Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di applicazione delle misure di prevenzione, il giudice, nella motivazione riguardante la prognosi di pericolosità, non può integralmente demandare la valutazione dei fatti posti a fondamento della stessa all'esito di un procedimento penale, specie ove detto esito sia ancora incerto per intervenuto annullamento della decisione di merito in sede di legittimità. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'annullamento con rinvio della sentenza penale di condanna richiamata quale presupposto del giudizio di pericolosità sociale esige una motivazione rafforzata e realmente autonoma da parte del giudice della prevenzione).
Commentario • 1
- 1. Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2014, n. 7585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7585 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 260
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 26488/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA EN N. IL 01/06/1979;
avverso il decreto n. 69/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 11/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO G., che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 11 gennaio 2013 la Corte d'Appello di Catanzaro confermava il decreto emesso - in sede di misure di prevenzione personali ed ai sensi della L. n. 575 del 1965 - dal Tribunale di Vibo Valentia il 5.5.2011 nei confronti di AV ME.
Con detto decreto era stata applicata a AV ME la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro. La motivazione del provvedimento di primo grado risulta richiamare per relationem i contenuti della decisione di condanna alla pena di anni cinque di reclusione emessa - in sede penale - dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro il 20 ottobre 2010 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Di tale sentenza risulta trascritto il mero capo di imputazione e si afferma testualmente che "sebbene non si tratti di decisione passata in giudicato, va evidenziata ai fini della valutazione di pericolosità sociale che in questa sede compete al Tribunale, la indubbia gravita del reato associativo oggetto di contestazione". Dunque il Tribunale compie espresso e sintetico riferimento ai fatti emersi in tale sentenza, non citando ne' analizzando le specifiche fonti dimostrative del ruolo attribuito, nel corso del tempo, a AV ME nel contesto associativo in questione. Durante il giudizio di secondo grado risulta depositata copia della decisione emessa dalla 6^ Sezione di questa Corte in data 20.4.2012 con cui la sentenza emessa - in sede penale - dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro il 20 ottobre 2010 era stata annullata con rinvio, tranne che per la posizione di MI NC. Posta di fronte a tale dato processuale, la Corte d'Appello afferma che ben poteva essere confermata la valutazione di pericolosità di AV ME - nonostante l'annullamento con rinvio della decisione del 20 ottobre 2010 - e ciò in ragione della nota "autonomia valutativa" sussistente tra il procedimento penale e il procedimento teso alla applicazione delle misure di prevenzione. Ad avviso della Corte il Tribunale aveva in realtà operato riferimento agli "elementi di fatto risultanti dagli atti del giudizio, indicativi della persistente appartenenza del proposto ad associazione per delinquere di stampo mafioso" e detti elementi erano già stati valutati come idonei ad affermare la penale responsabilità nel giudizio penale di primo grado.
Da qui la persistenza della pericolosità sociale e la adeguatezza temporale della misura imposta, anche valutandosi il ruolo di vertice ricoperto dal AV ME.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, AV ME.
Con unico motivo si deduce violazione di legge nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente si duole della mera apparenza di motivazione, a fronte dei motivi su cui si fondava la prospettazione difensiva nel giudizio di appello.
In particolare, mancherebbe l'esame concreto della principale doglianza, rappresentata dalla lacuna probatoria circa il ruolo attribuito al AV ME, in rapporto all'avvenuto annullamento con rinvio della decisione emessa in sede penale, rapportato proprio alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Nell'esprimere l'adesione all'orientamento giurisprudenziale teso ad affermare l'autonomia valutativa del giudice della prevenzione, la Corte non avrebbe compiuto, tuttavia, alcuna autonoma valutazione dei dati dimostrativi, in ciò finendo con l'emettere un provvedimento primo di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione personale e/o patrimoniale non ricomprende in modo specifico il vizio di motivazione ma la sola violazione di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile al caso in esame).
Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola "mancanza" del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1^ 26.2.2009, rv 242887). Nel caso in esame ci si trova, effettivamente, di fronte ad una motivazione "apparente" in quanto nel richiamare una precedente decisione emessa in sede penale nei confronti del soggetto proposto, nè il Tribunale ne' la Corte d'Appello sviluppano alcun autonomo ragionamento dimostrativo circa la riconducibilità del proposto ad una delle "categorie criminologiche" previste dalla legge. L'accertamento si ritiene già operato, per il giudice di primo grado attraverso il rinvio all'esito del giudizio penale di Appello e per la Corte d'Appello (posta di fronte all'intervenuto annullamento della sentenza penale in questione) attraverso il rinvio ai fatti accertati nella decisione penale emessa in primo grado. In ciò il principio della "autonomia valutativa" del giudice della misura di prevenzione rispetto al giudice penale (su cui, tra le molte, Sez. 5^ 17.1.2006 n. 9505 nonché Sez. 6^ n. 2269 del 15.12.2009) non risulta rettamente applicato. Tale principio, infatti, è ricollegabile alla diversa tipologia del giudizio espresso in sede di prevenzione (attualità della pericolosità soggettiva derivante dall' inquadramento del proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge) rispetto al giudizio penale classico (accertamento della colpevolezza su una specifica contestazione di fatto costituente reato) per cui, in assenza di pregiudizialità (come ribadito dall'attuale D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 29), è consentito al giudice della prevenzione utilizzare gli elementi di fatto accertati nell'ambito di un giudizio penale o anche discostarsi dall'esito di tale giudizio, lì dove i fatti emersi (e sottoposti ad autonoma valutazione) consentano in ogni caso l'inquadramento della persona in una delle "categorie" normative di riferimento (attualmente descritte dal D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 4) tra cui, nel caso in esame, rileva la previsione che facoltizza l'applicazione della misura nei confronti dei soggetti "indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p." . Ma il postulato di tale principio è che una "valutazione effettiva" dei fatti emersi nell'ambito del procedimento penale, sia pure presi in considerazione a fine parzialmente diverso, vi sia. Ciò perché nessun provvedimento giudiziario che sia soggetto ad obbligo di motivazione può essere validamente emesso attraverso la mera "indicazione" di una decisione emessa in altra sede non assistita da una - sia pur sintetica -considerazione autonoma della rilevanza dimostrativa dei dati in tale diversa sede emersi, considerazione tale da far comprendere al destinatario della decisione l'iter logico seguito.
Giova precisare, infatti, che anche il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera valutazione di pericolosità soggettiva (c.d. parte prognostica del giudizio) si alimenta in primis dall'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (c.d. parte constatativa del giudizio).
Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le categorie di pericolosità.
Ciò deriva dalla fisionomia costituzionale assunta da tale versante della giurisdizione a seguito di numerose decisioni della Corte Cost., tra cui va ricordata la sentenza n. 177 del 22.12.1980, con cui proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei generici presupposti di fatto venne cancellata la categoria criminologica dei "soggetti proclivi a delinquere": .. invero, se giurisdizione in materia penale significa applicazione della legge mediante l'accertamento dei presupposti di fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le necessarie garanzie, tra l'altro di serietà probatoria, non si può dubitare che anche nel processo di prevenzione la prognosi di pericolosità (demandata al giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti elementi di discrezionalità) non può che poggiare su presupposti di fatto previsti dalla legge e, perciò, passibili di accertamento giudiziale, nonché
l'altrettanto fondamentale sentenza del 23 marzo 1964, n. 23, con cui la Corte Cost. ebbe a dichiarare infondate le numerosi questioni all'epoca sollevate dai giudici di merito sul testo della L. n. 1423 del 1956: "... non è esatto che dette misure ..possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti;
l'applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona....
Ora, se valutazione di "fatti" deve necessariamente essere operata, è evidente che la stessa non può essere integralmente demandata alla considerazione dell'esito di un procedimento penale, specie ove detto esito sia ancora incerto per intervenuto annullamento in sede di legittimità della relativa decisione.
In casi del genere il giudice della prevenzione ha il preciso dovere di verificare il motivo dell'annullamento e le sue eventuali "ricadute" in tema di tenuta di un apparato argomentativo tale da sorreggere la c.d. "parte constatativa" del "suo" giudizio (si veda, sul punto, Sez. 118. 3.1994, ric. La Cava). Come è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 25.3.2010 (sent. n. 13426) il vizio di inutilizzabilità patologica, ad esempio, dei dati probatori raccolti nel procedimento penale può rifluire in sede di prevenzione, posto che il vero tratto distintivo che qualifica l'autonomia del procedimento di prevenzione dal processo penale, va intravisto esclusivamente nella diversa "grammatica probatoria" (intesa come diverso livello di persuasività) che deve sostenere i rispettivi giudizi;
così come particolare impegno motivazionale va profuso in tutte le ipotesi di intervenuta assoluzione, in virtù della nuova previsione di legge in tema di "revocazione" delle misure di prevenzione patrimoniali (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28) ove si afferma un principio di indubbia portata generale (revocazione quando i fatti accertati con sentenze penali definitive escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca).
In altre parole, la "spia" rappresentata dall'intervenuto annullamento (nel caso m esame per vizio di motivazione) della decisione emessa in sede penale e richiamata quale "presupposto in fatto" del giudizio di pericolosi esige da parte del giudice della misura di prevenzione, una motivazione rafforzata e realmente autonoma dei "dati dimostrativi" singolarmente intesi che avevano in precedenza sostenuto l'affermazione di penale responsabilità.
1.2 Ciò, come si è anticipato, non risulta avvenuto nella vicenda che ci occupa.
Il Tribunale, in effetti, non aveva compiuto alcuna autonoma elaborazione degli elementi di fatto utilizzati nel processo penale svoltosi a carico di AV ME, essendosi limitato a trascrivere il capo di imputazione ed avendo valorizzato esclusivamente l'esito (ancora provvisorio) del giudizio. La Corte d'Appello, pur allertata dalla difesa circa l'annullamento con rinvio della decisione penale, non ha colmato tale lacuna dimostrativa, limitandosi a riamare in modo generico il contenuto del decreto di primo grado (già carente, per quanto si è detto) e la decisione penale di primo grado nei soli suoi esiti.
Da ciò l'assenza, in fatto, di un pur astrattamente possibile percorso giustificativo autonomo del decreto impositivo della misura di prevenzione personale.
In sede di nuovo giudizio, pertanto, la Corte d'Appello potrà liberamente determinarsi in fatto, applicando i principi di diritto sin qui richiamati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2014