Sentenza 15 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE : 0.2 3 18 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN N S A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidentę R.G. N. 16414/0 Consigliere Cron. 5310 Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. IO MAZZARELLA Consigliere ud.20/11/02 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT MO, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRACO GRAZIANI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO BORGNA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TORCITURA ГІ BORGOMANERO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ir ROMA VIA OSTRIANA 12, presso 10 studio FRANCESCO DU BESSE', che lo rappresenta2002 dell'avvocato 4732 difende unitamente all'avvocato FRANCO ZANETTA, -1- giusta delega in atti;
, controricorrente avverso la sentenza n. 348/99 del Tribunale di NOVARA, depositata il 16/08/99 - 815/98: ¡ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Attilio 1 CELENTANO;
udito l'Avvocato GRAZIANI;
udito l'Avvocato DU BUSSE udito il P.M. i persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- Svolgimento del processo Can ricorso al OR di Novara il signor EM LI esponeva che, dipendente delia s.r.i. Torcitura di Borgomanero dal 1° novembre 1976, era stato illegittimamente inserito fra i diciotto dipendenti licenziati dalla società. con decorrenza dal 28 giugno 1993, a seguito di verbale di accordo redatto in sede sindacale. Chiedeva, quindi, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, La società, costituitasi, deduceva che dalla primavera del 1993 si era trovata in grave crisi, che aveva portato alla procedura di mobilità, con la scelta del personale da licenziare in base al criterio di anzianità, concordato con le associazioni sindacali;
negava, poi, che le mansioni del ricorrente fossero state assegnate ad altri lavoratori. C'on sentenza del 1° luglio 1997 il OR rigettava la domanda. L'appello del lavoratore, cui resisteva la Prima sp.a. Programmi Inmobiliari Ambientali (che si dichiarava titolare del rapporto dedotto in giudizio per effetto di successive fusioni e cessioni di ramo d'azienda). veniva rigettato dal Tribunale di Novara con sentenza del 28 aprile 16 agosto 1999. I giudici di secondo grado concordavano con il OR nel ritenere la regolarità delle procedure ai sensi della legge n. 223 del 1991. Rilevavano, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, che la utilizzazione di bobine più grandi e la vendita di prodotto meno frazionato aveva determinato una minore utilizzazione di personale nel magazzino: che, dopo l'allontanamento del personale in mobilità, presso il reparto magazzino 1 erano stati impiegati, come “mulettisti”, i signori DI e IO OS. che crano addetti essenzialmente a smantellare i macchinari;
che non cra stato provato che gli stessi avevano sostituito il ricorrente;
che lo stesso LI aveva confermato di essere prossimo alla pensione e di rientrare, quindi, in una delle categorie individuate con l'accordo sindacale, Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, EM LI. La PRIMA sp.a. Programmi Immobiliari Ambientali resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. S della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la difesa del ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, dalla verifica testimoniale cra emerso che la posizione lavorativa del ricorrente addetto al magazzino spedizioni non era stata soppressa, ma le relative -- mansioni erano state affidate ad altri lavoratori;
aggiunge che era emersa uma insufficiente conferma probatoria sul presupposto giustificativo del recesso. sul rispetto dei criteri normativi nella scelta dei licenziandi, sulla mancanza del dedotto carattere discriminatorio del licenziamento del signor LI, anche per il mancato utilizzo di ogni ammortizzatore sociale. Riporta stralei delle deposizioni rese dai testi NA NG. ZI OR e IO OS e sostiene che da esse risultava la persistenza della posizione lavorativa ricoperta dal ricorrente. Tale circostanza, in correlazione con le altre "fragilità probatorie" 4 avverse, dimostrava la illegittimità del recesso, anche perché il signor LI aveva chiesto di proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 2697 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5. c.p.c.), la difesa del ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la presunta gravissima crisi, la procedura di mobilità e la correttezza della scelta dei dipendenti non erano state sufficientemente confermate. Assume che, avendo la controparte ammesso che EM LI aveva attivato diverse iniziative giudiziarie nei confronti della Torcitura di Borgomanero, ottenendo anche, nel 1987, la reintegrazione nel posto di lavoro, il carattere discriminatorio del recesso risultava evidente. I due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in considerazione delia loro connessione, non sono fondati. Va preliminarmente rilevata la genericità delle censure relative alla sussistenza della crisi, alla correttezza delle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991, alla inclusione del signor LI nel gruppo di coloro che, in relazione alla prossimità alla pensione, rientravano nel personale. ritenuto in esubero, secondo il criterio della anzianità concordato con le organizzazioni sindacali. Non vengono indicati gli elementi ignorati (o male interpretati). in forza dei quali il Tribunale avrebbe dovuto ritenere insussistente la crisi e scorretta la procedura del licenziamento collettivo seguita nella fattispecie. 5 Quanto alla dedotta conservazione della posizione lavorativa già svolta dal ricorrente ed al suo espletamento da parte di DI e IO OS. il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta della testimonianza Mantovani, che la utilizzazione di bobine più grandi (20 kg. anziché 10) e la vendita di prodotto meno frazionato avevano determinato una minore utilizzazione di personale nel magazzino. Tale affermazione non è stata censurata. 1 giudici di appello hanno ancora ritenuto, sulla scorta delle deposizioni dei testi GI NI. DI OS, IO OS ed ME RO, che, una volta allontanati i lavoratori in mobilità, presso il magazzino erano stati impiegati (come addetti al muletto 已 Пе specificamente come magazinieri), non a tempo pieno ma in base alle esigenze di carico e scarico dei camion, i signori DI e IO OS, che erano addetti prevalentemente a smantellare i macchinari. A tale ricostruzione dei fatti la difesa del ricorrente si limita ad opporre una diversa ricostruzione, che assume fondata sulle deposizioni dei testi NG, OR e IO OS. Ma il principio del ed. libero convincimento del giudice, enunciato dall' art 116 c.p.c., comporta che il giudice è libero, entro il materiale probatorio acquisito al giudizio, di scegliere quegli elementi che ritiene rilevanti ai fini della decisione (v., fra le tante. Cass., 16 ottobre 1998 n. 10247: 10 giugno 1995 n. 6956), è che la valutazione delle prove è sindacabile in sede di legittimità solo indirettamente, tramite il controllo sulla motivazione del giudizio di fatto, motivazione della quale debbono essere denunciati gli specifici vizi, quali carenze o lacune nelle argomentazioni, illogicità o 6 mancanza di coerenza. Non può, invece, essere fatta valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice all'opinione che di essi abbia, sulla scorta di elementi probatori diversi o di una diversa interpretazione degli stessi elementi, la parte, giacché in questo caso si tratta di aspetti del giudizio intemi all'ambito della discrezionalità di valutazione delle prove, propriamente attinenti al libero convincimento del giudice. La richiesta di protrarre il rapporto di lavoro oltre i sessanta anni di età. che si assume dedotta in causa, costituisce poi elemento non decisivo, atteso che una richiesta del genere non vale corto a superare la applicazione, nelta procedura di licenziamento collettivo, del criterio della anzianità, ove tale criterio sia stato, come nella specie, legittimamente concordato con le organizzazioni sindacali. E così non decisive sono le iniziative giudiziaric intraprese dal signor LI nei confronti della società. che si assume che il Tribunale avrebbe omesso di valutare: tali iniziative. in ricorso indicate in modo generico, ad eccezione di una reintegrazione nel posto di lavoro ollenuta nel 1987, non costituiscono elementi atti a dimostrare il carattere discriminatorio della inclusione del lavoratore fra il personale licenziato nel 1993. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al rimborso, nei confronti della resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in ₺ 1000 – 7 per spese ed in €2.000,00 Cosi deciso in Roma il Il cons. estensore Mil Calendar Depos per onorario di avvocato. 20 novembre 2002. !! Presidente Takmcicizelli CE felleria Oggi, IL ANGELLIERE REGIST: - DIRIT CELLA POLLO A. TASS. RI.) 1. 53 8