Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen., in presenza di un contratto di appalto ottenuto con la corruzione di pubblici funzionari, la nozione di profitto confiscabile al corruttore non va identificata con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall'illecito penale dal corrispettivo conseguito per l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell'illiceità della causa remota.
Commentario • 1
- 1. L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2009, n. 17897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17897 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/03/2009
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 699
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 7394/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Pescara;
avverso il provvedimento 1 febbraio 2008 del Tribunale del riesame di Pescara, che ha revocato il decreto di sequestro preventivo, 9 gennaio 2008, del G.I.P. del Tribunale di Pescara;
pronunciato nei confronti di:
FE NZ IO, nato il giorno 13 novembre 1937;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, nonché l'avv. ANGIOLELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1) I fatti e l'ordinanza del Tribunale del riesame impugnata. Quanto allo sviluppo della vicenda, risulta che, nell'ambito di un'indagine su di una associazione per delinquere, finalizzata alla commissione dei reati di corruzione, il G.I.P. di Pescara, con decreto in data 9 gennaio 2008, ha disposto il sequestro preventivo per equivalente del prezzo o del profitto della corruzione, contestata all'imprenditore FE IO NZ (già attinto da misura cautelare custodiale per i medesimi fatti), ai sensi dell' art. 322 ter c.p. e nella misura di Euro 120.000,00 da ricercarsi sui depositi e sugli investimenti finanziari di qualsiasi tipo, effettuati o comunque riferibili all'indagato, e, in loro mancanza, sui suoi beni fino alla concorrenza di un valore corrispondente. Il Tribunale di Pescara, investito del riesame sul decreto del G.I.P.:
a) ha affermato la sussistenza del fumus dei reati contestati al FE, riconoscendo che la proroga della concessione per la manutenzione dei fossi di scolo, assentita al FE con "determina 480 del 16.9.2002" a firma dei funzionari comunali NE e Di Cola, era "in palese violazione di precise disposizioni di legge" (pag. 2 ordinanza) e che "dalle indagini era emerso che le proroghe concesse sono state in vario modo remunerate:
il EL LL socio del NE è stato nominato dal FE direttore dei lavori, percependo a tale titolo compensi per Euro 43.416,23 nel 2003, Euro 49.858,59 nel 2004, Euro 33.672,58 nel 2005, somme tutte versate sul conto corrente delle Sigma Progetti e, quindi, confluiti anche a profitto del NE" (pag. 3);
b) ha tuttavia - secondo il Pubblico ministero ricorrente - incomprensibilmente, affermato (smentendo le sue proprie stesse considerazioni (di cui sub a) che "nell'assunto accusatorio il FE avrebbe pagato tangenti per ottenere l'appalto dei lavori di via Adige 1^ lotto (già conferiti) e quelli di Adige 2^ lotto (non conferiti), con ciò palesemente travisando l'imputazione quale formulata, e la cui validità era appena stata riconosciuta sotto il profilo indiziario, concludendo altresì, sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa (pag. 8 provvedimento impugnato) che "non vi siano elementi per ritenere che il FE abbia tratto alcun beneficio dall'illecito contestato";
c) ha quindi erroneamente dichiarato ingiustificato il sequestro di una somma, pari ad un profitto non effettivamente lucrato dall'indagato, ritenendo senza giustificazione che il detto appalto non avesse ricevuto concreta esecuzione, e ciò contrariamente al tenore del capo di imputazione, riconosciuto valido sotto il profilo indiziario (capi sub capi "o" e "p"). L'assunto accusatorio infatti era nel senso che i pagamenti corruttivi, plurimi ed articolati nel tempo, siano stati corrisposti, non per i lavori di via Adige, ma per la concessione di tutta la manutenzione delle fogne del comune di ES (nel cui ambito il FE avrebbe anche ottenuto anche affidamenti per opere nuove).
2) Il ricorso del Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame.
Il Procuratore della Repubblica di Pescara ricorre avverso il provvedimento 1 febbraio 2008 del Tribunale del riesame di Pescara, che ha revocato il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Pescara, pronunciato nei confronti dell'imprenditore FE NZ IO nella misura di Euro 120.000,00, per i reati di cui agli artt. 319 e 319 bis c.p. e di cui ai capi di imputazione sub o) e sub p).
Il Pubblico ministero ricorrente deduce con un primo motivo di impugnazione, vizio di motivazione da illogicità manifesta, risultante dal testo del provvedimento, poiché la decisione impugnata, dapprima sostiene e conferma la validità dell'impostazione accusatoria (corruzione per la proroga della concessione della manutenzione dei fossi di scolo) ma, subito dopo, sostituisce ad essa un immotivato ragionamento riduttivo nel senso che la corruzione stessa sarebbe sussistente, all'interno della concessione stessa, per il solo appalto di via Adige. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge, per erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p., il quale impone comunque la confisca per un valore non inferiore a quello del denaro pagato a scopo corruttivo (nella specie Euro 181.447,9 e consente, pertanto, un sequestro preventivo negli stessi termini di entità.
Osserva in particolare il ricorrente che la lettura dell'imputazione (capi "o" e "p") da atto che, mentre per il rinnovo della concessione, nel corso degli anni, sono state effettivamente pagate tangenti per un importo pari a Euro 64.500,00, in favore di LL e Di AS (assessore ai lavori pubblici e poi sindaco il primo, assessore alle finanze il secondo) e per Euro 126.947,40 in favore di NE NZ (dirigente dei LLPP.), per l'appalto di via Adige le tangenti sono state soltanto "promesse". In conclusione per il Procuratore della Repubblica: il profitto che l'imprenditore FE ha ottenuto pagando le tangenti (secondo l'imputazione cui il Tribunale doveva attenersi, una volta riconosciutane fondatezza) è quello derivante dalla complessiva concessione della manutenzione, svoltasi ininterrottamente dal 2000 sino alla data dell'arresto del FE medesimo (novembre 2006). La fondatezza dell'imputazione sotto il profilo indiziario, implicava, di necessità, la legittimità del sequestro preventivo "per un valore ... comunque non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale", secondo quanto stabilito dall'art. 322 ter c.p.p.. Sommati tra loro i pagamenti corruttivi descritti nei capi "p" (Euro 64.500,00) ed "o" (Euro 126.947,40) ne derivava - per la ricorrente parte pubblica - la piena legittimità del sequestro sino alla concorrenza del minore importo di Euro 120.000,00.
3) La decisione della Corte:
Nella specie, secondo quanto risulta dall'ordinanza impugnata (pag. 7), P.M. e G.I.P. hanno ancorato il profitto delle corruzioni alla differenza tra il corrispettivo dell'appalto, di Via Adige 1^ lotto aggiudicato al FE (Euro 253.000,00), e il reale costo di mercato dei lavori (Euro 132.500,00), oppure, alternativamente, all'importo delle tangenti versate per ottenere detto appalto, quale valore sussidiario per la determinazione del profitto per equivalente (Euro 181.447,00, pari alla somma di Euro 64.500,00 in favore di LL e Di AS ed Euro 126.947,00 in favore di NE dirigente dei lavori pubblici).
Tanto premesso ritiene la Corte che il ricorso del Procuratore della Repubblica sia fondato, per le ragioni dianzi argomentate, ma nei termini che ora si propongono, considerato che il Tribunale risulta esser incorso nel prospettato travisamento del fatto, posto che non ha coerentemente tenuto conto che, nella specie, si versa in "una realtà di proroga", non "dei soli lavori di Via Adige" ma dell'intera concessione al FE, sino al 14 luglio 2008, proroga che è stata disposta in palese violazione di legge (pag. 2 e 3, ordinanza impugnata) ed a seguito di "diversificate e varie remunerazioni" di cui hanno beneficiato:
- LL ZO (assessore ai lavori pubblici e poi sindaco del comune di ES);
- Di AS AO (assessore alle finanze);
- EL LL (socio del NE - funzionario e dirigente del settore 4^ - in tre società ed associato nel suo studio). L'ordinanza va pertanto annullata ma con una necessaria precisazione in punto di profitto.
La nozione di profitto del reato, da assumersi infatti quale referente dei provvedimenti di sequestro preventivo, anticipatori della confisca, va peraltro precisata nei termini chiaramente esposti in una recente decisione di questa sezione (Cass. pen. sez. 6^, 42300/2008 Rv. 241332, P.M. c. Tosinvest), la quale, richiamate le variabili concettuali del valore profitto ("profitto in senso aziendalistico": come utile netto di gestione;
"profitto in senso giuridico": come compendio di tutti i vantaggi, patrimoniali e non, diretti o indiretti, derivanti dal reato;
"profitto come ricavo" scorporato dai costi di gestione per la parte di attività da considerarsi lecitamente eseguita nel rapporto contrattuale con la P.A; etc.), ha puntualmente ripreso la lettura ermeneutica proposta dalle Sezioni Unite (SS.UU. 27 marzo 2008, ricorso Fisia Italimpianti S.P.A. e altri che concerneva ipotesi di truffa aggravata) secondo cui "deve intendersi per profitto del reato il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, che va determinato tenendo conto dell'utilità eventualmente conseguita in concreto". Nella vicenda odierna, applicando tale principio in tema di profitto del reato, in presenza di un contratto stipulato con la P.A. ad esecuzione pluriennale (avente causa illegittima per essere stato il processo di formazione della volontà contrattuale della P.A. distorto e inquinato da una vicenda di corruzione propria antecedente), ne consegue che il profitto che la parte privata ha conseguito, dall'appalto criminosamente ottenuto, non può globalmente omologarsi all'intero valore del rapporto sinallagmatico (a prestazioni corrispettive) in tal modo instaurato con l'amministrazione, come sembrerebbe richiedere il P.M. ricorrente al punto sub. 6 della sua impugnazione.
La relazione sinallagmatica infatti impone di scindere il profitto confiscabile, quale direttamente derivato dall'illecito penale, genetico del conseguito appalto pluriennale, dal profitto determinato dal corrispettivo di una effettiva e corretta erogazione di prestazioni, comunque svolta in favore della stessa amministrazione:
"prestazioni che non possono considerarsi, per immediato automatismo traslativo, colorate di illiceità, per derivativa illiceità della causa remota, non potendosi includere, nella nozione di profitto, qualunque ricavo conseguito per effetto dello stipulato contratto di appalto, illecitamente ottenuto nell'ambito di una relazione corruttiva (cfr. in tali termini: Cass. pen. sez. 6^, 42300/2008 Rv. 241332, P.M. c. Tosinvest).
Per concludere riassumendo: il profitto del reato di corruzione consiste nella differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrisposto. Vale a dire: "differenza tra corrispettivo (e non costo) dell'appalto e reale prezzo di mercato", pur dovendosi riconoscere (SS.UU. 27 marzo 2008 citata) che tale differenza non può essere conteggiata in termini strettamente aziendalistici. Si impone quindi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato perché il nuovo giudice, con libertà di giudizio, ma nel rispetto dei criteri valutativi dianzi indicati, proceda ad un nuovo esame e rimedi al rilevato vizio motivazionale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009