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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/08/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 412/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 412/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
4.4.2025 emesso in esito alla udienza del 3.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da nata ad [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...], C.F.: , entrambe Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentate e difese dagli Avv.ti Bruno
Verdiglione e Maria Elisa Lombardo, elettivamente domiciliate presso lo studio professionale degli stessi, sito in RO Jonica giusta procura in atti
APPELLANTI contro
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Marconi 35/A CF: nata a [...] il C.F._3 Controparte_2
15/11/1962 e residente in [...] (CF:
, nato a [...] il [...] e C.F._4 Controparte_3 residente in [...] elettivamente domiciliati in CR alla via Tevere n. 83 nello studio dall'Avv. Giovanni
Scarfò che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
, c.fisc. Controparte_4 C.F._6
, c.fisc. , CP_5 C.F._7
, c.fisc. , CP_6 C.F._8
, c.fisc. , CP_7 C.F._9
, c.fisc. , CP_8 C.F._10
APPELLATI CONTUMACI
1 , c.fisc. , Controparte_9 C.F._11
APPELLATO
OGGETTO: Proprietà - appello avverso la Sentenza n. 1104/2019 del Tribunale di
CR pubblicata in data 19/11/2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N.
632/2017 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 01/08/2020 Parte_1
e impugnavano la sentenza n. 1104/2019 emessa e
[...] Parte_2 pubblicata dal Tribunale di CR in data 19/11/2019, chiedendo che, in accoglimento del proposto gravame, fossero accolte le domande dalle stesse spiegate in primo grado.
Con unica comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 24.1.2021 si costituivano , e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 contestando il contenuto dell'atto di appello e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 19.5.2021, stante la accertata regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
e ordinata ex art. 331 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e con assegnazione di termine perentorio. CP_8 Controparte_9
Con ordinanza dell'1.8.2022 parte appellante veniva onerata di produrre prova della notifica.
Con ordinanza del 19.12.203, disattesa la richiesta di ctu avanzata da parte appellante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 3.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, solo parte appellata depositava note e la causa, con provvedimento del 4.4.2025, veniva assunta in decisione.
Tutto ciò premesso l'appello proposto da e deve Parte_2 Parte_1 essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Invero, il giudizio di primo grado (instaurato con notifiche effettuate in data 10.4.2017) è stato deciso, in seguito a discussione orale ex art. 281 sexies cpc, alla udienza del
19.11.2019 con sentenza che come previsto dalla norma, si intende pubblicata con la lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Nessun rilievo assume, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, la eventuale comunicazione da parte della cancelleria, non prevista dalla legge.
Ancora, non risultando che la sentenza sia stata notificata, trova applicazione il termine lungo per proporre impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Detto termine, tenuto conto della pubblicazione della sentenza in data 19.11.2019, scadeva il 19.5.2020.
A tale scadenza devono essere aggiunti nn. 64 giorni dovuti alla sospensione straordinaria dei termini, dal 9 marzo all' 11 maggio 2020, ai sensi della normativa emergenziale
COVID ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020.
Aggiunta detta sospensione, il termine scadeva mercoledì 22.7.2020.
2 Risulta dagli atti che l'atto di appello è stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data
24.7.2020 (quindi in data successiva alla scadenza del termine per proporre la impugnazione) e successivamente notificato agli appellati già costituiti in primo grado presso il procuratore in data 27.7.2020 (e non già 17.7.2020, come affermato dal procuratore degli appellati nella comparsa di costituzione) mentre per i convenuti contumaci in primo grado, a mezzo posta con raccomandata spedita in data 24.7.2020.
A prescindere da qualunque valutazione in ordine alla ritualità della integrazione del contraddittorio nei confronti di (effettuata non già mediante la notifica Controparte_9 di un atto con indicazione della nuova data di citazione, bensì mediante la notifica dell'originario atto di appello congiuntamente alla ordinanza con la quale era stato assegnato il termine perentorio per provvedere alla notifica ex art. 331 cpc, Cass.
30722/2023) ritiene la Corte che l'appello sia stato tardivamente spiegato e, pertanto, lo stesso debba essere dichiarato inammissibile.
Ritiene, ancora la Corte che ricorrano, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, tenuto conto che il giudizio è stato deciso in base ad un rilievo effettuato d'ufficio, mentre parte appellata costituita si è difesa nel merito, avendo indicato nella comparsa di costituzione una data errata di ricezione della notifica dell'impugnazione
(17.7.2020 invece di 27.7.2020).
Infine deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
e contro , Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
, , e nella contumacia di ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, , , , e CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 altresì nei confronti di , così decide: Controparte_9
1) Dichiara inammissibile l'appello perché tardivamente proposto;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/08/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 412/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
4.4.2025 emesso in esito alla udienza del 3.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da nata ad [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...], C.F.: , entrambe Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentate e difese dagli Avv.ti Bruno
Verdiglione e Maria Elisa Lombardo, elettivamente domiciliate presso lo studio professionale degli stessi, sito in RO Jonica giusta procura in atti
APPELLANTI contro
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Marconi 35/A CF: nata a [...] il C.F._3 Controparte_2
15/11/1962 e residente in [...] (CF:
, nato a [...] il [...] e C.F._4 Controparte_3 residente in [...] elettivamente domiciliati in CR alla via Tevere n. 83 nello studio dall'Avv. Giovanni
Scarfò che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
, c.fisc. Controparte_4 C.F._6
, c.fisc. , CP_5 C.F._7
, c.fisc. , CP_6 C.F._8
, c.fisc. , CP_7 C.F._9
, c.fisc. , CP_8 C.F._10
APPELLATI CONTUMACI
1 , c.fisc. , Controparte_9 C.F._11
APPELLATO
OGGETTO: Proprietà - appello avverso la Sentenza n. 1104/2019 del Tribunale di
CR pubblicata in data 19/11/2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N.
632/2017 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 01/08/2020 Parte_1
e impugnavano la sentenza n. 1104/2019 emessa e
[...] Parte_2 pubblicata dal Tribunale di CR in data 19/11/2019, chiedendo che, in accoglimento del proposto gravame, fossero accolte le domande dalle stesse spiegate in primo grado.
Con unica comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 24.1.2021 si costituivano , e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 contestando il contenuto dell'atto di appello e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 19.5.2021, stante la accertata regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
e ordinata ex art. 331 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e con assegnazione di termine perentorio. CP_8 Controparte_9
Con ordinanza dell'1.8.2022 parte appellante veniva onerata di produrre prova della notifica.
Con ordinanza del 19.12.203, disattesa la richiesta di ctu avanzata da parte appellante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 3.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, solo parte appellata depositava note e la causa, con provvedimento del 4.4.2025, veniva assunta in decisione.
Tutto ciò premesso l'appello proposto da e deve Parte_2 Parte_1 essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Invero, il giudizio di primo grado (instaurato con notifiche effettuate in data 10.4.2017) è stato deciso, in seguito a discussione orale ex art. 281 sexies cpc, alla udienza del
19.11.2019 con sentenza che come previsto dalla norma, si intende pubblicata con la lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Nessun rilievo assume, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, la eventuale comunicazione da parte della cancelleria, non prevista dalla legge.
Ancora, non risultando che la sentenza sia stata notificata, trova applicazione il termine lungo per proporre impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Detto termine, tenuto conto della pubblicazione della sentenza in data 19.11.2019, scadeva il 19.5.2020.
A tale scadenza devono essere aggiunti nn. 64 giorni dovuti alla sospensione straordinaria dei termini, dal 9 marzo all' 11 maggio 2020, ai sensi della normativa emergenziale
COVID ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020.
Aggiunta detta sospensione, il termine scadeva mercoledì 22.7.2020.
2 Risulta dagli atti che l'atto di appello è stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data
24.7.2020 (quindi in data successiva alla scadenza del termine per proporre la impugnazione) e successivamente notificato agli appellati già costituiti in primo grado presso il procuratore in data 27.7.2020 (e non già 17.7.2020, come affermato dal procuratore degli appellati nella comparsa di costituzione) mentre per i convenuti contumaci in primo grado, a mezzo posta con raccomandata spedita in data 24.7.2020.
A prescindere da qualunque valutazione in ordine alla ritualità della integrazione del contraddittorio nei confronti di (effettuata non già mediante la notifica Controparte_9 di un atto con indicazione della nuova data di citazione, bensì mediante la notifica dell'originario atto di appello congiuntamente alla ordinanza con la quale era stato assegnato il termine perentorio per provvedere alla notifica ex art. 331 cpc, Cass.
30722/2023) ritiene la Corte che l'appello sia stato tardivamente spiegato e, pertanto, lo stesso debba essere dichiarato inammissibile.
Ritiene, ancora la Corte che ricorrano, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, tenuto conto che il giudizio è stato deciso in base ad un rilievo effettuato d'ufficio, mentre parte appellata costituita si è difesa nel merito, avendo indicato nella comparsa di costituzione una data errata di ricezione della notifica dell'impugnazione
(17.7.2020 invece di 27.7.2020).
Infine deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
e contro , Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
, , e nella contumacia di ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, , , , e CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 altresì nei confronti di , così decide: Controparte_9
1) Dichiara inammissibile l'appello perché tardivamente proposto;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/08/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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