Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Salvatore Scalera Presidente dott.ssa Maria Feola Giudice dott.ssa Vittoria Contino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 749 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. Luciano Trovato
Attrice
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv.to Giuseppina Giamundo
Convenuta
E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dagli avv.ti Giuseppina Giamundo e Rosa Di Maio
Convenuta
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4
1
Convenuto
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._5 dall'Avv. Enrico Vitali
Convenuto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.12.2024, nonché come da comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio ad atti, verbali e documenti di causa, omettendosi lo svolgimento del processo.
Tanto premesso, si rileva che con atto di citazione citava Parte_1 in giudizio i convenuti deducendo:
- che in data 7.12.1992, decedeva in Capua, ab intestato, il padre Per_1
, lasciando quali eredi legittimi la moglie e i figli
[...] Persona_2
, , , e la stessa istante;
Controparte_4 CP_3 CP_2 CP_1 Pt_1
- che l'asse ereditario caduto in successione era costituito dai seguenti beni:1) fabbricato, ubicato in Capua Rione Risorgimento, C/6-Cl 3^; 2) fabbricato, ubicato in Capua Rione Risorgimento, A/2-Cl 3^; 3) fabbricato, ubicato in Mondragone Via Europa, A74-Cl 4^; 4) fabbricato, ubicato in
Capua Via E. Fieramosca, A/5-Cl 4^; 5) fabbricato, ubicato in Capua Via
E. Fieramosca, A/4-Cl 2^; 6) fabbricato, ubicato in Grazzanise Via
Eufrosina, A/4-Cl 3^; 7) fabbricato, ubicato in Grazzanise P.zza Emiliana,
A/4-Cl 3^; 8) Terreno, ubicato in Grazzanise, F.lio 32 n.82 ha 0.20.75 Cl
3^; 9) Terreno, ubicato in Grazzanise, F.lio 36 n.56 ha 0.08.85; 10) Terreno, ubicato in Mondragone, F.lio 39 n. 366 ha 0.04.94;
2 - che il bene di cui al precedente capo 6), con l'assenso di tutti gli eredi, era stato alienato a terzi, per cui era fuoriuscito dalla comunione;
- che, successivamente, le quote legittime attribuite a ciascuno degli eredi subivano delle modificazioni, in conseguenza dello stralcio di quota divisionale effettuata con atto per Notaio del 2/7/1996 (Rep. Per_3
17707, Racc. 5290) in favore della convenuta;
Controparte_2
- che con tale assegnazione la porzione di fabbricato in Capua, alla Via Ettore
Fieramosca, composta da un appartamento di quattro vani ed accessori al primo piano (compiutamente identificata in atti) veniva attribuita alla convenuta , che a sua volta cedeva tutti i propri diritti Controparte_2 derivanti dalla successione del padre, , alla madre Persona_1
(per una quota pari ai 10/30) e ai fratelli Persona_2 CP_3
, e (per quote paritarie di 5/30
[...] CP_4 CP_1 Pt_1 ciascuna);
- che per questi beni era interesse dell'attrice procedere allo scioglimento della comunione ereditaria ancora esistente tra i soli quattro fratelli, escluse e , in quanto la prima era stata Controparte_2 Persona_2 ampiamente tacitata, come risultava dallo stralcio di quota divisionale, riportante firma di quietanza a discarico, mentre la madre Persona_2
era deceduta in data 14.10.2013, sicché erano cadute in
[...] successione sia la sua quota dei 10/30 che le ulteriori proprietà sulle quali la stessa già vantava diritti al 50 % per la comunione con il coniuge
; Persona_1
- che il patrimonio relitto era costituito da quelle unità immobiliari e da quelle quote riportate nella dichiarazione di successione del 13.10.14 presentata all'Ufficio del Registro di Caserta in pari data dalla convenuta
(al n. 1620/Vol. 9990) poi integrata dall'attrice Controparte_1
con ulteriore dichiarazione del 2.4.2015 (riportante n. Parte_1
679/Vol. 9990);
- che la presentazione della successione e la relativa integrazione si erano rese necessarie in quanto derivavano dall'esistenza di due testamenti
3 olografi, entrambi a firma della de cuius , che con il Persona_2 primo – datato 12.5.2011 e pubblicato il 10.2.14, per Notaio dott.
[...]
da Caserta- così disponeva: “Io sottoscritta , nel Per_4 Persona_2 pieno possesso delle mie facoltà mentali, con il presente, intendo disporre di tutte le mie sostanze per il tempo in cui avrò cessato di vivere. A tal uopo revoco ed annullo qualsiasi testamento che sotto qualsiasi forma ho fatto prima d'ora e voglio che sol solo il presente abbia efficacia alla mia morte.
Lascio alle mie figlie ed in parti uguali tra loro, Parte_2 Controparte_2 tutti i diritti che mi competono sul fabbricato in Capua alla via Risorgimento
32 (in Catasto foglio 31, particella 5163 subalterni 2,3,4 e 5). Lascio ai miei figli e tutti gli altri beni immobili di mia proprietà. A CP_3 Controparte_4 mia figlia assegno tutte le somme contanti che fino ad oggi le ho Pt_1 anticipato in diverse occasioni che ammontano a circa quattrocento mila euro.
Capua 12 maggio 2011. ”. Con il secondo testamento - Persona_2 datato 7.9.2011 e pubblicato il 3.6.14, per Notaio dott.ssa da Persona_5
S. Maria C.V. - invece, la medesima de cuius così disponeva: “Io sottoscritta nata a [...] il [...] nelle mie piene facoltà fisiche Persona_2
e mentali dichiaro di voler lasciare la mia quota disponibile a mia figlia e a mio figlio . In fede. . Capua 7.09.2011.”; Pt_1 CP_3 Persona_2
- che, dunque, la successione ereditaria della de cuius , Persona_2 integrata con quella del de cuius , andava regolamentata Persona_1 sulla base delle successive disposizioni testamentarie del 7.9.2011, che di fatto avevano revocato quelle del 12.5.2011;
- che le disposizioni del 12.5.2011 erano totalmente nulle ovvero inefficaci nei confronti dell'attrice.
Parte attrice, in particolare, impugnava espressamente il testamento olografo del 12.5.2011, specialmente nella parte in cui, a titolo di presunto legato, veniva assegnata all'istante la somma di circa 400.000,00 euro che le sarebbe stata corrisposta in varie occasioni, in quanto circostanza non rispondente al vero, non essendo la de cuius mai stata, peraltro, Per_2 nel possesso di dette ingenti somme.
4 Pertanto formulava le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare aperta la successione ab intestato del Sig. Persona_1
e devolvere l'asse ereditario alla moglie superstite ed ai Persona_2 figli viventi -Gaetano, , e tenuto in debito conto lo CP_3 CP_1 Pt_1 stralcio di quota ereditaria in favore di;
b) Dichiarare aperta Controparte_2 la successione testamentaria di e devolvere l'asse Persona_2 ereditario –comprensivo della quota ereditaria di , ex Persona_1 successione del coniuge- ai cinque figli, in forza ed in esecuzione del solo testamento del 7.9.2011, stabilendo le quote legittime di ognuno con l'aumento della quota disponibile per i IG.ri e Parte_1 CP_3
; c) per l'effetto, dichiarare la nullità del precedente testamento olografo
[...] del 12.5.11, ovvero dichiararne la nullità parziale, relativa alla disposizione sulla assegnazione dell'importo di € 400.000,00, in realtà mai avvenuta;
d) in ogni caso, nella ipotesi della sussistenza di legati testamentari lesivi della quota di riserva, od anche di eventuali donazioni dannose, disporne la riduzione per la giusta determinazione delle quote legittime, da attribuire ad ognuno degli eredi, con l'incremento delle previste quote disponibili;
e) emettersi ogni altro provvedimento opportuno, ivi compresa – in via istruttoria
– l'ammissione di CTU, idonea a determinare il valore dei compendi ereditari dei “de quorum”, quello delle singole quote di legittima con l'incremento della ripetuta disponibile, ad individuare le probabili lesioni di legittima in danno dell'istante e le eventuali già avvenute corresponsioni integrali di tale quota a favore di tutti o taluno dei convenuti, nonché a predisporre un comodo progetto di divisione che tenga conto – per quanto sopra rilevato - delle quote spettanti agli eredi e delle indicazioni che gli stessi forniranno circa eventuali preferenze;
f) assegnare agli aventi diritto le quote determinate come sopra, pure maggiorate degli introiti percepiti dalle convenute IG.re Controparte_2
e per gli intrattenuti rapporti di locazione per alcuni Controparte_1 degli immobili caduti in successione, e specificamente dei terranei siti in
Grazzanise alla P.tta Emiliana, e dell'appartamento in Mondragone al V.le
Europa, P.co Noviello;
g) procedersi anche alla divisione dei beni mobili, degli
5 arredi e delle suppellettili presenti nei locali in questione, con riserva di meglio ed ulteriormente indicare ed individuare altre specifiche consistenze…”.
Si costituivano in giudizio le convenute e Controparte_1
le quali eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_2 della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, deducevano la falsità della scrittura, della sottoscrizione e della data del testamento olografo del 7.9.2011 apparentemente riconducibile alla de cuius , e la sua Persona_2 invalidità per totale incapacità di intendere e di volere della madre al momento della sua redazione;
deducevano invece la validità del testamento redatto dalla madre in data 12.5.2011; allegavano che la madre aveva in diverse occasioni aiutato l'attrice , anticipandole ingenti Parte_1 somme di denaro, e che quest'ultima aveva prelevato diverse somme dal conto all'insaputa della de cuius stessa.
Formulavano pertanto le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente sospendere il presente giudizio a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) nel merito, previo accertamento della falsità della scrittura e/o della sottoscrizione e/o della data apposta sul testamento olografo del 07.09.2011, di dichiarare l'inesistenza del medesimo testamento;
3) sempre nel merito, previo accertamento dello stato di totale incapacità di intendere e di volere della IG.ra al momento della sottoscrizione del testamento Persona_2 datato 07.09.2011, visto l'art. 591 c.c., dichiarare la nullità del suindicato testamento;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del testamento in quanto frutto della captazione dolosa della volontà della disponente ai sensi dell'art. 624 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'indegnità a succedere dell'attrice ai sensi dell'art. 463 c.c., n. 4 e/o n. 5, c.c., con conseguente sua condanna alla restituzione dei beni appresi alla massa ereditaria;
5) conseguentemente, rigettare integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il testamento del 12.05.2011; 6)
6 dichiarare aperta la successione ab intestato del IG. e Persona_1 devolvere l'asse ereditario alla moglie superstite ed ai Persona_2 figli viventi - e;
dichiarare, altresì, aperta la CP_4 CP_3 CP_1 successione testamentaria di essa e devolvere l'asse Persona_2 ereditario - comprensivo della quota ereditaria di cui alla successione del IG.
- in forza ed in esecuzione del solo testamento del Persona_1
12.05.2011, con esclusione, in ipotesi di accoglimento della domanda di cui ai precedenti punti 2) e 4), della IG.ra .”. Controparte_5
In seguito alla rinnovazione dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio anche il convenuto , il quale deduceva che nella Controparte_3 ricostruzione dell'asse ereditario della madre e nella Per_2 determinazione delle relative quote andava estromessa la quota a suo tempo stralciata in favore della sorella in virtù dell'atto Controparte_2 rogato per Notaio in data 2.7.1996 in relazione all'eredità del Per_3 padre;
deduceva inoltre che le sorelle , Persona_1 CP_2 [...]
e avevano goduto di alcuni beni ereditari escludendo gli Pt_2 Pt_1 altri coeredi;
allegava infine che il secondo testamento della madre
, del 7.9.2011, non necessariamente comportava la revoca Per_2 integrale del precedente datato 12.5.2011, in quanto compatibile con la sua coesistenza, poiché quello di maggio si riferiva ai beni immobili, mentre il secondo si riferiva alla disponibile.
Pertanto formulava le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare la divisione di tutti i beni – mobili, immobili, titoli, depositi bancari, gioielli, etc. – caduti in comunione ereditaria delle parti in causa… attribuendo a ciascuno dei condividenti la quota spettante, con gli opportuni conguagli avuto riguardo ai beni mobili, titoli, depositi bancari, gioielli;
- b)per l'effetto ordinare la divisione in relazione alle singole quote e, in caso di non divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
- c) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare le IGg.re
, e al risarcimento Controparte_6 Controparte_2 Parte_1
7 in favore del IG. del danno da mancato godimento di tutti gli Controparte_3 immobili in comunione dalla scomparsa del genitore fino Persona_1 alla materiale divisione…; -d) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare le IGg.re , Controparte_6 CP_2
e alla restituzione dei frutti civili maturati su tutti gli
[...] Parte_1 immobili in comunione sempre a far data dalla scomparsa del de cuius fino alla materiale divisione…”. Persona_1
Esperito il tentativo di mediazione (cfr. verbale negativo del 06.04.2017), si costituiva infine il convenuto , il quale chiedeva lo Controparte_4 scioglimento delle comunioni ereditarie in contestazione, con relativa assegnazione allo stesso della quota ritenuta di sua spettanza quota secondo giustizia.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo le parti esperito il tentativo di mediazione, come da verbale negativo del 06.04.2017 depositato in atti.
Sempre in via preliminare si evidenzia che la presente decisione ha natura collegiale, ai sensi dell'art 50 bis n. 6 cpc applicabile ratione temporis, secondo cui “…Il tribunale giudica in composizione collegiale: …6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”.
Nel merito si osserva quanto segue.
Va in primis osservato che il testamento riconducibile alla de cuius
, datato 12.5.2011, non risulta impugnato per incapacità di Per_2 intendere e di volere da nessuna delle parti in causa.
Ed infatti le parti e si sono limitate ad Controparte_2 CP_1 impugnare, per detto vizio, esclusivamente il testamento datato 7.9.2011.
Il testamento datato 12.5.2011 risulta infatti impugnato, dalla sola parte attrice, per nullità totale o parziale, nella parte in cui le viene assegnata la somma di circa 400.000,00 euro, in quanto circostanza non corrispondente a verità, non essendo la madre mai stata in possesso di dette ingenti somme.
8 Pertanto la domanda di invalidità del testamento per vizio di incapacità di intendere e di volere va esaminata con esclusivo rifermento al secondo testamento, ovvero quello datato 7.9.2011.
Così chiarito il thema decidendum, in via sistematica può osservarsi che, con riferimento alle impugnative di testamento, in punto di riparto dell'onere della prova la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che “…
L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia od alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. Viceversa, a fronte di un'infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità si presume e la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi afferma la validità del testamento. Qualora, invece, si tratti di un'infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità a periodi di incapacità non sussiste la presunzione di incapacità e la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento. Ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore, il giudice di merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate…” (cfr. ex multis Corte appello Napoli sez. II, 22/01/2021, n. 231).
Inoltre “… il giudice del merito può trarre la prova dell'incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l'incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova;
conseguentemente, quando l'attore in impugnazione abbia fornito la prova di una condizione di permanente e stabile demenza nel
9 periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, poiché in tal caso la normalità presunta è l'incapacità, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo…” (cfr. ex multis Cass. 22/10/2019, n.26873).
Ed infatti ai sensi dell'art 591 cpc “… sono incapaci di testare …quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.. il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
Tanto premesso in via sistematica, nel caso di specie va dichiarata l'invalidità del testamento olografo della de cuius datato Persona_2
07.09.2011 (pubblicato in data 03.06.2014, registrato in data 26.06.2014 al n.3560, Rep. n. 245475), per incapacità di intendere e di volere al momento della sua redazione.
Sul punto si condividono le conclusioni alle quali è pervenuto il nominato
CTU dr. (cfr. relazione di ctu depositata il 14.12.2022) in Persona_6 quanto ben argomentate, logiche e coerenti, prive di evidenti contraddizioni o lacune e basate sulla documentazione clinica presente in atti;
inoltre il
CTU ha dato compiuto conto sia della letteratura scientifica di riferimento che delle osservazioni delle parti.
Invero il consulente ha accertato che “ nel periodo Persona_2 terminale della sua esistenza era affetta da demenza diagnosticata come di genesi vascolare (più verosimile appare l'ipotesi di una demenza con corpi di
LE); 2) Durante quest'ultima fase della sua vita il soggetto non era presumibilmente in grado di provvedere adeguatamente alla cura dei propri interessi a causa della compromissione della capacità di intendere e, soprattutto, di volere” (conclusioni riportate a pag. 15 della relazione peritale).
10 Va osservato che i due testamenti risultano redatti a distanza di pochi mesi
(essendo datati, rispettivamente, 12.5.2011 e 7.9.2011), a fronte del decesso della de cuius avvenuto in data 14.10.2013.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio ha in primis esaminato la documentazione clinica presente in atti.
Risultano rilevanti, in modo particolare:
1) la relazione di consulenza neurologica del 27 giugno 2011 dell' , Pt_3 da cui emerge che “La IG.ra , da me visitata, presenta Persona_2 allo stato disorientamento temporale, deficit mnesici da disturbo della memoria di fissazione, episodi confusionali con disturbi dispercettivi ed aggressività, episodica disfagia prevalente per i solidi, deambulazione non possibile autonoma ma con necessità di appoggio, con aprassia della marcia,
e riferita anche antalgica (per patologia osteo-artrosica), episodica incontinenza sfinterica, in cerebrovasculopatia cronica aterosclerotica…”.
2) Il piano terapeutico prescritto nella medesima data, con diagnosi
“Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi”.
3) La relazione di consulenza neurologica del 14 dicembre 2011 (quindi successiva di circa tre mesi rispetto alla redazione del secondo testamento del 7.9.2011) secondo cui “La IG.ra , da me visitata, Persona_2 presenta allo stato marcato bradipsichismo con eloquio rallentato, disorientamento temporale, deficit mnesici da compromissione della memoria di fissazione, episodi confusionali con disturbi dispercettivi ed aggressività in trattamento con aloperidolo gocce, episodi disfagia per i solidi, ipertono plastico diffuso verosimilmente iatrogeno, deambulazione non possibile autonoma ma con necessità di appoggio per aprassia della marcia, incontinenza sfinterica in cerebrovasculopatia cronica aterosclerotica”;
4) il verbale della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile del Centro Medico-Legale INPS di Caserta del 31 maggio 2012 con diagnosi “Grave sindrome demenziale su base aterosclerotica con turbe del comportamento ed incontinenza sfinterica globale soggetto non deambulante” e riconoscimento della condizione di
11 inabilità (invalidità del 100%) con diritto all'indennità di accompagnamento.
L'esame del CTU ha riguardato il periodo di vita della de cuius relativo all'anno 2011 (ovvero all'anno di redazione dei due testamenti).
Con riferimento alla patologia di base, è emerso che nell'anno in questione la de cuius era affetta da demenza vascolare su base aterosclerotica, come da consulenze neurologiche innanzi richiamate.
Come chiarito dal CTU “ il termine vasculopatia cerebrale è, invero, piuttosto generico, per cui si devono necessariamente specificare il reale interessamento delle varie aree cerebrali ed i conseguenti riverberi funzionali per comprenderne l'entità, che può variare da situazioni di totale assenza di sintomi clinici (paziente asintomatico in fase infraclinica) a condizioni di grave compromissione che può essere caratterizzata da deficit motori, sensitivi, sensoriali, o di funzioni psichiche superiori, isolati o tra loro variamente associati…”.
Dopo aver dato conto della definizione di “disturbo neurocognitivo maggiore
(o demenza)” secondo la letteratura scientifica di riferimento, il CTU ha evidenziato che “ Nel caso in questione la patologia suddetta sarebbe stata diagnosticata, attenendosi a quanto presente in atti, per la prima volta nel mese di giugno 2011 (cfr. relazione di visita neurologica del 27 giugno
2011)… è stata, poi, confermata successivamente dal medesimo specialista nel mese di dicembre dello stesso anno (cfr. relazione di visita neurologica del 14 dicembre 2011) ed accettata e ribadita dalla Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile del Centro Medico-
Legale INPS di Caserta in data 31 maggio 2012”.
Lo stesso consulente, pur non mettendo in dubbio l'effettiva sussistenza di un quadro demenziale, ne ha tuttavia messo in dubbio l'inquadramento nosologico, ritenendo invece sussistente una demenza con corpi di LE
(DLB): “…Infatti, la precoce presenza di disturbi dispercettivi e di turbe del comportamento, i ricorrenti episodi di confusione mentale, la fluttuazione sintomatologica e la rapida comparsa di sintomi motori di tipo
12 extrapiramidale sotto forma di difficoltà alla deambulazione ed al mantenimento della stazione eretta orientano nettamente per una demenza con corpi di LE (DLB), che è la più frequente forma di demenza neurodegenerativa dopo quella di Alzheimer e che presenta un decorso e, soprattutto, una durata sovrapponibile a quella della malattia di Alzheimer
(cfr. A. Seitun, Neurologia di Fazio e Loeb, S.E.U., Roma, 2019, pag. 1121)…”.
Sul punto il CTU, nel dare risposta alle osservazioni delle parti, che avevano contestato detto inquadramento nosologico, ha chiarito che, in ogni caso,
“questo discorso meramente teorico sulla diagnosi non influisce in alcun modo sulla valutazione medico-legale… Infatti … la demenza vascolare (od aterosclerotica che dir si voglia) presenta un “quadro clinico dominato da un deterioramento cognitivo di tipo sottocorticale associato a deficit neurologici focali…. Pertanto, sotto il profilo dell'andamento clinico, non sussistono notevoli differenze tra una demenza degenerativa ed una vascolare;
poi, nel caso, specifico, non sono neppure descritti dagli specialisti che hanno visitato la IG.ra né sono documentati episodi vascolari acuti Persona_2
(ictus o TIA, ovverossia major o minor stroke), precedenti all'evento mortale.
Tra l'altro, una demenza vascolare, essendo i suoi fattori di rischio spesso controllabili terapeuticamente, può avere un decorso decisamente migliore e più lento rispetto a quello di una demenza degenerativa…”.
Dunque, con riferimento alle doglianze sollevate dalle convenute CP_2
e , secondo cui il CTU non avrebbe tenuto conto della
[...] CP_1 documentazione clinica dalle stesse allegate alle memorie ex art 183 cpc, afferenti alle condizioni cliniche della de cuius nell'estate del Per_2
2010, va invece evidenziato che dette circostanze sono state prese in esame in occasione delle osservazioni di parte alla bozza peritale.
Del resto il consulente, nel visionare i documenti menzionati e trasmessi anche mediante le osservazioni del CTP delle convenute dr.ssa , Per_7 ha osservato che nel caso specifico non risultavano descritti né documentati episodi vascolari acuti della IG.ra (ictus o Persona_2
TIA, ovverossia major o minor stroke), precedenti all'evento mortale.
13 Sotto diverso profilo può osservarsi che il consulente – pur avendo considerato che “…non è nota la compromissione delle funzioni psichiche superiori in epoca anteriore al 2011, non essendo stato esibito alcun documento clinico, anche non neurologico o psichiatrico, di data antecedente al giugno 2011…” - ha ad ogni modo evidenziato, sulla base di un condivisibile esame delle relazioni in atti (redatte da medici di strutture pubbliche) che “Dalle su citate relazioni, emerge il quadro di una persona mal orientata nel tempo e con compromissione delle funzioni mnesiche, cioè con una compromissione per lo meno iniziale delle funzioni intellettive, e con un andamento fluttuante della sintomatologia (episodi di confusione mentale, saltuarie turbe comportamentali sotto forma di aggressività, saltuaria disfagia). E', quindi, probabile che la malattia neurologica nel caso in oggetto fosse insorta già da alcuni anni e progredita sino alla situazione descritta a metà 2011, per cui è verosimile che le capacità intellettive della IG.ra fossero già compromesse nel mese di maggio 2011 (epoca Persona_2 di redazione del testamento olografo del 12 maggio 2011, cioè anteriore di un mese e mezzo della prima consulenza neurologica visionata), trattandosi di malattia lentamente progressiva, anche se non è possibile dire con certezza con quale entità. In merito però, si vuole nuovamente ricordare quanto riportato nell'opera scientifica sopra citata (A. Seitun, Neurologia di
Fazio e Loeb, S.E.U., Roma, 2019), cioè che nelle demenze vascolari “il deterioramento cognitivo si caratterizza per le alterazioni delle funzioni esecutive (sindrome disesecutiva), la rallentata elaborazione delle informazioni, il deficit della memoria e le turbe psichiche e comportamentali.
Le funzioni esecutive compromesse nella SIVD sono: la volontà, l'astrazione, la flessibilità mentale, la capacità di programmazione, l'anticipazione,
l'inibizione di comportamenti inappropriati, il controllo delle attività propositive, l'autonomia dall'ambiente”, e che nella demenza con corpi di
LE “il quadro cognitivo è spesso dominato da deficit delle funzioni esecutive, attentive e visuo-spaziali” “con episodi ricorrenti di confusione mentale spesso su uno sfondo dui declino cognitivo progressivo e “con abilità
14 mnesiche compromesse in maniera analoga a quanto si osserva nella malattia di Alzheimer”, per cui appare più probabile che non che nel 2011 la capacità di volere della IG.ra fosse già IGnificativamente Persona_2 compromessa…”.
Nello stesso tempo giova rimarcare che non qualsivoglia anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive può escludere la capacità di intendere e di volere del testatore, occorrendo invece il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.
Ebbene, nel caso in esame vi sono diversi elementi che permettono di escludere che la de cuius avesse una capacità di Per_2 autodeterminarsi al momento della redazione del testamento datato
7.9.2011.
Come evidenziato dal consulente “Non sussistendo, nel caso in questione, prove assolutamente certe che nel 2011 la IG.ra Persona_2 presentasse problemi neurologici di tale entità da escludere del tutto la capacità di intendere e di volere, non ci si può che affidare ai dati teorici desunti dalla letteratura medica sull'argomento ed alla valutazione probabilistica. Ora l'aspettativa di vita dal momento della diagnosi di una demenza degenerativa è mediamente di circa 10 anni e la IG.ra
[...]
è deceduta il 14 ottobre 2013, per cui si deve supporre che la Per_2 malattia fosse nel 2011 (due anni prima del decesso) in una fase verosimilmente avanzata con conseguente compromissione della capacità di intendere e di volere…”.
Viene inoltre in rilievo un'ulteriore considerazione: il primo testamento del maggio 2011 presenta un contenuto dettagliato, anche sul piano tecnico giuridico: “…Questo testamento, comparato con uno scritto della IG.ra del 31 dicembre 2010, appare vergato con mano Persona_2 relativamente sicura anche se con minore precisione e non rispettando del tutto il rigo, così come un'altra missiva coeva dell'11 maggio 2011 indirizzata ad un notaio, indicato come Dott.ssa Per contro, il testamento Per_3
15 sempre olografo del 7 settembre 2011, oltre ad apparire molto, se non eccessivamente, conciso (rispetto a quello del 12 maggio 2011), appare redatto con mano malferma, con difficoltà a mantenere la linea retta. In altri termini dallo scritto del 31 dicembre 2010 all'ultimo testamento olografo del
7 settembre 2011 appare essersi realizzato un progressivo peggioramento della scrittura e dell'organizzazione spaziale dell'elaborato, in accordo con il peggioramento clinico segnalato dallo specialista neurologo (si confrontino le relazioni del 27 giugno 2011 e del 14 dicembre 2011). In sintesi, dagli scritti esibiti appare essersi verificato nel 2011 un'evoluzione in pejus per lo meno della grafia, dato che è in accordo con la nota tendenza alla progressione delle demenze…”.
Va inoltre considerato, come evidenziato dal CTU anche in sede di risposta alle osservazioni di parte, che “Comunque, già in epoca molto prossima al primo testamento olografo (quello del 12 maggio 2011), lo specialista neurologo in data 27 giugno 2011 (cioè un mese e mezzo dopo) segnalava disorientamento temporale, deficit mnesici, episodi confusionali con disturbi dispercettivi, aggressività, episodica, deambulazione non possibile autonoma ma con necessità di appoggio, aprassia della marcia, episodica incontinenza sfinterica, e prescriveva farmaci specifici per la demenza
(rivastigmina)…”.
In sintesi, pur in assenza di una documentazione clinica antecedente al
2011 o di specifici test effettuati, vi sono molteplici e univoci elementi da cui poter desumere l'assenza di una consapevole capacità di autodeterminarsi in capo alla de cuius , al momento di redazione Per_2 del secondo testamento del 7 settembre 2011, e in particolare:
1. la circostanza che la de cuius , nel periodo terminale Persona_2 della sua esistenza, era affetta da demenza diagnosticata come di genesi vascolare (ovvero una demenza con corpi di LE, secondo il CTU, senza tuttavia IGnificative differenti conseguenze in punto di conclusioni circa la capacità di autodeterminazione della de cuius);
16 2. la circostanza che “l'aspettativa di vita dal momento della diagnosi di una demenza degenerativa è mediamente di circa 10 anni e la IG.ra
[...]
è deceduta il 14 ottobre 2013, per cui si deve supporre che la Per_2 malattia fosse nel 2011 (due anni prima del decesso) in una fase verosimilmente avanzata con conseguente compromissione della capacità di intendere e di volere”;
3. la circostanza che in data 27 giugno 2011 (ovvero meno di due mesi e mezzo prima del testamento del 7.9.2011) lo specialista neurologo segnalava disorientamento temporale, deficit mnesici, episodi confusionali con disturbi dispercettivi, aggressività episodica e prescriveva farmaci specifici per la demenza;
4. l'evoluzione in pejus di dette condizioni, confermate dalla successiva e conforme relazione neurologica del 14 dicembre 2011 e dalle valutazioni della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile del Centro Medico-Legale INPS di Caserta del 31 maggio
2012;
5. il breve lasso di tempo (per delle patologie evolutive nell'odine degli anni) intercorso, che rende verosimile la persistenza di condizioni cliniche molto simili, se non analoghe, nel periodo di redazione dei due testamenti;
6. l'evoluzione in pejus comprovata altresì dall'esame degli scritti riconducibili alla de cuius, presenti in atti, che coprono il lasso di tempo dal dicembre 2010 al dicembre 2011 (in particolare missiva del 31.12.2010 indirizzata alla figlia e al marito missiva del Pt_1 Persona_8
11.5.2011 indirizzata al notaio testamento olografo del 12.5.2011 Per_3
e testamento olografo del 7.9.2011), da cui emerge un peggioramento della scrittura e dell'organizzazione spaziale dell'elaborato, in accordo e in coerenza con il peggioramento clinico segnalato dallo specialista neurologo.
Nel contempo va osservato che non risultano acquisite agli atti prove da cui poter desumere il contrario, ovvero circostanze sintomatiche e indicative di una capacità della de cuius di orientarsi e di determinarsi in modo libero e cosciente, a fronte della richiamata documentazione clinica
17 immediatamente antecedente (relazione neurologica del giugno 2011) e immediatamente successiva (relazione neurologica del dicembre 2011; conforme verbale della commissione medica del maggio 2012) alla redazione del testamento.
Ebbene, tutti detti elementi, complessivamente considerati, inducono a ritenere – come indicato dal CTU e confermato anche all'esito delle osservazioni delle parti – che la de cuius non avesse la Persona_2 capacità di autodeterminarsi in modo autonomo e consapevole al momento di redazione del testamento del 7 settembre 2011.
La domanda di invalidità di detto testamento appare, quindi, fondata.
Va, dunque, dichiarata l'invalidità del testamento redatto in data
07.09.2011.
Con riferimento al primo testamento del 12.5.2011 - oltre a richiamarsi quanto sopra già evidenziato circa l'assenza di una espressa impugnativa per difetto di capacità di intendere e di volere della de cuius al momento della sua redazione, sulla base del principio della domanda che informa il processo civile – occorre rimettere la causa sul ruolo, al fine di istruire e valutare la domanda di nullità parziale e quella di lesione della quota di legittima per pretermissione avanzata dall'attrice, nonché per l'esame delle ulteriori domande (tra cui quella di scioglimento della comunione) avanzate dalle parti in causa.
Spese di lite con la sentenza definitiva di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
a) dichiara l'invalidità del testamento olografo della de cuius Persona_2
datato 07.09.2011, (pubblicato in data 03.06.2014, registrato in
[...] data 26.06.2014 al n.3560, Rep. n. 245475), per incapacità di intendere e di volere;
b) dispone con separata ordinanza sul prosieguo del giudizio, per l'esame delle ulteriori domande avanzate dalle parti in causa;
18 c) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 2.5.2025.
Il Presidente
(dott. Salvatore Scalera)
Il giudice rel.
(dr.ssa Vittoria Contino)
19