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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RA TI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado tra
, in persona del proprio legale rappresentante p.t., con sede in Bulgaria, Industrial Parte_1
Park, Balgarovo – 8110, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cimmino e dall'Avv. Gaetano
Scognamiglio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Orbetello (GR) alla Via G. Fattori
n. 53
Contro rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Ponti ed elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio di quest'ultimo in Milano (MI), Via Matteo Bandello n.5;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo sulle conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 15.10.2025 da intendersi qui richiamate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 23.12.2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 905/2024 del 20.09.2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Asti nel procedimento contraddistinto con R.g. n. 1405/2024 a favore Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per essere competente l'autorità giurisdizionale bulgara, e, nel merito, chiedendo la sospensione del presente giudizio per essere pendente presso questo Tribunale altro giudizio ritenuto pregiudiziale e, comunque,
1 eccependo in compensazione controcrediti per un importo di oltre € 2.000.000. Chiedeva dichiararsi il proprio difetto di giurisdizione e, in subordine e nel merito, dichiarare nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n.905/2024 del 20.09.2024 emesso dal Tribunale di Asti nel procedimento contraddistinto con R.g. n. 1405/2024 a favore Controparte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio affermando la giurisdizione del Tribunale adito Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'eccezione preliminare e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto alla luce della mancata contestazione delle forniture oggetto delle fatture azionate.
All'udienza del 29.9.2025 le parti insistevano nelle rispettive istanze e il Giudice riservava di decidere.
Con provvedimento in data 2.10.2025, il GI, ritenuto di doversi preliminarmente pronunciare sull'eccepito difetto di giurisdizione, fissava per precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza avanti a sé del 15.10.2025.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni come da verbale in pari data e, all'esito, il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
---
Preliminarmente, di dichiara l'inammissibilità della richiesta di concessione di idoneo termine per il deposito del ricorso per Cassazione asseritamente proposto avverso la sentenza emessa ad esito del procedimento Tribunale di Burgas R.g. n. 258/22, non essendo stata né allegata né provata la data di avvenuta proposizione del ricorso né, conseguentemente, la sua formazione in data successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. ovvero l'impossibilità per causa non imputabile di produrla tempestivamente.
Ciò detto ed esposti i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, nonché i fatti rilevanti della causa, il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di carenza di giurisdizione formulata dall'opponente per le ragioni che seguono.
Giova premettere che le parti avevano sottoscritto nel 2019 un contratto di fornitura di beni e servizi nel quale si impegnava ad acquistare dal fornitore , avente sede legale Controparte_1 Parte_1 in Bulgaria, una produzione mensile di 100.000 paia di puntali di acciaio per la durata di 10 anni, a fronte della concessione in comodato gratuito di parte dei macchinari necessari e alla locazione onerosa di presse e (doc. 1 fascicolo monitorio). Per_1
In sede monitoria azionava un credito accertato incidentalmente in altro giudizio Controparte_1 pendente in Bulgaria, producendo a supporto, oltre alla CTU bulgara, le fatture afferenti alla fornitura relativa all'anno 2021 da parte di a Strategia EAD di svariati materiali, e i Controparte_1 relativi documenti di trasporto.
Ebbene, avendo la convenuta opposta la propria sede sociale in Bulgaria e trattandosi, Parte_1
2 pertanto, di controversi transazionale, deve ritenersi l'applicabilità alla fattispecie del Regolamento
(UE) n. 1215 del 2012 che, all'articolo 5 co 1, prevede che “le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo”.
Ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
-lett. (a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
-lett. (b), ai fini dell'applicazione della norma e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
- lett. (c), la previsione della lett. (a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lett. (b);
Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi che nelle materie contrattuali involgenti rapporti di vendita di beni o prestazioni di servizi, la giurisdizione, in base all'art. 7 del Regolamento (UE) n.
1215 del 2012, va determinata in base al luogo di esecuzione della obbligazione caratterizzante il contratto di cui si discute, con la conseguenza che è il luogo di esecuzione dell'obbligazione che caratterizza il contratto a determinare il giudice competente in una controversia transnazionale che ha al centro un contratto di vendita di beni o prestazione di servizi (vds. Corte Cassazione, Sezioni
Unite, ordinanza n. 34032 del 05/12/2023).
In applicazione dei superiori principi al caso di specie (riconducibile ad una compravendita di beni), il luogo di esecuzione dell'obbligazione va determinato in quello in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, da individuarsi alla luce delle fatture in atti nella sede della società acquirente in Bulgaria, con conseguente esclusione della giurisdizione italiana.
A quanto sopra segue la necessaria revoca del decreto ingiuntivo n. 905/2024 emesso dal Tribunale di Asti il 20.09.2024 nel procedimento avente R.g. n. 1405/2024 in favore Controparte_1
Le spese di lite (che vanno liquidate anche nel caso di pronuncia con ordinanza sull'incompetenza, a seguito della riforma operata dalla L. n. 69/2009, secondo quanto statuito da Cass. n. 21565/2011), liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche (calcolato in base alla domanda ai sensi dell'art. 10 c.p.c., Cass. Sez. Un., 8 giugno 1998,
3 n. 5615), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito;
DICHIARA conseguentemente la nullità del decreto ingiuntivo n. 905/2024 del 20.09.2024 emesso dal Tribunale di Asti nel procedimento avente R.g. n. 1405/2024, che, per l'effetto, revoca;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai Controparte_1 legali di parte opponente dichiaratisi antistatari, la somma di € 11.229,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, se e come per legge.
Così deciso in Asti, in data 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RA TI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RA TI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado tra
, in persona del proprio legale rappresentante p.t., con sede in Bulgaria, Industrial Parte_1
Park, Balgarovo – 8110, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cimmino e dall'Avv. Gaetano
Scognamiglio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Orbetello (GR) alla Via G. Fattori
n. 53
Contro rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Ponti ed elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio di quest'ultimo in Milano (MI), Via Matteo Bandello n.5;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo sulle conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 15.10.2025 da intendersi qui richiamate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 23.12.2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 905/2024 del 20.09.2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Asti nel procedimento contraddistinto con R.g. n. 1405/2024 a favore Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per essere competente l'autorità giurisdizionale bulgara, e, nel merito, chiedendo la sospensione del presente giudizio per essere pendente presso questo Tribunale altro giudizio ritenuto pregiudiziale e, comunque,
1 eccependo in compensazione controcrediti per un importo di oltre € 2.000.000. Chiedeva dichiararsi il proprio difetto di giurisdizione e, in subordine e nel merito, dichiarare nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n.905/2024 del 20.09.2024 emesso dal Tribunale di Asti nel procedimento contraddistinto con R.g. n. 1405/2024 a favore Controparte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio affermando la giurisdizione del Tribunale adito Controparte_1
e chiedendo il rigetto dell'eccezione preliminare e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto alla luce della mancata contestazione delle forniture oggetto delle fatture azionate.
All'udienza del 29.9.2025 le parti insistevano nelle rispettive istanze e il Giudice riservava di decidere.
Con provvedimento in data 2.10.2025, il GI, ritenuto di doversi preliminarmente pronunciare sull'eccepito difetto di giurisdizione, fissava per precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza avanti a sé del 15.10.2025.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni come da verbale in pari data e, all'esito, il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Preliminarmente, di dichiara l'inammissibilità della richiesta di concessione di idoneo termine per il deposito del ricorso per Cassazione asseritamente proposto avverso la sentenza emessa ad esito del procedimento Tribunale di Burgas R.g. n. 258/22, non essendo stata né allegata né provata la data di avvenuta proposizione del ricorso né, conseguentemente, la sua formazione in data successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c. ovvero l'impossibilità per causa non imputabile di produrla tempestivamente.
Ciò detto ed esposti i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, nonché i fatti rilevanti della causa, il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di carenza di giurisdizione formulata dall'opponente per le ragioni che seguono.
Giova premettere che le parti avevano sottoscritto nel 2019 un contratto di fornitura di beni e servizi nel quale si impegnava ad acquistare dal fornitore , avente sede legale Controparte_1 Parte_1 in Bulgaria, una produzione mensile di 100.000 paia di puntali di acciaio per la durata di 10 anni, a fronte della concessione in comodato gratuito di parte dei macchinari necessari e alla locazione onerosa di presse e (doc. 1 fascicolo monitorio). Per_1
In sede monitoria azionava un credito accertato incidentalmente in altro giudizio Controparte_1 pendente in Bulgaria, producendo a supporto, oltre alla CTU bulgara, le fatture afferenti alla fornitura relativa all'anno 2021 da parte di a Strategia EAD di svariati materiali, e i Controparte_1 relativi documenti di trasporto.
Ebbene, avendo la convenuta opposta la propria sede sociale in Bulgaria e trattandosi, Parte_1
2 pertanto, di controversi transazionale, deve ritenersi l'applicabilità alla fattispecie del Regolamento
(UE) n. 1215 del 2012 che, all'articolo 5 co 1, prevede che “le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo”.
Ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
-lett. (a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
-lett. (b), ai fini dell'applicazione della norma e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
- lett. (c), la previsione della lett. (a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lett. (b);
Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi che nelle materie contrattuali involgenti rapporti di vendita di beni o prestazioni di servizi, la giurisdizione, in base all'art. 7 del Regolamento (UE) n.
1215 del 2012, va determinata in base al luogo di esecuzione della obbligazione caratterizzante il contratto di cui si discute, con la conseguenza che è il luogo di esecuzione dell'obbligazione che caratterizza il contratto a determinare il giudice competente in una controversia transnazionale che ha al centro un contratto di vendita di beni o prestazione di servizi (vds. Corte Cassazione, Sezioni
Unite, ordinanza n. 34032 del 05/12/2023).
In applicazione dei superiori principi al caso di specie (riconducibile ad una compravendita di beni), il luogo di esecuzione dell'obbligazione va determinato in quello in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, da individuarsi alla luce delle fatture in atti nella sede della società acquirente in Bulgaria, con conseguente esclusione della giurisdizione italiana.
A quanto sopra segue la necessaria revoca del decreto ingiuntivo n. 905/2024 emesso dal Tribunale di Asti il 20.09.2024 nel procedimento avente R.g. n. 1405/2024 in favore Controparte_1
Le spese di lite (che vanno liquidate anche nel caso di pronuncia con ordinanza sull'incompetenza, a seguito della riforma operata dalla L. n. 69/2009, secondo quanto statuito da Cass. n. 21565/2011), liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche (calcolato in base alla domanda ai sensi dell'art. 10 c.p.c., Cass. Sez. Un., 8 giugno 1998,
3 n. 5615), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito;
DICHIARA conseguentemente la nullità del decreto ingiuntivo n. 905/2024 del 20.09.2024 emesso dal Tribunale di Asti nel procedimento avente R.g. n. 1405/2024, che, per l'effetto, revoca;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai Controparte_1 legali di parte opponente dichiaratisi antistatari, la somma di € 11.229,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, se e come per legge.
Così deciso in Asti, in data 16 ottobre 2025
Il Giudice
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