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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1313 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 18.6.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
DEL MONTE TABURNO (BN) il 14/10/1968, (C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Parte_3
nata a [...] il [...], nonché Parte_3
(C.F. , in proprio, nata il [...] a [...]
[...] C.F._2
Monte Taburno (BN), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. PALMA PIETRO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione;
opponenti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1
domiciliata presso lo studio dagli Avvocati Prof. TOFFOLETTO ALBERTO,
PESENTI MARCO, Prof. ROMEO CHRISTIAN, CIPOLLA LUCIANA,
LETTENMAYER FLORA e DAMINELLI SIMONA del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati come in atti, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opposta
E
1 , in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale CP_2
mandataria, giusta procura rilasciata in data 11 maggio 2022 per atto del Notaio Dr. di Salice, rep. n. 33171 racc. n. 22257 doValue S.p.A., Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. NOLE' DOMENICO ed elettivamente domiciliata come in atti, in virtù di procura allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.; interveniente
FATTO
Con il decreto ingiuntivo n. 15/2021 l' aveva ingiunto agli odierni CP_1 opponenti il pagamento di € 179.822,59, oltre interessi contrattuali e moratori successivi, entro i limiti di legge, quale saldo debitore alla data del 15.07.2020 del conto corrente di corrispondenza n. 30075540, aperto il 21.12.2006 dalla Società
PETROLIFERA ITALIANA S.R.L., denominata in precedenza e fino al 05.08.2015
GOIL PETROLI S.R.L., garantito da confideiussione omnibus sottoscritta dagli odierni opponenti il 21.1.2014; il decreto ingiuntivo veniva emesso immediatamente esecutivo, in virtù dell'atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente sottoscritto sia dalla debitrice principale che dai fideiussori in data
27.11.2015.
Con l'atto di citazione in esame i coniugi e la Parte_4 CP_3 Pt_2
si opponevano al citato decreto ingiuntivo eccependo:
[...]
- la carenza di rappresentanza processuale, non risultando documentati i poteri del rappresentante dell' che aveva rilasciato la procura;
CP_1
- l'improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione sia ai sensi del d.lgs. 28 del 2010 che ai sensi dell'art. 9, punto 4, dell'atto di rimodulazione e rientro;
- l'improcedibilità del procedimento monitorio per mancata preventiva richiesta scritta del pagamento, non essendo state prodotte le ricevute di ritorno delle comunicazioni asseritamente recapitate ai signori e Parte_1
; Parte_3
- l'inesistenza e, subordinatamente di nullità, invalidità ed inefficacia della scrittura di “confideiussione omnibus” del 21/1/2014, prodotta dall'opposta, per mancanza
2 di sottoscrizione degli opponenti su ogni foglio ed – in ogni caso – per mancanza di data certa e non risultando sottoscritti dal rappresentante della banca.
- la nullità della fideiussione stipulata in data 21/01/2014 per violazione delle norme anticoncorrenziali (art. 2, comma 2, della legge n. 287/1990) da parte di
; CP_1
- la nullità, invalidità ed inefficacia della clausola di cui all'art. 6 della scheda di fideiussione del 28/01/2014, vessatoria in quanto consente alla Banca di richiedere ai fideiussori quanto dovuto dalla debitrice principale immediatamente ed a semplice richiesta scritta;
- in ogni caso l'intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria alla luce della natura novativa del contratto del 28.01.2014, sottoscritto dalla debitrice principale;
- l'inesistenza, l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti degli opponenti dell'“atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente” sottoscritto il 26-27/11/2015 dalla debitrice principale e sul quale gli opponenti apponevano la propria firma solo quale mera “presa d'atto”, di talchè non poteva considerarsi – come erroneamente indicato nel ricorso monitorio – quale ricognizione o assunzione di debito;
- la nullità del dedotto affidamento per carenza di causa trattandosi di operazione finanziaria avente natura di mutuo per ripianamento di un pregresso debito;
- l'invalidità della certificazione resa ex art. 50 T.U.B. per omessa indicazione del ruolo e delle generalità del firmatario;
- la nullità dell'art. 4 della prima pagina della fideiussione, non specificamente sottoscritta, e la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c., deducendo in ordine alla malafede con la quale la Banca avrebbe girocontato il rilevante importo di €
600.000,00 sul conto corrente in oggetto, proprio prima della dedotta ricognizione del debito, al solo fine di farlo garantire ai fideiussori opponenti non ravvisandosi differenti esigenze;
- l'invalidità, l'inefficacia e la decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957
c.c., argomentando anche in ordine alla sua vessatorietà prevedendo una proroga a trentasei mesi del termine semestrale entro cui il creditore deve agire nei confronti del debitore principale, consentendo così alla di agire Controparte_1
3 nei confronti della debitrice principale solo dopo il suo fallimento, depositando istanza di ammissione al passivo in data 15/10/2020, ben oltre i termini entro i quali avrebbe dovuto promuovere e coltivare le azioni nei confronti della debitrice principale, stante l'evidente scadenza delle obbligazioni da quest'ultima contratte ed inadempiute;
- la nullità, l'invalidità e l'inefficacia dei contratti di conto corrente prodotti dalla
(copia scheda e documento di sintesi del 21/12/2006 e copia scheda CP_1
e documento di sintesi del 28/01/2014) e del contratto stipulato in data 26-
27/11/2015 e denominato “atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente”, in quanto contenenti clausole violative delle disposizioni normative relative all'anatocismo, usura, commissioni di massimo scoperto, nonchè all'indicazione dei tassi di interesse;
- in ogni caso la non debenza degli interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c.,
essendo già stata pattuita la misura degli interessi convenzionali e di mora, per tutti tali motivi, gli opponenti richiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, la contestava fermamente e CP_1
specificamente l'avversa opposizione, argomentando in ordine alla legittimità del provvedimento monitorio e alla pretestuosità ed infondatezza dell'opposizione; in primo luogo, infatti, parte opposta evidenziava che i coniugi Parte_4
esercitavano da anni attività di impresa e che – in particolare – il era stato il Pt_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società debitrice, poi dichiarata fallita il 15.7.2020, mentre la era l'amministratrice della L.C. Holding spa, Pt_3
nonché socia al 30%, mentre il coniuge era titolare del restante 70%, per tali ragioni sicuramente erano infondati sia i motivi di opposizione che facevano leva sulla qualifica di consumatori (non rivestita dagli opponenti) che quelli relativi alla dedotta violazione dell'art. 1956 c.c. (avendo avuto gli opponenti piena cognizione dello stato di decozione della debitrice principale, ben prima dell'intervenuto fallimento);
l'opposta, poi, eccepiva l'inammissibilità dell'avverso disconoscimento, stante la sua genericità, spiegando in ogni caso – in subordine – istanza di verificazione ed articolando anche prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale) al fine di provare l'autenticità delle sottoscrizioni sui contratti azionati, chiedendo di depositarli
4 in originale;
parte opposta – inoltre – evidenziava che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, l'atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente veniva sottoscritto anche dagli opponenti in data 27.11.2015 non quale mera presa d'atto, ma specificamente ad integrale conferma dell'impegno di garanzia assunto nei confronti della Banca. Depositando l'originale dei contratti posti a fondamento del ricorso monitorio, inoltre, l'opposta provava anche l'infondatezza delle eccezioni relative all'omessa sottoscrizione, giacchè i contratti risultavano stampati fronte/retro e le sottoscrizioni risultavano apposte in calce a ciascun foglio;
parte opposta, infine, argomentava compiutamente anche in ordine alla tempestività della propria azione, nel pieno rispetto dell'art. 1957 c.c., nonché in ordine alla legittimità di tutte le clausole pattuite ed applicate nel rapporto di conto corrente
(evidenziando di essere stata ammessa per l'intero credito al fallimento della debitrice principale), opponendosi fermamente all'avversa istanza ex art. 649 c.p.c.
Con ordinanza del 29.7.2021 il precedente G.I. accoglieva l'istanza ex art. 649 c.p.c. ritenendo necessario procedere ad accertamenti sul quantum, nonché sull'effettivo rispetto dell'art. 1957 c.c.
Assegnati i termini istruttori, con l'ordinanza del 14.2.2023 la sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo) procedeva alla nomina di un CTU contabile nei ristretti termini ivi argomentati e solo parzialmente ampliati, a seguito del giuramento del CTU (cfr. ordinanza del 27.10.2023).
In data 13.11.2023 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la e per CP_2
essa, quale mandataria, la doValue s.p.a. dichiarando e documentando di aver acquistato il credito oggetto di causa dalla parte opposta e riportandosi a tutte le domande, difese, deduzioni, eccezioni e conclusioni già formulate da Controparte_1
La prima udienza utile dopo l'avvenuto intervento era quella già fissata per la precisazione delle conclusioni e successiva al deposito dell'elaborato peritale,
l'udienza del 18.6.2024; in quella sede, parte opponente preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'interveniente, quindi, ogni parte contestava gli esiti della CTU – per contrapposte ragioni – chiedendo la riconvocazione del tecnico nominato e precisando solo in subordine le proprie conclusioni (il verbale di udienza sul punto deve intendersi qui integralmente richiamato), ma la sottoscritta riteneva di poter vagliare direttamente in sentenza sia l'eccezione relativa al difetto di
5 legittimazione attiva dell'interveniente che le contestazioni sollevate alla CTU, stante l'intervenuta risposta alle osservazioni delle parti, che pure risultavano allegate all'elaborato peritale.
La causa veniva – quindi - trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della terza interveniente.
Secondo l'ultima condivisibile giurisprudenza di legittimità (già reiteratamente applicata da questo Tribunale), infatti, la prova della legittimazione attiva non è circoscritta al deposito del contratto di cessione, con allegato l'elenco degli specifici crediti ceduti, ben potendo essere fornita con ogni mezzo, ivi incluse le presunzioni.
Come è noto, infatti, la normativa vigente in materia è improntata ad uno snellimento dell'iter di cessione dei crediti in blocco, non imponendo particolari requisiti formali ed anzi mirando a rendere più agevole la circolazione dei crediti bancari1, di talché il creditore è libero di fornire la prova suddetta anche secondo modalità alternative al rigoroso deposito del negozio di trasferimento.
Consolidato principio giurisprudenziale in materia, del resto, è quello espresso dalla
VI Sezione della Cassazione con la nota ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, secondo la quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
6 la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Da detta condivisibile argomentazione, ne deriva che – proprio alla luce della ratio legis evidenziata – la legittimazione attiva della cessionaria ed, in particolare,
l'inclusione nel contratto di cessione in blocco proprio dello specifico contratto azionato, ben può essere provato anche semplicemente facendo ricorso al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Corollario al citato principio, quindi, è l'ultima precisazione che è dato leggere in diverse recenti pronunce della Cassazione (sia pure incidentalmente): non necessitando di formule sacramentali, la prova dell'effettiva cessione proprio del credito azionato ben può essere data anche semplicemente per presunzioni, purchè abbiano i connotati di cui all'art. 2729 c.c.
Con l'ordinanza n. 17944 del 22.6.20232, in particolare, la III sezione della
Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Venendo al caso in esame, quindi, sin dalla propria costituzione in giudizio l'odierna parte interveniente depositava la Gazzetta Ufficiale – Parte II n. 52 del 5 maggio 2022,
l'elenco delle posizioni cedute, la dichiarazione della Cedente Controparte_1
nonché tutta la documentazione relativa al ricorso monitorio e – soprattutto – la sentenza n. 2011/202023 nella quale la sottoscritta aveva già avuto modo di argomentare in ordine alla sua legittimazione attiva in sede di azione revocatoria ivi intentata proprio al fine di tutelare il credito qui azionato.
Non ci si può esimere dall'evidenziare, inoltre, che nel caso in esame all'esito dell'istruttoria espletata l'opposizione risultava totalmente infondata, di talchè in questa sede occorrerà semplicemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, con
7 condanna degli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore delle controparti, ma come liquidate direttamente in dispositivo in modo unitario, non potendo la cessione intervenuta in corso di causa consentire un aggravio dei costi a discapito della parte debitrice.
Passando al merito, infatti, occorre in primo luogo richiamare l'ordinanza del
14.2.2023 nella quale la sottoscritta aveva già affrontato e risolto la gran parte dei motivi di opposizione spiegati dagli opponenti con argomentazioni che non venivano specificamente contestate dagli stessi nei successivi atti.
In particolare, in quella sede la sottoscritta aveva già avuto modo di argomentare in ordine alla tempestività delle memorie istruttorie depositate da parte opposta nei seguenti termini:
“Preliminarmente occorre dare atto dell'avvenuto rispetto dei termini istruttori assegnati all'udienza del 12.4.2022 con decorrenza dal 12.5.2022 e, quindi, con scadenza primo termine per lunedì 13 giugno (come – del resto – evincibile anche dalla schermata PST depositata da parte opposta con le terze memorie istruttorie), considerato che ai sensi del I comma dell'art. 155 c.p.c. il dies a quo non computatur e che ai sensi del IV e del V comma del medesimo articolo il termine che scadeva sabato
11.6.2022 era prorogato di diritto al citato lunedì 13 giugno, data nella quale parte opposta depositava tempestivamente le proprie prime memorie ex art. 183, VI co.
c.p.c. e dalla quale decorrevano i 30 gg di cui al secondo termine del citato comma VI, di talchè anche la seconda memoria risulta tempestivamente depositata il 12.7.2022”.
A fronte di dette argomentazioni, parte opponente richiamava dei precedenti di giurisprudenza di merito che non riteneva applicabile l'art. 155 c.p.c., ma senza argomentare in diritto, di talchè non sussistono ragioni per condividere interpretazioni violative del chiaro dettato normativo.
Sempre in quella sede, inoltre, la sottoscritta aveva così argomentato:
“Alla luce della documentazione depositata, possono ritenersi superate le eccezioni relative all'invalidità delle fideiussioni ed appare superflua la prova orale articolata sul punto da parte opposta;
gli opponenti – infatti – non disconoscevano le sottoscrizioni apposte sul contratto di confideiussione e sull'atto di rimodulazione e rientro su affidamento, ma ribadivano contestazioni in ordine alla loro formazione, che – però – non possono condividersi alla luce degli originali in formato fronte/retro
8 depositati da parte opposta, nonché alla luce della prova della data certa degli stessi fornita dalla stessa parte.”
Sul punto, vista la reiterazione delle contestazioni sollevate da parte opponente, occorre ribadire che – a seguito del deposito dell'originale – non veniva effettuato alcun disconoscimento delle firme (di talchè appare superfluo procedere all'istanza di verificazione, pur spiegata in subordine da parte opposta), mentre dall'impaginazione si evince chiaramente che la sottoscrizione veniva correttamente apposta con riferimento ad ogni clausola;
il contratto di fideiussione omnibus limitata, infatti, risulta stampato su due pagine fronte/retro e le sottoscrizioni delle tre odierne opponenti risultano apposte su ciascun foglio, in un caso accanto alla data (21.1.2014), di talchè appare superabile anche l'eccezione relativa alla stessa, nonostante la sua irrilevanza nei termini correttamente argomentati da parte opposta che qui si intendono integralmente richiamati.
In sede di conferimento incarico, inoltre, si aveva avuto modo di chiarire:
“Dall'esame delle condizioni economiche del contratto di conto corrente n.
30075540, garantito dalla confideiussione omnibus posto a fondamento del decreto ingiuntivo, nonché di quelle pattuite in sede di rimodulazione, inoltre, si evince sia il compiuto rispetto della delibera del CICR del 9.2.2000 con riferimento alla capitalizzazione trimestrale, che la compiuta pattuizione delle clausole applicate, di talchè appare superfluo procedere con una CTU contabile sul punto. In particolare, non può condividersi la perizia di parte opponente che riteneva non correttamente pattuita la capitalizzazione trimestrale in mancanza della sottoscrizione della banca
(cfr. pag. 2) alla luce della nota evoluzione giurisprudenziale in materia di contratti
c.d. monofirma (cfr., in particolare, sentenza n. 898/2018 delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione1 ); né può condividersi la doglianza relativa all'identità del tasso creditore nominale ed effettivo entrambi indicati nella misura dello 0,030% nel documento di sintesi del contratto di conto corrente, alla luce di quanto precisato da parte opposta e di quanto effettivamente riscontrabile nell'atto di rimodulazione. Nella propria comparsa di costituzione e risposta, infatti, parte opposta precisava che la rilevata identità dei tassi era frutto di un mero arrotondamento decimale generato dal sistema informatico della Banca all'atto della stampa del documento e tale tesi sembra confermata dalle condizioni precisate nell'atto di rimodulazione dove era dato leggere
9 di un tasso nominale creditore pari a 1,50% e di un tasso effettivo pari a 1,508%, di talchè può dirsi rispettato anche il criterio della reciprocità di cui alla citata delibera
CICR del 9.2.2000 (e non appare applicabile al caso in esame l'ultima evoluzione giurisprudenziale di cui all'Ordinanza della Cassazione n. 4321 del 10/02/20222). Del pari non può condividersi la perizia nella parte in cui considerava la c.m.s. indeterminabile in quanto indicata unicamente nella misura percentuale – 1,10% - e non già nel criterio di calcolo, giacchè nelle condizioni del contratto di conto corrente era dato leggere:
di talchè era compiutamente indicata anche la periodicità ed il criterio di calcolo della c.m.s., mentre nell'atto di rimodulazione venivano compiutamente indicate le indennità di cui alla Legge n. 02/2009.”
Alla luce della completa documentazione contrattuale depositata da parte opposta e delle citate argomentazioni, quindi, non sussistono ragioni per riconvocare il CTU al fine di veder formulare una ipotesi alternativa nella quale non si tenga conto delle clausole specificamente e legittimamente pattuite tra le parti (come richiesto da parte opponente).
Alla luce degli esiti della CTU, inoltre, non appare necessaria una riconvocazione neanche per calcolare diversamente l'eventuale superamento del tasso soglia (come, invece, espressamente richiesto da parte opposta).
Con l'ordinanza del 14.2.2023, infatti, si riteneva necessario conferire l'incarico al
CTU al fine di vagliare attentamente l'eventuale sussistenza della usurarietà nei termini denunciati dagli opponenti ed accertati dal loro perito (cfr. pagg. 4 e 5) e si onerava il CTU a verificare se i tassi pattuiti e quelli applicati abbiano rispettato il tasso soglia applicabile ratione temporis.
Nella formulazione dell'incarico, in verità, la sottoscritta aveva dato per presupposta la ormai granitica, condivisibile e già reiteratamente applicata da tutti i Giudici di questo Tribunale giurisprudenza di legittimità in ordine all'usura c.d. sopravvenuta, di talchè con la locuzione “applicabile ratione temporis”, si intendeva far riferimento al tempo della pattuizione, del resto nel conferimento dell'incarico si era fatto espresso
10 riferimento alle pagg. 4 e 5 della perizia attorea, che aveva rinvenuto un tasso usuario ab origine; il CTU – invece – pur applicando criteri di calcolo non condivisi dalla parte opposta (ed, invece, condivisi dalla CTP di parte opponente – cfr. pag. 4 dell'elaborato peritale), accertava l'avvenuto superamento del tasso soglia solo per 25 trimestri e – soprattutto – solo a partire dal III trimestre 2008, così implicitamente confermando che
– al momento della sottoscrizione del contratto (21.12.2006) il tasso pattuito non era usurario.
Orbene, come già evidenziato questo Tribunale condivide ormai da tempo la granitica interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'usura sopravvenuta integrerebbe un'inammissibile ipotesi di nullità sopravvenuta (cfr. SS.UU. n. 24675 del 19/10/20173, confermata da numerose pronunce successive – cfr., ex multis, Cass.
n. 24743 del 17.8.20234), di talchè all'esito della CTU espletata deve ritenersi insussistente l'ipotesi di usura nei termini originariamente prospettati dal CTP di parte opponente che avevano reso necessario un accertamento tecnico.
In sede di conferimento dell'incarico, invece, non c'era stato bisogno di esprimersi sull'eccezione di improcedibilità, giacchè nell'ordinanza del 29.7.2021 il precedente
G.I. aveva già avuto modo di dare atto dell'intervenuto esperimento del procedimento di mediazione con esiti negativo;
né c'era stato bisogno di esprimersi in ordine alla regolarità della procura, stante l'integrazione documentale depositata in questa sede da parte opposta che rendeva superfluo il ricorso all'art. 182 c.p.c.
In quella sede, infine, si era soprasseduto in ordine alla validità della fideiussione azionata, sulla quale – invece – occorre soffermarsi in questa sede alla luce delle reiterate eccezioni sollevate sul punto da parte opponente.
11 Orbene, come è noto, con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (“ABI -
Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”) la Banca d'Italia ha disposto che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, chiarendo – altresì – che b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza (cfr. in tal senso anche il provvedimento n. 14251 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato nell'adunanza del 20 Aprile 2005).
Nel caso in esame, però, nel contratto di fideiussione azionato – come compiutamente argomentato da parte opposta – non risultano le clausole di reviviscenza (=art. 2 schema contrattuale ABI, allegato sub 10 all'atto di opposizione)
e di sopravvivenza (=art. 8 schema contrattuale ABI), mentre quella di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 dello schema contrattuale ABI e sub. art. 5 nella fideiussione per cui è causa) è sostanzialmente diversa rispetto all'ipotesi formulata dall'ABI, prevedendo la sola estensione del termine di decadenza a trentasei mesi e non una vera e propria rinuncia ai termini;
aggiungasi che parte opposta provava compiutamente anche di aver rispettato il termine codicistico dell'art. 1957 c.c. e non quello più ampio pattuito (cfr. in particolare la corretta tempistica ricostruita alle pagg. 7 e 8 della comparsa conclusionale di parte opposta), mentre la decorrenza del termine invocata da parte opponente non trova alcun supporto normativo.
Non sono condivisibili, infine, le argomentazioni di parte opponente in ordine alla natura estintiva dell'atto di rimodulazione e rientro del 27.11.2015; dalla documentazione allegata da parte opposta già in sede monitoria, infatti, si evince chiaramente che gli odierni opponenti sottoscrivevano l'accordo non per mera presa d'atto (come dagli stessi argomentato), bensì “in qualità di fidesiussori” (cfr. pag.7 dell'allegato 5 depositato il 28.12.2020).
Non ci si può esimere dall'evidenziare, del resto, che parte opposta provava compiutamente (e parte opponente non contestava) lo stretto rapporto intercorrente tra
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
12 la debitrice principale e gli odierni opponenti, che erano chiaramente interessati ad ottenere maggiori disponibilità finanziarie per la propria compagine societaria, di cui conoscevano – quindi – benissimo le condizioni, di talchè non sono condivisibili neanche le argomentazioni tese a sostenere una eventuale violazione dell'art. 1956 c.c., anche in virtù dello specifico impegno assunto dai fideiussori a tenersi sempre informati sull'andamento del rapporto garantito (cfr. art. 4 del contratto di fideiussione omnibus).
L'opposizione, quindi, va rigettata, con condanna di parte opponente al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 15/2021 e ne dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) Condanna , e L.C. Parte_1 Parte_3
HOLDING SPA, in solido, al rimborso in favore di parte opposta e della terza interveniente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 12.933,00 (di cui
€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 4.500,00 per la trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
3) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente;
4) conferma la custodia in cassaforte della documentazione depositata in originale da parte opposta, fino al suo ritiro.
Benevento, 03/02/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex multis, Cass. 5997 del 2006: “L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”. 2 Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3405 del 06/02/2024, non massimata, in ordine alle presunzioni. 3 Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. 4 Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere