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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/12/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI ER ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3615 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via di Santa Costanza n. 27, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Emanuele Montemarano, che la rappresenta e difende unitamente al procuratore Avv. Valerio Lo Prinzi
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante, con sede in Castel Gandolfo Controparte_1
CONVENUTA/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7 luglio 2025, ha rappresentato di aver lavorato Parte_1 dal 7 settembre 2019 al 28 febbraio 2020 e dall'1 giugno 2020 al 30 aprile 2022 alle dipendenze di con mansioni di addetta alle pulizie e inquadramento al livello 1 c.c.n.l. Controparte_1 pulizia multiservizi;
di aver percepito una retribuzione mensile di € 740,00 fino al 31 luglio 2020 e di € 950,00 nel periodo successivo;
di aver lavorato dalle 10:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì; di non mai goduto di ferie retribuite;
di non essere stata retribuita in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. La lavoratrice ha affermato di essere creditrice, nei confronti della datrice di lavoro, della somma di € 12.943,74; ha quindi convenuto in giudizio chiedendo al giudice: Controparte_1
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal 7 settembre
2019 al 28 febbraio 2020, e di un rapporto di lavoro subordinato dall'1 giugno 2020 al 30 aprile
2022, con qualifica di operaia di livello 1 c.c.n.l. applicato, con orario di 35 ore settimanali;
la condanna della società al pagamento in suo favore della somma di € 12.943,74 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.1. pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto Controparte_1 di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio, e all'udienza del 28 febbraio 2023 è stata dichiarata contumace.
2. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 13 agosto 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 12 novembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. La ricorrente ha chiesto l'accertamento della sussistenza di due rapporti di lavoro subordinato tra le parti, dal 7 settembre 2019 al 28 febbraio 2020 e dall'1 giugno 2020 al 30 aprile
2022, con la qualifica di operaia e inquadramento nel livello 1 c.c.n.l. pulizia multiservizi, per un orario di 35 ore settimanali.
3.1. Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze
(cfr. Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227).
Inoltre, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (cfr. Cass. 31 ottobre 2013 n. 24561; Cass. 19 aprile 2010,
n. 9251).
3.2. La lavoratrice ha depositato: una lettera di assunzione a tempo indeterminato del 3 agosto 2020, da parte della società convenuta, con inquadramento al licello 1L c.c.n.l. pulizia multiservizi, mansioni di addetta alla pulizie, per 15 ore settimanali e con diritto a quattordici mensilità di retribuzione (doc. 2); una lettera di comunicazione di modifica del rapporto, dell'1 agosto 2021, con aumento dell'orario di lavoro a 30 ore settimanali (doc. 3); le buste paga per il rapporto di lavoro da agosto 2020 a febbraio 2022 (doc. 6).
3.2.1. Nel corso del processo, il teste conoscente della Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco la società resistente solo perché ho conosciuto la signora
, che era la titolare. Pt_2
Conosco la signora , che è stata la datrice di lavoro della ricorrente quando ha Pt_2 smesso di lavorare per la mia padrona di casa;
parlo dell'inizio del 2019, ho visto la signora
solo in videochiamata quando parlava con la ricorrente e una volta mi ha mandato una Per_1 busta paga della ricorrente perché la lavoratrice no aveva un indirizzo mail.
La ricorrente mi ha raccontato di lavorare con la signora a fare le pulizie, in vari Pt_2 condomini”.
La teste , figlia della ricorrente, ha dichiarato in udienza: “conosco la Testimone_2 società resistente, a volte andavo anche io a dare una mano a mia madre al lavoro.
Mia madre ha cominciato a lavorare per la resistente un anno e mezzo prima della pandemia, fino a un anno dopo la pandemia, più o meno, in tutto due o tre anni.
Mia madre faceva le pulizie delle scale nei condomini, ma la titolare non voleva Pt_2 fare un contratto;
lavorava dalla mattina alle 8:00 alle 15:30 più o meno, da lunedì al venerdì, e qualche volta al sabato.
Mia madre non ha mai goduto di ferie.
Mi è capitato di andare ad aiutare mia madre due o tre volte nel corso del tempo, al lavoro.
Ho visto in queste occasioni che dava disposizioni a mia madre sulle attività da fare. Pt_2
Dopo la pandemia mi è capitato di assistere a una discussione tra mia madre e , Pt_2 perché mia madre chiedeva il contratto e le buste paga ma evitava il discorso;
questo è Pt_2 successo dopo la pandemia. Non so precisamente della retribuzione, però ho visto quella volta che ha pagato Pt_2 mia mamma con 400 euro in contanti”.
3.2.2. All'udienza del 4 giugno 2024 il legale rappresentante della società convenuta, pur dopo regolare notifica dell'intimazione, non è comparso per rendere interrogatorio formale. In tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006,
n. 5240).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito non è tuttavia sufficiente a costituire riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del legale rappresentante della società convenuta, che non si è presentato per rispondere all'interrogatorio formale.
3.3. Ritiene l'Ufficio, alla luce di quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali, in assenza di ulteriori elementi probatori, che non è stata data la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti prima dell'1 agosto 2020.
Infatti, la rilevanza processuale delle dichiarazioni del teste Testimone_1 che ha stanzialmente riferito fatti conosciuti solo dalla lavoratrice (“La ricorrente mi ha raccontato di lavorare con la signora a fare le pulizie, in vari condomini”), deve essere considerata Pt_2 nulla (sul punto: Cass. 15 gennaio 2015 n. 569), e anche le dichiarazioni rese dalla teste
[...]
, figlia della ricorrente, circa circostanze apprese per conoscenza diretta risultano Tes_2 generiche e non circostanziate, e quindi potenzialmente riferibili al periodo successivo all'1 agosto
2020 (“Mi è capitato di andare ad aiutare mia madre due o tre volte nel corso del tempo, al lavoro”).
Pertanto, non sono emersi elementi tali da dimostrare la prestazione lavorativa di
[...]
in favore della società convenuta, con vincolo di subordinazione, prima della sua Parte_1 assunzione, intervenuta l'1 agosto 2020.
4. Conclusivamente, il ricorso non può trovare accoglimento.
5. Nulla sulle spese, stante la contumacia della società convenuta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Velletri, 12 dicembre 2025
Il giudice
PI ER ZI