Rigetto
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/05/2025, n. 4231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4231 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04231/2025REG.PROV.COLL.
N. 00610/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2024, proposto da
EN ES e ED GA, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Cresci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di GG nell’EM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Benvegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in GG EM, piazza Prampolini;
Arpae EM Romagna, non costituita in giudizio;
nei confronti
ND TR S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LL IA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), n. 312/2023, resa tra le parti, per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare sospensiva:
quanto al ricorso introduttivo:
- dell'autorizzazione del Comune di GG EM, formatasi per silenzio assenso, a seguito della presentazione, in data 20.09.2021, da parte di ND TR S.p.a. e LL IA S.p.a. dell'istanza di autorizzazione PG 201908, ex art. 87 D.LGS 259/2003, per la realizzazione di una nuova antenna con stazione radio base da collocarsi in GG EM, via Gozzano, foglio ct 211, mappale 683 (docc. 1, 2 e 3 fasc. doc. depositato dai ricorrenti in primo grado);
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente o dipendente, tra cui i) il parere favorevole in materia antisismica rilasciato in data 27.09.2021 dal Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana del Comune, dott. Arch. Elisa Iori (doc. 7 fasc. doc. ricorrenti I° grado); ii) la valutazione tecnica preventiva PG/2021/0151762 rilasciata in data 1.10.2021 da PA (doc. 8 fasc. doc. ricorrenti I° grado); iii) il parere favorevole rilasciato dalla Struttura di Policy Mobilità Sostenibile del Comune di GG EM in data 21.10.2021 (docc. 9 e 10 fasc. doc. ricorrenti I° grado); iv) il parere di conformità urbanistica rilasciato dal Servizio Rigenerazione Urbana del Comune di GG EM (doc. 11 fasc. doc. ricorrenti I° grado); v) il parere favorevole con condizioni espresso in data 12.11.2021 dalla Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio del Comune di GG EM (doc. 12 fasc. doc. ricorrenti I° grado);
quanto ai motivi aggiunti:
- dell'autorizzazione all'installazione di S.R.B. in via Gozzano rif. P.G. 2021/259590 del 01/12/2021;
- della delibera di Giunta Comunale n.130 del 30.06.2022, avente ad oggetto: “Concessione in disponibilità di porzione di terreno di proprietà pubblica comunale finalizzata al possibile trasferimento dell'impianto per la telefonia mobile codice sito re175–via Gozzano, da via Portella delle Ginestre a via Gozzano”;
- del provvedimento dirigenziale (RUAD 1239) del 11.7.2022 di “Concessione d'uso a LL IA S.p.A. di un'area di proprietà comunale sita in via Guido Gozzano a GG EM per l'installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare”;
- della nota di LL IA S.p.A. n.2022/37953 del 10/02/2022, con la quale si manifesta la disponibilità a delocalizzare il costruendo impianto dall'area di via Portella delle Ginestre alla nuova area di via Gozzano;
- della nota di LL IA S.p.A. n. 2022/118358 del 13/05/2022, contenente la definitiva richiesta per la concessione della nuova area di via Gozzano;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale ai precedenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di GG nell'EM, di ND TR S.p.A. e di LL IA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Cresci, Eliana Benvegna, Marco Bellante e Giuseppe Sartorio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di GG EM autorizzava in data 15.10.2020 l’installazione di una stazione radio base (di proprietà di ND TR SpA) con relativa antenna ed infrastruttura di corredo (di proprietà di LL IA SpA) in via Portella delle Ginestre. In seguito a reclami dei residenti, il Comune successivamente offriva a ND TR e LL IA di realizzare la srb presso un sito diverso nelle vicinanze, in Via Gozzano n. 20 (catastalmente identificato al foglio 211, mappale 683). La rispettiva nuova istanza delle società predette otteneva il parere favorevole il 27.9.2021 dall’Ufficio Progetti Sismici, il 6.10.2021 il parere favorevole da parte di PA ed infine anche in data 11.11.2021 parere favorevole di conformità urbanistica (condizionato al parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, che si esprimeva positivamente il 12.11.2021 e chiedendo “ attenzione alle alberature esistenti, in modo che non vengano danneggiate e di prendersi carico della manutenzione delle alberature nel raggio di 20 metri dall'aiuola ed infine che l'aiuola venga riempita di arbusti, ma con particolare cura sul lato della strada e sul lato di accesso alla villa, dove si consiglia l'utilizzo del lauro cerasus, riprendendo cioè la specie utilizzata al confine con la villa ”). Il Comune di GG EM rilasciava quindi l’1.12.2021 la rispettiva autorizzazione ed in data 11.7.2022 anche la concessione d’uso per la rispettiva area comunale.
2. I signori EN ES, AN ER e ED GA, residenti nelle vicinanze di tale area, impugnavano i predetti atti con ricorso principale seguito da successivo ricorso per motivi aggiunti, deducendo:
a) in ordine al ricorso introduttivo:
1) violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per sviamento (irragionevole duplicazione nell’installazione di impianti di telecomunicazioni, la delocalizzazione da via Portella delle Ginestre a via Gozzano non sarebbe sorretta da congrua e valida motivazione ed in assenza di un interesse pubblico);
2) violazione dell’art. 87, comma 4, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e dell’art. 6 del Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile del Comune di GG EM (omessa o insufficiente pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione, violazione della partecipazione procedimentale e del contraddittorio partecipativo);
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della legge 241 del 1990, dell’art. 56 della Legge Regionale dell’EM-Romagna n. 15 del 2013, dell’art. 6 del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà (il Comune non avrebbe congruamente motivato in ordine alle controdeduzioni dei ricorrenti in sede procedimentale, necessità di un provvedimento espresso contenente la valutazione delle osservazioni presentate);
4) violazione dell’art. 2.6 dell’allegato A al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 (e del richiamato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche), eccesso di potere, difetto di motivazione e difetto di istruttoria (la srb non rispetterebbe le distanze dalle condutture del gas);
5) violazione e errata applicazione di legge, violazione del Piano Strutturale Comunale del Comune (PSC), violazione dell’art. 2.17 bis e dell’art. 2.17 ter delle Norme di attuazione del PSC (la vicina villa “ES-ER” rientrerebbe in zone individuate come “Varchi di visuale dalla viabilità principale” e come “Areale di percezione di edifici di valore storico-culturale” e la realizzazione della srb si porrebbe in violazione dell’art. 2.17bis e dell’art. 2.17ter delle nta del PSC);
6) violazione ed errata interpretazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, del Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazioni per telefonia mobile del Comune di GG EM, dell’art.9 comma 2 della Direttiva regionale per l’applicazione della Legge Regionale dell’EM-Romagna 31 ottobre 2000 n. 30, adottata con Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2001, n. 197, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria (l’area della srb sarebbe collocata in prossimità di siti sensibili, di cui il Comune non avrebbe tenuto conto nell’ambito dell’autorizzazione: quattro condomini, tre asili nido, una comunità educativa-assistenziale, una comunità educativa per minori e un parco pubblico);
7) violazione ed erronea applicazione delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio che tutelano la villa “ES-ER”, il suo parco ed il viale comunale, eccesso di potere, difetto e la contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria (violazione del vincolo del PTCP, mancata acquisizione del parere della citata Soprintendenza);
8) violazione ed errata interpretazione dell’art. 3 lett. c) del Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, violazione dell’art. 22 del RUE, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria (l’area sarebbe ad elevata densità abitativa e non compatibile con la srb, la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio avrebbe emesso parere favorevole non preceduto, tuttavia, da adeguato studio di inserimento paesaggistico);
9) violazione ed errata applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria (mancato rispetto della distanza dell’infrastruttura dalla cancellata costituente il confine del parco circostante villa “ES-ER”);
10) violazione ed errata applicazione dell’art. 28 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” e dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria (mancato rispetto della distanza della srb dalle strade);
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) violazione ed errata applicazione dell’art. 27 della Legge Regionale dell’EM – Romagna n. 24 del 2017, degli articoli 45 e 46 del PUG assunto con delibera della Giunta Comunale n. 178 del 2021 e adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 2022, violazione dell’art. 3.3.3 del PUG, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria (con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 23 maggio 2022, il Comune di GG EM avrebbe adottato il nuovo strumento urbanistico comunale (PUG) e l’art. 3.3.3 degli Indirizzi disciplinari del PUG avrebbe previsto che la localizzazione di nuovi impianti non sarebbe ammessa nelle zone in contrasto con specifici vincoli di tutela, nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche o su edifici comunque destinati a tali usi, sugli edifici di interesse storico-architettonico vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, salvo nulla osta della competente Soprintendenza).
3. ND TR proponeva ricorso incidentale impugnando il PUG del Comune di GG EM, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale ID n. 79 del 23 maggio 2022, con particolare riferimento all’art. 3.3.3, con il quale veniva imposto il divieto assoluto di realizzazione degli impianti di telecomunicazioni nelle zone in contrasto con specifici vincoli di tutela della Tavola dei Vincoli del PUG.
4. Con la sentenza n. 312/2023 il TAR per l’EM Romagna ha respinto il ricorso introduttivo, ha dichiarato il ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile ed in parte infondato ed ha dichiarato il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. In particolare il primo giudice ha ritenuto che:
- non si trattava di un’autorizzazione aggiuntiva, ma di una delocalizzazione di un impianto, ampiamente motivata per quanto riguarda l’interesse pubblico;
- gli obblighi di pubblicizzazione ed il rispetto delle garanzie partecipative erano sufficientemente adempiuti dal Comune;
- era infondata la censura di difetto di motivazione, non trattandosi di un provvedimento formato per silenzio assenso ma tramite un provvedimento abilitativo, inoltre il Comune aveva tenuto conto correttamente delle osservazioni proposte nel contradditorio procedimentale ed aveva motivato ragionevolmente perché li riteneva superati;
- la censura riguardante il mancato rispetto delle distanze dalle condutture del gas nel sottosuolo era inammissibile in quanto non supportato da alcun principio di prova;
- non era violato l’art. 2.17 bis e l’art. 2.17 ter delle N.T.A. del PSC in quanto le stazioni radio base sono qualificate come opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica ed inoltre dalle NTA del PSC non risultano limitazioni all’installazione dell’impianto e la visibilità della villa “ES-ER” non è pregiudicata in modo significativo dall’impianto (sorgendo su un aiuola spartitraffico posta lungo la via pubblica in un sito circondato da alberi di alto fusto a distanza di oltre 100 metri dalla villa);
- la censura che il Comune non avrebbe tenuto conto che l’area sulla quale insiste la srb è collocata in prossimità di siti sensibili fosse inammissibile (mancando l’interesse alla proposizione da parte dei ricorrenti) ed in infondata, non emergendo nella normativa regolamentare un divieto assoluto per l’installazione di srb nelle aree ove insistono i recettori sensibili o anche sugli edifici qualificati tali (inoltre anche la fascia di rispetto è derogabile);
- per quanto riguarda la violazione dei vincoli tramite il PTCP il Comune li aveva correttamente considerati e, mancando un vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, non era necessario un parere della Soprintendenza;
- la censura riguardante l’inquinamento visivo era inammissibile ed infondato, essendo stato previsto l’impianto in un’area verde adiacente la pubblica via attorno alla quale non sorgono edifici rispetto ai quali possa realizzarsi una significativa ostruzione visiva;
- per quanto riguarda la mancata effettuazione il difetto di motivazione da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (per non aver ritenuto necessario un adeguato studio di inserimento paesaggistico della S.R.B. prima dell’emissione del parere), la decisione della Commissione non presentava profili di manifesta illogicità o travisamento di fatto e pertanto con la censura veniva invasa la sfera di valutazione discrezionale riservata all’organo (che si era espresso favorevolmente con condizioni) e non ha ravvisato fattori ostativi alla localizzazione dell’impianto;
- non era fondata la censura della violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, atteso che il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce alle opere infrastrutturali un regime giuridico speciale, fondato sulla loro assimilazione a opere di urbanizzazione primaria e pertanto agli impianti srb non sono applicabili le norme e i limiti relativi alle costruzioni in generale, bensì unicamente le disposizioni concernenti specificamente le opere di urbanizzazione primaria; non sviluppando le srb volumetria o cubatura non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura;
- non era neppure fondata la censura riguardante il mancato rispetto della distanza della srb dalle strade, essendo stata sviluppata la censura solo genericamente e comunque le distanze dalla strada sono previste solo in riferimento ai comuni manufatti edilizi e pertanto la norma non è applicabile alle srb;
- per quanto riguarda il motivo aggiunto (la violazione dell’art. 27 della L.R. EM Romagna n. 24/2017 ed il PUG medio tempore modificato dal Comune) il TAR lo riteneva inammissibile, avendo il Comune autorizzato l’impianto in data anteriore all’adozione del nuovo strumento urbanistico generale che non può avere effetto retroattivo.
6. Avverso la sentenza del Tar per l’EM Romagna n. 312/2023 hanno proposto appello i signori DE ES e ED GA per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si sono costituiti in giudizio LL IA, il Comune di GG EM e ND TR, chiedendo il rigetto dell’appello e replicando puntualmente alle avversarie deduzioni.
8. All’udienza camerale dell’8.2.2024 per trattare l’incidentale domanda cautelare, su concorde richiesta delle parti, è stato disposto di rinviare la causa al merito.
9. In vista della discussione della causa nel merito le parti appellate hanno depositato memorie conclusionali il 2.4.2025, 4.4.2025 e 7.4.2025, alle quali gli appellanti hanno replicato con memoria del 17.4.2025.
10. All’udienza dell’8 maggio 2025 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
11. Gli appellanti propongono i seguenti motivi di appello così rubricati e sintetizzati:
1) difetto-errore di motivazione in relazione al primo motivo di ricorso - travisamento dei fatti - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia relativo alla dedotta illegittimità dell’autorizzazione concessa e conseguente invalidità del procedimento attivatosi con istanza del 20.09.2021 per effetto di mancata revoca/annullamento di precedente autorizzazione rilasciata il 15.10.2020 sull’istanza presentata in data 24.03.2020.
Gli appellanti censurano l’ iter procedimentale seguito per l’autorizzazione all’installazione dell’impianto srb e rappresentano che le società ND TR e LL IA avrebbero presentato due istanze di autorizzazione all’impianto SRB per la medesima area (la prima il 24.03.2020 con indicazione del luogo in via Portella delle Ginestre e la seconda con indicazione del luogo dell’istallazione nell’area spartitraffico tra via Martiri della Bettola e Via Gozzano all’altezza del civico 20 il 20.9.2021), senza che il Comune avesse revocato il precedente titolo. Il Comune invece avrebbe quindi dovuto riaprire il primo procedimento e sostituire la localizzazione o disporre la revoca del titolo già rilasciato. In questo modo le società appellate avrebbero potuto riavviare e completare i lavori in via Portella delle Ginestre;
2) difetto-errore di motivazione in relazione al terzo motivo di ricorso - travisamento dei fatti - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia relativo alle carenze istruttorie e motivazionali dei pareri rilasciati e dell’atto autorizzatorio di data 1-12-2021 per omessa valutazione e richiamo dei plurimi profili di criticità evidenziati con le osservazioni dai ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo - non corretta applicazione dei precetti dettati dalla l. 241/1990 e dal regolamento comunale per installazione srb.
Viene dedotta la violazione degli artt. 3, 8 e 10 della L. 241/90, nonché dell’art. 56 Legge Regionale 15/2013 e dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’autorizzazione all’installazione di srb, in quanto le osservazioni depositate nel dialogo procedimentale sarebbero rimaste prive di riscontro specifico. I pareri resi dagli uffici interni del Comune risulterebbero erronei e viziati sotto vari profili: omessa valutazione del vincolo urbanistico e disamina incompleta delle specifiche prescrizioni delle NTA (2.17bis e 2.17ter);
3) difetto-errore di motivazione in relazione al decimo, al quarto ed al nono motivo di ricorso in punto di ritenuto mancata osservanza delle disposizioni vincolistiche in merito alle distanze - d.lgs. 285/1992 e suo regolamento di attuazione - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione.
Con questo mezzo di censura viene criticata la sentenza nella parte in cui sono stati rigettati i motivi del ricorso introduttivo aventi ad oggetto la ritenuta illegittimità degli atti impugnati per omessa valutazione dell’ostatività al rilascio dell’autorizzazione dovuti all’impossibilità nel sito prescelto di garantire il rispetto delle distanze (motivi 4, 9 e 10 del ricorso introduttivo di primo grado). Secondo gli appellanti l’illegittimità dell’autorizzazione risulterebbe dalla prossimità della srb ad una importante arteria stradale. Ricadendo l’ubicazione all’interno della fascia di rispetto stradale – entro la quale per motivi di sicurezza non sarebbe possibile autorizzare impianti, opere o manufatti – l’autorizzazione sarebbe illegittima. Sarebbe errato sostenere l’impossibilità ad applicare le disposizioni di cui all’art. 16 e l’art. 28 d.lgs. 285/1992. La peculiare conformazione dei luoghi e l’incidenza che determina la struttura non potrebbe essere ignorata, vista anche la presenza del marciapiede e di una pensilina per la fermata di autobus di linea cittadina. Il carattere assoluto del vincolo per fascia di rispetto stradale e la conseguente inedificabilità sarebbe evidente e più volte precisato dalla giustizia amministrativa. Il carattere di opera primaria comunque andrebbe comunque temperato con la necessità di salvaguardare altri interessi pubblici non meno rilevanti quale sarebbe la sicurezza stradale;
4) difetto-errore di motivazione in relazione al quinto e settimo motivo di ricorso in punto di violazione e mancata osservanza delle previsioni vincolistiche dello strumento urbanistico PSC - articoli art. 2 17bis e art. 2 17ter NTA al PSC e tav. p8 – opportunità di paesaggio tav. p8.2 – varchi percettivi e cono visivo opportunità di paesaggio. esplorazioni progettuali - contraddittorietà e travisamento dei fatti - erronea qualificazione ed interpretazione dei principi in tema di valorizzazione del territorio - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia - disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, anche in relazione agli artt. 2, 3, 97 Cost.
Si deduce la violazione delle disposizioni regolamentari che il Comune avrebbe dovuto osservare nell’esaminare l’istanza di autorizzazione della srb nell’area spartitraffico di via Gozzano e via Martiri della Bettola. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) vorrebbe tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale del paesaggio, conservando nel loro valore aree di tutela di significative relazioni paesaggistiche e percettive dalla viabilità principale e dell’insediamento storico e dei caposaldi paesaggistici, come lo sarebbero Via Martiri della Bettola e Via G. Gozzano nel punto dove è stata autorizzata la srb, con il cono visuale percettivo tutelato che dalla viabilità principale consentirebbe una visione diretta ed indisturbata del contesto di Villa ES con il suo parco storico. Il PSC riporterebbe Villa ES tra gli edifici di valore storico, architettonico, testimoniale, dedicandole otto schede unitamente all’annesso Oratorio e al Parco ed assegnando un varco percettivo verso la viabilità storica. Il regolamento comunale per l’autorizzazione ad installazione di impianti di telefonia mobile srb prevedrebbe specifici limiti al rilascio di autorizzazioni in determinate aree. L’art. 8 di tale regolamento indicherebbe tra i fattori ostativi al rilascio di autorizzazioni le aree entro le quali sono presenti edifici tutelati dalle NTA dello strumento urbanistico come edifici ed insediamenti di interesse storico-architettonico e di interesse tipologico-ambientale, al fine di consentire il perseguimento dell’obiettivo di minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio derivante dai predetti impianti. Nel caso di specie l’istruttoria non avrebbe approfondito tale elemento. Nella valutazione dell’ente locale non sarebbero stati considerati, quali ostacoli, piantumazioni arboree o arbustive, in quanto facenti parte del contesto ambientale paesaggistico da conservare. Un impianto srb con un’antenna di 35 metri con un basamento e manufatti di corredo recintato integrerebbero un elemento dissonante ed una significativa alterazione del paesaggio e della visuale. Erroneamente il TAR avrebbe considerato che la posizione della srb risulterebbe decentrata rispetto al cannocchiale visuale di allineamento est/ovest, senza considerare la rilevanza di un dato obiettivo e documentale: la srb ricadrebbe all’interno del perimetro riportato nella TAV. 8.2 (quanto area sottoposta a tutela, non avrebbe consentito alla PA resistente il rilascio del titolo). Anche la statuizione dell’irrilevanza dell’aiuola spartitraffico posta lungo la pubblica via sarebbe errata, come sarebbe errata la distanza dal confine di proprietà della Villa ES, che sarebbe di soli 17 metri. L’art. 5 co. 2 del regolamento comunale richiamerebbe la necessità di un Programma annuale delle installazioni, che nel caso di specie sarebbe mancante. Sarebbe l’interesse pubblico preminente l’ordinata e non indiscriminata presenza di srb all’interno dell’abitato: nel caso di specie in uno spazio di circa 1.000 metri sarebbero presenti oltre 20 antenne. Si dovrebbe anche dare priorità al c.d. “ co-sitting ” volto alla concentrazione in unico sito di quanti più impianti possibili, per evitare l’eccessiva proliferazione di antenne;
5) difetto-errore di motivazione in relazione al sesto ed ottavo motivo di ricorso trattati e decisi unitariamente contraddittorietà e travisamento dei fatti - erronea qualificazione ed interpretazione dei principi di diritto in tema di valorizzazione del territorio - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia - disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, anche in relazione agli artt. 2, 3, 97 Cost.
Con tale doglianza si deduce l’ error in iudicando in merito al sesto ed all’ottavo motivo del ricorso di primo grado, con il quale i ricorrenti avevano dedotto la violazione delle disposizioni di legge e di regolamento volte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’impatto arrecato in presenza di siti sensibili. L’amministrazione non avrebbe approfondito la presenza nella prossimità dell’area oggetto del giudizio di tre asili nido, di una comunità assistenziale e di una comunità educativa per minori. Le discipline invocate obbligherebbero il rispetto di una distanza dall’impianto da una fascia territoriale esterna all’area destinata agli edifici pari a 200 metri. Anche il regolamento comunale chiederebbe il massimo livello di compatibilità ed armonizzazione con il contesto urbano sotto il profilo storico, paesistico ed ambientale, per minimizzare l’intrusione visiva e la percezione della srb;
6) sussistenza di interesse diretto, concreto ed attuale ad agire.
Infine, gli appellanti specificano ulteriormente la loro legittimazione attiva, deducendo un pregiudizio al bene della vita (valore e godimento della proprietà privata) leso dall’emanazione degli atti impugnati, comprovato dalla documentazione versata in giudizio.
12. L’appello non merita essere condiviso, potendosi quindi soprassedere alle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità spiegata dalle parti resistenti. Il Collegio ritiene che i motivi dell’appello sono infondati, in considerazione dei seguenti ragionamenti.
13. Sul primo motivo.
13.1 Risulta che le società oggi appellate, su richiesta del Comune, si sono rese disponibili a spostare l’infrastruttura originariamente assentita, per cui è destituito di fondamento la tesi della duplicazione dei provvedimenti, atteso che non si tratti di un’autorizzazione aggiuntiva a quella già assentita per l’area sita in via Portella delle Ginestre, ma di provvedimento che implementa una delocalizzazione dell’impianto a via Gozzano. Ciò emerge con sufficienza nella deliberazione della Giunta Comunale di GG EM del 30.6.2022, che premetteva che “ la localizzazione dell’impianto autorizzato ed oggetto della concessione di cui sopra, pur pienamente conforme alle normative vigenti, ha ricevuto osservazioni da parte della popolazione residente, culminati con la presentazione della mozione di iniziativa popolare 73288 del 23/03/2021; Rilevato che - il concessionario, con PG 201908 del 20/09/2021, ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione dello stesso impianto, RE175-VIA GOZZANO, in un’area alternativa ubicata nella stessa via Gozzano, censita al Catasto Terreni sul Foglio 211 col mappale 683 (parte); - l’autorizzazione all’installazione in quest’area è stata rilasciata rif. P.G. 2021/259590 del 01/12/2021; Acquisita, con nota n.2 022/37953 del 10/02/2022, la disponibilità di CELLNEX ITALIA S.P.A. ITALIA s.p.a. a delocalizzare il costruendo impianto dall’area di via Portella delle Ginestre alla nuova area di via Gozzano, ugualmente di proprietà comunale, facendosi carico di tutti i costi derivanti da questa scelta ed impegnandosi al ripristino del sito di provenienza con conseguente riconsegna del terreno già oggetto di concessione, rinunciando alla concessione di Via Portella delle Ginestre una volta che sarà attivato l’impianto in via Gozzano ”, per poi disporre che “ non sussistano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di concessione dell’area di proprietà pubblica sita in Via Gozzano, foglio 211, mappale 683 (parte) per la realizzazione dell’impianto RE175-VIA GOZZANO, in alternativa all’area sita in via Portella delle Ginestre .” Ciò qualifica la richiesta di delocalizzazione senza dubbio come una rinuncia per facta concludentia all’autorizzazione concessagli dal Comune di GG EM in data 15.10.2020 per il sito di via Portella della Ginestra. Come correttamente affermato dal TAR nella sentenza gravata ciò non doveva essere fatto previa revoca del primo titolo autorizzatorio in quanto si è trattato di una mera delocalizzazione del costruendo impianto dall’area di via Portella delle Ginestre alla nuova area di via Gozzano. Non è nemmeno fondata la censura che la delocalizzazione non sarebbe sorretta da alcuna congrua e valida motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico allo spostamento della srb, essendo la delocalizzazione dell’impianto di telecomunicazione proprio stato specificamente vagliato dal Comune in seguito alla critiche espresse dalla popolazione, né – come ha correttamente rilavato il TAR – le scelte dell’ente locale appaiono irragionevoli o insostenibili dal punto di vista tecnico o economico.
14. Sul secondo motivo.
14.1 Come emerge dalla documentazione versata in giudizio, le osservazioni dei signori ES e GA sono state ritenute dal Comune non supportate da nessun valido elemento idoneo a provare una irregolarità nel procedimento o un danno derivante dalla realizzazione dell’antenna e tutti i successivi pareri richiesti dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria erano favorevoli. Sul punto va data continuità alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ha accertato che “ l’amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, bastando che ne abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso ” (Cons. Stato, sez. II, n. 6412/2023).
15. Sul terzo motivo.
15.1 Il TAR aveva considerato che le censure in ordine alla violazione delle distanze erano inammissibili in quanto generiche, non avendo i ricorrenti indicato né le distanze previste dalla legge, né quelle in concreto non rispettose del dettato normativo dell’impianto. Nel parere della Struttura Policy della Mobilità Sostenibile del 21.10.2021 risulta invece la verifica delle distanze e la possibile interferenza col traffico o effetto sulla sicurezza, previo di un sopralluogo. Gli appellanti lamentano la violazione dell’art. 16 del d.lgs. 285/1992, ma, disciplinando tale articolo le “ fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati ”, ed essendo l’area oggetto del giudizio nel pieno centro abitato di GG, l’articolo non si applica. Non corrisponde poi al vero che il comma 2 del medesimo art. 16 rafforzi il divieto di costruzione presso le intersezioni a raso: esso determina le modalità di calcolo della fascia di rispetto, riferendosi comunque sempre alle strade extraurbane. Nulla invece è stato provato da parte appellante circa la violazione delle distanze dalla conduttura del gas, che, come dimostra il documento n. 8 depositato dal Comune di GG, l’impianto progettato rispetto appieno le norme sulle distanze stabilite dall’art. 2.6 dell’Allegato A del D.M. 17 aprile 2008, trovandosi ad oltre un metro di distanza dalle tubature del gas.
16. Sul quarto motivo.
16.1 Il TAR di Parma aveva qualificato la srb quali opere di urbanizzazione primarie ed in quanto tali localizzabili in qualsiasi zona omogenea del territorio comunale, trattandosi di infrastrutture la cui installazione non soddisfa solo un interesse privato delle imprese, ma anche un preciso interesse primario della collettività. Inoltre il TAR ha accertato che la srb in oggetto è costituita da un palo poligonale metallico di ridotto diametro che si sviluppa in verticale, sì da non occludere per intero la profondità visuale; la posizione dell’impianto è decentrata a nord rispetto al “ cannocchiale visuale di allineamento est/ovest ”, costituito dal tratto di viabilità che collega Via Gozzano con Via Martiri della Bettola e dal viale di accesso alla villa e sorge su un’aiuola spartitraffico posta lungo la pubblica via, in un sito circondato da alberi di alto fusto e a distanza di oltre 100 metri dalla villa “ES-ER”.
16.2 Orbene, il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di GG EM (RUE), all’art. 2.17-bis recita: “ 1. Le zone individuate come “Varchi di visuale dalla viabilità principale” nella Tavola P8 di PSC corrispondono ad aree di tutela della percezione del territorio agricolo dalle principali percorrenze comunali. 2. In tali zone si applica la disciplina relativa ai corrispondenti ambiti urbanistici, purché le trasformazioni consentite non alterino in maniera sostanziale i caratteri percettivi complessivi e non occludano completamente la profondità di visuale avente come riferimento le percorrenze principali. 3. La documentazione dei PUA, ovvero per i permessi di costruire nel caso di procedura attuativa diretta, dovrà contenere un approfondimento paesaggistico che illustri le modificazioni che gli interventi previsti determineranno sulla percezione dall’asse viario di riferimento: tali trasformazioni non devono alterare o occludere le profondità visuali esistenti né introdurre elementi dissonanti nel contesto paesaggistico di riferimento. ”
16.3 Tale disciplina relativa alle aree di tutela di significative relazioni paesaggistiche dalla viabilità principale non inibisce però la realizzazione di interventi, purché essi non alterino in maniera sostanziale i caratteri percettivi complessivi e non occludano completamente la profondità di visuale avente come riferimento le percorrenze principali. La srb rientra, ai sensi dell’elaborato R1 Allegato A del Regolamento Edilizio (Parte Prima, Capo B, Art. 1) tra gli “Impianti o strutture tecnologiche” ed è caratterizzata da sviluppo verticale, costituito da palo poligonale metallico che, per le proprie caratteristiche intrinseche, non essendo costituito da elementi a sviluppo orizzontale, non occlude affatto la profondità visuale. La posizione prevista per l’impianto è decentrata a nord rispetto al cannocchiale visuale di allineamento est/ovest costituito dal tratto di viabilità che collega Via Gozzano con Via Martiri della Bettola e dal viale di accesso alla villa, la cui visibilità, attraverso la cancellata di accesso non verrebbe quindi pregiudicata (è significativa la fotografia al doc. 18), mentre in corrispondenza della nuova struttura la vista della villa e del parco sono già ora preclusi, oltre l’altezza d’uomo, dalla presenza di una fitta siepe, di conseguenza il progetto non altera in maniera sostanziale i valori percettivi complessivi dell’ambito in cui si inserisce (fotografia al doc. 19). Deve quindi confermarsi quanto rilevato dal TAR che il regolamento edilizio non preclude la realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni.
17. Sul quinto motivo.
17.1 Per quanto riguarda infine la violazione della normativa nazionale e locale inerente le distanze dai recettori sensibili, l’autorizzazione della srb ha considerato l’impianto alla luce della specifica normativa, come risulta dal parere tecnico dell’PA dove risulta che “ la valutazione dei livelli di campo elettrico effettuata per il sito in oggetto che comprende (omissis) evidenzia il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 08.07.2003 e successive modifiche e integrazioni. La vigente normativa in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici emessi dall’impianto in oggetto risulta pertanto rispettata. ” Sfugge al Collegio una prova concreta della violazione lamentata. Per quanto riguarda il corretto inserimento paesaggistico dell’antenna, l’area de qua risulta classificata dal Regolamento Urbanistico Edilizio come “ Attrezzature e spazi collettivi di livello comunale (zone per verde pubblico) (Art. 16) ”, che al comma 4 (“ Usi regolati e/o soggetti a verifica di ammissibilità ”) prevede come usi consentiti “ Impianti di trasmissione (via etere). Antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni immagini, suono (escluse le antenne di ricezione finale dell’utente) - sono ammissibili esclusivamente previo parere favorevole della CQAP, per interventi corredati da un adeguato studio di inserimento paesaggistico che metta in evidenza gli impatti sui valori percettivi e sulle emergenze storico-culturali del territorio, nonché le mitigazioni previste. ” La CQAP ha espresso il proprio parere favorevole con verbale n. 18 del 12.11.2021. Pertanto anche questa doglianza non è fondata.
18. Non è necessario esprimersi sul par. n. 6 dei motivi di censura (con il quale gli appellanti hanno voluto ulteriormente giustificare la loro legittimazione attiva) in quanto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse sollevata dal Comune è stata assorbita per economicità processuale, stante l’infondatezza nel merito di tutte le altre censure sviluppate con l’appello.
19. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti appellate (con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario di ND TR), liquidate in rispettivi 2.000 € (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge, mentre compensa le spese per PA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO