Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2014, n. 7585
CASS
Sentenza 22 gennaio 2014

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Massime1

In tema di applicazione delle misure di prevenzione, il giudice, nella motivazione riguardante la prognosi di pericolosità, non può integralmente demandare la valutazione dei fatti posti a fondamento della stessa all'esito di un procedimento penale, specie ove detto esito sia ancora incerto per intervenuto annullamento della decisione di merito in sede di legittimità. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'annullamento con rinvio della sentenza penale di condanna richiamata quale presupposto del giudizio di pericolosità sociale esige una motivazione rafforzata e realmente autonoma da parte del giudice della prevenzione).

Commentario1

  • 1Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2014, n. 7585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7585
Data del deposito : 22 gennaio 2014

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