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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1481/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NT Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1481/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
e
, nato in [...] il [...]; Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Torrisi Luigi AR (pec:
del Foro di Treviso, presso il cui studio Email_1
– sito in Treviso, Viale XV Luglio, nn. 81-83 – sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 7.05.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 19.06.2025;
Conclusioni del PM: Il P.M. esprime parere favorevole. N. 1481/2025 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di scioglimento del matrimonio depositato in data 31.03.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile,
in data 20.04.2019 a Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, Parte I, Ufficio 8, atto n. 47 del Comune di Venezia;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza, domicilio o dimora dove riterranno opportuno;
- la casa coniugale sita in Venezia, via Catene (Marghera) n. 61 H, ove la moglie continua ad abitare, non è di loro proprietà;
- i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.”
Celebrata l'udienza del 19.06.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto,
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 19.05.2025, esprimendo parere favorevole.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la N. 1481/2025 R.G.
frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Le condizioni concordate dalle parti come sopra indicate appaiono conformi alla legge,
prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del
16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo. N. 1481/2025 R.G.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AR Vittoria NT
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NT Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1481/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
e
, nato in [...] il [...]; Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Torrisi Luigi AR (pec:
del Foro di Treviso, presso il cui studio Email_1
– sito in Treviso, Viale XV Luglio, nn. 81-83 – sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 7.05.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 19.06.2025;
Conclusioni del PM: Il P.M. esprime parere favorevole. N. 1481/2025 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di scioglimento del matrimonio depositato in data 31.03.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile,
in data 20.04.2019 a Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, Parte I, Ufficio 8, atto n. 47 del Comune di Venezia;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza, domicilio o dimora dove riterranno opportuno;
- la casa coniugale sita in Venezia, via Catene (Marghera) n. 61 H, ove la moglie continua ad abitare, non è di loro proprietà;
- i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.”
Celebrata l'udienza del 19.06.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto,
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 19.05.2025, esprimendo parere favorevole.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la N. 1481/2025 R.G.
frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Le condizioni concordate dalle parti come sopra indicate appaiono conformi alla legge,
prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del
16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo. N. 1481/2025 R.G.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AR Vittoria NT
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca