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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11247 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14658/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio
Daniele, presso il cui studio in Napoli alla Via Francesco Giordani n. 30 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Marco Pirozzi, presso il cui studio in Napoli alla Via Simone Martini n.
66 elettivamente domicilia;
Appellata/Appellante incidentale
E
( ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Giulia Di Fiore, in sostituzione dell'avv. Maria
ES NG, elettivamente domiciliato in Napoli presso la Casa Comunale sita in
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Appellato costituito
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, opposizione Controparte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
071/2020/0038173646/000 dell'importo di € 830,58, notificatale dall'
[...]
in data 30.11.2021, ed emessa a fronte del mancato pagamento di n. Controparte_4
4 verbali di contravvenzione al Codice della Strada elevati negli anni 2015/2016 dal
Controparte_2
1 L'opponente deduceva la nullità derivata e conseguenziale della cartella esattoriale impugnata, sollevando l'eccezione di avvenuto pagamento del verbale n. 6796628/15 dell'importo di euro 171,90 (elevato in data 6.10.15 e notificato in data 22.12.15), e del verbale di contravenzione n. ZT15465390/15 dell'importo di euro 191,55 (elevato in data
9.10.15 e notificato in data 30.12.15), allegando la relativa documentazione probatoria.
Chiedeva, in ogni caso, l'estinzione dell'intera pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza quinquennale di tutti i sottesi titoli esecutivi, già maturata alla data di notifica della impugnata cartella di pagamento.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della Controparte_4 domanda, della quale chiedeva il rigetto, stante la valida e rituale notifica tempestiva della cartella di pagamento, con conseguente esclusione del maturarsi della prescrizione, tenuto conto della normativa emergenziale COVID-19, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs
2015/159 e dell'art. 68 del DL 2020/18.
Nel merito, l'agente per la riscossione deduceva l'infondatezza dell'eccezione di pagamento riferita al verbale di contravvenzione n. 6796628/15, data l'assenza di una valida documentazione probatoria a sostegno.
In relazione al verbale n. ZT15465390/15, evidenziava poi, che il relativo pagamento, avvenuto in misura ridotta del 30%, era stato effettuato oltre il termine di 5 giorni dalla data della contravvenzione, entro il quale sarebbe stato ammissibile il pagamento della stessa in misura ridotta.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 486/2024, pubblicata in data 4.1.2024, il Giudice di Pace di Napoli ammetteva l'opposizione ex art. 615 c.p.c., spiegata al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accoglieva l'opposizione ed annullava la cartella esattoriale n.
071/2020/0038173646/000 per sopravvenuta prescrizione quinquennale dell'intera pretesa creditoria, maturata al momento della notifica dell'opposta cartella di pagamento, in assenza di validi ed idonei atti interruttivi, e condannava le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Controparte_4 eccependone l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato la normativa emergenziale COVID-19 che ha prorogato il termine di prescrizione della cartella di pagamento impugnata.
2 In particolare, l'appellante ha dedotto che il GDP ha confuso nonchè erroneamente applicato il comma 4bis dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, il quale si applicherebbe ai soli carichi affidati al Concessionario durante il periodo di sospensione dei pagamenti (8/3/2020 – 31/08/2021), prevedendo una proroga dei termini di prescrizione e decadenza di durata pari a due anni.
In realtà, secondo l' , nel caso di specie, andava correttamente Controparte_5 applicato il primo comma dell'art. 68 del DL 2020/18, che ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione e dei termini di notifica delle cartelle esattoriali, da ultimo (in virtù del D.L. n.99/2021) sino a tutto il 31.8.2021, con la conseguente ulteriore sospensione dei termini di prescrizione nel periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il
31.8.2021, facendo presente che il termine di prescrizione quinquennale di tutti i sottesi titoli esecutivi sarebbe caduto esattamente nel suddetto periodo di sospensione, comportandone la proroga dei termini di notifica della relativa cartella di pagamento.
Sicchè, a dire del , in virtù della suddetta sospensione straordinaria, dalla CP_6 data in cui sono stati elevati tutti i verbali di accertamento, rispetto alla data di notifica della impugnata cartella di pagamento, non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale dell'intera portante pretesa creditoria.
L ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento Controparte_4 dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita , proponendo appello incidentale ed eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
In via incidentale, l'appellata ha chiesto la riforma della sentenza con una CP_1 pronunzia che dichiari ed accerti l'avvenuto adempimento dell'obbligazione nascente dal verbale n. VE 6796628/15.
In merito al verbale n. ZT15465390/15, nell'ipotesi in cui venga accertato l'intempestivo pagamento del verbale in parola e non si ritenga di annullare la cartella esattoriale impugnata, ha chiesto invece, un ricalcolo dell'obbligazione che tenga conto del parziale adempimento della stessa.
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'appello, poiché Controparte_1 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. In subordine, ha chiesto l'accoglimento delle proposte di modifica della sentenza impugnata formulate in via incidentale.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito il eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_2 passiva nonchè la totale estraneità al procedimento di notificazione della cartella
3 esattoriale, atteso che tale attività rientra nell'esclusiva competenza dell'agente per la riscossione.
All'udienza di rimessione della causa in decisione, la causa è stata assegnata a sentenza.
L'appello principale e quello incidentale sono fondati solo in parte e, pertanto, possono essere accolti nei limiti della seguente motivazione.
Come correttamente dedotto dall'appellante , risulta Controparte_4 provato che tra il giorno in cui sono stati notificati i quattro verbali di contravvenzione al codice della strada, ovvero i verbali nn. 6796628/15, not. il 22.12.15, ZT15465390/15, not. il 30.12.15, 6796483/15, not. il 21.12.15, e ZT15522270/16, not. il 9.2.16, e la data di ricezione della cartella di pagamento impugnata, ovvero il 30.11.2021, non è maturata la prescrizione quinquennale (quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione dei titoli esecutivi) della pretesa creditoria, in quanto con l'articolo 68 del dl 18/2020, primo comma (c.d. Decreto Cura Italia) è stata disposta la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva per le entrate tributarie e non tributarie, nel periodo emergenziale intercorrente tra l'8/3/2020 e il 31/8/2021, con annessa sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212.
Nel far fronte alla situazione pandemica da covid-19, il legislatore ha, per quel che viene qui in rilievo, previsto, all'art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), che
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tanto prmesso, occorre evidenziare che i termini di prescrizione quinquennale dei citati verbali di contravvenzione sarebbero tutti andati in scadenza durante il suddetto periodo di sospensione straordinaria, comportandone ope legis, la proroga dei termini di notifica della relativa cartella di pagamento.
4 È altrettanto opportuno osservare che a diversa conclusione non poteva giungere il
Giudice di Pace sulla base dell'art. 68, co. 4bis, d. l. n. 18/2020. Tale ultima disposizione, infatti, trova applicazione con riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione individuato ai commi 1 e 2bis del medesimo articolo
68, mentre quella che viene qui in rilievo (art. 12, d. lgs. n. 159/15 -richiamato dal citato art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020) è relativa alla sospensione della prescrizione quanto ad entrate “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” (e tale deve ritenersi l'intero credito per effetto del quale è stata notificata la cartelle di pagamento n.
071/2020/0038173646/000).
Pertanto, alla luce della suddetta sospensione straordinaria dei termini sia sostanziali che processuali dell'attività esattoriale causata dalla pandemia da Coronavirus, non può dirsi spirato il termine quinquennale di prescrizione, tra la data di notificazione dei verbali di accertamento e quella di notificazione della impugnata cartella di pagamento.
Va, a questo punto, valutato l'appello proposto in via incidentale dalla . CP_1
Ebbene, risulta infondata l'eccezione di avvenuto pagamento del verbale n. 6796628/15, dell'importo di euro 171,90, poichè le ricevute di pagamento datate 7.10.2015, rilasciate dalla ricevitoria e prodotte dalla contribuente, riportano la testuale dicitura Parte_2 di “transazione fallita – pagamento multe”.
Invero, in assenza di valida prova che attesti l'effettivo pagamento dell'obbligazione, la stessa risulta pienamente esigibile dall'ente impositore.
Merita, al contrario, accoglimento il motivo di appello proposto in via incidentale, avente ad oggetto il verbale n. ZT15465390/15, in quanto se da un lato è vero che il relativo pagamento pari ed euro 75,22, avvenuto in misura ridotta del 30%, è stato effettuato in data 14.1.2016 e, dunque, oltre il termine di 5 giorni dalla data di elevazione dello stesso, entro il quale sarebbe stato ammissibile il pagamento ridotto della contravvenzione, dall'altro lato, lo stesso pagamento è avvenuto entro il 60° giorno dalla data di notifica del predetto verbale, ovvero in data 30.12.15.
Pertanto, tenuto conto che la lettera B), indicata nel verbale di accertamento n.
ZT15465390/15, prevede espressamente il pagamento complessivo di euro 99,52, se effettuato dal 6° al 60° giorno dalla notifica del predetto atto impositivo, la pretesa creditoria va necessariamente rimodulata in soli euro 24,30, pari al saldo residuo risultante dalla differenza tra l'importo complessivo del titolo esecutivo descritto dalla lettera B) ed il parziale avvenuto pagamento della medesima obbligazione.
5 In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va integralmente annullata.
La parziale reciproca soccombenza tra le parti in causa, consente la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ½. La rimanente parte segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_4
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Controparte_1 Controparte_2
n. 486/2024, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, annulla in toto la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 486/2024, revocando la statuizione sulle spese e, per l'effetto, convalida la cartella di pagamento n. 071/2020/0038173646/000, rimodulando solo la pretesa creditoria contenuta nel verbale di accertamento n. ZT15465390/15, ricalcolata in euro 24,30, per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite di lite che, già compensate per 1/2, liquida con
[...] riferimento al primo grado di giudizio, in complessivi € 69,50, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, e relativamente all'appello, in complessivi € 116,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
c) condanna al pagamento, in favore del delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite del presente grado di giudizio che, già compensate per 1/2, liquida in complessivi € 116,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Napoli, lì 1.12.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14658/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio
Daniele, presso il cui studio in Napoli alla Via Francesco Giordani n. 30 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Marco Pirozzi, presso il cui studio in Napoli alla Via Simone Martini n.
66 elettivamente domicilia;
Appellata/Appellante incidentale
E
( ), in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Giulia Di Fiore, in sostituzione dell'avv. Maria
ES NG, elettivamente domiciliato in Napoli presso la Casa Comunale sita in
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Appellato costituito
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, opposizione Controparte_1 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
071/2020/0038173646/000 dell'importo di € 830,58, notificatale dall'
[...]
in data 30.11.2021, ed emessa a fronte del mancato pagamento di n. Controparte_4
4 verbali di contravvenzione al Codice della Strada elevati negli anni 2015/2016 dal
Controparte_2
1 L'opponente deduceva la nullità derivata e conseguenziale della cartella esattoriale impugnata, sollevando l'eccezione di avvenuto pagamento del verbale n. 6796628/15 dell'importo di euro 171,90 (elevato in data 6.10.15 e notificato in data 22.12.15), e del verbale di contravenzione n. ZT15465390/15 dell'importo di euro 191,55 (elevato in data
9.10.15 e notificato in data 30.12.15), allegando la relativa documentazione probatoria.
Chiedeva, in ogni caso, l'estinzione dell'intera pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza quinquennale di tutti i sottesi titoli esecutivi, già maturata alla data di notifica della impugnata cartella di pagamento.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della Controparte_4 domanda, della quale chiedeva il rigetto, stante la valida e rituale notifica tempestiva della cartella di pagamento, con conseguente esclusione del maturarsi della prescrizione, tenuto conto della normativa emergenziale COVID-19, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs
2015/159 e dell'art. 68 del DL 2020/18.
Nel merito, l'agente per la riscossione deduceva l'infondatezza dell'eccezione di pagamento riferita al verbale di contravvenzione n. 6796628/15, data l'assenza di una valida documentazione probatoria a sostegno.
In relazione al verbale n. ZT15465390/15, evidenziava poi, che il relativo pagamento, avvenuto in misura ridotta del 30%, era stato effettuato oltre il termine di 5 giorni dalla data della contravvenzione, entro il quale sarebbe stato ammissibile il pagamento della stessa in misura ridotta.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 486/2024, pubblicata in data 4.1.2024, il Giudice di Pace di Napoli ammetteva l'opposizione ex art. 615 c.p.c., spiegata al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accoglieva l'opposizione ed annullava la cartella esattoriale n.
071/2020/0038173646/000 per sopravvenuta prescrizione quinquennale dell'intera pretesa creditoria, maturata al momento della notifica dell'opposta cartella di pagamento, in assenza di validi ed idonei atti interruttivi, e condannava le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Controparte_4 eccependone l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato la normativa emergenziale COVID-19 che ha prorogato il termine di prescrizione della cartella di pagamento impugnata.
2 In particolare, l'appellante ha dedotto che il GDP ha confuso nonchè erroneamente applicato il comma 4bis dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, il quale si applicherebbe ai soli carichi affidati al Concessionario durante il periodo di sospensione dei pagamenti (8/3/2020 – 31/08/2021), prevedendo una proroga dei termini di prescrizione e decadenza di durata pari a due anni.
In realtà, secondo l' , nel caso di specie, andava correttamente Controparte_5 applicato il primo comma dell'art. 68 del DL 2020/18, che ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione e dei termini di notifica delle cartelle esattoriali, da ultimo (in virtù del D.L. n.99/2021) sino a tutto il 31.8.2021, con la conseguente ulteriore sospensione dei termini di prescrizione nel periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il
31.8.2021, facendo presente che il termine di prescrizione quinquennale di tutti i sottesi titoli esecutivi sarebbe caduto esattamente nel suddetto periodo di sospensione, comportandone la proroga dei termini di notifica della relativa cartella di pagamento.
Sicchè, a dire del , in virtù della suddetta sospensione straordinaria, dalla CP_6 data in cui sono stati elevati tutti i verbali di accertamento, rispetto alla data di notifica della impugnata cartella di pagamento, non risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale dell'intera portante pretesa creditoria.
L ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento Controparte_4 dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita , proponendo appello incidentale ed eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
In via incidentale, l'appellata ha chiesto la riforma della sentenza con una CP_1 pronunzia che dichiari ed accerti l'avvenuto adempimento dell'obbligazione nascente dal verbale n. VE 6796628/15.
In merito al verbale n. ZT15465390/15, nell'ipotesi in cui venga accertato l'intempestivo pagamento del verbale in parola e non si ritenga di annullare la cartella esattoriale impugnata, ha chiesto invece, un ricalcolo dell'obbligazione che tenga conto del parziale adempimento della stessa.
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'appello, poiché Controparte_1 inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. In subordine, ha chiesto l'accoglimento delle proposte di modifica della sentenza impugnata formulate in via incidentale.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito il eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_2 passiva nonchè la totale estraneità al procedimento di notificazione della cartella
3 esattoriale, atteso che tale attività rientra nell'esclusiva competenza dell'agente per la riscossione.
All'udienza di rimessione della causa in decisione, la causa è stata assegnata a sentenza.
L'appello principale e quello incidentale sono fondati solo in parte e, pertanto, possono essere accolti nei limiti della seguente motivazione.
Come correttamente dedotto dall'appellante , risulta Controparte_4 provato che tra il giorno in cui sono stati notificati i quattro verbali di contravvenzione al codice della strada, ovvero i verbali nn. 6796628/15, not. il 22.12.15, ZT15465390/15, not. il 30.12.15, 6796483/15, not. il 21.12.15, e ZT15522270/16, not. il 9.2.16, e la data di ricezione della cartella di pagamento impugnata, ovvero il 30.11.2021, non è maturata la prescrizione quinquennale (quale fatto estintivo sopravvenuto alla formazione dei titoli esecutivi) della pretesa creditoria, in quanto con l'articolo 68 del dl 18/2020, primo comma (c.d. Decreto Cura Italia) è stata disposta la sospensione di tutta l'attività di riscossione coattiva per le entrate tributarie e non tributarie, nel periodo emergenziale intercorrente tra l'8/3/2020 e il 31/8/2021, con annessa sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212.
Nel far fronte alla situazione pandemica da covid-19, il legislatore ha, per quel che viene qui in rilievo, previsto, all'art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), che
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tanto prmesso, occorre evidenziare che i termini di prescrizione quinquennale dei citati verbali di contravvenzione sarebbero tutti andati in scadenza durante il suddetto periodo di sospensione straordinaria, comportandone ope legis, la proroga dei termini di notifica della relativa cartella di pagamento.
4 È altrettanto opportuno osservare che a diversa conclusione non poteva giungere il
Giudice di Pace sulla base dell'art. 68, co. 4bis, d. l. n. 18/2020. Tale ultima disposizione, infatti, trova applicazione con riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione individuato ai commi 1 e 2bis del medesimo articolo
68, mentre quella che viene qui in rilievo (art. 12, d. lgs. n. 159/15 -richiamato dal citato art. 68, co. 1, d. l. n. 18/2020) è relativa alla sospensione della prescrizione quanto ad entrate “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” (e tale deve ritenersi l'intero credito per effetto del quale è stata notificata la cartelle di pagamento n.
071/2020/0038173646/000).
Pertanto, alla luce della suddetta sospensione straordinaria dei termini sia sostanziali che processuali dell'attività esattoriale causata dalla pandemia da Coronavirus, non può dirsi spirato il termine quinquennale di prescrizione, tra la data di notificazione dei verbali di accertamento e quella di notificazione della impugnata cartella di pagamento.
Va, a questo punto, valutato l'appello proposto in via incidentale dalla . CP_1
Ebbene, risulta infondata l'eccezione di avvenuto pagamento del verbale n. 6796628/15, dell'importo di euro 171,90, poichè le ricevute di pagamento datate 7.10.2015, rilasciate dalla ricevitoria e prodotte dalla contribuente, riportano la testuale dicitura Parte_2 di “transazione fallita – pagamento multe”.
Invero, in assenza di valida prova che attesti l'effettivo pagamento dell'obbligazione, la stessa risulta pienamente esigibile dall'ente impositore.
Merita, al contrario, accoglimento il motivo di appello proposto in via incidentale, avente ad oggetto il verbale n. ZT15465390/15, in quanto se da un lato è vero che il relativo pagamento pari ed euro 75,22, avvenuto in misura ridotta del 30%, è stato effettuato in data 14.1.2016 e, dunque, oltre il termine di 5 giorni dalla data di elevazione dello stesso, entro il quale sarebbe stato ammissibile il pagamento ridotto della contravvenzione, dall'altro lato, lo stesso pagamento è avvenuto entro il 60° giorno dalla data di notifica del predetto verbale, ovvero in data 30.12.15.
Pertanto, tenuto conto che la lettera B), indicata nel verbale di accertamento n.
ZT15465390/15, prevede espressamente il pagamento complessivo di euro 99,52, se effettuato dal 6° al 60° giorno dalla notifica del predetto atto impositivo, la pretesa creditoria va necessariamente rimodulata in soli euro 24,30, pari al saldo residuo risultante dalla differenza tra l'importo complessivo del titolo esecutivo descritto dalla lettera B) ed il parziale avvenuto pagamento della medesima obbligazione.
5 In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va integralmente annullata.
La parziale reciproca soccombenza tra le parti in causa, consente la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ½. La rimanente parte segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della ridotta complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_4
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Controparte_1 Controparte_2
n. 486/2024, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, annulla in toto la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 486/2024, revocando la statuizione sulle spese e, per l'effetto, convalida la cartella di pagamento n. 071/2020/0038173646/000, rimodulando solo la pretesa creditoria contenuta nel verbale di accertamento n. ZT15465390/15, ricalcolata in euro 24,30, per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite di lite che, già compensate per 1/2, liquida con
[...] riferimento al primo grado di giudizio, in complessivi € 69,50, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, e relativamente all'appello, in complessivi € 116,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
c) condanna al pagamento, in favore del delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite del presente grado di giudizio che, già compensate per 1/2, liquida in complessivi € 116,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Così deciso in Napoli, lì 1.12.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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