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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1303/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Simona Romano,
CONTRO
a socio unico (c.f. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), in persona del procuratore dott. CP_2 P.IVA_2 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Cassini,
[...]
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 27 maggio
2025.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 298/2024 emesso, Parte_1
con l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria, da questo Tribunale il 4 maggio 2024, depositato il 6 maggio 2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare a a socio unico (di seguito, , rappresentata da Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 6 la somma di 16.830,12 euro, gli interessi “come da Controparte_2
domanda” e le spese legali liquidate in 900 euro per compensi, 145,50 euro per esborsi, oltre 15% sui compensi per spese generali, accessori di legge e successive occorrende. aveva precisato, nel suo ricorso monitorio, che aveva CP_1 Parte_1
ottenuto il 30 luglio 2007 un finanziamento da Intesa Sanpaolo s.p.a. per l'importo di 41.800 euro. Tale rapporto era stato identificato con il n.
1909552.
Intesa Sanpaolo s.p.a., con lettera del 9 dicembre 2016, aveva intimato a
, in relazione al suddetto rapporto, il pagamento della somma di Parte_1
15.301,96 euro (composta da 12.580,76 euro “per n. 22 (ventidue) rate di rimborso insolute” e da 2.721,20 euro “per interessi mora maturati dalle singole scadenze delle rate di cui sopra sino alla data odierna”), oltre
“interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito dalla data di efficacia della presente sino al saldo”.
sempre con il ricorso monitorio, ha aggiunto di aver acquistato da CP_1
Intesa Sanpaolo s.p.a., in base ad un contratto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 12 dicembre 2020, “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre
forme tecniche concessi a persone fisiche e giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 30 giugno 2020 e qualificati come “a sofferenza””.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato specificato che doveva quindi CP_1
essere considerata creditrice di , in relazione al citato Parte_1
pagina 2 di 6 finanziamento, per la somma di “Euro 16.830,12, a titolo di capitale ed interessi di mora alla data del 6 dicembre 2020, quale saldo debitore … come risultante da estratto conto certificato ex art 50 TUB in data 3 gennaio
2023”.
, con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo, ha sostenuto che non avrebbe provato di aver CP_1
acquistato il credito nei suoi confronti. Più precisamente, ha Parte_1
evidenziato che avrebbe dovuto dimostrare che l'operazione di CP_1
cartolarizzazione di crediti descritta nel ricorso monitorio comprendeva anche il credito inizialmente spettante a Intesa Sanpaolo s.p.a. nei suoi confronti (l'opponente non ha quindi contestato il fatto che l'operazione di cartolarizzazione era avvenuta, ma ha contestato che la stessa comprendesse anche il suo debito). Infatti, secondo l'opponente, l'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2020 non sarebbe sufficiente a dimostrare che nella cessione in blocco di crediti era compreso anche il credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo. Ciò troverebbe conferma nel fatto che la diffida ad adempiere che l'opponente aveva ricevuto da nel 2024 e prodotta CP_1
con il ricorso monitorio riportava un numero NDG diverso da quello risultante dal contratto di finanziamento del luglio 2007.
ha inoltre sottolineato che nella diffida del 2024 le era stato Parte_1
chiesto di pagare la somma di 19.465,85 euro, mentre nel ricorso monitorio era indicata la cifra di 16.830,12 euro.
Si deve tuttavia rilevare che l'avviso relativo alla cessione di crediti in blocco pubblicato nella G.U. nel 2020 fa riferimento a tutti i crediti da considerare come passati a sofferenza derivanti da qualsiasi tipo di contratto di pagina 3 di 6 finanziamento stipulato da Intesa Sanpaolo s.p.a. nel periodo compreso tra il primo gennaio 1950 e il 30 giugno 2020.
Il contratto di finanziamento concluso da è stato stipulato del 2007 Parte_1
e l'opponente non ha contestato il fatto, emergente dalla citata lettera spedita nel 2016 da Intesa Sanpaolo, relativa al mancato pagamento, prima di quella lettera, di ventidue rate del piano di ammortamento. Il credito era quindi evidentemente stato passato in sofferenza.
In ogni caso, l'opposta ha prodotto un documento con cui Intesa Sanpaolo
s.p.a. ha confermato di aver ceduto, con l'operazione di crediti in blocco sopra descritta, anche il credito verso . Parte_1
La diversità dei numeri di NDG descritta dall'attrice è stata adeguatamente spiegata dalla convenuta con il fatto che il numero di NDG indicato nella sua diffida identifica il credito ormai passato a sofferenza e nella sua titolarità,
mentre il numero di NDG indicato nel contratto di finanziamento riguardava, ovviamente, un credito che non poteva essere considerato come in sofferenza.
La convenuta ha inoltre sottolineato che l'importo di 16.830,12 euro risultava da un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. risalente al 2020 e che la diffida ad adempiere del 2024 riportava una somma comprensiva anche degli interessi maturati dopo la redazione del suddetto estratto conto.
Le argomentazioni dell'attrice relative alla diversità degli importi indicati nella diffida e nel ricorso monitorio sono quindi effettivamente irrilevanti, considerata la genericità della contestazione di . Parte_1
L'attrice, con la memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1, c.p.c. ha ribadito le contestazioni riguardanti l'ammontare della somma oggetto del decreto pagina 4 di 6 ingiuntivo opposto e ha in particolare sostenuto che le sarebbero stati chiesti in modo indebito degli importi corrispondenti a interessi anatocistici.
Si deve al riguardo rilevare che il certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., che non è stato specificamente contestato dall'attrice ed è anzi la base della critica rivolta alla citata diffida, indica un importo per “rate impagate e spese” al 3 gennaio 2023 pari a 10.389,66 euro. Alla data appena indicata la
“mora incassata” ammontava a 2.190,98 euro. Gli “interessi di mora” dovuti erano invece pari a 6.440,46 euro, importo che sommato a quella sopra indicato per rate impagate e spese dava il risultato di 16.830,12 euro.
La convenuta ha chiarito che la sua richiesta di ulteriori interessi riguardava quelli da applicare sul capitale di 10.389,66 euro, maturati dopo la redazione del certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. prodotto e maturandi dopo il ricorso monitorio.
Appare ingiustificata la richiesta di di veder esclusa l'applicazione Parte_1
degli interessi di mora sulla quota delle rate impagate corrispondenti a interessi corrispettivi.
Le rate impagate erano infatti dovute alle relative scadenze e la messa in mora dell'attrice ha comportato l'applicazione dei relativi interessi su tutti tali importi dovuti, in base alla normativa di settore applicabile alla fattispecie.
Le argomentazioni dell'attrice sono quindi infondate in diritto.
Le contestazioni sono inoltre generiche in fatto, dato che, preso atto della possibilità di applicare interessi moratori sugli interi importi relativi alle rate impagate, eventuali critiche relative al calcolo operato dalla creditrice avrebbero dovuto essere, appunto, specificate nel dettaglio. pagina 5 di 6 Appare inoltre ingiustificata l'affermazione dell'attrice secondo la quale la controparte avrebbe tenuto in questa vicenda una condotta contraria a buona fede.
La convenuta, a fronte del mandato pagamento di quanto le spettava, ha prima inviato un'intimazione di pagamento e poi ha agito in via monitoria: un modo di operare assolutamente legittimo ed usuale in questi casi.
L'opposizione deve pertanto essere respinta.
L'attrice deve essere condannata a rifondere alla convenuta le spese di lite nella misura indicata in dispositivo, considerata la facilità delle questioni esaminate e l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei documenti prodotti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato, che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna a rifondere a a socio unico, Parte_1 Controparte_1
rappresentata da le spese di lite, che liquida in 3.000 euro, Controparte_2
oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso il 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1303/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Simona Romano,
CONTRO
a socio unico (c.f. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), in persona del procuratore dott. CP_2 P.IVA_2 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Cassini,
[...]
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 27 maggio
2025.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 298/2024 emesso, Parte_1
con l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria, da questo Tribunale il 4 maggio 2024, depositato il 6 maggio 2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare a a socio unico (di seguito, , rappresentata da Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 6 la somma di 16.830,12 euro, gli interessi “come da Controparte_2
domanda” e le spese legali liquidate in 900 euro per compensi, 145,50 euro per esborsi, oltre 15% sui compensi per spese generali, accessori di legge e successive occorrende. aveva precisato, nel suo ricorso monitorio, che aveva CP_1 Parte_1
ottenuto il 30 luglio 2007 un finanziamento da Intesa Sanpaolo s.p.a. per l'importo di 41.800 euro. Tale rapporto era stato identificato con il n.
1909552.
Intesa Sanpaolo s.p.a., con lettera del 9 dicembre 2016, aveva intimato a
, in relazione al suddetto rapporto, il pagamento della somma di Parte_1
15.301,96 euro (composta da 12.580,76 euro “per n. 22 (ventidue) rate di rimborso insolute” e da 2.721,20 euro “per interessi mora maturati dalle singole scadenze delle rate di cui sopra sino alla data odierna”), oltre
“interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito dalla data di efficacia della presente sino al saldo”.
sempre con il ricorso monitorio, ha aggiunto di aver acquistato da CP_1
Intesa Sanpaolo s.p.a., in base ad un contratto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 12 dicembre 2020, “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre
forme tecniche concessi a persone fisiche e giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 30 giugno 2020 e qualificati come “a sofferenza””.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato specificato che doveva quindi CP_1
essere considerata creditrice di , in relazione al citato Parte_1
pagina 2 di 6 finanziamento, per la somma di “Euro 16.830,12, a titolo di capitale ed interessi di mora alla data del 6 dicembre 2020, quale saldo debitore … come risultante da estratto conto certificato ex art 50 TUB in data 3 gennaio
2023”.
, con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo, ha sostenuto che non avrebbe provato di aver CP_1
acquistato il credito nei suoi confronti. Più precisamente, ha Parte_1
evidenziato che avrebbe dovuto dimostrare che l'operazione di CP_1
cartolarizzazione di crediti descritta nel ricorso monitorio comprendeva anche il credito inizialmente spettante a Intesa Sanpaolo s.p.a. nei suoi confronti (l'opponente non ha quindi contestato il fatto che l'operazione di cartolarizzazione era avvenuta, ma ha contestato che la stessa comprendesse anche il suo debito). Infatti, secondo l'opponente, l'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2020 non sarebbe sufficiente a dimostrare che nella cessione in blocco di crediti era compreso anche il credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo. Ciò troverebbe conferma nel fatto che la diffida ad adempiere che l'opponente aveva ricevuto da nel 2024 e prodotta CP_1
con il ricorso monitorio riportava un numero NDG diverso da quello risultante dal contratto di finanziamento del luglio 2007.
ha inoltre sottolineato che nella diffida del 2024 le era stato Parte_1
chiesto di pagare la somma di 19.465,85 euro, mentre nel ricorso monitorio era indicata la cifra di 16.830,12 euro.
Si deve tuttavia rilevare che l'avviso relativo alla cessione di crediti in blocco pubblicato nella G.U. nel 2020 fa riferimento a tutti i crediti da considerare come passati a sofferenza derivanti da qualsiasi tipo di contratto di pagina 3 di 6 finanziamento stipulato da Intesa Sanpaolo s.p.a. nel periodo compreso tra il primo gennaio 1950 e il 30 giugno 2020.
Il contratto di finanziamento concluso da è stato stipulato del 2007 Parte_1
e l'opponente non ha contestato il fatto, emergente dalla citata lettera spedita nel 2016 da Intesa Sanpaolo, relativa al mancato pagamento, prima di quella lettera, di ventidue rate del piano di ammortamento. Il credito era quindi evidentemente stato passato in sofferenza.
In ogni caso, l'opposta ha prodotto un documento con cui Intesa Sanpaolo
s.p.a. ha confermato di aver ceduto, con l'operazione di crediti in blocco sopra descritta, anche il credito verso . Parte_1
La diversità dei numeri di NDG descritta dall'attrice è stata adeguatamente spiegata dalla convenuta con il fatto che il numero di NDG indicato nella sua diffida identifica il credito ormai passato a sofferenza e nella sua titolarità,
mentre il numero di NDG indicato nel contratto di finanziamento riguardava, ovviamente, un credito che non poteva essere considerato come in sofferenza.
La convenuta ha inoltre sottolineato che l'importo di 16.830,12 euro risultava da un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. risalente al 2020 e che la diffida ad adempiere del 2024 riportava una somma comprensiva anche degli interessi maturati dopo la redazione del suddetto estratto conto.
Le argomentazioni dell'attrice relative alla diversità degli importi indicati nella diffida e nel ricorso monitorio sono quindi effettivamente irrilevanti, considerata la genericità della contestazione di . Parte_1
L'attrice, con la memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 1, c.p.c. ha ribadito le contestazioni riguardanti l'ammontare della somma oggetto del decreto pagina 4 di 6 ingiuntivo opposto e ha in particolare sostenuto che le sarebbero stati chiesti in modo indebito degli importi corrispondenti a interessi anatocistici.
Si deve al riguardo rilevare che il certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b., che non è stato specificamente contestato dall'attrice ed è anzi la base della critica rivolta alla citata diffida, indica un importo per “rate impagate e spese” al 3 gennaio 2023 pari a 10.389,66 euro. Alla data appena indicata la
“mora incassata” ammontava a 2.190,98 euro. Gli “interessi di mora” dovuti erano invece pari a 6.440,46 euro, importo che sommato a quella sopra indicato per rate impagate e spese dava il risultato di 16.830,12 euro.
La convenuta ha chiarito che la sua richiesta di ulteriori interessi riguardava quelli da applicare sul capitale di 10.389,66 euro, maturati dopo la redazione del certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. prodotto e maturandi dopo il ricorso monitorio.
Appare ingiustificata la richiesta di di veder esclusa l'applicazione Parte_1
degli interessi di mora sulla quota delle rate impagate corrispondenti a interessi corrispettivi.
Le rate impagate erano infatti dovute alle relative scadenze e la messa in mora dell'attrice ha comportato l'applicazione dei relativi interessi su tutti tali importi dovuti, in base alla normativa di settore applicabile alla fattispecie.
Le argomentazioni dell'attrice sono quindi infondate in diritto.
Le contestazioni sono inoltre generiche in fatto, dato che, preso atto della possibilità di applicare interessi moratori sugli interi importi relativi alle rate impagate, eventuali critiche relative al calcolo operato dalla creditrice avrebbero dovuto essere, appunto, specificate nel dettaglio. pagina 5 di 6 Appare inoltre ingiustificata l'affermazione dell'attrice secondo la quale la controparte avrebbe tenuto in questa vicenda una condotta contraria a buona fede.
La convenuta, a fronte del mandato pagamento di quanto le spettava, ha prima inviato un'intimazione di pagamento e poi ha agito in via monitoria: un modo di operare assolutamente legittimo ed usuale in questi casi.
L'opposizione deve pertanto essere respinta.
L'attrice deve essere condannata a rifondere alla convenuta le spese di lite nella misura indicata in dispositivo, considerata la facilità delle questioni esaminate e l'assenza di attività istruttoria diversa dall'esame dei documenti prodotti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato, che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna a rifondere a a socio unico, Parte_1 Controparte_1
rappresentata da le spese di lite, che liquida in 3.000 euro, Controparte_2
oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso il 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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