TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 4074/2024
TRA
– in persona del suo amministratore pro tempore –, rappresentata e difesa, gusta Parte_1
procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Carmine D'Andrea e Giovanni Santimone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carmine D'Andrea in Eboli (SA) alla Via Umberto Nobile, n. 32
– ricorrente –
CONTRO
Via Verona, n. 4 – in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
amministratore pro tempore – contumace –
– resistente –
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 281decies cod. proc. civ., la – in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore – deduceva: a) che il Controparte_1 Controparte_2
Via Verona, n. 4 – in persona del suo amministratore pro tempore – andava debitore
[...]
nei propri confronti della somma di i € 4.315,59, giusta atto di precetto notificato in data 12
febbraio 2024 a seguito di decreto ingiuntivo n. 680/2018 emesso dal Giudice di Pace di
Eboli in data 22 ottobre 2018 dell'importo di € 3.811,77, notificato il 31 dicembre 2018 e divenuto esecutivo in data 10 settembre 2019; b) che, stante il lungo tempo trascorso dall'espletamento del proprio servizio di pulizie, decorsi i termini di legge, notificava al debitore pignoramento presso terzi nel quale il terzo pignorato rendeva Controparte_3
dichiarazione negativa;
c) che, con raccomandata r/r 153564362551-0 del 09/04/2024 la a mezzo dei suoi procuratori, formalizzava al sig. , Parte_1 Persona_1
amministratore pro tempore del convenuto richiesta nominativi condomini CP_1
morosi ex art. 63 disp. att. c.p.c., concedendo il termine di gg. 15 per le incombenze;
d) che detta richiesta rimaneva inevasa.
Conseguentemente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Controparte_1
Via Verona, n. 4 – in persona del suo amministratore pro Controparte_2
tempore – al fine di sentire accertare e dichiarare che la propria legittimazione ad ottenere l'elenco completo dei condomini morosi, le generalità degli stessi, l'indirizzo di residenza,
le somme dovute da ciascuno e, per l'effetto, condannare il convenuto al CP_1
risarcimento del danno che si chiede liquidarsi nella misura di € 2.000,00, o
2 in quella ritenuta di giustizia, nonché condannarlo, ai sensi dell'art. 614 cod. proc. civ., al pagamento della penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo o a quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia nonché al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace il Controparte_1
B di Via Verona, n. 4. CP_2 Controparte_2
Svolta la comparizione delle parti, all'udienza dell'8 aprile 2025, la causa, istruita in modo documentale, sulle conclusioni del procuratore costituito di parte attrice, era assegnata in decisione.
La ricorrente agisce in virtù dell'art. 63 disp. att. cod. civ., a mente del quale l'amministratore del Condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Trattasi di un dovere di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, consistente in un obbligo di cooperazione con il terzo creditore.
Deve preliminarmente rilevarsi la legittimazione passiva del convenuto – in CP_1
persona del suo amministratore pro tempore – atteso che, al di là della formulazione letterale dell'art. 63 disp. attuaz. cod. civ., l'amministratore è sì giuridicamente obbligato a mente della predetta disposizione ma esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione. Ciò, peraltro, anche in considerazione della circostanza che detto orientamento, cui si contrappone quello che, sulla base del dato letterale dell'art. 63 disp.
attuaz. cod. civ. e della correlazione con l'obbligo di tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, ravvisa nell'amministratore e non nel condominio il legittimato passivo,
consente di assicurare tutela al creditore di una prestazione indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo gestorio e della eventuale sostituzione della persona fisica dell'amministratore.
3 Nel merito, stante la sussistenza in favore della ricorrente del decreto ingiuntivo esecutivo n. 680/2018 emesso dal Giudice di Pace di Eboli in data 22 ottobre 2018, con il quale era ingiunto al Via Verona, n. 4 di pagare la Controparte_1 Controparte_2
complessiva somma di € 3.811,77, oltre i dovuti interessi oltre le competenze legali, sussiste il diritto della ricorrente, nella qualità di creditrice, ad ottenere dall'amministratore del
Condominio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., i dati dei condomini morosi. Obbligo
inevaso.
La domanda formulata dalla ricorrente merita conseguentemente accoglimento.
Merita altresì accoglimento la domanda di applicazione della misura accessoria di cui all'art. 614bis cod. proc. civ. formulata dalla ricorrente, quantificandosi la stessa in € 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione dell'ordine a decorrere dal quinto giorno successivo alla notifica del presente provvedimento.
Non merita accoglimento la richiesta di ulteriore risarcimento del danno siccome destituita di idoneo riscontro probatorio.
In punto spese, in applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell'art 91 cod. proc civ., parte resistente deve essere condannata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe di cui al D.M. n. 147 del 13
Agosto 2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (da € 1.101,00 ad €
5.200,00) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 4074/2024 R.G., ogni altra istanza, eccezione, difesa, e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
4 CONDANNA il B di Via Verona, n. 4 – in Controparte_1 CP_2 Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – a consegnare alla ricorrente – in Parte_1
persona del suo amministratore pro tempore – il nominativo dei condomini morosi, completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, dell'indicazione dei millesimi di proprietà, della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascun condomino;
2) CONDANNA il Via Controparte_1 Controparte_2 CP_2
Verona, n. 4 – in persona del suo amministratore pro tempore – al pagamento in favore della ricorrente – in persona del suo amministratore pro tempore –dell'importo di € Parte_1
100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza dal quinto giorno successivo alla notifica;
3) RIGETTA l'ulteriore domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente – in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore –; 4) CONDANNA il Controparte_1 CP_2
Via Verona, n. 4 – in persona del suo amministratore pro tempore – al
[...] CP_2
pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.276,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cassa, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari Avv.
Carmine D'Andrea e Giovanni Santimone.
Così deciso in Salerno, lì 10 Maggio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 4074/2024
TRA
– in persona del suo amministratore pro tempore –, rappresentata e difesa, gusta Parte_1
procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Carmine D'Andrea e Giovanni Santimone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carmine D'Andrea in Eboli (SA) alla Via Umberto Nobile, n. 32
– ricorrente –
CONTRO
Via Verona, n. 4 – in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
amministratore pro tempore – contumace –
– resistente –
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'8 aprile 2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 281decies cod. proc. civ., la – in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore – deduceva: a) che il Controparte_1 Controparte_2
Via Verona, n. 4 – in persona del suo amministratore pro tempore – andava debitore
[...]
nei propri confronti della somma di i € 4.315,59, giusta atto di precetto notificato in data 12
febbraio 2024 a seguito di decreto ingiuntivo n. 680/2018 emesso dal Giudice di Pace di
Eboli in data 22 ottobre 2018 dell'importo di € 3.811,77, notificato il 31 dicembre 2018 e divenuto esecutivo in data 10 settembre 2019; b) che, stante il lungo tempo trascorso dall'espletamento del proprio servizio di pulizie, decorsi i termini di legge, notificava al debitore pignoramento presso terzi nel quale il terzo pignorato rendeva Controparte_3
dichiarazione negativa;
c) che, con raccomandata r/r 153564362551-0 del 09/04/2024 la a mezzo dei suoi procuratori, formalizzava al sig. , Parte_1 Persona_1
amministratore pro tempore del convenuto richiesta nominativi condomini CP_1
morosi ex art. 63 disp. att. c.p.c., concedendo il termine di gg. 15 per le incombenze;
d) che detta richiesta rimaneva inevasa.
Conseguentemente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Controparte_1
Via Verona, n. 4 – in persona del suo amministratore pro Controparte_2
tempore – al fine di sentire accertare e dichiarare che la propria legittimazione ad ottenere l'elenco completo dei condomini morosi, le generalità degli stessi, l'indirizzo di residenza,
le somme dovute da ciascuno e, per l'effetto, condannare il convenuto al CP_1
risarcimento del danno che si chiede liquidarsi nella misura di € 2.000,00, o
2 in quella ritenuta di giustizia, nonché condannarlo, ai sensi dell'art. 614 cod. proc. civ., al pagamento della penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo o a quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia nonché al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace il Controparte_1
B di Via Verona, n. 4. CP_2 Controparte_2
Svolta la comparizione delle parti, all'udienza dell'8 aprile 2025, la causa, istruita in modo documentale, sulle conclusioni del procuratore costituito di parte attrice, era assegnata in decisione.
La ricorrente agisce in virtù dell'art. 63 disp. att. cod. civ., a mente del quale l'amministratore del Condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Trattasi di un dovere di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, consistente in un obbligo di cooperazione con il terzo creditore.
Deve preliminarmente rilevarsi la legittimazione passiva del convenuto – in CP_1
persona del suo amministratore pro tempore – atteso che, al di là della formulazione letterale dell'art. 63 disp. attuaz. cod. civ., l'amministratore è sì giuridicamente obbligato a mente della predetta disposizione ma esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione. Ciò, peraltro, anche in considerazione della circostanza che detto orientamento, cui si contrappone quello che, sulla base del dato letterale dell'art. 63 disp.
attuaz. cod. civ. e della correlazione con l'obbligo di tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, ravvisa nell'amministratore e non nel condominio il legittimato passivo,
consente di assicurare tutela al creditore di una prestazione indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo gestorio e della eventuale sostituzione della persona fisica dell'amministratore.
3 Nel merito, stante la sussistenza in favore della ricorrente del decreto ingiuntivo esecutivo n. 680/2018 emesso dal Giudice di Pace di Eboli in data 22 ottobre 2018, con il quale era ingiunto al Via Verona, n. 4 di pagare la Controparte_1 Controparte_2
complessiva somma di € 3.811,77, oltre i dovuti interessi oltre le competenze legali, sussiste il diritto della ricorrente, nella qualità di creditrice, ad ottenere dall'amministratore del
Condominio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., i dati dei condomini morosi. Obbligo
inevaso.
La domanda formulata dalla ricorrente merita conseguentemente accoglimento.
Merita altresì accoglimento la domanda di applicazione della misura accessoria di cui all'art. 614bis cod. proc. civ. formulata dalla ricorrente, quantificandosi la stessa in € 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione dell'ordine a decorrere dal quinto giorno successivo alla notifica del presente provvedimento.
Non merita accoglimento la richiesta di ulteriore risarcimento del danno siccome destituita di idoneo riscontro probatorio.
In punto spese, in applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell'art 91 cod. proc civ., parte resistente deve essere condannata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe di cui al D.M. n. 147 del 13
Agosto 2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (da € 1.101,00 ad €
5.200,00) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 4074/2024 R.G., ogni altra istanza, eccezione, difesa, e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
4 CONDANNA il B di Via Verona, n. 4 – in Controparte_1 CP_2 Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – a consegnare alla ricorrente – in Parte_1
persona del suo amministratore pro tempore – il nominativo dei condomini morosi, completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, dell'indicazione dei millesimi di proprietà, della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascun condomino;
2) CONDANNA il Via Controparte_1 Controparte_2 CP_2
Verona, n. 4 – in persona del suo amministratore pro tempore – al pagamento in favore della ricorrente – in persona del suo amministratore pro tempore –dell'importo di € Parte_1
100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza dal quinto giorno successivo alla notifica;
3) RIGETTA l'ulteriore domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente – in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore –; 4) CONDANNA il Controparte_1 CP_2
Via Verona, n. 4 – in persona del suo amministratore pro tempore – al
[...] CP_2
pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.276,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cassa, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari Avv.
Carmine D'Andrea e Giovanni Santimone.
Così deciso in Salerno, lì 10 Maggio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5 6