Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2013, n. 32032
CASS
Sentenza 10 giugno 2013

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In tema di misure di prevenzione, va considerato pericoloso ai sensi dell'art. 1 della l. 1423 del 1956 (attualmente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011) il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi e che reinvesta i relativi profitti in attività commerciali, vivendo così abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. (Fattispecie relativa all'irrogazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale).

Nel procedimento di prevenzione, non viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, ritenere sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata originariamente ipotizzata, purché sugli elementi fattuali fondanti la decisione sia stato garantito il contraddittorio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2013, n. 32032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32032
Data del deposito : 10 giugno 2013

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