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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1066/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
composto dai magistrati:
dott. Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Marco Pesoli Giudice
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n.° 1066/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti BALLO GIANLUCA e LUCIANO ALESSANDRO, VIA
DOMENICO ANGELI 33/A ROVIGO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. LANZA BARBARA MARIA, elettivamente domiciliate come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente: “affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la residenza materna, in Caldiero, via Marconi n. 21; salvi migliori accordi tra i genitori, fino alle festività natalizie dell'anno 2025, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.30, alle ore 20.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna in Caldiero, che in assenza di diverso accordo tra le parti, sarà il venerdì pomeriggio;
a fine settimana alternati, il sabato o la domenica, dalle ore 12.30 (invece la domenica dalle 10.30) fino alle ore 20.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna in Caldiero;
a partire dal mese di gennaio 2026, oltre al pomeriggio infrasettimanale già indicato, la minore starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 12.30 alla domenica sera alle ore 20.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna in Caldiero;
per l'anno 2025 durante le vacanze natalizie la minore potrà stare almeno due pernottamenti con il padre, oltre a 5 giornate senza pernottamento dalle ore 10.30 alle ore 20.00; a partire dalle vacanze natalizie dall'anno 2026, la minore starà 7 giorni con ciascun genitore, durante le vacanze pasquali 2026 tre giorni con ogni genitore;
dall'estate 2026, due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in periodi che i genitori dovranno concordare entro il
30 maggio di ogni anno, impegnandosi a comunicare all'altro genitore il luogo di vacanza ove verrà condotta la minore;
sin da ora, nei giorni in cui non è previsto un incontro, il padre potrà sentire mediante video-chiamata la figlia minore per una durata di 15 minuti, in orario compreso tra le ore 19.30 e le ore 20.00; i genitori invece tra di loro comunicheranno o via telefonata, o via messaggi, per un paio di volte alla settimana, salvo urgenze;
durante gli incontri del padre con la minore, la madre potrà svolgere una video-chiamata con la minore di 10 minuti;
l'assegno unico ed universale verrà percepito per l'intero (100%) dalla madre della minore, con autorizzazione della stessa a farne richiesta in via autonoma;
il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese
a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di 500,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse
pag. 2/6 avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio l'ex convivente al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in data [...], oltre a Per_1 determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
Il ricorrente ha chiesto in via preliminare che il Tribunale ordini con provvedimento indifferibile e urgente, anche inaudita altera parte, l'immediato rientro di Per_1 presso la casa familiare sita in Adria, da cui era stata sottratta volontariamente ad opera della madre e lo svolgimento di perizia volta all'accertamento della responsabilità
pag. 3/6 genitoriale di entrambi i genitori e in particolare della madre, al fine di individuare la migliore forma di collocamento prevalente di Per_1
Nel merito, ha chiesto in principalità l'affidamento congiunto della minore con collocazione della stessa presso di sé, con previsione di una contribuzione al mantenimento di questa da porsi a carico della madre.
In via subordinata, nel caso di collocamento della figlia presso la madre, il ricorrente ha articolato un ampio diritto di visita alla minore e proposto di contribuire, oltre che al
50% delle spese straordinarie, al mantenimento mediante corresponsione di una somma mensile di euro 500,00.
La resistente in epigrafe indicata si è costituita in giudizio per l'udienza fissata per l'adozione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti richiesti dal;
ella ha aderito Pt_1 alla domanda volta alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, e alle condizioni formulate in via subordinata dal ricorrente.
In particolare, contestata la ricostruzione fattuale e storica contenuta nel ricorso, la ha chiesto respingersi l'emissione dei provvedimenti previsti dall'art. 473 bis.15 CP_1 cpc e si è dichiarata disponibile a garantire regolari videochiamate tra figlia e padre e ad accettare in via provvisoria € 500,00 quale contributo al mantenimento, oltre che ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con ordinanza dell'1.7.2025 il giudice delegato ha respinto la domanda volta all'emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti inaudita altera parte e fissato per la trattazione della istanza l'udienza del 16.7.2025, ordinando al ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del provvedimento alla resistente e concedendo i termini per la costituzione in giudizio.
Con successiva ordinanza del 3.7.2025 il giudice ha respinto l'istanza del ricorrente volta alla modifica dell'ordinanza precedentemente resa.
All'udienza del 16.7.2025, presenti le parti, in considerazione della natura del giudizio e delle domande formulate dai contraddittori, il giudice ha formulato proposta conciliativa pag. 4/6 che i medesimi hanno accettato, precisando contestualmente le conclusioni in forma congiunta.
Preso atto della espressa rinuncia ai termini previsti dall'art. 473 bis 28 cpc il giudice ha rimesso la causa in decisione senza ulteriori termini.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n.
154/2013.
Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata della minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
pag. 5/6 Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata di obiettivo prioritario e Per_1 comune dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma,
c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16.07.2025
la Presidente rel.
dott. Federica Abiuso
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
composto dai magistrati:
dott. Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Marco Pesoli Giudice
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n.° 1066/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti BALLO GIANLUCA e LUCIANO ALESSANDRO, VIA
DOMENICO ANGELI 33/A ROVIGO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. LANZA BARBARA MARIA, elettivamente domiciliate come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente: “affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la residenza materna, in Caldiero, via Marconi n. 21; salvi migliori accordi tra i genitori, fino alle festività natalizie dell'anno 2025, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.30, alle ore 20.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna in Caldiero, che in assenza di diverso accordo tra le parti, sarà il venerdì pomeriggio;
a fine settimana alternati, il sabato o la domenica, dalle ore 12.30 (invece la domenica dalle 10.30) fino alle ore 20.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna in Caldiero;
a partire dal mese di gennaio 2026, oltre al pomeriggio infrasettimanale già indicato, la minore starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 12.30 alla domenica sera alle ore 20.00 quando la ricondurrà presso l'abitazione materna in Caldiero;
per l'anno 2025 durante le vacanze natalizie la minore potrà stare almeno due pernottamenti con il padre, oltre a 5 giornate senza pernottamento dalle ore 10.30 alle ore 20.00; a partire dalle vacanze natalizie dall'anno 2026, la minore starà 7 giorni con ciascun genitore, durante le vacanze pasquali 2026 tre giorni con ogni genitore;
dall'estate 2026, due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in periodi che i genitori dovranno concordare entro il
30 maggio di ogni anno, impegnandosi a comunicare all'altro genitore il luogo di vacanza ove verrà condotta la minore;
sin da ora, nei giorni in cui non è previsto un incontro, il padre potrà sentire mediante video-chiamata la figlia minore per una durata di 15 minuti, in orario compreso tra le ore 19.30 e le ore 20.00; i genitori invece tra di loro comunicheranno o via telefonata, o via messaggi, per un paio di volte alla settimana, salvo urgenze;
durante gli incontri del padre con la minore, la madre potrà svolgere una video-chiamata con la minore di 10 minuti;
l'assegno unico ed universale verrà percepito per l'intero (100%) dalla madre della minore, con autorizzazione della stessa a farne richiesta in via autonoma;
il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese
a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di 500,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse
pag. 2/6 avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio l'ex convivente al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in data [...], oltre a Per_1 determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
Il ricorrente ha chiesto in via preliminare che il Tribunale ordini con provvedimento indifferibile e urgente, anche inaudita altera parte, l'immediato rientro di Per_1 presso la casa familiare sita in Adria, da cui era stata sottratta volontariamente ad opera della madre e lo svolgimento di perizia volta all'accertamento della responsabilità
pag. 3/6 genitoriale di entrambi i genitori e in particolare della madre, al fine di individuare la migliore forma di collocamento prevalente di Per_1
Nel merito, ha chiesto in principalità l'affidamento congiunto della minore con collocazione della stessa presso di sé, con previsione di una contribuzione al mantenimento di questa da porsi a carico della madre.
In via subordinata, nel caso di collocamento della figlia presso la madre, il ricorrente ha articolato un ampio diritto di visita alla minore e proposto di contribuire, oltre che al
50% delle spese straordinarie, al mantenimento mediante corresponsione di una somma mensile di euro 500,00.
La resistente in epigrafe indicata si è costituita in giudizio per l'udienza fissata per l'adozione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti richiesti dal;
ella ha aderito Pt_1 alla domanda volta alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, e alle condizioni formulate in via subordinata dal ricorrente.
In particolare, contestata la ricostruzione fattuale e storica contenuta nel ricorso, la ha chiesto respingersi l'emissione dei provvedimenti previsti dall'art. 473 bis.15 CP_1 cpc e si è dichiarata disponibile a garantire regolari videochiamate tra figlia e padre e ad accettare in via provvisoria € 500,00 quale contributo al mantenimento, oltre che ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con ordinanza dell'1.7.2025 il giudice delegato ha respinto la domanda volta all'emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti inaudita altera parte e fissato per la trattazione della istanza l'udienza del 16.7.2025, ordinando al ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del provvedimento alla resistente e concedendo i termini per la costituzione in giudizio.
Con successiva ordinanza del 3.7.2025 il giudice ha respinto l'istanza del ricorrente volta alla modifica dell'ordinanza precedentemente resa.
All'udienza del 16.7.2025, presenti le parti, in considerazione della natura del giudizio e delle domande formulate dai contraddittori, il giudice ha formulato proposta conciliativa pag. 4/6 che i medesimi hanno accettato, precisando contestualmente le conclusioni in forma congiunta.
Preso atto della espressa rinuncia ai termini previsti dall'art. 473 bis 28 cpc il giudice ha rimesso la causa in decisione senza ulteriori termini.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n.
154/2013.
Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata della minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
pag. 5/6 Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata di obiettivo prioritario e Per_1 comune dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma,
c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16.07.2025
la Presidente rel.
dott. Federica Abiuso
pag. 6/6