Sentenza 10 giugno 2013
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione, va considerato pericoloso ai sensi dell'art. 1 della l. 1423 del 1956 (attualmente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011) il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi e che reinvesta i relativi profitti in attività commerciali, vivendo così abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. (Fattispecie relativa all'irrogazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale).
Nel procedimento di prevenzione, non viola il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, ritenere sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata originariamente ipotizzata, purché sugli elementi fattuali fondanti la decisione sia stato garantito il contraddittorio.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2013, n. 32032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32032 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 10/06/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 2117
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 38922/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AN GE N. IL 10/01/1944;
avverso il decreto n. 34/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 10/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A. Gialanella, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 10 gennaio 2012 la Corte d'Appello di Roma, decidendo sulla impugnazione proposta - per quanto qui rileva - nell'interesse di De EL GE, confermava il decreto emesso dal Tribunale di Frosinone in data 19 gennaio 2011 (dep. il 3.3.2011). Con tale decreto era stata imposta al De EL la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nonché era stato disposto il sequestro di numerosi beni, aspetto quest'ultimo non trattato nel giudizio di impugnazione. La vicenda su cui si sono espressi il Tribunale e la Corte territoriale, limitatamente alla posizione del De EL ed al giudizio di pericolosità personale, può essere sintetizzata nel modo che segue. La Corte, nel richiamare espressamente i contenuti motivazionali del decreto di primo grado, ricostruiva il giudizio di pericolosità del De EL al momento della decisione del primo giudice (gennaio 2011) servendosi di:
- dichiarazioni provenienti da collaboratori di giustizia della zona del casertano (segnatamente IA IN, De ON DA, Di BO FR, NA IG, La TO TO, BI CO) e del napoletano (VI IN, LI SA) che consentivano, attesa la connotazione dei dichiaranti, la sostanziale convergenza del narrato su punti qualificanti e la riscontrata autonomia genetica, di ritenere il proposto soggetto "appartenente" nel senso richiesto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, al noto "clan dei casalesi" di certo sino ai primi anni 2000
(sul dato temporale vengono valorizzate in particolare le dichiarazioni di LI SA) pur se la sua attività veniva svolta esclusivamente nella zona di Cassino, Formia e paesi limitrofi ma sulla base di un risalente accordo di "mutua assistenza" sottoscritto già nel periodo in cui il capo indiscusso del clan era ON IN (sino al 1988) e successivamente proseguito con le famiglie IA e BI;
- ulteriori elementi conoscitivi desunti da un procedimento penale in corso, già pervenuto alla decisione di primo grado nei confronti di taluni coimputati, e ciò sia in rapporto alla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. (sia pure derubricata, in sede di decisione nei confronti dei correi in quella di cui all'art. 416 cod. pen.) che in riferimento ad una lunga serie di reati tributari e fittizie intestazioni di beni, avvenuta tra l'anno 2001 e l'anno 2007 nel settore della importazione e successiva rivendita di autovetture di lusso, Ciò consentiva di "attualizzare" la valutazione di pericolosità sociale in riferimento, quantomeno, alla categoria normativa di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1 (coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose).
Giova precisare che la Corte territoriale, in sede di valutazione delle doglianze avverso il decreto di primo grado, osservava in modo specifico che:
- non poteva dirsi violato il principio di correlazione tra l'originaria contestazione contenuta nella proposta applicativa (pericolosità derivante dalla appartenenza ad organizzazione mafiosa, dunque "qualificata") e decisione (ove si fa riferimento, all'attualità, alla categoria di pericolosità "generica") in ragione del fatto che - come da costante interpretazione giurisprudenziale - ciò che rileva è il concreto esercizio del diritto di difesa sui "fatti indicativi" della pericolosità, restando libero il giudice - in presenza di tale presupposto - di inquadrare il proposto nell'una o nell'altra categoria normativa di riferimento;
- non poteva dirsi violato il principio della preclusione derivante dal giudicato, invocato sia in riferimento ad una assoluzione dall'accusa di partecipazione alla associazione camorristica (intervenuta nel 1986) che in riferimento ad una valutazione di revoca di precedente misura di prevenzione (decisione del 1997) posto che numerose fonti conoscitive erano intervenute pacificamente in epoca successiva e da ciò risultava pienamente legittima - in sede di prevenzione - una globale rivalutazione della personalità del proposto.
Inoltre, la Corte territoriale - nel rivalutare i materiali raccolti e nel ritenere condivisibile il risultato cui era pervenuto il giudice di primo grado - affermava che nel percorso criminale del De EL era dunque possibile individuare una sostanziale continuità tra la pregressa appartenenza alla organizzazione di stampo mafioso e la successiva attività di "capo" di una ramificata organizzazione dedita sino al 2007 alla consumazione di "truffe carosello" tali da comportare ingenti profitti illeciti. Non veniva, infine, considerato di ostacolo alla applicazione della misura di prevenzione personale lo stato di salute del proposto, affetto da "adenocarcinoma acinare" anche perché insorto successivamente alla decisione di primo grado, con facoltà - al più - di proposizione di istanza di revoca.
2. Ricorre per cassazione De EL GE, con distinti motivi redatti dal difensore. Con il primo si denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento a quanto previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., da ritenersi applicabile anche in materia di prevenzione personale. In particolare, il ricorrente deduce che non poteva essere - in sede di decisione - modificato il fondamento della proposta e la iniziale categoria normativa di riferimento (pericolosità "qualificata") in quella della pericolosità "generica" (come avvenuto in sede di decisione) e ciò per la necessaria "omogeneità" tra proposta e decreto. Sul punto, si sollevano anche dubbi di costituzionalità - in ipotesi di ritenuta possibilità della riqualificazione - per violazione dei principi di uguaglianza e del "giusto processo" attesa la necessità di offrire pari tutela al proposto in sede di prevenzione rispetto al soggetto raggiunto da accuse in un procedimento penale. Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione relativo alla omessa declaratoria di improcedibilità per precedente giudicato. Si sostiene, in particolare, che non poteva riformularsi un giudizio di pericolosità del De EL a fronte di una assoluzione dalla contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. (emessa nel 1986) e di valutazioni favorevoli espresse in sede di revoca di precedenti misure di prevenzione. In particolare, non vi sarebbero reali elementi di novità, rispetto a tali decisioni, posto che le affermazioni dei collaboratori di giustizia coprirebbero un arco temporale non superiore alla metà degli anni 90 e la vicenda delle frodi fiscali sarebbe stata oggetto di "sopravvalutazione" mancando elementi tesi a ricollegare le due vicende sul piano criminale. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in rapporto alla intervenuta valutazione di pericolosità in riferimento a quanto previsto dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art.
1. Ciò perché la vicenda - ancora in corso di accertamento in sede penale - delle "frodi carosello" non sarebbe, in ogni caso, indicativa di uno stile di vita del proposto quanto di un proposito criminoso circoscritto e limitato nel tempo, peraltro non oggetto di contestazione oltre l'anno 2007. Da ciò l'assenza di "attualità" della pericolosità al momento della decisione. Infine, con il quarto motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla quantificazione temporale della misura. Ad avviso del ricorrente la quantificazione operata non tiene conto del ridimensionamento della prospettazione iniziale in punto di pericolosità e omette di attribuire il giusto peso alle documentate condizioni di salute del proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Quanto al primo motivo, va affermato che il ricorrente ipotizza - in sostanza - l'impossibilità per il giudice di merito di riqualificare in sede di decisione la "tipologia" di pericolosità sociale ravvisarle in concreto, posto che nel caso in esame si è ritenuto il De EL soggetto portatore - all'attualità - di pericolosità c.d. "generica" (art. 1 legge 27.12.1956 n.1423) a fronte di una proposta impostata su profili di pericolosità c.d. "qualificata" (L.31 maggio 1965, n. 575, art. 1). Si invoca, sul punto, una sorta di doverosa "parità di trattamento" tra il soggetto imputato in un processo penale ed il soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, ipotizzandosi in caso contrario il contrasto con diverse norme costituzionali (artt. 3, 24 e 111 Cost., in particolare). La prospettazione difensiva oltre ad essere in contrasto con il radicato orientamento espresso in più decisioni da questa Corte di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. 1 n. 25701 del 28.6.2006, Arena, rv 234847, per cui è da ritenersi possibile, in presenza di specifici elementi contestati, ritenere sussistente la pericolosità generica del proposto in luogo di quella qualificata - originariamente ipotizzata - non comportando ciò alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione) è fallace per più ordini di considerazioni. In primo luogo va ricordato che anche nel processo penale - la cui disciplina viene invocata in comparazione - ben può il giudice in sede di decisione ritenere che il fatto contestato sia in realtà inquadrabile in una diversa fattispecie incriminatrice, in applicazione dei contenuti dell'art.521 cod. proc. pen., comma 1 (definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione). Tale potere di "riqualificazione" è da sempre ritenuto contenuto essenziale del potere giurisdizionale proprio in rapporto alla necessità di adeguata "collocazione" del fatto contestato nella fattispecie astratta delineata dal legislatore e non viola il diritto di difesa nella misura in cui il "fatto" introdotto nel processo sia stato portato a conoscenza del destinatario della decisione, con concreta possibilità di controdeduzione. Dunque, andando a trasportare tale principio generale nel settore specifico delle misure di prevenzione è evidente che il "fatto" su cui va garantito il contraddittorio è qui rappresentato dagli "accadimenti idonei a sostenere la valutazione di pericolosità" che vanno introdotti nel procedimento già in sede di formulazione della proposta ed in relazione ai quali il soggetto è chiamato a controdedurre. La tipologia di pericolosità (qualificata o generica) che da tali accadimenti può essere desunta altro non è che il frutto di una valutazione (parte prognostica del giudizio, tipica del settore in questione) e pertanto si raccorda a una "qualificazione giuridica" delle conseguenze dell'agire del soggetto, per come ricostruito. Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" circa la realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbataci dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le categorie di pericolosità. È evidente pertanto che anche nel procedimento di prevenzione, una volta introdotti gli elementi fattuali che caratterizzano il percorso di vita del soggetto ed una volta assicurato lo sviluppo del contraddittorio su tali elementi il giudice ben può ritenere - senza alcuna violazione dei diritti difensivi - che la "categoria normativa" di pericolosità in cui inquadrare il soggetto sia diversa da quella originariamente ipotizzata, proprio facendo applicazione del generale principio cui è sottesa la formulazione dell'art. 521 cod. proc. pen., comma 1. Dunque alcuna disparità di trattamento è dato rinvenire tra il soggetto "giudicabile" nel processo penale e il soggetto "proposto" per l'applicazione della misura di prevenzione lì dove vi sia corretta applicazione della regola di autonomia del giudice nell'inquadramento giuridico delle condotte introdotte nel procedimento.
Inoltre, sempre ragionando in termini sistematici, va anche affermato che le particolari "rigidità" della disciplina penalistica, rapportate al peso sanzionatorio della decisione, non sono in modo automatico "esportabili" al procedimento di prevenzione, governato in via generale - anche nel nuovo testo normativo introdotto con il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - da modalità procedimentali che realizzano forme differenziate di esercizio del diritto di difesa (si pensi, ad esempio, allo stesso ricorso per cassazione che nel procedimento di prevenzione non è consentito per i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ma solo per violazione di legge) ritenute non in contrasto con i principi costituzionali invocati dal ricorrente (Corte Cost. decisioni numero 321 del 2004 e n. 21 del 2012 che, a fronte di diversi dubbi di costituzionalità, hanno rimarcato la diversa natura del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale classico, il che comporta la possibilità per il legislatore di "modulare diversamente le forme di esercizio del diritto di difesa in rapporto alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione"). Ciò esclude, in particolare, che nel procedimento di prevenzione possa venire in rilievo un deficit di contraddittorio lì dove la difesa non sia stata "chiamata ad esprimersi" prima della decisione sulle diverse ipotesi qualificazione del reato, come invece ritenuto in sede penale da alcune decisioni di questa Corte in applicazione della nota decisione emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo in data 11.12.2007 (caso Drassich). Peraltro, nel caso qui in esame la riqualificazione è avvenuta già in primo grado e ciò consente il contraddittorio sulla nuova qualificazione in sede di appello, con esclusione di ogni pregiudizio (in tal senso Sez. 3 n. 2341 del 7, 11.2012, rv 254135). Ben può dirsi, pertanto, che nella vicenda qui in valutazione non si manifestano ne' vizi del procedimento di prevenzione svoltosi ne', a maggior ragione, dubbi di costituzionalità.
Ciò perché, in riferimento ai materiali cognitivi utilizzati sia dal giudice di primo grado che dal giudice d'appello nei confronti del De EL (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché esiti delle indagini sulla associazione finalizzata alla commissione di reati tributali) gli stessi erano stati portati a conoscenza della difesa sin dall'atto introduttivo del procedimento - e del resto sul punto non sono formulate questioni in sede di ricorso - e da ciò deriva, per quanto sinora detto, la piena validità della decisione adottata nella parte in cui si è ritenuto di operare - almeno in parte - la qualificazione della pericolosità del proposto ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, n. 2. 2.1. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso risulta anch'esso infondato. Ed invero, è principio consolidato nel procedimento di prevenzione quello espresso dalla nota decisione Sez. U. del 3.7.1996, ONlli per cui, attesa la peculiarità del procedimento di prevenzione, la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stanti bus": non impedisce, pertanto, la rivalutazione della pericolosità ove sopravvengano nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità della stessa ed un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In tali casi, pertanto, può darsi luogo ad un aggravamento delle misure e, occorrendo, all'eventuale irrogazione di altre di tipo diverso. Ciò risulta, peraltro, frutto della ontologica diversità, come si è detto in precedenza, tra il giudizio penale - che è giudizio necessariamente sul fatto che si ipotizza come commesso dall'imputato - e giudizio di prevenzione che rappresenta, invece, un giudizio sulla "attitudine" della persona a compiere condotte pericolose per il corretto sviluppo delle relazioni sociali ed economiche. È evidente che anche il giudizio di pericolosità - in una prospettiva costituzionalmente orientata - si alimenta attraverso una parte "constatativa" e cioè in un apprezzamento di comportamenti posti in essere dal soggetto proposto nella sua vita anteatta ma tali "fatti" non vengono ricostruiti in quanto tali ed al fine di un giudizio di colpevolezza ma vengono in rilievo quali possibili "indici rivelatori" di una pericolosità che deve essere rapportata al momento della decisione di primo grado. Da qui la possibilità - rispetto al giudizio penale classico - di trarre elementi di valutazione della pericolosità del soggetto anche da decisioni penali dal contenuto assolutorio (pacificamente ritenuta in sede di prevenzione) o la possibilità di "rinnovare" il giudizio di prevenzione lì dove nuove fonti conoscitive - non impiegate in precedenza - forniscano contributi illuminanti circa lo stile di vita del soggetto proposto. La preclusione ad un nuovo giudizio di prevenzione va rapportata, pertanto, esclusivamente all'ipotesi in cui le fonti conoscitive siano le medesime già oggetto di una valutazione che abbia escluso la ascrivibilità del soggetto ad una delle varie categorie normative di pericolosità. Da ciò deriva che, nel caso in esame, nessun rilievo può essere attribuito - così come correttamente valutato dalla Corte territoriale - al giudicato assolutorio riferito al De EL ed emesso nel lontano 1986 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere (sentenza sul clan IN) ne' alle altre decisioni indicate dalla difesa. Ciò perché risulta pacifica l'avvenuta utilizzazione nella odierna procedura di fonti dichiarative successive a tale giudicato (i collaboratori di giustizia indicati in premessa, che hanno iniziato il loro percorso narrativo dall'anno 1993 in poi) nonché degli esiti di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Roma in tempi ancor più recenti in rapporto alla vicenda delle frodi fiscali correlate alla importazione e rivendita delle autovetture.
2.2. Quanto al terzo motivo, il ricorrente contesta l'affermazione di pericolosità c.d. generica operata in sede di merito e motivata, essenzialmente, con riferimento al ruolo direttivo svolto dal De EL nell'ambito della composita associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali. Sul punto, va ricordato che - come già anticipato - il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende in modo specifico il vizio di motivazione ma la sola violazione di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile al caso in esame). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1 26.2.2009, rv 242887). Nel caso qui in esame, dunque, la Corte territoriale - anche richiamando i contenuti del decreto emesso in primo grado - argomenta diffusamente circa il ruolo direttivo svolto dal De EL nell'ambito della articolata consorteria criminosa con modalità tali da integrare - pur in assenza di elementi tipici di mafiosità - molteplici violazioni della disciplina tributaria, ripetute nel tempo e tali da consentire notevoli guadagni illeciti nonché l'applicazione di prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato con evidente violazione delle regole ordinarie della concorrenza. Da ciò in assenza di vizi logici o argomentativi si deduce correttamente che nelle attività criminose del De EL è ravvisatale una sostanziale continuità, posto che da un lato (valutando le concordi dichiarazioni rese dai collaboranti) lo si ritiene comunque "inserito" almeno sino ai primi anni 2000 nella temibile e radicata organizzazione mafiosa nota come "clan dei casalesi" (in ciò rivalutandosi, ovviamente, il giudicato assolutorio dell'anno 1986) dall'altro si valorizza il ruolo di capo della organizzazione dedita alle "truffe carosello" con condotta posta in essere tra il 2001 e il 2007. In tale ambito il De EL viene altresì ritenuto - sulla base dei contenuti delle indagini svolte dalla DDA di Roma - quale reale dominus di ben undici di società commerciali, fittizlamente intestate a terzi, strumento operativo per la consumazione degli illeciti tributari nel settore della rivendita di autovetture di grossa cilindrata. Dunque appare riduttivo ritenere che il giudizio espresso in sede di merito sia esclusivamente ricollegato alle ipotesi di pericolosità generica, atteso che la Corte territoriale esprime - a ben vedere - un duplice giudizio in modo diacronico: pericolosità mafiosa come accertata fino ai primi anni 2000, seguita da una consistente ed attuale pericolosità generica derivante dalla consumazione delle frodi fiscali. Da ciò appare pienamente conforme al dettato normativo - e senza vizio alcuno - affermare che il De EL sia portatore di pericolosità generica al momento della decisione (anno 2011) in considerazione del fatto che ad essere oggetto di valutazione sono comportamenti posti in essere - con diverse matrici di riferimento criminale - nell'arco di circa un ventennio. Quanto, inoltre, alla possibilità di inquadrare il soggetto che realizza ingenti profitti illeciti mediante condotte violatrici degli obblighi tributari nella categoria di riferimento di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, questa Corte condivide il percorso seguito dalla Corte
territoriale, dovendo ritenersi sussistente la previsione di cui al numero 2 di detto comma. Ed invero, va sul punto constatato che il soggetto dedito - in modo massiccio e continuativo - a condotte elusive degli obblighi contributivi realizza, in tal modo, una provvista finanziaria che è indubbiamente da considerarsi quale "provento" di delitto (inteso quale sostanziale vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato, secondo l'insegnamento di Sez. U. n. 9149 del 3.7.1996). Ora, lì dove la quota indebitamente trattenuta venga successivamente reinvestita in attività di tipo commerciale - come nel caso qui in esame - è al contempo evidente che i profitti di tale attività risultano inquinati dalla metodologia di reinvestimento della frazione imputabile alle pregresse attività elusive. Lì dove il soggetto proposto tragga mezzi di sostentamento - anche in via di fatto, non essendo il titolare formale delle compagini societarie - da tali attività, può senza dubbio affermarsi che costui "viva abitualmente, anche in parte" con i proventi di attività delittuose, in ciò risultando integrato il presupposto di legge. Non vi è pertanto alcuna violazione di legge ravvisa bile nella decisione impugnata, e ciò anche in relazione alla denunziata "limitazione" della contestazione dei fatti penalmente rilevanti all'anno 2007. La Corte territoriale, infatti, chiarisce che il giudizio negativo sulla personalità del proposto deriva dalla sostanziale continuità dell'agire illecito nel corso del tempo e tale constatazione rende ragionevole e fondata la prognosi negativa sui futuri comportamenti anche lì dove gli elementi raccolti in sede penale riguardino condotte non attuali ma "temporalmente prossime" alla decisione operata da parte del Tribunale, competente alla applicazione della misura di prevenzione personale.
2-3 Il quarto motivo è da dichiararsi inammissibile. Il limite alla ricorribilità delle decisioni in tema di prevenzione - prima ricordato - esclude che in questa sede possa porsi questione relativa alla durata della sottoposizione alla misura lì dove la Corte territoriale - come nel caso qui in esame - abbia espresso specifica motivazione sul punto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013