Art. 2.
Al personale statale, al quale competa l'indennita' integrativa speciale ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, che nell'anno 1979 abbia prestato servizio per almeno sei mesi e' corrisposta una somma una tantum di L. 250.000 lorde, ridotta a L. 125.000 nei confronti del personale che per lo stesso anno abbia prestato servizio per meno di sei mesi.
Ai fini suddetti i periodi successivi di servizio prestati nel corso dell'anno presso enti ed amministrazioni pubbliche diverse per effetto dei processi di mobilita' in atto previsti da norme di legge sono cumulati, rimanendo a carico delle singole amministrazioni o enti le quote degli oneri correlativi.
Le predette somme sono assoggettate alla sola ritenuta erariale e corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Al personale statale, al quale competa l'indennita' integrativa speciale ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, che nell'anno 1979 abbia prestato servizio per almeno sei mesi e' corrisposta una somma una tantum di L. 250.000 lorde, ridotta a L. 125.000 nei confronti del personale che per lo stesso anno abbia prestato servizio per meno di sei mesi.
Ai fini suddetti i periodi successivi di servizio prestati nel corso dell'anno presso enti ed amministrazioni pubbliche diverse per effetto dei processi di mobilita' in atto previsti da norme di legge sono cumulati, rimanendo a carico delle singole amministrazioni o enti le quote degli oneri correlativi.
Le predette somme sono assoggettate alla sola ritenuta erariale e corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.