentatività delle organizzazioni datoriali e sindacali che hanno sottoscritto i contratti collettivi rientranti nella categoria e poi il raffronto tra i risultati relativi a ciascun contratto. Nell'ambito di tale analisi possono assumere un ruolo di utilità i criteri elaborati dalla giurisprudenza in relazione alle diverse previsioni normative che fanno riferimento alla rappresentatività dei sindacati, anche sulla scorta della legge 18 novembre 1977 n. 902, che, all'art. 2, stabilisce i parametri per individuare le associazioni “maggiormente rappresentative” in termini di “consistenza numerica dei soggetti rappresentati”,
“ampiezza e diffusione delle strutture organizzative”, “partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro”, “effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro”. Tanto premesso, nel caso in esame le censure svolte da Parte_1 investono l'individuazione del cd. contratto leader, che il giudice di primo grado, CP_ condividendo la posizione dell' ha individuato nel CN Multiservizi stipulato da CP_ CP_ Co
e mentre il CN utilizzato da per regolamentare Parte_4 il rapporto di lavoro con i propri dipendenti era il CN Multiservizi sottoscritto da Conflavoro Pmi, . CP_9 CP_11
Le censure non colgono nel segno. CP_ L' ha allegato sin dal primo grado di giudizio (cfr. memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.) che dalla disamina dei dati registrati nella banca dati del Cnel emerge CP_ CP_ Co che nel settore dei Multiservizi i lavoratori affiliati a e erano nel 2021 in numero di 339.834, mentre i lavoratori affiliati a nello stesso periodo erano in CP_9 numero di 3.983; l'ente previdenziale ha prodotto a comprova di tali allegazioni i dati comparativi estratti dalla banca dati del Cnel (cfr. doc. B.05.1 fascicolo appellato di primo grado), che non sono stati in alcun modo contestati dall'appellante. Le allegazioni di quest'ultimo in ordine alla consistenza associativa, alla diffusione territoriale e al numero di contratti collettivi stipulati da oltre ad CP_9 essere prive di riscontri documentali, non costituirebbero comunque, anche ove CP_ comprovate, efficaci elementi di contrasto al quadro probatorio fornito dall' essendo riferite globalmente a tutte le categorie produttive in cui la sigla sindacale è presente e non alla specifica categoria (Multiservizi) in cui operava Parte_4
, come invece richiesto dall'art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995 n.
[...]
549. Ulteriore dato significativo è rappresentato dal fatto che il CN preso a CP_ riferimento dall' e dal giudice di prime cure risulta sottoscritto da cinque sigle CP sindacali dei datori di lavoro ( – ; CP_13 CP_14 [...]
; Agci Servizi;
, mentre il CN applicato da CP_15 Controparte_16 [...]
è stato stipulato, dal lato datoriale, dalla sola Conflavoro Pmi. Parte_4
Analogo divario si osserva dal lato delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che vede e uniche firmatarie del contratto collettivo applicato da CP_17 CP_18 CP_
, laddove il contratto collettivo individuato dall' è stato Parte_4 sottoscritto dai sindacati di categoria delle tre principali confederazioni (cfr. CN allegati sub docc. B.05.2 e B.05.3 fascicolo appellato di primo grado).
pag. 9/14 In sintesi, alla luce dei dati che emergono dalla documentazione versata in atti CP_ si ritiene che l' abbia assolto l'onere di provare che il CN posto a base della CP_ CP_ Co pretesa contributiva (CN Multiservizi stipulato da e rappresenta il cd. contratto leader, ossia il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
“comparativamente più rappresentative nella categoria” a mente dell'art. 2, comma 25, legge 28 dicembre 1995 n. 549. A fronte del descritto quadro probatorio, non assume portata decisiva, in senso contrario, il contenuto del decreto del Ministero del Lavoro del 15 luglio 2014 n. 14280 ter richiamato da parte appellante (cfr. doc. 6 fascicolo appellante di primo grado), con cui sono stati individuati i membri di designazione sindacale della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, valutando la rappresentatività dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. Se è vero, infatti, che detto decreto ministeriale indica (oltre che CP_9 CP_ CP_ Co naturalmente e tra i sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, esso, per contro, non annovera Conflavoro Pmi tra i sindacati dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi ed inserisce invece nella categoria , e . CP_13 CP_19 CP_15
Inoltre, il decreto in esame attiene ad un ambito del tutto diverso da quello che qui viene in rilievo, ossia la partecipazione alla Commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro, in cui può coesistere una pluralità di organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, laddove al contrario, ai fini della determinazione del c.d. “minimale contributivo”, occorre individuare un solo contratto collettivo (definito leader) per ciascuna categoria. Alla luce delle considerazioni esposte vanno respinte le censure avverso il capo della sentenza di primo grado che ha individuato quale contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria, ai fini dell'art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 CP_ CP_ Co n. 389, il CN Multiservizi stipulato da e Neppure meritano accoglimento le censure avverso la sentenza nella parte in cui ha escluso che potesse applicare, ai fini della Parte_4 determinazione dell'imponibile contributivo, i divisori orari (195 o 207) e l'orario di lavoro (48 ore settimanali) previsti dal contratto collettivo di secondo livello stipulato in data 1 settembre 2020 ai sensi dell'art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 (cfr. doc. 8 fascicolo appellante di primo grado), che CP_ CP_ Co differiscono da quelli stabiliti dal CN Multiservizi stipulato da e (divisore orario 173 e orario di lavoro di 40 ore settimanali). Appare dirimente, al fine di escludere che le intese oggetto del contratto collettivo aziendale dell'1 settembre 2020 possano derogare al minimale contributivo determinato sulla base del CN anzidetto, il rilievo che tra le materie oggetto della contrattazione di prossimità l'art. 8, comma 2, d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, non contempla la determinazione dell'imponibile contributivo.
pag. 10/14 Ciò è coerente con il principio di autonomia dell'obbligazione contributiva da quella retributiva (in virtù delle esigenze diverse a cui esse si ispirano e primariamente dell'esigenza di salvaguardia dell'unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale), da cui discende che le intese concluse a norma dell'art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non sono opponibili agli enti previdenziali creditori della contribuzione. Ne deriva che, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure,
[...]
non avrebbe dovuto applicare per la determinazione dell'imponibile Parte_4 contributivo i divisori orari (195 o 207) e l'orario di lavoro di 48 ore settimanali previsti dal contratto collettivo aziendale dell'1 settembre 2020, dal momento che ciò ha comportato una riduzione dell'imponibile minimo stabilito dalla legge. Infatti, come accertato in sentenza con statuizione non specificamente censurata, “anche nel caso in cui i lavoratori prestavano la loro attività dal lunedì al venerdì, per tutto il mese, la società non ha provveduto all'adeguamento al minimale di legge per 26 giornate di lavoro, ma ha considerato solo le giornate dove era registrata la prestazione lavorativa, applicando il minimale giornaliero per 22 giornate, eseguendo di fatto una riduzione dell'imponibile contributivo”. Per tutte le ragioni esposte il primo motivo di gravame dev'essere respinto. Infondato è anche il secondo motivo, inerente al disconoscimento delle assenze non retribuite. Va premesso al riguardo che le sole ipotesi che consentono la sospensione dell'obbligazione retributiva e della correlata obbligazione contributiva sono quelle tipizzate dalla legge, anche per il tramite del richiamo alla contrattazione collettiva, i cui limiti non possono essere derogati dalle parti, né consensualmente, né unilateralmente, pena la violazione del c.d. “minimale retributivo” ex art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389. Tale parametro opera anche nel caso in cui tra datore di lavoro e lavoratori intercorrano accordi individuali in forza dei quali vengano concessi permessi o aspettative non retribuiti per causali non previste dalla legge o dal contratto collettivo o in misura superiore a quanto ivi stabilito. Come statuito dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, “non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro, come concordati con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi resta, infatti, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente senza che possa cioè rilevare la sospensione della prestazione lavorativa, frutto di un mero accordo tra le parti e non derivante dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n. 4676 del 2021 e Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del 2019 che ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018)” (così Cass., 9 giugno 2023 n. 16429, cit.)
pag. 11/14 Nel caso di specie le assenze non retribuite del personale risultano Con documentalmente dal , ove sono registrate con il Parte_5 codice “X9A”. Parte appellante non ha dedotto – prima ancora di non aver offerto di provare
- che tali assenze derivino da ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione. La sentenza di primo grado ha inoltre accertato, con statuizione non attinta dai motivi di gravame, che le assenze “erano legate a fermi di produzione, a richieste da parte di alla mancanza di lavoro”. Parte_3
Pertanto, considerato che non è stata prodotta alcuna giustificazione della riduzione della prestazione lavorativa ed anzi essa risulta imputabile direttamente alla datrice di lavoro e alla sua gestione imprenditoriale, è escluso che quest'ultima possa essere esonerata dal versamento dei contributi previdenziali rapportati alla retribuzione minima imponibile. Il motivo di appello scrutinato dev'essere, quindi, respinto. Va respinto anche il terzo motivo, inerente al disconoscimento dei contratti di lavoro intermittente. Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 il contratto di lavoro intermittente di personale di età compresa tra i 25 e i 54 anni può avvenire solo per soddisfare le “esigenze individuate dai contratti collettivi”. Come chiarito dall'art. 51, ai fini del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (e dunque anche dell'art. 13 cit.) “per contratti collettivi si intendono contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. In mancanza di contratto collettivo, l'art. 13, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. Sino all'emanazione di detto decreto ministeriale trova applicazione la regolamentazione dettata dal decreto ministeriale 23 ottobre 2004 (adottato nella vigenza dell'art. 40 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276), che individua le ipotesi di ricorso al lavoro intermittente mediante rinvio al r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657, che a sua volta definisce le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. Così brevemente tracciato il quadro normativo di riferimento, in punto di fatto è pacifico ed incontestato in causa che a far tempo da giugno 2020 Parte_4
ha utilizzato il contratto di lavoro intermittente per il personale addetto a
[...] svolgere mansioni di addetto al confezionamento, magazziniere, operaio generico. Parte appellante invoca a fondamento del ricorso al lavoro intermittente la previsione della clausola 3.3. del già menzionato contratto collettivo aziendale concluso in data 1 settembre 2020, che così dispone: “la caratteristica delle attività produttive della società firmataria del presente accordo, moda, fiere, concerti ed anche confezionamento e rifinitura, sono intermittenti nella loro programmazione. Queste
pag. 12/14 caratteristiche sono determinate dalle tipologie delle commesse tipiche delle attività nel settore sopra indicato che dipendono dalla stagionalità e soprattutto dalle politiche commerciali delle aziende committenti che sono variabili ed imprevedibili. Proprio per questo, le attività in appalto non consentono una programmazione in quanto sono legate alle esigenze dei committenti…
• In particolare rientrano in questa fattispecie: l'attività di confezionamento e rifinitura, indifferentemente collocata nelle mansioni previste dalla declaratoria del CN, raccoglie la sostanza e lo spirito del punto 6 del Regio Decreto 06/12/1923:
• • pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti L'attività nell'ambito della moda, fiere e concerti, indifferentemente collocata nelle mansioni previste dalla declaratoria del CN, raccoglie la sostanza e lo spirito del punto 43 del Regio Decreto 06/12/1923:
• • artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive;
operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi;
cineoperatori, cameramen…occupati in imprese nel campo dello spettacolo…. Si concorda che per le attività discontinue nel loro svolgimento definite dal presente accordo, l'orario di lavoro è pari a 45 ore settimanali suddivisibile su 6 giorni con divisore 195” (cfr. doc. 8 fascicolo appellante di primo grado). CP_ Tuttavia, a fronte della contestazione formulata sul punto dall' l'appellante non ha dimostrato che il contratto collettivo aziendale invocato (sottoscritto dalla sola aderente a sia stato stipulato da associazioni dei lavoratori Pt_6 CP_17 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. Pertanto, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, il ricorso al lavoro intermittente da parte di non può fondarsi Parte_4 sull'anzidetto contratto collettivo. Trova, pertanto, applicazione la disciplina legale di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 sopra richiamato, in forza della quale, ove non sussistano i requisiti soggettivi previsti dal comma 2, che consentono di ricorrere “in ogni caso” a tale tipologia contrattuale (“soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”), i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono quelli individuati dalla tabella allegata al r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657. Secondo parte appellante, avrebbe fatto ricorso alla tipologia Parte_4 contrattuale del lavoro intermittente per lavoratori riconducibili alle figure enucleate al n. 43 (“Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive;
operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi;
cineoperatori, cameraman- recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici”) e al n. 46 (“Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro, sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro”) di detta tabella.
pag. 13/14 La tesi non convince. Come accertato dalla sentenza di prime cure con statuizione non impugnata, la società svolgeva attività di confezionamento, carico e scarico, montaggio e smontaggio palchi presso aziende operanti in diversi settori merceologici (farmaceutica, produzione di articoli in plastica e in metallo, spettacolo). Le attività di montaggio e smontaggio palchi in occasione di spettacoli, concerti etc. non sembrano riconducibili alle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della tabella allegata al r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657 sopra richiamate, trattandosi di attività esclusivamente prodromiche ovvero successive – seppur funzionalmente connesse – all'evento e allo spettacolo (in questi termini cfr. anche la risposta del Ministero del Lavoro in data 30 gennaio 2014 ad interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, allegata sub doc. C fascicolo appellato di primo grado). Vanno, pertanto, condivise le conclusioni del giudice di primo grado, secondo cui, al di fuori dei casi in cui ricorrono i requisiti soggettivi in presenza dei quali è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente a norma dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, i contratti di lavoro intermittente attivati da Parte_4
sono carenti delle condizioni che legittimano il ricorso a tale tipologia
[...] contrattuale, difettando del requisito oggettivo della riconducibilità dell'attività svolta ad una delle previsioni enucleate dalla tabella allegata al r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657. Il motivo di appello scrutinato dev'essere, pertanto, respinto. Infondato, infine, è anche il quarto motivo, inerente al regolamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, atteso che il Tribunale, a fronte dell'integrale rigetto delle domande, ha correttamente regolato le spese processuali secondo il criterio della soccombenza, in conformità al disposto dell'art. 91 c.p.c.. Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata. Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2654/2024 del Tribunale di Milano;
CP_
- condanna a rifondere all' le spese di lite del grado, che liquida Parte_1 in € 10.000,00 oltre oneri di legge. Milano, 9 aprile 2025
Consigliera est. Presidente
IA DO IL AR ZZ
pag. 14/14