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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Murana Presidente
dott. Enrico Rao Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 36/2024
PROMOSSA DA
(C. F. ), rappresentata e difesa giusta procura resa in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Emanuele Gulli ( ), presso il cui studio legale in Catania Via C.F._2
Milano n.71 elegge domicilio
APPELLANTE
CONTRO
(CF ) e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3 già (C.F. n. ), elettivamente domiciliata in Controparte_4 P.IVA_2
Catania, via Piave n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Alba (c.f. ) che CodiceFiscale_3 la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2458/2023, pubblicata in data 7.6.2023, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva proposta da avverso il d.i. n. 4004/20 emesso Controparte_5 nei suoi confronti su ricorso di senza statuire sulle spese di lite stante la Controparte_1 contumacia dell'opposta.
In estrema sintesi il primo giudice, a fronte dell'opponente la quale sosteneva che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 21.12.2020 fosse nulla stante la erroneità delle risultanze del precedente tentativo di notifica in data 27.10.2020 effettuato presso la sua residenza anagrafica di Catania, Viale del Rotolo, n. 40, int. 18, p. 9, andato a vuoto a dispetto della sua asserita reperibilità presso la stessa, in conseguenza della quale era stata poi eseguita la notifica con il rito degli irreperibili (assoluti), riteneva che non sussistessero i presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. perché le anzidette risultanze della relata di notifica del 27.10.2020 (“Anzi non potuto notificare perché al civico
40 ci sono tre scale A, B e C. Visionati tutti i citofoni la stessa non vi compare. Chieste informazioni ai residenti, pare sia sloggiata”) avrebbero potuto essere contestate solo tramite la proposizione di querela di falso, di talché la notifica del decreto ingiuntivo non risultava affatto irregolare.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Controparte_5
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 3.7.2024 la Corte fissava l'udienza di discussione orale della causa e di decisione per il
16.4.2025, assegnando alle parti il termine fino a 30 gg. prima per il deposito di note conclusive.
L'appellante depositava le sue note difensive il 2.4.2015, e quindi oltre il termine concesso – a differenza dell'appellata la quale depositava le sue note entro il termine stabilito dalla Corte – sostenendo che si tratterebbe di un termine ordinatorio.
Dopo due rinvii accordati su richiesta delle parti stante l'esistenza di tentativi di bonario componimento della lite, all'udienza dell'8.10.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tardività delle note conclusive prodotte dall'appellante atteso che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, il termine per il loro deposito è certamente previsto a pena di decadenza ex art. 152 e 350 bis, c.p.c. in quanto stabilito a salvaguardia sia del principio del contraddittorio (altrimenti compromesso dalla “disparità di armi” che verrebbe a determinarsi tra le parti, considerato che una potrebbe avvantaggiarsi sia di un termine più lungo che del previo esame dello scritto di controparte), che del principio di ragionevole durata del processo (atteso che, per salvaguardare il contraddittorio, sarebbe necessario rinviare la decisione e consentire alla controparte di fruire di un ulteriore termine per replicare alle note depositate tardivamente).
Tanto premesso ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Secondo l'appellante, nel caso a mani, per dimostrare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in difetto dei relativi presupposti, non sarebbe necessario proporre querela di falso, come invece ritenuto dal Tribunale perché:
“il suddetto obbligo non è necessario “allorquando la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione” (Cass. n. 8230/1990). Per questo motivo, si ritiene che la sentenza appellata e, nello specifico, il relativo Capo della stessa in cui il Giudice ritiene “l'opposizione inammissibile in quanto tardivamente proposta” è errato e ingiusto e pertanto va riformato con conseguente revoca integrale della sentenza impugnata. E proprio nel nostro caso risulta di tutta evidenza, anche e soprattutto alla luce della documentazione fotografica (che qui si allega) chiaramente comprovante lo stato dei luoghi, la grave nullità per falsità della relazione di notifica apposta dall'Ufficiale Giudiziario con riguardo alla notifica del decreto ingiuntivo, allorquando lo stesso, con minimi accorgimenti del caso, avrebbe potuto chiaramente rilevare il nominativo della destinataria dell'atto sia nei citofono che nelle cassette della Posta che, come si rileva dalle foto, si trovano ubicate a pochi metri dal Portone di ingresso. Tale produzione documentale fotografica, assolve in pieno l'onere probatorio richiamato dalla suddetta Sentenza della Cassazione secondo cui
“allorquando la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione” (v. p.7 della citazione in appello, con grassetto e corsivo nell'originale).
Si tratta di un motivo di appello che si appalesa, ad avviso della Corte, del tutto infondato.
Preliminarmente va ribadito che nella relata riguardante il tentativo di notifica eseguito in data pagina 3 di 5 27.11.2020 di persona dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 107, comma 1, DPR 1229/1959, si legge che non era stato possibile effettuare la notifica a presso l'indirizzo ove la Controparte_5 stessa risultava risiedere anagraficamente “perché al civico 40 ci sono tre scale A, B e C. Visionati tutti
i citofoni la stessa non vi compare. Chieste informazioni ai residenti, pare sia sloggiata”.
Come è noto, con riferimento al valore probatorio della relata di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario trova applicazione “il principio per cui la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria” (tra le molte
Cass., sez. III, 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass., sez. III, 11 aprile 2000, n. 4590; Cass., sez. VI - I, 19 dicembre 2016, n. 26134).
Dall'applicazione del sopra riportato, pacifico, principio, discende che, con riferimento al contenuto della relata del 27.10.2020, l'appellante avrebbe tutt'al più potuto evitare di proporre querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle informazioni acquisite dall'ufficiale giudiziario, ossia la circostanza che la fosse, o meno, sloggiata dall'abitazione ove aveva fissato la sua residenza CP_5 anagrafica.
Di contro, siccome la circostanza secondo cui il nominativo della predetta non figurava tra tutti i citofoni delle abitazioni dello stabile è il frutto di una attività posta in essere, in prima persona, dall'ufficiale giudiziario (“Visionati tutti i citofoni la stessa non vi compare”), è fuori discussione che la stessa avrebbe potuto essere messa in discussione solo attraverso la (vittoriosa) proposizione della querela di falso (sì come opinato dal Tribunale), restando del tutto irrilevante la, peraltro probatoriamente insignificante in difetto di data certa, produzione delle fotografie di un impianto citofonico di una “Scala A” di nemmeno è chiaro quale civico, oppure dell'ingresso di uno stabile sito al n. 40 con l'evidenziazione dei citofoni e delle cassette della posta (peraltro ubicate oltre il portone di ingresso e come tali verosimilmente raggiungibili solo avere ottenuto l'accesso allo stabile a seguito di chiamata citofonica).
Tanto premesso va certamente escluso che la notifica del decreto ingiuntivo con il rito dei destinatari assolutamente irreperibili sia nulla o irregolare in quanto, se il nominativo del destinatario non figura pagina 4 di 5 tra i citofoni dell'edificio ove risulta risiedere anagraficamente non si vede presso quale altro luogo l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto procedere ad eseguire la notifica, sembrando appena il caso peraltro di aggiungere che, nel caso a mani, l'ufficiale giudiziario ha riportato nella relata del
27.10.2020 di avere anche chiesto informazioni ai residenti da cui era emerso, sia pure in forma dubitativa, che la fosse sloggiata, circostanza questa che, convergendo con la mancanza del CP_5 nominativo della predetta sui citofoni, non poteva che determinare la notifica ex art. 143 c.p.c.
L'appello va quindi rigettato, dovendosi confermare l'avviso del Tribunale secondo cui l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dall'appellante è inammissibile.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 36/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2458/2023, Parte_1 pubblicata in data 7.6.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. M. Murana
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcella Murana Presidente
dott. Enrico Rao Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 36/2024
PROMOSSA DA
(C. F. ), rappresentata e difesa giusta procura resa in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Emanuele Gulli ( ), presso il cui studio legale in Catania Via C.F._2
Milano n.71 elegge domicilio
APPELLANTE
CONTRO
(CF ) e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3 già (C.F. n. ), elettivamente domiciliata in Controparte_4 P.IVA_2
Catania, via Piave n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Alba (c.f. ) che CodiceFiscale_3 la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.10.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2458/2023, pubblicata in data 7.6.2023, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva proposta da avverso il d.i. n. 4004/20 emesso Controparte_5 nei suoi confronti su ricorso di senza statuire sulle spese di lite stante la Controparte_1 contumacia dell'opposta.
In estrema sintesi il primo giudice, a fronte dell'opponente la quale sosteneva che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 21.12.2020 fosse nulla stante la erroneità delle risultanze del precedente tentativo di notifica in data 27.10.2020 effettuato presso la sua residenza anagrafica di Catania, Viale del Rotolo, n. 40, int. 18, p. 9, andato a vuoto a dispetto della sua asserita reperibilità presso la stessa, in conseguenza della quale era stata poi eseguita la notifica con il rito degli irreperibili (assoluti), riteneva che non sussistessero i presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. perché le anzidette risultanze della relata di notifica del 27.10.2020 (“Anzi non potuto notificare perché al civico
40 ci sono tre scale A, B e C. Visionati tutti i citofoni la stessa non vi compare. Chieste informazioni ai residenti, pare sia sloggiata”) avrebbero potuto essere contestate solo tramite la proposizione di querela di falso, di talché la notifica del decreto ingiuntivo non risultava affatto irregolare.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Controparte_5
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 3.7.2024 la Corte fissava l'udienza di discussione orale della causa e di decisione per il
16.4.2025, assegnando alle parti il termine fino a 30 gg. prima per il deposito di note conclusive.
L'appellante depositava le sue note difensive il 2.4.2015, e quindi oltre il termine concesso – a differenza dell'appellata la quale depositava le sue note entro il termine stabilito dalla Corte – sostenendo che si tratterebbe di un termine ordinatorio.
Dopo due rinvii accordati su richiesta delle parti stante l'esistenza di tentativi di bonario componimento della lite, all'udienza dell'8.10.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tardività delle note conclusive prodotte dall'appellante atteso che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, il termine per il loro deposito è certamente previsto a pena di decadenza ex art. 152 e 350 bis, c.p.c. in quanto stabilito a salvaguardia sia del principio del contraddittorio (altrimenti compromesso dalla “disparità di armi” che verrebbe a determinarsi tra le parti, considerato che una potrebbe avvantaggiarsi sia di un termine più lungo che del previo esame dello scritto di controparte), che del principio di ragionevole durata del processo (atteso che, per salvaguardare il contraddittorio, sarebbe necessario rinviare la decisione e consentire alla controparte di fruire di un ulteriore termine per replicare alle note depositate tardivamente).
Tanto premesso ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Secondo l'appellante, nel caso a mani, per dimostrare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in difetto dei relativi presupposti, non sarebbe necessario proporre querela di falso, come invece ritenuto dal Tribunale perché:
“il suddetto obbligo non è necessario “allorquando la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione” (Cass. n. 8230/1990). Per questo motivo, si ritiene che la sentenza appellata e, nello specifico, il relativo Capo della stessa in cui il Giudice ritiene “l'opposizione inammissibile in quanto tardivamente proposta” è errato e ingiusto e pertanto va riformato con conseguente revoca integrale della sentenza impugnata. E proprio nel nostro caso risulta di tutta evidenza, anche e soprattutto alla luce della documentazione fotografica (che qui si allega) chiaramente comprovante lo stato dei luoghi, la grave nullità per falsità della relazione di notifica apposta dall'Ufficiale Giudiziario con riguardo alla notifica del decreto ingiuntivo, allorquando lo stesso, con minimi accorgimenti del caso, avrebbe potuto chiaramente rilevare il nominativo della destinataria dell'atto sia nei citofono che nelle cassette della Posta che, come si rileva dalle foto, si trovano ubicate a pochi metri dal Portone di ingresso. Tale produzione documentale fotografica, assolve in pieno l'onere probatorio richiamato dalla suddetta Sentenza della Cassazione secondo cui
“allorquando la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione” (v. p.7 della citazione in appello, con grassetto e corsivo nell'originale).
Si tratta di un motivo di appello che si appalesa, ad avviso della Corte, del tutto infondato.
Preliminarmente va ribadito che nella relata riguardante il tentativo di notifica eseguito in data pagina 3 di 5 27.11.2020 di persona dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 107, comma 1, DPR 1229/1959, si legge che non era stato possibile effettuare la notifica a presso l'indirizzo ove la Controparte_5 stessa risultava risiedere anagraficamente “perché al civico 40 ci sono tre scale A, B e C. Visionati tutti
i citofoni la stessa non vi compare. Chieste informazioni ai residenti, pare sia sloggiata”.
Come è noto, con riferimento al valore probatorio della relata di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario trova applicazione “il principio per cui la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria” (tra le molte
Cass., sez. III, 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass., sez. III, 11 aprile 2000, n. 4590; Cass., sez. VI - I, 19 dicembre 2016, n. 26134).
Dall'applicazione del sopra riportato, pacifico, principio, discende che, con riferimento al contenuto della relata del 27.10.2020, l'appellante avrebbe tutt'al più potuto evitare di proporre querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle informazioni acquisite dall'ufficiale giudiziario, ossia la circostanza che la fosse, o meno, sloggiata dall'abitazione ove aveva fissato la sua residenza CP_5 anagrafica.
Di contro, siccome la circostanza secondo cui il nominativo della predetta non figurava tra tutti i citofoni delle abitazioni dello stabile è il frutto di una attività posta in essere, in prima persona, dall'ufficiale giudiziario (“Visionati tutti i citofoni la stessa non vi compare”), è fuori discussione che la stessa avrebbe potuto essere messa in discussione solo attraverso la (vittoriosa) proposizione della querela di falso (sì come opinato dal Tribunale), restando del tutto irrilevante la, peraltro probatoriamente insignificante in difetto di data certa, produzione delle fotografie di un impianto citofonico di una “Scala A” di nemmeno è chiaro quale civico, oppure dell'ingresso di uno stabile sito al n. 40 con l'evidenziazione dei citofoni e delle cassette della posta (peraltro ubicate oltre il portone di ingresso e come tali verosimilmente raggiungibili solo avere ottenuto l'accesso allo stabile a seguito di chiamata citofonica).
Tanto premesso va certamente escluso che la notifica del decreto ingiuntivo con il rito dei destinatari assolutamente irreperibili sia nulla o irregolare in quanto, se il nominativo del destinatario non figura pagina 4 di 5 tra i citofoni dell'edificio ove risulta risiedere anagraficamente non si vede presso quale altro luogo l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto procedere ad eseguire la notifica, sembrando appena il caso peraltro di aggiungere che, nel caso a mani, l'ufficiale giudiziario ha riportato nella relata del
27.10.2020 di avere anche chiesto informazioni ai residenti da cui era emerso, sia pure in forma dubitativa, che la fosse sloggiata, circostanza questa che, convergendo con la mancanza del CP_5 nominativo della predetta sui citofoni, non poteva che determinare la notifica ex art. 143 c.p.c.
L'appello va quindi rigettato, dovendosi confermare l'avviso del Tribunale secondo cui l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dall'appellante è inammissibile.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 36/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2458/2023, Parte_1 pubblicata in data 7.6.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. M. Murana
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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