Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
L'incompetenza per materia del Tribunale, determinata da ragioni di connessione, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. pen., deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e, pertanto, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, in sede di udienza preliminare, era stata disposta a carico dei medesimi imputati la separazione delle posizioni, sulla base della competenza per materia dei reati loro ascritti in connessione teleologica, rinviandoli a giudizio contemporaneamente dinanzi alla Corte d'Assise e innanzi al Tribunale).
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- 1. Violenza sessuale aggravata e competenza della Corte di assise: quando il giudice naturale viene in rilievo d’ufficio (Cass. Pen. n. 494/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 gennaio 2026
Indice: Principio di diritto Sintesi del caso Il commento La sentenza integrale Principio di diritto In tema di competenza per materia, quando al tribunale siano stati devoluti procedimenti connessi, di cui almeno uno rientrante originariamente nella competenza della Corte di assise (per effetto della cornice edittale astratta, come modificata dalla legge n. 69/2019), l'incompetenza del tribunale integra un'ipotesi di incompetenza per materia “per difetto” ex art. 21, comma 1, c.p.p., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità, non trovando applicazione il limite preclusivo di cui all'art. 21, comma 3, c.p.p. Corollari essenziali del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2016, n. 12764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12764 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
12 76 4 - 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 01/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3041/2016 Presidente - MAURIZIO FUMO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.17339/2016 GRAZIA LAPALORCIA EDUARDO DE GREGORIO ANDREA FIDANZIA IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IL ME nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI взшелits sevice w oro che ha concluso perl ennull buntotamente el copo AAAA) a s usde сово Torn ar e dalle pere for TripodТороов e scarpe, cou w elto nel isto. Progths of t he b elthe words. Udit i difensor Avv., delle park curls;
aves. E. franate for FAI Autoracket Boord. Compoiva e FAI Autoracket e, Autrusure Hobove e, in sostite Love dell'over. е A. Sogous for Bruises huberts;
ar. H. Bergoes in sostitusione dell'ar صد محمد E. Vohvello, per feriaus lanzills;
40 Videls: defensor dept imputate: over. P. Sabastronells for frocobbe;
over. F. liquors for Scarpe;
eve. franz, Tu sostituzione avv. S. Dures, P. Di Au lo;
H. RO for Difusolio: c . D. NU ver inspo 1 e Mors. Qvr. ожено; 121 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli, nell'ambito di un procedimento relativo all'attività di una consorteria di tipo camorristico denominata clan D'US operante a Napoli e finalizzata alla commissione di estorsioni e di altri reati, confermava, salvo marginali riforme, quella del tribunale della stessa località.
2. Avverso tale decisione ricorrono cinque imputati.
3. D'IL DO propone due ricorsi a rispettiva firma dei difensori Aricò e RO.
4. Il ricorso dell'avv. Aricò è articolato in otto motivi preceduti da una comune premessa nella quale si evidenzia che filo conduttore di tutte le doglianze è la censura di erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione sia degli indizi che delle chiamate di correo, in particolare di quelle in tutto o in parte de relato, richiamando gli arresti giurisprudenziali di legittimità più rilevanti e sottolineando il mancato rispetto nella sentenza impugnata dei criteri di valutazione in essi elaborati.
5. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo (capo A) per elusione del profilo della sussistenza degli elementi qualificanti l'associazione di stampo camorristico, trattato mediante riferimento per relationem alla sentenza di primo grado e cioè richiamando la pronuncia 714/2004 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 22- 3-2004 senza considerare che il ricorrente non era implicato in quella vicenda processuale e dando per scontata la sovrapponibilità alla presente dell'entità associativa ivi presa in esame nonostante la notevole diversità delle persone degli associati. Con conseguenti violazione dell'art. 238-bis e dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ed omesso apprezzamento del dato della mafiosità del presente sodalizio, dato qualificante trattandosi di reato di pericolo.
6. Il secondo motivo denuncia gli stessi vizi in relazione al capo AA che ascrive al D'US la tentata estorsione, quale mandante, in danno di IN. La conferma del riconoscimento di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni degli autori materiali del fatto, AC e AR, il quale ultimo però aveva ricevuto l'incarico non dal D'US ma dal PO potendo riferire quindi solo in via indiretta del coinvolgimento del D'US, senza che il tema della valenza di riscontro della sua chiamata a quella del AC sia stato affrontato dalle due sentenze di merito.
7. Il terzo motivo investe la tentata estorsione, ascritta sempre in veste di mandante, di cui al capo CC in danno di De UR (Larefin), ritenuta sulla base 2 delle dichiarazioni dei collaboratori AC, AR e GN riscontrate dall'incendio di un'escavatore e dal possesso da parte di D'LT dell'elenco di imprese della zona di cui il ricorrente si è attribuito la disponibilità. A parte l'erroneo approccio alle chiamate de relato, si deduce error in iudicando giacché il presunto estorto, pur avendo riferito di aver subito atti intimidatori, aveva escluso richieste estorsive.
8. Quarto motivo, capo BBB, estorsione LD, violazione art. 192, secondo comma, cod. proc. pen.: all'inclusione della vittima nell'elenco di cui sopra si accompagna però il fatto, discordante, che l'autore materiale del comportamento intimidatorio era, secondo quanto evidenziato dalla difesa, il GN, estraneo al clan D'US, che aveva ammesso di essersi recato sul cantiere. La sentenza, senza considerare tale ipotesi alternativa, non ha sciolto il nodo della mancata individuazione dell'ignoto estorsore.
9. Quinto motivo, capo CCC, p.o. SC TO (Coop. La Sirena), stesso vizio di cui al motivo precedente, mancata indicazione del contributo causale del D'US all'azione definita cavallo di ritorno' trattandosi della corresponsione di una somma per ottenere la restituzione dell'autovettura, noleggiata da un dipendente, rubata sul cantiere. 10. Sesto motivo, estorsione IS (capo QQQ), violazione art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.. Il collaboratore LA aveva ricevuto il mandato dal D'US, AC dal De SI: la convergenza non sarebbe individuabile, a differenza da quanto ritenuto in sentenza, nello stretto collegamento' D'US/De SI, né sarebbero indicati i concreti elementi di prova del contributo del ricorrente (non bastando l'interesse) all'estorsione. 11. Il settimo motivo verte sui capi HH, II, NN, OO relativi ai tentati omicidi NC e RI e alle correlate violazione alla legge sulle armi. 12. Quanto al tentato omicidio NC, il ricorrente ricorda che sul ruolo di mandante del D'US vi è la chiamata del AC che aveva ricevuto l'incarico tramite LA il quale a sua volta lo aveva ricevuto dal ricorrente, ma LA non potrebbe fungere da riscontro al AC per l'evidente circolarità della prova, proveniente dalla stessa fonte, né la lacuna sarebbe colmata dal fatto che OL ha dichiarato di aver anch'egli ricevuto da D'US la richiesta di eliminare la vittima. 13. Quanto al tentato omicidio RI, LA è fonte diretta avendo riferito di aver ricevuto il mandato dal D'US, AC (che, secondo la sentenza di primo grado, aveva ricevuto il mandato da PO su ordine del D'US) e OL de relato. Manca la motivazione sul momento in cui AC avrebbe ricevuto il mandato da PO, il che lascia priva di riscontro 3 una parte molto rilevante del suo narrato necessaria a dimostrare la sua attendibilità rispetto ad un momento fondamentale nella ricostruzione del fatto. 14. Motivo ottavo. Violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991. Inapplicabilità del criterio di territorialità che conferirebbe all'aggravante carattere ambientale o locale, mentre la motivazione deve specificare il disvalore ulteriore rispetto a quello minimo per la rilevanza penale del fatto. 15. Il ricorso a firma dell'avv. RO è affidato a nove motivi. 16. I primi cinque motivi sono in rito e lamentano rispettivamente: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in relazione a tutti i decreti autorizzativi per motivazione di stile, mancanza di una preesistente notitia criminis e, quanto alle ambientali, violazione di norme costituzionali;
riproposizione di questione di legittimità costituzionale già proposta con l'appello; 2) nullità della sentenza ex art. 181 cod. proc. pen. per non essere stato consentito all'imputato di rendere dichiarazioni per ultimo;
3) nullità della sentenza per il diniego della rinnovazione del dibattimento;
4) competenza della corte di assise anche per i reati in esame stante la connessione con i reati di omicidio, conseguente violazione del principio del giudice naturale;
5) conseguente preclusione al giudizio abbreviato. 17. Il sesto motivo investe, con le censure di violazione di legge e vizio di motivazione l'affermazione di responsabilità per il reato associativo con argomenti in parte simili a quelli di cui al primo motivo dell'altro ricorso, evidenziando in particolare, con richiami ai motivi di appello, come i meri contatti dell'imputato con D'LT e De SI, gli elementi emersi dalle attività captative alle quali D'US era risultato estraneo, l'autonomia decisionale degli altri soggetti coinvolti, il fatto che nelle conversazioni intercettate l'imputato fosse descritto come all'oscuro delle illecite attività poste in essere dai loquenti, militassero nel senso di escludere l'esistenza di un clan guidato dal D'US. 18. Il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare come mancanza totale di motivazione, quanto ai reati di estorsione (capi AA, CC, BBB, CCC, QQQ), con argomenti simili a quelli dell'altro ricorso, sollevando il dubbio, quanto al capo CCC (estorsione La Sirena), che la motivazione della sentenza ricomprenda l'assoluzione anche dal reato di estorsione, oltre che da quello di ricettazione. 19. L'ottavo motivo propone lo stesso tipo di censure in relazione ai reati di tentato omicidio (HH, II, NN, OO). 20. Premesso che l'atipicità della condotta concorsuale in forma di mandato non rende indifferente l'individuazione della forma del suo manifestarsi, il ricorrente sottolinea come la sentenza si diffonda sulle modalità esecutive dei tentati omicidi dando invece per scontata la problematica del mandato nonostante che nelle telefonate del 16-11-2008 tra D'US e De SI il primo mostri di non sapere nulla di AR 'o quartierano che dovrebbe essere uno dei sui accoliti. 21. Quanto al tentato omicidio NC (HH, II), si evidenzia che tanto LA quanto AC, ritenuti attendibili perché da tempo collaboratori e di già vagliata affidabilità in altri giudizi, avevano motivi di ostilità verso la vittima, della quale avevano un interesse diretto a liberarsi, essendo tra l'altro da escludere il movente attribuito al D'US rappresentato dal favore ai DI per vendicarli per la partecipazione di NC all'omicidio di GE 'o curto, visto che NC non figura tra gli imputati nel processo per tale omicidio. 22. Il ricorrente lamenta inattendibilità intrinseca ed estrinseca di tutti i propalanti e circolarità della prova (unica fonte il LA) e che le incongruenze tra il narrato dei collaboratori siano state classificate come segno di autonomia narrativa invece che ritenute sintomo di inaffidabilità e che, in particolare, sia stato ignorato che AC ha riferito di aver ricevuto l'incarico da PO senza però aggiungere che quest'ultimo lo avesse ricevuto dal D'US, con la conseguenza che poteva essere stato LA, il quale aveva riferito di aver ricevuto l'incarico dal D'US in un'occasione in cui non era presente nessun altro, a trasferirlo a PO. La chiamata del D'US da parte del LA, poi, sarebbe priva di elementi di riscontro perché sia il AC che il AR hanno appreso del mandato da lui, mentre l'affermazione del OL (il quale, a suo dire, avrebbe ricevuto in precedenza l'incarico dell'omicidio dello NC, poi non portato a termine) di aver presenziato al conferimento di tutti i mandati omicidiari quale 'garante' o 'testimone inconsapevole', cozza con la regola stabilita dal D'US, riferita da tutti i collaboratori, secondo cui davanti a lui non dovevano mai comparire contemporaneamente due affiliati. 23. Sul reato relativo all'arma nulla risulterebbe dalla sentenza impugnata e comunque essa non era stata né portata né detenuta dall'imputato, mentre il fatto che l'avesse trasferita lui è meramente congetturale. 24. Quanto al tentato omicidio RI (capi NN, OO, quest'ultimo relativo all'arma) si deduce assenza di motivazione sull'inattendibilità delle dichiarazioni del LA e sulla mancanza di riscontri individualizzanti in quanto l'unico chiamante diretto è LA (esecutore materiale) mentre AC (esecutore materiale) ha riferito di aver ricevuto l'incarico dal PO, ma non che questi lo avesse a sua volta ricevuto dal D'US, pur avendo genericamente riferito a quest'ultimo l'ordine dell'omicidio. OL, poi, che 5 aveva appreso le modalità esecutive dal PO, non ha riferito che l'incarico fosse stato dato dal ricorrente ma invece che era stato lui 'a pensarlo'. 25. Sul capo RR, collegato al capo QQ per il quale è intervenuta assoluzione, si deducono apoditticità ed illogicità della motivazione posto che l'arma non fu neppure rinvenuta. 26. Il nono motivo verte sul trattamento sanzionatorio e lamenta eccessività della pena e mancata giustificazione del diniego di attenuanti generiche. 27. Anche PO propone due distinti ricorsi a rispettiva firma dell'avv. Valentino e dell'avv. Vannetiello. 28. L'avv. Valentino deduce quattro motivi di doglianza. 29. Il primo, articolato nelle censure sub b, c, e dell'art. 606 cod. proc. pen., investe l' 'aggravante' del ruolo di organizzatore attribuita al PO nonostante l'assenza di autonomia decisionale rispetto al D'US, pur in presenza di funzioni particolarmente numerose e rilevanti ma comunque sempre esecutive di decisioni altrui, anche quando si trattava di fornire armi, elargire somme di denaro, coinvolgere gli esecutori materiali dei singoli delitti. 30. Il secondo lamenta violazione dei criteri di valutazione delle chiamate in correità in relazione a vari capi d'imputazione. 31. In ordine al capo VV (tentata rapina) in quanto dei due chiamanti, AR e AC, il secondo, che aveva sostenuto di aver partecipato alla rapina, era stato ritenuto de relato perché all'epoca del fatto era non solo detenuto ma addirittura già collaborante, senza però verificare le possibilità di conoscenza da parte sua e senza un vaglio più approfondito della sua globale affidabilità. 32. In ordine al capo OO (rectius NN) (tentato omicidio RI) per mancata convergenza dei due chiamanti sulla fornitura dell'arma (da PO a LA e da LA a AC). 33. In ordine all'estorsione IS (capo QQQ) per genericità dell'accusa da parte dei collaboranti (in una non meglio precisata occasione la vittima avrebbe consegnato all'imputato la somma di € 500). 34. Quanto all'estorsione NO (capo T), per mancata valutazione del lasso temporale intercorso tra la cessazione delle minacce e la dazione di denaro, tale da elidere il nesso causale tra le prime e la seconda e da rendere configurabile il mero tentativo. 35. In ordine alla residua accusa di cui al capo AAAA, si deduce vizio di motivazione per essere stata accertata soltanto l'intenzione della cessione della sostanza stupefacente, senza verificare se quest'ultima fosse poi avvenuta. 6 36. Il terzo motivo denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità ecc. e vizio di motivazione ordine alla valutazione della prova d'alibi relativa alla presenza di PO sul luogo di lavoro negli orari dei tentati omicidi NC e RI. 37. Il quarto deduce gli stessi vizi in relazione al trattamento sanzionatorio per la ritenuta indifferenza dell'incensuratezza e della giovane età. 38. Il ricorso a firma dell'avv. Vannetiello è affidato a tredici motivi (essendo gli ulteriori due nell'interesse del solo RI). 39. I primi tre motivi, nell'interesse anche del RI, sono di natura processuale e tutti inerenti al fatto che, a fronte di un'unica richiesta di rinvio a giudizio per reati connessi, il Giudice dell'udienza preliminare aveva emesso due ordinanze con cui aveva disposto il giudizio dinanzi alla corte di assise per i reati di omicidio, dinanzi al tribunale per gli altri reati, così violando da un lato gli artt. 12, 15 e 17 cod. proc. pen., l'art. 25 Cost. e i criteri stabiliti dalle SU Taricco, dall'altro l'art. 178 lett. b) (violazione segnalata con memoria nel corso del giudizio di appello), da ultimo, il diritto di difesa (art. 178 lett. c cod. proc. pen.), avendo precluso la scelta del rito abbreviato in relazione ai singoli processi. 40. Il quarto motivo denuncia inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori AC, AR, LA e OL per inattendibilità soggettiva e assenza di credibilità complessiva avendo su alcuni episodi, relativi anche ad altri procedimenti o a reati non oggetto dei ricorsi, specificamente indicati, riferito il falso e comunque per essere stati smentiti o non riscontrati in relazione ad un elevatissimo numero di imputazioni. Il che avrebbe imposto quanto meno l'onere di una motivazione rafforzata sulla loro credibilità soggettiva, tenuto anche conto che LA e OL nutrivano astio nei confronti del D'US e del PO. A tutto concedere, mancherebbero comunque precisi riscontri idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva e, sotto questo profilo, il ricorrente deduce carenza di motivazione. 41. I motivi dal 5 al 10 ter attaccano, sulla base di tale premessa, i singoli capi d'imputazione. 42. Motivo quinto: capo VV, tentata rapina alla gioielleria Castiglione, vizi di cui alle lett. b, c, e art. 606 cod. proc. pen.: gli argomenti a sostegno riecheggiano quelli di cui al secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Valentino relativamente alla chiamata di correo del AC, sottolineandosi il mancato giudizio sull'attendibilità della fonte, peraltro neppure individuata dal momento che la chiamata si era accreditata come diretta, contrariamente a quanto imposto da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/2013, IN e altri, Rv. 255143. La residua chiamata del AR sarebbe comunque priva di riscontro. A tutto concedere, poi, le due chiamate avevano evidenziato solo tre 7 dati insufficienti a fondare il concorso del PO (la mera conoscenza in capo al PO della volontà del AR e soci di commettere il reato, l'autorizzazione a commetterla sul territorio, la presenza del PO sul luogo della rapina, del tutto generica e non definita circa la sua esatta posizione). 43. Motivo sesto: capo QQQ, estorsione IS, i vizi dedotti sono dello stesso tipo di quelli relativi al capo precedente. Le chiamate di LA e AC sono aspecifiche sul tempo, luogo, modalità, importo oggetto di estorsione (LA non lo ha indicato, AC ha indicato la somma di € 500 a fronte dei mille euro annui di cui all'imputazione), quella di LA è stata ritenuta, nel separato processo a carico di altri coimputati, inidonea a stabilire un collegamento tra i singoli e la condotta estorsiva, decisione che avrebbe dovuto essere valutata ex art. 238-bis cod. proc. pen.. Comunque la presunta p.o. aveva negato di essere stata vittima di estorsione e non vi erano prove della sua reticenza. 44. Motivo settimo: capo AAAA, reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990 (ritenuto il quinto comma), violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, illogicità di motivazione, omessa motivazione rispetto al devoluto. L'aggravante, sostanzialmente esclusa nella motivazione della sentenza di primo grado, è comunque insussistente trattandosi tra l'altro di una detenzione a fini di spaccio di soli tre grammi di marijuana, con conseguente prescrizione del reato al 9-12-2015 essendo stato commesso il 9-2-2008 ed essendo la sospensione della prescrizione pari a mesi quattro (pagg.
1-4 sentenza di primo grado). 45. Motivo settimo bis: sullo stesso reato si deduce contrasto tra la motivazione e le intercettazioni PO/RP in data 9-2-2008, in cui si parla di un guadagno dalla vendita pari a 700/800 euro, mentre la droga rinvenuta indosso a RP, mai detenuta da PO, era di soli tre grammi. 46. Motivo ottavo: capo AA tentata estorsione IN (lavori in area Navalmotor), vizi sub b, c, e art. 606 cod. proc. pen.. Si evidenzia che la p.o. aveva negato il fatto e che gli stessi giudici di merito avevano riconosciuto che le dichiarazioni del chiamante AC erano generiche, mentre avevano valorizzato quelle del AR che però non ricordava l'importo dell'estorsione né il nome della società estorta. Inoltre AC aveva parlato del tentativo di riscuotere una rata di 5000 euro, mentre AR riferisce di un importo di 50mila euro, oltre ad altre discordanze tra i due e tra quanto dichiarato da AR e la realtà (l'indicazione attribuita al PO di una Panda rossa in uso all'imprenditore è irrilevante non essendo risultato se IN utilizzasse effettivamente un'autovettura di quel tipo). 47. Motivo nono: capo T, estorsione NO, errata qualificazione del fatto che integra il reato di cui all'art. 610 cod. pen. (la dazione di € 1500 da parte dell'imprenditore si collega all'opera prestata dal PO per il recupero degli attrezzi da cantiere del valore di € 16.500; in precedenza vi era stata desistenza dal proposito di estorcere 7000/8000 euro). 48. Motivo decimo: i tentati omicidi NC e RI, vizi sub b, c, e art. 606 cod. proc. pen. sotto il profilo dell'erronea valutazione della prova di alibi del PO e del correlato vizio di motivazione. I giudici di merito hanno in sostanza ritenuto che l'imputato, pur risultando al lavoro nei giorni ed orari dei due reati, fosse però uscito in anticipo come era avvenuto in un'altra data che però non ha nulla a che vedere con i due fatti, svalutando ingiustificatamente i fogli di servizio, le dichiarazioni dell'imputato, la busta paga, le intercettazioni, le testimonianze UP e GU, la circostanza che il lavoro di pulizia e raccolta rifiuti dovesse essere effettuato necessariamente da due persone. Senza contare che, così come PO aveva riferito al collaboratore OL che LA si era artificiosamente creato un alibi, ugualmente non avrebbe mancato di aggiungere che anche il suo era falso, se così fosse stato. 49. Motivo 10 bis: con specifico riferimento al tentato omicidio NC, premesso che PO non aveva preso parte all'esecuzione materiale del fatto, ma avrebbe effettuato nei giorni precedenti dei sopralluoghi per l'individuazione della vittima, il ricorrente deduce mancata verifica delle caratteristiche delle chiamate de relato richieste dalla pronuncia Sezioni Unite IN (sopra richiamata), nonché circolarità della prova e mancata approfondita valutazione delle dichiarazioni del AC il quale aveva potuto ascoltare in aula le dichiarazioni del LA poi da lui riscontrate. 50. Quanto alle dichiarazioni di LA, il ricorrente ne sottolinea la genericità, come generiche ritiene anche le stesse e quelle del AC sulla consegna dell'arma da parte del PO, che nulla dicono sulla consegna dell'arma dal D'US al PO, mentre il contributo del OL (la cui fonte diretta sarebbe lo stesso imputato) non è idoneo al riscontro nulla avendo riferito né sull'arma né sui sopralluoghi. 51. Motivo 10 ter: con specifico riferimento al tentato omicidio RI si evidenzia la divergenza tra i due chiamanti sulla provenienza della 'soffiata' e mancata convergenza sulle armi del delitto, entrambe procurate da PO secondo LA, una procurata da quest'ultimo (quella portata da RI) secondo AC, e comunque genericità di entrambi i chiamanti non riscontrati da OL, che nulla riferisce su sopralluoghi e armi. 52. Motivo undicesimo: investe con varie censure il riconoscimento del ruolo di organizzatore del sodalizio nonostante il principale autore dell'indagine, il teste Lombardi, gli abbia attribuito scarsa autonomia, e benché fosse solo il portavoce all'esterno di D'US che solo lui poteva direttamente incontrare (come LA cui però non è stata contestata la stessa aggravante). 53. Motivo dodicesimo, vizi sub b, c, e art. 606 cod. proc. pen. sul reato 00 (arma utilizzata per il tentato omicidio RI) per il mancato rinvenimento dell'arma, circostanza che, ingiustificatamente sottovalutata in sentenza, è invece idonea ad elidere il generico narrato dei pentiti. 54. Il motivo tredicesimo investe il trattamento sanzionatorio (diniego attenuanti generiche e aumenti per i reati satellite). 55. Il quattordicesimo e quindicesimo del ricorso in esame riguardano in via esclusiva la posizione RI. 56. Con il primo dei due si deducono violazione degli artt. 416-bis e 110 cod. pen. e vizio di motivazione per essere stata dedotta la partecipazione al clan camorristico, oltre che dalla frequentazione di appartenenti al sodalizio, solo da due reati fine aggravati ex art. 7 legge 203/1991 (i tentati omicidi NC e RI) commessi tra l'altro a brevissima distanza l'uno dall'altro, valorizzando il fatto che, durante la detenzione, RI avesse preteso assistenza economica dal clan, che gli era stata però negata. 57. Il quindicesimo motivo articolato in più censure investe il trattamento sanzionatorio sotto il profilo del diniego delle attenuanti generiche, dell'entità della pena base, degli aumenti per le aggravanti ad effetto speciale che non rispetterebbero l'art. 63, quarto comma, cod. pen., della mancata indicazione della riduzione per il tentativo. 58. Nell'interesse del RI vi è un secondo ricorso a firma dell'avv. R. Ferone che, con un primo motivo, reitera, con doglianza proposta anche nel ricorso dell'avv. Vannetiello, l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del giudice naturale per effetto della separazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del processo relativo ai reati di competenza del tribunale da quello relativo agli omicidi. 59. Il secondo motivo ricalca il quattordicesimo dell'altro ricorso, mentre il terzo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il tentato omicidio NC laddove la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente a tal fine l'indicazione del RI quale esecutore materiale da parte dei collaboranti LA e AC nonostante la mancanza di convergenza sui tratti essenziali del fatto, di completezza della descrizione di esso, di riscontri soggettivi diversi da quelli ascrivibili ad una mera circolarità della chiamata. 60. Il ricorso di GA AC deduce con unico motivo vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e in particolare al diniego 10 di attenuanti generiche essendo consentito tener conto della condotta successiva al reato anche nel caso dei recidivi reiterati (Corte Cost. 183/2011), condotta nella specie rappresentata dal percorso di collaborazione iniziato dal AC quando non era neppure indagato nel presente procedimento. 61. Il ricorso di UC RP articola sei motivi. 62. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia dei quali non è stata verificata l'attendibilità. 63. Il secondo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen. per mancanza dell'elemento oggettivo (contributo) e soggettivo (affectio societatis) del reato, la cui sussistenza è stata ritenuta sulla sola base della partecipazione a due episodi di tentata estorsione e alla cessione di una dose di marijuana. 64. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione sul capo V (tentata estorsione Caiazzo) per essere stato ritenuto certo il riconoscimento in udienza dell'imputato ad opera della persona offesa, che nel corso delle indagini preliminari, in un verbale di individuazione, non si era espressa in termini di certezza. Inoltre era stata sottovalutata la circostanza che con la richiesta estorsiva si fosse speso il nome di un diverso gruppo criminale. 65. Quarto motivo, capo ZZ (tentata estorsione Testa): mancata risposta alla prospettazione dell'ipotesi di desistenza nonostante RP non si fosse più presentato alla p.o. che aveva opposto un secco rifiuto alla richiesta estorsiva. 66. Il quinto motivo riguarda il capo AAAA e addebita alla sentenza di non aver considerato che l'imputato non era in possesso di denaro al momento del sequestro della piccola dose di droga, ciò escludendo la cessione. Inoltre è stata omessa la motivazione sulla dedotta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, in assenza della quale il reato sarebbe prescritto. 67. Il sesto motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, la mancata motivazione della pena base e dell'aumento ex art. 7 legge 203/1991 rendendo impossibile il controllo del rispetto dei criteri di determinazione della pena in caso di più aggravanti ad effetto speciale. 68. Il 26 e il 30 novembre scorsi l'avv. Vannetiello ha prodotto gli atti e documenti richiamati nel ricorso. 69. Il 30 novembre è pervenuto in cancelleria un atto a firma del D'US contenente motivi nuovi e memoria difensiva. 11 CONSIDERATO IN DIRITTO D'IL 1. La questione processuale da affrontare per prima, per il suo carattere pregiudiziale, è quella innescata dal provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare, emesso all'esito dell'udienza preliminare, di separazione delle posizioni degli attuali ricorrenti in relazione ai reati di omicidio con rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise, e in relazione ai reati di competenza del Tribunale con rinvio a giudizio, insieme con altri coimputati, dinanzi a quest'ultima autorità giudiziaria.
2. Tale questione, comune a più imputati (motivi quarto e quinto del ricorso per D'US dell'avv. RO, i primi tre motivi del ricorso avv. Vannetiello per PO e RI, il primo motivo del ricorso nell'interesse del RI a firma avv. Ferone, il primo dei motivi nuovi sottoscritti personalmente dal D'US, pervenuti in cancelleria il 30 novembre scorso, ma tempestivi in quanto presentati il 9-11-2016 ex art.123 cod. proc. pen. dall'imputato detenuto), è stata sostanzialmente prospettata, nel complesso delle censure proposte, sotto il profilo della violazione, da un lato, degli artt. 12, 15 e 17 cod. proc. pen., dell'art. 25 Cost. e dei criteri stabiliti da Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013 - dep. 21/06/2013, Taricco, Rv. 255345, dall'altro dell'art. 178 lett. b) (violazione segnalata con memoria dell'avv. Vannetiello nel corso del giudizio di appello), da ultimo del diritto di difesa (art. 178 lett. c cod. proc. pen.) per la conseguente preclusione all'accesso al rito abbreviato in relazione a ciascuno dei due processi.
3. La questione è priva di fondamento sia pure per ragioni in parte diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata e da quelle prospettate dal Procuratore generale di udienza.
4. Secondo il Collegio, pur ricorrendo il caso di connessione previsto dall'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. in quanto i ricorrenti erano imputati di reati in parte di competenza per materia della corte di assise in parte di quella del tribunale, plausibilmente commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con conseguente operatività dell'art. 15 stesso codice e competenza della corte di assise per tutti i reati, l'incompetenza del tribunale per ragioni di connessione doveva essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 21, comma 3, cod. proc. pen., entro i termini previsti dal comma 2 della stessa norma. Il che non risulta sia stato fatto.
5. Posto, infatti, che, secondo la disposizione da ultimo citata, la questione deve essere rilevata o eccepita prima della conclusione dell'udienza preliminare, 12 o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., nella specie, nell'impossibilità di rispettare il primo termine (in quanto solo all'esito dell'udienza preliminare era intervenuto il provvedimento di separazione), il termine utile ultimo era quello previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., entro il quale non risulta, né i ricorrenti lo hanno sostenuto, proposta l'eccezione.
6. Infatti nella parte della sentenza di primo grado denominata 'svolgimento del processo', in cui sono puntualmente annotate le tappe processuali propedeutiche alla dichiarazione di apertura del dibattimento (dichiarazioni di contumacia, lettura del provvedimento presidenziale di assegnazione del processo, rigetto della richiesta di estromissione delle parti civili), non figura la proposizione della questione di incompetenza per connessione sulla quale, in conseguenza, non risulta adottata alcuna decisione da parte del Tribunale di Napoli.
7. La non contestata, nei termini di legge, competenza di quest'ultima autorità giudiziaria, ha prodotto l'effetto di definitivamente radicarla sicché, per quanto quello basato sulla connessione sia anch'esso un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (Sez. U Taricco sopra citata), la circostanza che la sua violazione non sia stata fatta valere in termini rende improponibile anche la questione del mancato rispetto del principio costituzionale del giudice naturale, che deve comunque armonizzarsi con il sistema normativo sulla competenza (artt. 21 e segg. cod. proc. pen.).
8. Neppure ha fondamento la questione, questa sì astrattamente rilevabile in ogni stato e grado, proposta nel ricorso dell'avv. Vannetiello per PO e RI, dell'inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. La prospettazione è generica essendo il vizio di nullità assoluta configurato come un mero effetto dell'asserita abnormità -per quanto già rilevato insussistente- del provvedimento di separazione emesso dal Giudice dell'udienza preliminare, che costituirebbe, non è specificato perché, una 'indebita intromissione', ma comunque non considera che l'esercizio dell'azione penale è effettuato mediante la richiesta di rinvio a giudizio la quale, tra i requisiti formali dettati dall'art. 417 cod. proc. pen., non menziona l'indicazione del giudice dinanzi al quale deve essere disposto il giudizio, determinazione che, rimessa quindi al Giudice dell'udienza preliminare, non esercita alcuna influenza sul già effettuato esercizio dell'azione penale.
9. Più difensori hanno sollevato l'ulteriore questione della violazione del diritto di difesa per impossibilità di richiedere l'ammissione al rito abbreviato a seguito del provvedimento di separazione. 13 10. Anche questa questione, secondo il Collegio, avrebbe tuttavia dovuto essere sollevata in limine litis dinanzi al tribunale, mentre non risulta che ciò sia avvenuto, in quanto il pregiudizio alla scelta difensiva dell'imputato e alla sua aspettativa di una riduzione premiale della pena, non può che essere fatto valere, così come nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata illegittimamente dichiarata inammissibile o rigettata (Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014 - dep. 15/05/2014, Frija, Rv. 259078), prima della dichiarazione di apertura del dibattimento con conseguente diritto, ove la questione non sia accolta, di eventuale recupero dello sconto sanzionatorio all'esito del giudizio. 11. La questione di legittimità costituzionale prospettata nell'ambito del primo motivo nuovo del D'US, che fa leva sulla mancata previsione della possibilità di richiedere l'ammissione al giudizio abbreviato in caso di unica richiesta di rinvio a giudizio seguita da più decreti di rinvio a giudizio, non è rilevante nel caso in esame non essendo stata comunque tempestivamente presentata richiesta di ammissione al giudizio abbreviato. 12. L'ulteriore questione preliminare proposta nell'interesse del D'US (secondo motivo ricorso avv. RO), relativa a nullità della sentenza ex art. 181 cod. proc. pen. per non essere stato consentito all'imputato di rendere dichiarazioni per ultimo ai sensi dell'art. 523, comma 5, cod. proc. pen., è infondata non tanto perché, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, al momento della relativa richiesta, interpretata come di rendere spontanee dichiarazioni invece che di avere la parola per ultimo, la discussione era già in corso -fatto non ostativo all'esercizio della facoltà invocata-, quanto piuttosto perché, proprio essendo la discussione in corso, la nullità, a carattere relativo secondo quanto sostenuto nello stesso ricorso, avrebbe dovuto essere fatta valere non già, come preteso dall'impugnante, entro il limite temporale di cui all'art. 181, comma 4, stesso codice, e cioè con l'appello, bensì, come correttamente concluso dalla corte territoriale, immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo e quindi dinanzi al tribunale che, dopo la richiesta del D'US all'udienza del 3-7-2014, aveva tenuto ancora l'udienza del 7-7-2014 e quella del 18-7-2014. 13. Quanto all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni proposta con il primo motivo del ricorso per D'US a firma dell'avv. RO, in cui si precisa (a fronte del rilievo di aspecificità da parte della corte territoriale per mancata indicazione dei decreti autorizzativi) che la doglianza riguardava tutti i decreti autorizzativi delle intercettazioni, si osserva che, secondo consolidato indirizzo di legittimità, in tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in tale sede venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, non solo indicare specificamente l'atto 14 che si ritiene affetto dal vizio denunciato, ma anche, ammesso pure che l'indiscriminato riferimento del ricorrente a tutti i decreti possa definirsi specifico, la rilevanza, profilo sotto il quale il motivo di ricorso è del tutto silente, degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016 dep. 01/04/2016, Giorgini e altri, Rv. 266774). 14. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, incombe su chi denuncia con il ricorso per cassazione l'inutilizzabilità di determinati atti l'onere di indicare se ed in quale misura il giudice di merito li abbia posti a fondamento della sua decisione e le ragioni per le quali questa non sia in grado di resistere senza la loro valorizzazione (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza con la quale si denunciava genericamente l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche, senza che fossero specificati i singoli elementi di cui i giudici non avrebbero potuto tenere conto e senza che fosse chiarito il peso che tali elementi avevano avuto nell'economia della decisione impugnata: Sez. 2, n. 669 del 01/02/2000 - dep. 29/02/2000, Carloni, Rv. 215408). Profilo anche questo del tutto obliterato nel motivo di ricorso in esame. 15. Nel medesimo motivo il ricorrente 'insiste, altresì, sulla eccezione di legittimità costituzionale (artt. 3, 14, 15, 111 Cost., 266, comma 2, cod. proc. pen., art. 13 legge 152/1991) richiamando quanto a riguardo esposto nei motivi di appello'. 16. Benché la questione, per come sinteticamente proposta, sia inammissibile non essendo consentito il mero rinvio per relationem a motivi di appello senza indicarne il contenuto il che non permette l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, mentre l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 04/09/2015, B e altri, Rv. 264879), vale tuttavia la pena ricordare che la corte territoriale l'ha puntualmente esaminata e motivatamente disattesa. 17. Infatti, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., sollevata in relazione all'art. 14 Cost., che statuisce il principio dell'inviolabilità del domicilio, perché la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni, costituenti mezzo di ricerca della prova funzionale al 15 soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), con il quale il principio di inviolabilità del domicilio deve necessariamente coordinarsi, subendo la necessaria compressione, al pari di quanto previsto dall'art. 15 Cost. in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (In motivazione la S.C. ha osservato altresì che la previa autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione rende superflua l'indicazione da parte del giudice delle modalità da seguire nell'espletamento dell'attività materiale e tecnica da parte della polizia giudiziaria, e che la registrazione delle conversazioni intercettate offre la prova delle operazioni compiute nel luogo e nei tempi indicati dal giudice stesso e dal P.M.: Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013 - dep. 21/05/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255541). 18. Nulla il ricorrente ha opposto, limitandosi alla riedizione immotivata della questione, a tali perspicui argomenti, che del resto sono espressione del principio per il quale, in tema di intercettazioni ambientali, la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una delle naturali modalità attuative di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi implicitamente ammessa nel provvedimento che ha disposto le operazioni di intercettazione, senza la necessità di una specifica autorizzazione (Sez. 6, n. 14547 del 31/01/2011 - dep. 12/04/2011, Di Maggio e altri, Rv. 250032). 19. Ulteriore questione in rito a carattere generale è quella proposta nel terzo motivo del ricorso per D'US a firma avv. RO in ordine al diniego di rinnovazione del dibattimento, diniego ritenuto assolutamente carente di motivazione. 20. Per contro è il motivo di ricorso, come del resto l'omologo motivo di appello, ad essere generico. Già la corte territoriale aveva al riguardo osservato che la doglianza era priva dell'illustrazione delle specifiche ragioni per le quali la rinnovazione dell'esame dei principali collaboratori di giustizia e di alcuni testi fosse indispensabile per la decisione. Il ricorrente contrappone a tale ineccepibile argomento, riecheggiando la giurisprudenza della Corte EDU relativa al caso, del tutto estraneo a quello in esame, del ribaltamento in appello di una decisione assolutoria di primo grado, il rilievo che la complessità dei fatti rendeva inidonea 'una verifica solo sulle carte'. Assunto generico e che comunque prova troppo giacché, a darvi seguito, ne discenderebbe la conseguenza che in tutti i processi di qualche complessità le prove orali dovrebbero essere rinnovate nel giudizio di appello anche nel caso di 'doppia conforme'. 21. La questione di nullità per violazione delle norme previste a garanzia della partecipazione a distanza dell'imputato alle udienze, quanto in particolare alla possibilità di interloquire con il difensore (e correlata eccezione di 16 costituzionalità), proposta con il secondo dei motivi nuovi sottoscritti personalmente dal D'US, è inammissibile giacché i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 - dep. 10/02/2015, Comitini, Rv. 262343). La doglianza non appare invece inerente ai temi oggetto dei ricorsi principali presentati nell'interesse del prevenuto. 22. Il terzo dei motivi nuovi è, sotto altro profilo, inammissibile poiché la censura di omessa valutazione delle argomentazioni prospettate nelle memorie difensive dell'imputato non è accompagnata dall'indicazione delle ragioni ivi indicate a sostegno dell'inattendibilità soggettiva dei dichiaranti e dell'impossibilità di incrociare i relativi contributi dichiarativi in presenza della inaffidabilità delle loro ricostruzioni. È infatti inammissibile, come già osservato, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione di precedenti censure rinviando genericamente ad esse, ma senza indicarne il contenuto, così da impedire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 04/09/2015, B e altri, Rv. 264879). 23. Con riferimento al reato associativo i due ricorsi nell'interesse del D'US prospettano, sotto profili solo parzialmente diversi, violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen.. 24. Con il sesto motivo di doglianza, l'avv. RO ha dedotto la mancata formale acquisizione, nel contraddittorio delle parti, delle sentenze ritenute dimostrative dell'esistenza di un clan D'US e la loro mancata valutazione ai sensi degli artt. 238- bis e 192, comma 3, cod. proc. pen., oltre al travisamento del loro contenuto da cui non risulta la condanna dell'imputato. L'avv. Aricò, con il primo motivo di ricorso, ha lamentato a sua volta che la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 22-3-2004, che ha per l'appunto affermato l'esistenza di un clan camorristico denominato D'US, sia stata valutata in modo autonomo e non, secondo la norma appena richiamata, insieme con altri elementi di prova, evidenziando inoltre la diversità tra il profilo soggettivo del sodalizio già oggetto di definitivo accertamento giudiziale e quello dell'associazione in esame, i cui appartenenti sarebbero 'notevolmente' diversi da quelli dell'altra compagine, con conseguente non sovrapponibilità dei due aggregati. 17 25. La questione formale della mancata acquisizione delle sentenze (in particolare la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, sopra richiamata, confermata dalla Corte di appello della stessa sede, divenuta irrevocabile), oltre a non aver formato oggetto dell'appello a firma degli avv. RO e Cola depositato il 18-11-2014, e dei motivi nuovi in data 27-5-2015 sottoscritti dal secondo legale, è generica a fronte del riferimento, nella sentenza impugnata, alla circostanza che tali sentenze, oltre ad altre, tutte relative all'esistenza del clan D'US, risultano 'versate in atti'. 26. Correttamente, poi, la corte territoriale si è allineata all'indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova, la "notorietà" di un fatto quale l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. ben può desumersi in modo certo dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate in giudizio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34491 del 14/06/2012 - dep. 10/09/2012, Montagno Bozzone e altri, Rv. 253653). 27. Senza contare che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi perfino se non ancora divenute irrevocabili possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231677). 28. Nella specie la preesistenza del clan D'US è stata ritenuta riscontrata dagli elementi probatori acquisiti nel presente procedimento. 29. E' infatti infondata la doglianza secondo cui il già intervenuto giudicato sarebbe irrilevante per l'impossibilità di ritenere l'attuale sodalizio prosecuzione di quello già accertato in presenza della diversità dei rispettivi partecipanti e del fatto che DO D'US non figuri tra i condannati del precedente processo. 30. Le sentenze di merito, infatti, sinergicamente integrandosi a vicenda, hanno dato pienamente conto, non solo del fatto che l'altro sodalizio annoverava tra i suoi appartenenti CA LA (divenuto uno dei principali collaboratori di giustizia e coimputato, separatamente giudicato, degli attuali ricorrenti) e che l'area geografica di competenza era quella di Bagnoli, Cavalleggeri d'Aosta e Agnano, in tutto e per tutto coincidente con il perimetro di operatività dell'aggregato in esame, ma anche della circostanza che nell'altro processo DO D'US era comunque risultato nella posizione verticistica di capo clan riconosciuto, cui spettavano le decisioni più significative della vita dell'associazione, in particolare relative all'eliminazione di appartenenti a gruppi contrapposti. Donde l'infondatezza della proposta censura di travisamento giacché la sentenza impugnata non ha sostenuto, diversamente da quanto sembra ritenere la difesa, che D'US fosse stato condannato nel diverso 18 processo, ma solo che in esso era risultata la sua posizione apicale nel sodalizio, che tra l'altro già portava, emblematicamente, il suo nome. 31. Per quanto attiene alle ulteriori questioni prospettate con il primo motivo del ricorso nell'interesse del D'US a firma avv. Aricò, è conseguentemente infondata la doglianza relativa all'affermazione di responsabilità per il reato associativo (capo A) per asserita elusione della verifica della sussistenza degli elementi qualificanti l'associazione di stampo camorristico, che fa leva sull'affermata diversità, per relationem alla sentenza di primo grado, tra il sodalizio camorristico già giudicato e quello in esame. Comunque il dato della mafiosità della presente associazione non era stato oggetto di specifica censura nell'appello proposto nell'interesse dell'imputato, il cui fulcro era rappresentato dalla negazione che D'US fosse a capo di un'associazione. 32. Del pari infondato, ai limiti dell'inammissibilità, il sesto motivo del ricorso per D'US a firma dell'avv. RO che verte sullo stesso tema della responsabilità per il reato associativo con argomenti in parte simili a quelli di cui al primo motivo del ricorso già esaminato e in parte inerenti a risultanze probatorie, peraltro oggetto di specifica disamina nella sentenza impugnata. 33. Così tutt'altro che 'meri contatti', irrilevanti sotto il profilo del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., possono essere definiti i rapporti dell'imputato con D'LT e De SI, quest'ultimo definito in sentenza uno dei suoi quattro fedelissimi (gli altri erano LL, PO e LA), entrambi destinatari delle direttive del capo clan D'US, all'epoca sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS, direttive finalizzate alla gestione dei rapporti con gli altri affiliati, secondo l'organizzazione multilivello del sodalizio e la suddivisione in sottogruppi che non dovevano avere rapporti tra loro né dovevano comunicare direttamente al capo l'esito delle azioni demandate a ciascuno di essi. 34. Né coglie nel segno rilievo del ricorrente secondo cui D'US sarebbe estraneo agli esiti delle attività captative giacché, come evidenziato nella sentenza, risultano suoi contatti diretti con De SI aventi tra l'altro ad oggetto l'espressione di un giudizio critico sul AC poi divenuto collaboratore di giustizia con la conseguenza che i suoi familiari erano entrati nel mirino di iniziative ritorsive da parte del D'US- al quale i due discutevano se assicurare o meno l'assistenza di un difensore, elemento, questo, ritenuto con ragione dalla corte territoriale significativo del ruolo decisionale dell'imputato in un settore caratterizzante l'associazione di tipo mafioso, quello dell'assistenza ai detenuti, espressivo della particolare affectio che la contraddistingue. 35. Ugualmente l'asserita autonomia decisionale di alcuni soggetti coinvolti, prospettata nel ricorso come sintomo di inesistenza dell'aggregato, è 19 stata valutata in sentenza, senza profili di manifesta illogicità, come frutto di iniziative di singoli spregiudicati soggetti con robusto curriculum criminale, inidonee a scalfire la conclusione che le iniziative dirigenziali erano tutte riferibili al D'US, mentre il rilievo del ricorrente che nelle conversazioni intercettate l'imputato fosse descritto come all'oscuro delle illecite attività poste in essere dai loquenti, è generico non precisando di quali conversazioni si tratti. 36. Quanto osservato dimostra l'infondatezza del decimo dei motivi nuovi personali del D'US, laddove assume che l'affermazione di responsabilità per il reato associativo discenderebbe quale conseguenza automatica da quella per i reati fine. 37. La premessa al ricorso dell'avv. Aricò per D'US, il quarto dei motivi nuovi personali dell'imputato e il quarto motivo di quello a firma dell'avv. Vannetiello (qui evocato in quanto comune) denunciano, quest'ultimo anche sotto l'eccentrico profilo dell'inutilizzabilità, vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli indizi e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AC, AR, LA e OL, il primo ricorso evidenziando che tale giudizio non sarebbe in linea con gli indirizzi giurisprudenziali di legittimità (in particolare Sez.U, 1653/1993, Marino;
Sez. U, 20804/2013, IN), il motivo nuovo sostenendo che i collaboratori sono inaffidabili o perché portatori di astio nei confronti del D'US, o per non aver avuto mai contatti con lui, l'avv. Vannetiello prospettando una serie di elementi atti a minare, volta a volta, la credibilità soggettiva dei chiamanti, la loro attendibilità oggettiva, la presenza di riscontri alle chiamate. 38. Premesso che la sentenza impugnata ha dedicato a tali temi il paragrafo 4 intitolato 'Credibilità e attendibilità dei collaboratori' (da pag. 65 a pag. 67), essi saranno comunque affrontati specificamente in sede di trattazione delle responsabilità per i singoli reati. 39. Il secondo motivo del ricorso a firma avv. Aricò e, indiscriminatamente per una serie di reati, il settimo del ricorso dell'avv. RO, nonché il quinto dei motivi nuovi a firma del D'US, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo AA (tentata estorsione, ascritta al D'US quale mandante, in danno di TO IN quale legale rappresentante della società che eseguiva lavori di ristrutturazione nei locali destinati ad ufficio postale di proprietà del titolare della concessionaria Navalmotor), sono infondati. 40. Premesso che il motivo nuovo personale del D'US sembra riferirsi ad altro capo d'imputazione (quello sub CC), la circostanza, evidenziata dall'avv. Aricò, che uno dei due autori materiali già condannati per tale fatto, il AR, avesse dichiarato di aver ricevuto l'incarico dal PO invece che dal D'US, va considerata, ad avviso del Collegio, in connessione con le dichiarazioni del 20 correo AC, richiamate in sentenza, che ha attribuito il conferimento del proprio incarico al D'US cui PO doveva consegnare il denaro, risultando così confermato il coinvolgimento del D'US (oggetto della chiamata diretta di AC) anche da quella del AR in virtù dello stretto rapporto tra D'US e PO, senza alcuna violazione dei criteri di valutazione delle chiamate dettati dalla pronuncia delle Sezioni Unite IN più volte citata, secondo cui più chiamate de relato (caso diverso dal presente, nel quale una è diretta nei confronti del D'US, l'altra è diretta nei confronti del PO, nuncius del primo), non devono avere, per essere idonee al reciproco riscontro, la stessa fonte. 41. A tali risultanze va aggiunto, come risulta dalla sentenza di primo grado, il contributo, totalmente ignorato nei ricorsi, di un altro collaboratore di giustizia, DO GN, appartenente al clan ZI la cui area geografica di 'competenza' confinava con quella del clan D'US proprio nei pressi del cantiere del IN. GN ha riferito di come un tentativo posto in essere da lui e da un sodale di chiedere il pizzo all'imprenditore fosse stato intercettato e bloccato per l'appunto da uomini del D'US (tra i quali il PO) che rivendicavano la propria 'giurisdizione' sulla zona. 42. Quanto sopra, tenuto anche conto degli stretti legami tra il capo clan (D'US) e il suo braccio destro (PO), realizza, attraverso il riscontro reciproco, sotto vari versanti, delle dichiarazioni AR, AC e GN, la convergenza del molteplice sulla provenienza dal D'US dell'incarico estorsivo, legittimando la conclusione raggiunta dai primi giudici con percorso argomentativo indenne da vizi (pag. 68 sentenza primo grado), confermata dalla corte territoriale, che il mandante era il capo clan, il quale, tramite il PO, aveva anche fornito le indicazioni per individuare il titolare del cantiere, in particolare l'utilizzo da parte sua di un'autovettura Panda rossa, particolare del quale poco conta che non sia stata verificata la corrispondenza alla realtà, essendo comunque significativo in ottica accusatoria -posto che non vi è dubbio che il potenziale estorto fosse IN- che chi muoveva le fila dell'azione, avendo fornito quella indicazione, era D'US. 43. Il terzo motivo del ricorso avv. Aricò e il settimo del ricorso avv. RO, nonché -in parte qua- il sesto dei motivi nuovi a firma D'US, che investono la tentata estorsione ascritta al D'US, sempre in veste di mandante, di cui al capo CC, in danno di DO De UR (che operava per conto di Larefin sas su un cantiere anche in questo caso della Navalmotor, prossimo a quello dove lavorava l'impresa del IN), sono anch'essi infondati. 44. Invero le dichiarazioni de relato dei collaboratori AC, AR e GN ricevono, come evidenziato dai giudici di merito, decisivo riscontro da 21 un lato dall'incendio dell'escavatore di una ditta subappaltatrice che operava sul cantiere -fatto accertato che AC ha attribuito al AR su incarico del PO e che GN aveva appreso da NO (appartenente, come PO, al clan D'US)-, dall'altro, con definitiva chiusura del cerchio intorno alla persona del D'US, dal ritrovamento sull'autovettura di VA D'LT di un elenco di ditte impegnate in attività nel territorio di 'competenza' geografica del clan D'US, tra le quali la Larefin. 45. Elenco di cui lo stesso D'US si era autoattribuito la disponibilità pur indicandone la causale nell'esigenza di individuare le imprese da coinvolgere negli appalti del progetto c.d. di 'Bagnoli futura'. Causale con ragione ritenuta inverosimile sia perché l'imputato era, all'epoca, sottoposto a misura di prevenzione personale e non esercitava attività imprenditoriali (v. sentenza di secondo grado), sia perché le indagini successive avevano dimostrato che i nominativi annotati nell'elenco si riferivano a ditte sottoposte a richieste estorsive (v. sentenza di primo grado). 46. Insussistente è poi l'error in iudicando -e infondata la relativa censura- lamentato dall'avv. Aricò per avere la presunta vittima escluso di aver ricevuto richieste estorsive, giacché la sentenza di primo grado ha logicamente argomentato il contrasto tra tale affermazione e il pesante clima di intimidazione -del resto non negato dal ricorrente- descritto dalla stessa persona offesa (incendio dell'escavatore, telefonate di minaccia e altre forme di pressione). 47. Per quanto riguarda il quarto motivo del ricorso a firma avv. Aricò (e il settimo del ricorso dell'avv. RO, nonché -in parte qua- il sesto dei motivi nuovi a firma D'US) in ordine al capo BBB, tentata estorsione ai danni di RI LD, il quale aveva riferito di un episodio intimidatorio di cui era stato vittima, sul cantiere, un suo dipendente, la circostanza evidenziata dalla difesa secondo cui l'autore materiale del comportamento intimidatorio sarebbe stato il GN, estraneo al clan D'US, il quale avrebbe ammesso di essersi recato su quel cantiere, non comporta la dedotta violazione dell'art. 192, secondo comma, cod. proc. pen.. 48. In primo luogo va ricordato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, De Angelis e altro, Rv. 266924). 49. Nella specie le sentenze di primo e secondo grado hanno valorizzato, con motivazione esente da tali vizi, la schiacciante prova logico indiziaria 22 rappresentata dall'inclusione del nominativo della ditta dell'imprenditore nell'elenco sequestrato al D'LT, vero 'libro mastro' delle estorsioni seriali del clan, che annoverava imprese operanti nel territorio di esclusiva pertinenza criminale del gruppo, territorio inaccessibile agli appartenenti a clan diversi per quanto aventi 'competenza' su zone limitrofe (si richiama quanto riferito dal GN a proposito della vicenda della tentata estorsione IN in cui il clan ZI aveva tentato di inserirsi ritenendo il cantiere rientrante nella zona di propria competenza territoriale, venendo però immediatamente stoppato da uomini del clan D'US). 50. Né rileva il richiamo, nel motivo nuovo del D'US, alla circostanza che LD avesse negato consegne di denaro dopo la relativa richiesta, posto che il delitto è stato contestato e ritenuto nella forma tentata. 51. Non maggiormente fondato il quinto motivo del ricorso avv. Aricò nonché -in parte qua- il sesto dei motivi nuovi a firma D'US relativi al capo CCC, estorsione in danno di TO SC (Coop. La Sirena). 52. Mentre la doglianza personale del D'US sul punto è assolutamente generica (la vicenda sarebbe inverosimile, non sarebbero state considerate le deduzioni difensive), si osserva, contrariamente all'assunto della difesa circa la mancata indicazione dell'apporto causale del D'US, che il contributo di questi è stato individuato nel relativo incarico conferito al D'LT desunto: a) dall'appunto sequestrato a quest'ultimo dove al nome di SC si accompagna l'indicazione di € 2000 che l'imprenditore ha confermato di aver pagato per ottenere la restituzione -mai avvenuta di un'autovettura sottratta sul cantiere ad un suo operaio che l'aveva noleggiata;
b) dal fatto che D'US ha ammesso di essere stato a conoscenza della vicenda sia pure aggiungendo di aver genericamente appreso da D'LT del furto dell'autovettura sul cantiere del SC e che questi aveva ricevuto la richiesta dei € 2000 per il riscatto;
c) dalla circostanza risultante dalla sentenza di primo grado, e non contestata dall'imputato, che il nominativo del SC fosse incluso nell'elenco degli imprenditori da sottoporre ad estorsione, del quale D'US ha rivendicato il possesso. 53. Quanto sopra e in particolare la, per quanto generica, ammissione di conoscenza del D'US, al quale non poteva essere stato riportato un semplice 'sentito dire' da colui che era invece l'autore materiale del fatto, come dimostrato dall'appunto sequestratogli sulla 'transazione' con l'imprenditore, legittima la conclusione, di cui alla sentenza impugnata, che D'LT, quale braccio operativo del capo clan nel settore delle estorsioni, gli avesse chiesto il placet all'operazione. 23 54. Il settimo motivo del ricorso avv. RO, quanto al reato in esame, pone ingiustificatamente il dubbio che la sentenza di primo grado abbia in motivazione assolto l'imputato anche dal reato di estorsione (poi omettendo tale pronuncia in dispositivo), dal momento che la sentenza impugnata precisa, in linea con la motivazione ed il dispositivo di quella di primo grado, che l'assoluzione aveva riguardato solo l'imputazione di ricettazione compresa nel medesimo capo CCC, sul rilievo che la mancata restituzione dell'autovettura rubata era indicativa del fatto che gli estorsori non ne avevano mai avuto la disponibilità. 55. Relativamente all'estorsione in danno del fruttivendolo GA IS (capo QQQ), l'avv. Aricò deduce, attraverso il sesto motivo del ricorso, con la censura di violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., la mancata convergenza tra la chiamata di correo del collaboratore LA (che aveva dichiarato la provenienza del mandato dal D'US arricchendo il proprio racconto con dettagli circa il suo legame di amicizia con la vittima -confermato dal AC-, il quale aveva il negozio nei pressi di casa sua, e che egli aveva cercato invano di salvaguardare scontrandosi con la politica del capo clan di indiscriminata imposizione del pizzo nelle aree di Bagnoli e di Agnano) e quella del AC (che aveva riferito di aver ricevuto l'incarico dal De SI), nonché l'omessa indicazione dei concreti elementi di prova del contributo del ricorrente all'estorsione. 56. La doglianza è priva di fondamento poiché, a differenza da quanto opinato nel motivo, la convergenza tra le due chiamate, entrambe dirette, discende, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, dallo 'stretto collegamento' tra i chiamati D'US e De SI, quest'ultimo fedelissimo del primo nella struttura oligarchica multilivello del sodalizio, mentre è evidente come il contributo del D'US sia stato ravvisato, è appena il caso di dirlo, per l'appunto nel conferimento dell'incarico, tipica forma di manifestazione del concorso morale. 57. Del resto le due chiamate, come sottolineato nella sentenza di primo grado, convergono tanto nell'affermazione che il pizzo era destinato al clan D'US, rendendo così indifferente la provenienza formale dell'incarico (dal capo clan piuttosto che da uno dei suoi più vicini adepti), quanto nel coinvolgimento nell'operazione anche del PO. 58. Ne discende anche l'inammissibilità sul punto del sesto motivo nuovo del D'US, che tra l'altro pretende di argomentare la non convergenza tra le chiamate mettendo a confronto brani soggettivamente selezionati di esse, di cui sollecita una nuova e diversa valutazione. 59. Il settimo motivo del ricorso avv. Aricò e l'ottavo dei motivi nuovi del D'US (quest'ultimo ancora una volta mettendo a confronto stralci di 24 deposizioni, per di più commentate singolarmente e non nel loro insieme), vertenti sui capi HH, II, NN, OO relativi ai tentati omicidi NC e RI e alle correlate violazioni alla legge sulle armi, censurano l'errata valutazione delle chiamate in correità in ordine ad entrambi i reati tentati. 60. Quanto al delitto ai danni di NC, si lamenta circolarità della prova giacché la chiamata diretta del D'US (quale mandante) proveniente dal LA e quella de relato proveniente dal AC (che ha indicato come proprio diretto mandante il LA), farebbero capo alla stessa fonte (LA) essendo così inidonee al riscontro reciproco. 61. Poiché è evidente il richiamo da parte del ricorrente all'esigenza dell'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse, che costituisce una delle condizioni fissate dalla già ricordata sentenza Sez. U. IN affinché la chiamata in correità o in reità de relato, non asseverata dalla fonte diretta, possa dirsi riscontrata da altra o da altre chiamate di analogo tenore (quindi de relato) (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/2013, IN e altri, Rv. 25514301), s'impone un primo rilievo e cioè che la chiamata proveniente da LA è diretta e non de relato, essendo la sua fonte il D'US stesso. 62. La questione è quindi stabilire non già se LA possa riscontrare AC, come assume il difensore ricorrente, ma piuttosto se la chiamata de relato di AC possa fungere da riscontro a quella, diretta, di LA. I giudici di merito, nella motivazione integrata delle due sentenze, hanno dato risposta positiva al quesito richiamando ulteriori elementi trascurati nel ricorso e nei motivi nuovi. 63. Il primo è che la chiamata di AC, de relato quanto alla riferibilità al D'US dell'incarico omicidiario ricevuto da LA, è però diretta quanto alla provenienza dell'arma dal D'US, dal quale erano fornite tutte le armi utilizzate in fatti di sangue, il che consente di qualificare sostanzialmente come oggetto della sua chiamata diretta anche la provenienza dal capo clan del mandato ad uccidere, del resto avvalorata, come ricorda la sentenza di primo grado, dal fatto che AC aveva riferito come, dopo un precedente omicidio, quello di VA IT, messo a segno dallo stesso AC, D'US gli avesse mandato a dire, tramite PO e RI, di tenersi pronto per un altro omicidio da eseguirsi dopo Natale, con evidente riferimento a quello di NC. 64. Il secondo elemento è che non vi è nulla di strano nel fatto che AC fosse stato informato tramite terzi del mandato del D'US poiché quest'ultimo, come risulta anche dall'ambasciata' appena ricordata trasmessa al AC tramite PO e RI, era solito tenere distinta la propria posizione da quella di coloro che, nel gruppo, erano deputati a mansioni 25 esecutive, con i quali si interfacciava tramite i pochi affiliati, tra i quali LA, ammessi ad avere contatti diretti con lui. 65. Né va dimenticato, ad escludere ogni sospetto di collusione, che nella specie i rapporti personali dei chiamanti tra di loro e con la fonte diretta sono indiscussi, essendo tutti appartenenti alla medesima compagine mafiosa a struttura multilivello. 66. Occorre ancora aggiungere che la circolarità delle chiamate è stata esclusa dai primi giudici anche per il fatto che le ragioni del delitto proprie del sodalizio (favorire il clan DI e contrastare il clan NT che rivendicava spazi territoriali di gestione di pertinenza del D'US) erano state oggetto di commento del AC con PO. Mentre l'assunto dell'irrilevanza del portato dichiarativo del OL -il quale, in precedenza, aveva anch'egli ricevuto dal D'US l'incarico di eliminare la vittima (progetto non andato a buon fine per il sequestro delle armi che dovevano essere utilizzate)-, è del tutto infondato giacché, per quanto ritenuto dalla corte napoletana non strettamente necessario a sostegno dell'affermazione di responsabilità, vale nondimeno a dimostrare, stante l'affidamento dell'incarico in tempi diversi a soggetti diversi, che l'omicidio NC rientrava nei programmi dell'associazione rispondendo ad un interesse stabile del D'US all'eliminazione della vittima, come evidenziato nella sentenza di primo grado a pag. 78. 67. Anche l'ottavo motivo del ricorso per D'US a firma dell'avv. RO, vertente sempre sull'omicidio NC, non merita accoglimento. 68. Il tema della credibilità di LA e di AC che, positivamente valutata dai giudici di merito perché da tempo collaboratori di già sperimentata affidabilità in altri giudizi, è messa in dubbio nel ricorso per i loro motivi di ostilità verso la vittima della quale avevano un interesse diretto a liberarsi, ha costituito oggetto di ulteriore specifico vaglio nella sentenza impugnata, esente da vizi spendibili in questa sede, laddove si è osservato che i contrasti personali dei collaboratori con la vittima non erano tuttavia idonei ad elidere la fondatezza della ricostruzione del fatto, corroborata, nella sua matrice camorristica, dalle modalità esecutive descritte dallo stesso NC il quale aveva pure riconosciuto di essere vicino al clan NT, così fornendo un ulteriore tassello a supporto del movente omicidiario indicato dai collaboratori. 69. Né tale conclusione è scalfita dal rilievo del ricorrente secondo cui il movente rappresentato dal favore ai DI per vendicarli della partecipazione di NC all'omicidio di GE 'o curto, sarebbe contrastato dal mancato inserimento di NC tra gli imputati per tale omicidio, sia per il carattere bifronte del movente (l'altro profilo è l'avvertimento al clan NT, al quale la vittima era vicina, che tendeva ad invadere spazi del clan D'US), sia per 26 l'assertività dell'assunto, sia comunque per l'irrilevanza della mancata formale imputazione di NC per la partecipazione a quel fatto di sangue. 70. Quanto agli ulteriori rilievi, sempre inerenti al giudizio di attendibilità dei propalanti e in particolare all'asserita circolarità della prova, è sufficiente richiamare quanto già osservato trattando l'omologo motivo del ricorso dell'avv. Aricò, mentre la circostanza che la corte territoriale avrebbe ignorato che AC aveva ricevuto l'incarico da PO senza indicare la fonte primaria dello stesso, non fa che confermare che l'incarico proveniva comunque da uno di coloro che si collocavano al livello immediatamente sottostante quello del capo clan, secondo quanto osservato nella sentenza di primo grado (pag. 72), dove si afferma che a AC l'incarico, proveniente dal D'US, era stato comunicato da LA, a sua volta incaricato da PO, a riscontro della conclusione della fungibilità di LA e di PO quali portavoce del capo clan nei confronti della manovalanza. 71. Ne consegue che il sospetto che fonte primaria del mandato possa essere stato lo stesso LA, mosso da ragioni personali in quanto in contrasto con NC (oltre che interessato ad accusare falsamente D'US per contrasti con lo stesso), è destinato a rimanere tale in quanto smentito dalle chiamate, in vario modo intersecantisi, dello stesso LA, del AC (il quale ha pure riferito, come sopra ricordato, di essere stato allertato, dopo l'omicidio IT, dal D'US, tramite PO e RI, affinché si tenesse pronto per un ulteriore omicidio da commettere dopo natale) e del OL, tutte collimanti in particolare sull'individuazione del movente negli interessi del clan D'US. 72. Sul reato relativo all'arma da fuoco usata
contro
NC, mentre sono del tutto irrilevanti le circostanze che essa non fosse stata né portata né detenuta dall'imputato, dato il suo ruolo di concorrente morale nel fatto che richiedeva l'uso di un'arma da sparo, si è già anche osservato come risulti che la fornitura delle armi per tutti i fatti di sangue era appannaggio del capo clan. 73. Quanto al tentato omicidio RI (ancora settimo motivo del ricorso a firma avv. Aricò nell'interesse di D'US, nonché nono dei motivi nuovi, quest'ultimo strutturato con la inammissibile tecnica della citazione selezionata di brani delle dichiarazioni dei collaboratori seguita dalla loro valutazione ex novo), la censura di mancanza di motivazione sul momento in cui AC avrebbe ricevuto il mandato da PO (cui il ricorrente collega l'assenza di riscontro ad un momento fondamentale della ricostruzione del fatto), è manifestamente infondata. 74. Premesso che LA è fonte diretta, avendo dichiarato di aver ricevuto il mandato dal D'US, l'autonoma chiamata de relato proveniente da 27 AC (che, secondo la sentenza di primo grado, aveva ricevuto il mandato da PO su ordine del D'US) è idonea al riscontro, essendo stata logicamente ritenuta dalla corte territoriale riconducibile anch'essa al D'US poiché quel fatto di sangue s'inquadra nel momento storico del concitato avvicendarsi di fatti di sangue sul territorio di operatività del clan (dicembre 2007 omicidio IT, gennaio 2008 tentato omicidio NC, 14-2-2008 tentato omicidio RI, 14-6-2008 omicidio Toller, 15-1-2009 omicidio Colle), tutti riferibili al clan D'US e sostanzialmente riconducibili allo stesso commando armato. Del resto anche la composizione del gruppo e le motivazioni del fatto (vendetta contro il transfuga -dal clan D'US- Esposito o topo, appoggiato con finanziamenti dal RI) collimano nelle convergenti dichiarazioni dei pentiti. 75. Non maggiormente fondato l'omologo profilo dell'ottavo motivo del ricorso a firma dell'avv. RO (assenza di motivazione sull'inattendibilità delle dichiarazioni del LA e sulla mancanza di riscontri individualizzanti in quanto l'unico chiamante diretto è costui) essendosi già detto dell'idoneità della chiamata in correità de relato del AC a riscontrare quella diretta del LA anche grazie al motivato inquadramento del fatto di sangue in una strategia camorristica, funzionale al mantenimento delle posizioni di preminenza sul territorio, iniziata a fine 2007 e perpetuatasi nel 2008, tale da smentire alla radice qualunque ipotesi di riconducibilità del tentato omicidio RI a singoli componenti del sodalizio. Senza dimenticare il ruolo fungibile di LA e PO nella trasmissione degli ordini del capo agli addetti a mansioni esecutive, in linea con la struttura verticistica multilivello del sodalizio. 76. L'ultimo profilo dell'ottavo motivo del ricorso dell'avv. RO, relativo al capo RR, è inammissibile, essendo ancora una volta imperniato, nel dedurre apoditticità ed illogicità della motivazione, sul mancato ritrovamento dell'arma collegata al capo QQ per il quale è intervenuta assoluzione. 77. Invero, mentre per quest'ultimo reato -un ulteriore agguato- l'assoluzione risulta giustificata dal mancato raggiungimento della soglia degli atti preparatori punibili di un tentato omicidio, sulla circostanza che il commando fosse armato e circa la riferibilità al vertice del sodalizio dell'iniziativa della spedizione punitiva la corte territoriale ha ritenuto convergenti le chiamate di AC e LA, svalutando il mancato ritrovamento dell'arma sul rilievo del lasso temporale intercorso prima del controllo. La doglianza non costituisce quindi che la riedizione di quella già proposta con l'appello, motivatamente disattesa in sentenza. 78. Pure, per altro verso, inammissibile l'ottavo motivo del ricorso dell'avv. Aricò avente ad oggetto violazione di legge e vizio di motivazione sul 28 riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, trattandosi di questione non oggetto dell'appello a firma avv. RO e avv. Cola. 79. Il decimo dei motivi nuovi personali del D'US è inammissibile per genericità nella parte in cui costituisce sostanzialmente la sintesi generale di doglianze già dedotte, e comunque sopra esaminate, negli altri motivi. 80. Da ultimo, e per concludere sui ricorsi nell'interesse del D'US, il nono motivo del ricorso a firma avv. RO, che lamenta eccessività della pena e mancata giustificazione del diniego di attenuanti generiche, è inammissibile per aspecificità non misurandosi con le ragioni esposte in sentenza a pag. 87, penultimo capoverso, a sostegno tanto della determinazione della pena base, quanto della non meritevolezza delle generiche. TR 81. I ricorsi nell'interesse del PO meritano in parte accoglimento. 82. Quello a firma dell'avv. Valentino è fondato quanto al primo motivo ed al secondo limitatamente al reato di cui al capo VV. 83. Il primo motivo, che investe, con la deduzione di vari vizi di legittimità, I' 'aggravante' del ruolo di organizzatore attribuito all'imputato (in realtà la condotta di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen. costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione: Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014 - dep. 21/02/2014, LD e altri, Rv. 25830401), fa correttamente leva sull'assenza di autonomia decisionale del PO rispetto al D'US, essendo le sue funzioni sempre esecutive delle decisioni di quest'ultimo, anche nei settori nevralgici della fornitura di armi ai gruppi di fuoco, dell'elargizione di somme di denaro, del coordinamento degli autori materiali dei reati scopo. 84. La motivazione della corte territoriale che, dopo aver sottovalutato la qualifica di capodecina riconosciuta all'imputato nella sentenza di primo grado, lo ha considerato longa manus del D'US ed indispensabile elemento di collegamento tra costui e gli altri sodali, non soddisfa l'esigenza dei requisiti di sovrintendenza alla gestione del sodalizio e di assunzione di compiti decisionali che devono caratterizzare il ruolo direttivo nell'ambito di un'associazione per delinquere di tipo mafioso (Sez. 6, n. 9104 del 14/10/1997 - dep. 04/08/1998, Arena N, Rv. 21157701). 85. PO, invero, per quanto collocato peraltro non da solo ma con altri- ad un livello immediatamente sottordinato a quello del capo clan (che solo con alcuni adepti, tra i quali appunto PO, aveva contatti diretti), era un sostanziale nuncius, anche se di fiducia, delle decisioni maturate al più alto livello, come conferma anche il fatto che gli incarichi che egli -o LA- 29 ricevevano direttamente dal D'US erano poi da loro trasmessi agli associati che dovevano affiancarli nell'esecuzione dei reati fine. PO era infatti anche coautore materiale delle azioni criminose più importanti del gruppo la gestione dei rapporti con i componenti del quale, valorizzata nella sentenza, per quanto formalmente autonoma, era sempre in funzione intermediaria di scelte e di decisioni altrui, in assenza, quindi, di un ruolo apicale o di una posizione dirigenziale sintomatici della più grave condotta di cui al secondo comma della norma incriminatrice. 86. Né tali conclusioni sono elise dalla posizione di vertice nell'ambito del traffico di stupefacenti, accreditata al prevenuto dalla corte di merito, trattandosi di attività non condivisa, per quanto pacificamente emerso, dal D'US, che si limitava a tollerare che alcuni affiliati esigessero dagli spacciatori, e si dividessero tra loro, una sorta di tassa per l'esercizio dell'attività nell'area geografica di competenza del sodalizio, donde il ruolo attribuito al PO in quel campo risulta del tutto estraneo ai fini dell'associazione. 87. Il relativo capo della sentenza merita quindi annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto, ferma restando la responsabilità del PO per la condotta di cui al primo comma dell'art. 416-bis cod. pen.. 88. Come preannunciato, è fondato pure il terzo motivo del ricorso in esame relativamente al capo VV (tentata rapina alla gioielleria Castiglione) in quanto dei due chiamanti in correità, AR e AC, il secondo, che aveva sostenuto di aver partecipato alla rapina con AR e con PO, era risultato detenuto all'epoca del fatto e addirittura già collaborante. 89. La sua qualificazione, per questo motivo, da parte dei giudici di merito come chiamante de relato (il tribunale semplicemente affermando che egli, in quanto tale, riscontrava il AR -che aveva attribuito a se stesso ed al PO il ruolo di 'specchiettisti'-; la corte di appello osservando illogicamente che AC aveva fatto riferimento ad una sua conoscenza diretta senza quindi indicare la fonte di riferimento di cui comunque la parte interessata non aveva chiesto l'esame), è pertanto frutto di una disinvolta trasformazione della veste processuale del AC, non accompagnata dalla necessaria verifica delle possibilità di conoscenza da parte sua di quel fatto criminoso, resa del resto impossibile dall'affermata -ma oggettivamente smentita dallo stato di detenzione partecipazione diretta al reato. Affermazione la cui involontaria erroneità va probabilmente attribuita a sovrapposizione di ricordi o a confusione tra i più fatti criminosi dei quali il collaborante era stato autore in concorso con altri, ma che, per questo, non inficia la sua riscontrata, generale credibilità. 90. In presenza, dunque, della violazione dei criteri di valutazione delle chiamate in correità e della sopravvivenza di un'unica chiamata di correo (quella 30 del AR) non riscontrata da altri elementi, la sentenza, anche per il capo in questione, va annullata senza rinvio, in questo caso per non avere l'imputato commesso il fatto. 91. Il secondo motivo del ricorso nell'interesse del PO a firma dell'avv. Valentino è per il resto infondato non sussistendo la predetta violazione quanto all'affermazione di responsabilità per gli altri capi d'accusa. 92. In ordine al capo NN (il tentato omicidio RI) l'asserita divergenza tra i due chiamanti (LA e AC) sulla provenienza dell'arma usata non tiene conto, in primo luogo, del fatto che gli uomini armati in quella azione erano due (AC e RI) -anche se fu uno solo, il RI, a sparare contro la vittima-, e che due erano quindi le armi in dotazione al gruppo. 93. In secondo luogo, il ricorrente non contesta i plurimi profili di convergenza delle chiamate, entrambe dirette, valorizzati dalla corte territoriale (movente, ruoli, presenza di PO, individuazione del tipo delle armi utilizzate, stratagemma inventato da LA per procurarsi un alibi). 94. Da ultimo, e soprattutto, non ricorre un sostanziale contrasto circa la provenienza delle armi giacché quello apparente evidenziato nel ricorso trova ん composizione nella motivazione integrata delle sentenze di primo e secondo grado. Risulta così, da un lato, che, secondo AC, la pistola portata da lui gli era stata data dal LA, non sapeva chi avesse fornito l'arma al RI, ma comunque le armi del clan provenivano sempre dal D'US, dall'altro, a dire del LA, che le armi erano state procurate dal PO. 95. E' quindi logica la conclusione che LA, ricevute entrambe le armi da quest'ultimo, diretto referente del D'US, ne avesse affidata una al AC -che ha infatti dichiarato di averla materialmente ricevuta da lui- ed una al RI. 96. In ordine all'estorsione a danno di GA IS, titolare di un negozio di frutta e verdura (capo QQQ), l'addebito di genericità mosso alla chiamata dei collaboranti è privo di qualunque fondamento. E' invero emerso dalle convergenti e dettagliate dichiarazioni, valorizzate dai giudici di merito, tanto del LA che del AC che il IS, conoscente del primo in quanto il suo negozio era vicino all'abitazione del LA, era stato assoggettato, nonostante i tentativi di resistenza del LA, a periodico pizzo per volere del D'US -il quale attuava una politica indiscriminata di imposizione nell'area di Bagnoli ed Agnano ed al quale i proventi erano destinati-, e che in una occasione la somma di € 500 era stata consegnata dall'estorto nelle mani dell'imputato. 97. Quanto all'estorsione NO (capo T), la tesi dell'asserita mancata valutazione del tempo intercorso tra la cessazione delle minacce e la dazione di denaro, che eliderebbe il nesso causale tra le prime e la seconda rendendo 31 configurabile il mero tentativo, da un lato contiene elementi di novità rispetto al devoluto in appello (che configurava, poco realisticamente, la dazione come spontanea al fine di assicurare che il cantiere non fosse 'disturbato'), dall'altro trascura che la dazione, per quanto il relativo importo fosse stato transatto tra NO e PO in diminuzione rispetto alla richiesta originaria, integrava per l'appunto, come risulta dalle sentenze di merito, il corrispettivo della protezione del cantiere, necessitata per poter continuare a lavorare lì (con implicita minaccia di possibili danni in caso di rifiuto), come del resto ben percepito dall'imprenditore che, una volta subito il furto di attrezzature sul cantiere, si era rivolto a PO per ottenerne il recupero, prontamente assicuratogli secondo quanto riferito dalla p.o.. 98. Quanto al capo al capo AAAA, si rimanda alla successiva trattazione del motivo settimo bis formulato nel ricorso sempre nell'interesse del PO a firma dell'avv. Vannetiello. 99. Il terzo motivo costituisce la riedizione di doglianze esaminate e motivatamente disattese nella sentenza in ordine alla valutazione dell'alibi relativo alla presenza di PO sul luogo di lavoro negli orari dei tentati omicidi NC e RI. Quanto al primo dei due fatti di sangue, va comunque ribadita l'irrilevanza di tale prova, anche in caso di valutazione positiva della stessa, posto che il ruolo ascritto all'imputato è di tipo organizzativo, integrato dagli appostamenti preliminari al fatto e dalla fornitura dell'arma al RI. Quanto al secondo, la corte territoriale, a pag. 94 della sentenza impugnata, ha meticolosamente indicato -sul tema si tornerà in modo più approfondito trattando il ricorso dell'avv. Vannetiello- le ragioni a sostegno della possibilità di allontanamento del PO dal lavoro prima dell'orario finale (le ore 19, mentre il tentato omicidio si colloca al più presto solo un'ora prima), come del resto avvenuto in un'altra occasione, valorizzata al solo scopo, diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente che appunta la sua doglianza specificamente su tale profilo, di conferire plausibilità alla tesi dell'abbandono in anticipo del posto di lavoro. 100. Il quarto motivo resta assorbito in virtù del parziale accoglimento del ricorso e, come si dirà, di quello a firma dell'avv. Vannetiello. 101.I primi tre motivi, in rito, del ricorso proposto nell'interesse del PO e del RI (per quest'ultimo relativamente alle questioni comuni e ai reati specificamente ascrittigli) dall'avv. Vannetiello, sono stati già sopra esaminati. Il quarto, che deduce inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AC, AR, LA e OL per generale inattendibilità soggettiva e assenza di credibilità complessiva, sarà valutato -non senza ribadire che la corte territoriale ha dedicato alla questione, in termini altrettanto generali, il 32 capitolo che inizia alla pag. 65 denominato 'Credibilità e attendibilità dei collaboratori' in relazione ai singoli episodi criminosi oggetto del ricorso. Va comunque rimarcato che, a differenza dal vizio prospettato e cioè quello di inutilizzabilità del dato processuale, la questione deve porsi piuttosto in termini di eventuale violazione dei criteri di valutazione delle chiamate in reità o correità, secondo il disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e di eventuale correlato vizio di motivazione. 102. Il quinto motivo, relativo al capo VV, tentata rapina alla gioielleria Castiglione, è fondato per le ragioni, e con le conseguenze, già indicate trattando l'analoga doglianza dedotta nel ricorso a firma dell'avv. Valentino. 103. Le doglianze di cui al sesto motivo, afferente al capo QQQ, l'estorsione ai danni del IS, titolare del negozio di frutta e verdura sito nei pressi dell'abitazione del LA, sono già state esaminate, e ritenute prive di fondamento, trattando l'omologo motivo del ricorso dell'avv. Valentino. La circostanza che la chiamata di LA sia stata ritenuta, nel separato processo a carico di altri coimputati, inidonea a stabilire un collegamento tra i singoli e la condotta estorsiva, non può valere sic et simpliciter anche nel presente, in quanto le ritenute lacunosità e genericità della dichiarazione nei confronti degli originari coimputati De SI e NO, separatamente giudicati, non si estende automaticamente a quella nei confronti del PO, né sono stati indicati i motivi per i quali quella valutazione sarebbe valida anche nel caso in esame, nel quale a tale chiamata si affianca quella convergente del AC, del pari diretta. Correttamente, poi, i giudici di merito non hanno attribuito rilevanza al fatto che la p.o. avesse negato di essere stata vittima di estorsione nell'ovvio sottinteso che la reticenza fosse dovuta al timore di ritorsioni, sempre ravvisabile, in base a massime di comune esperienza, in territori permeati dalla criminalità organizzata. 104. L'esame del motivo settimo bis deve, per ragioni di priorità logica, precedere quello del settimo motivo, riguardando il primo la sussistenza del reato AAAA, il secondo la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991. 105.Il motivo settimo bis, che prospetta contrasto tra la motivazione della sentenza e le intercettazioni PO/RP in data 9-2-2008, nelle quali, parlandosi di un guadagno previsto dalla vendita di 700/800 euro, sarebbe evidente il riferimento a qualcosa di diverso dalla droga, del peso di soli tre grammi circa, rinvenuta indosso a RP, peraltro mai detenuta da PO, è privo di fondamento, come il corrispondente del ricorso avv. Valentino. 106. La doglianza prospetta infatti un'interpretazione delle intercettazioni alternativa a quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito, secondo i 33 quali non solo la piccola quantità era stata sequestrata a RP proprio grazie all'attività captativa, ma questi era rimasto in possesso di un altro quantitativo, senza che gli altri se ne fossero accorti, che i due (RP e PO) intendevano vendere appropriandosi del ricavato. 107. Quella formulata dall'avv. Valentino pretende, per altro verso, che il reato non si sarebbe concretizzato in quanto le intercettazioni darebbero conto soltanto dell'intenzione di cessione della droga, trascurando che la contestazione è di detenzione a fini di spaccio, puntualmente realizzata. 108. Fondato è invece il settimo motivo del ricorso in esame. Il fatto è stato qualificato ai sensi del comma quinto dell'art. 73 dPR 309/1990, ipotesi autonoma di reato, e le doglianze prospettate in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 hanno fondamento. Invero al riguardo la motivazione della sentenza di primo grado è sostanzialmente silente mentre quella impugnata giustifica il riconoscimento dell'aggravante sulla base del metodo di gestione della 'piazza' degli stupefacenti (PO ed altri imponevano la corresponsione di percentuali agli spacciatori che operavano nell'ambito della giurisdizione territoriale del sodalizio, sistema non condiviso ma solo tollerato dal D'US) e della destinazione dei proventi ad alcuni esponenti del clan. Argomenti assai deboli, essendo il primo non significativo di metodo mafioso, il secondo indicativo del fine di agevolare singoli affiliati al sodalizio, non l'attività dell'associazione mafiosa. 109. Esclusa quindi l'aggravante, va dato atto della prescrizione del reato, maturata il 9-3-2016 risalendo il fatto al 9-2-2008 ed essendo il periodo di sospensione pari a mesi sette. 110. L'annullamento senza rinvio della sentenza relativamente a tale capo (che, come si vedrà, riguarda anche RP che ha formulato la stessa doglianza), opera anche, in virtù dell'effetto estensivo, nei confronti di AC, a sua volta coimputato dello stesso reato. 111. Ma, mentre con riguardo a quest'ultimo, è possibile eliminare con una semplice operazione aritmetica la quota di pena relativa al reato sub AAAA (pari a mesi sei di reclusione), lo stesso non é possibile per PO, per il quale sono stati annullati anche il capo VV e soprattutto quello relativo al reato di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen., il che esige annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena ai sensi del primo comma della stessa norma. 112. Il motivo ottavo è infondato. Mentre, secondo il ricorrente, il IN, vittima della tentata estorsione di cui al capo AA, aveva negato il fatto, risulta dalla sentenza di primo grado che questi, invece, aveva dichiarato di essersi rifiutato di pagare, atteggiamento che, a detta di AC, aveva determinato 34 PO (su mandato del D'US) a dare incarico a AR di incendiare dei macchinari sul cantiere, fatto confermato de relato da GN. 113. Comunque i tentativi del ricorrente di valorizzare la genericità delle dichiarazioni del chiamante AC, il mancato ricordo da parte del AR dell'importo dell'estorsione e del nome della società estorta e la discordanza tra il primo ed il secondo chiamante circa l'entità dell'importo richiesto (5000 euro secondo AC, 50.000 secondo AR), oltre al fatto che l'indicazione attribuita al PO dell'uso da parte dell'imprenditore di un'autovettura Panda rossa sarebbe irrilevante non essendo risultato se IN utilizzasse effettivamente un'autovettura di quel tipo e colore, sono destinati ad infrangersi contro le argomentazioni della corte napoletana, sinergicamente integrate da quelle del tribunale. 114. Risulta invero: a) che i contatti con l'imprenditore erano stati tenuti dal AR mentre AC era stato mero accompagnatore, b) che AR aveva indicato l'imprenditore p.o. come colui che stava eseguendo lavori di realizzazione di un ufficio postale (e tali erano quelli che l'impresa del IN aveva in corso di esecuzione), c) che l'importo di € 5000 si riferiva ad una rata, quello di € 50.000 al totale dell'operazione estorsiva. Inoltre l'asserita mancata verifica del dettaglio dell'utilizzo dell'autovettura rossa in nulla incide sull'individuazione della vittima dell'azione criminosa, che IN ha ammesso di aver subito. 115. La sentenza di primo grado, poi, fornisce un ulteriore tassello, ignorato dal ricorrente, alla ricostruzione del fatto dal punto di vista di DO GN, appartenente al clan camorristico ZI, il quale ha riferito che, ritenendo per errore che la zona rientrasse nell'ambito di influenza del suo sodalizio, aveva avvicinato il capo cantiere del IN per chiedergli il pizzo, ma, successivamente, avendo appreso che l'imprenditore era oggetto di interesse da parte del clan D'US, si era prontamente tirato indietro. 116. Pure infondato il nono motivo relativo al capo T (estorsione NO). Come già osservato trattando il ricorso sul punto dell'avv. Valentino, la dazione della somma, per quanto il relativo importo fosse stato pattuito, con il placet proprio del PO, in diminuzione rispetto alla richiesta originaria, precede e non segue, a differenza da quanto preteso dal ricorrente, la vicenda del recupero degli attrezzi sottratti dal cantiere e configura corrispettivo della protezione, necessitata per poter continuare a lavorare (implicita la minaccia di possibili danni in caso di rifiuto). 117. La prospettata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen. non ha dunque alcun fondamento. 35 5 3 118.I motivo decimo e decimo bis relativi ai tentati omicidi NC e RI, sono infondati. 119. Quanto alla censura di erronea valutazione della prova di alibi del PO e del correlato vizio di motivazione, va, in primo luogo, osservato che la questione non ha ragion d'essere quanto al primo dei due reati per il quale al PO non è ascritta, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nel motivo successivo, la partecipazione materiale ma un contributo organizzativo preventivo sotto forma di appostamenti e di fornitura dell'arma. 120. La questione della valutazione della prova d'alibi in ordine al tentato omicidio RI ha costituito, come già evidenziato esaminando l'omologa doglianza dell'avv. Valentino, oggetto di ampia trattazione da parte della corte territoriale a pag. 94 della sentenza impugnata, e da parte del tribunale alle pagg. 99 e 100 della decisione di primo grado, dove si trovano meticolosamente indicate le ragioni in fatto a sostegno della possibilità che PO, operatore ecologico con orario dalle 13 alle 19, si fosse allontanato dal lavoro prima della fine dell'orario (il tentato omicidio si colloca al massimo un'ora prima, intorno alle 18/18,30), come del resto avvenuto in un'altra occasione, valorizzata dai giudici di merito al solo scopo, diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente, di conferire plausibilità al possibile abbandono in anticipo del posto di lavoro nonostante le prove dichiarative e documentali a sostegno dell'alibi invocato. 121. Infatti, come risulta dalla sentenza del tribunale, le prime (testimonianze GU e UP) riguardano in generale il sistema dell'abbinamento autista/operaio addetto alla spazzatrice (mansione quest'ultima propria del PO), senza però alcuna precisa indicazione in ordine al funzionamento di quel sistema nella giornata del tentato omicidio. GU, autista, ha ricordato che PO nel 2008 era stato 'forse' abbinato a lui e in generale che nessun collega si era mai allontanato prima della fine dell'orario di servizio. Secondo UP, responsabile delle risorse umane della società appaltante Asia, la scheda di lavoro era affidata alla coppia di operatori, ma GU ha precisato non solo che la compilazione della scheda era compito dell'autista, ma che talora la spazzatrice era portata in deposito solo da quest'ultimo il quale, in tal caso, effettuava lo sversamento della spazzatura e la pulizia del macchinario senza l'ausilio del collega. 122. Le prove documentali, poi, sono state con ragione ritenute inidonee a fornire dati di sicura affidabilità dal momento che, ad esempio, GU non ha riconosciuto come propria la firma in calce ad un foglio di servizio, pur risultando l'autista dell'equipaggio. 36 6 3 123. D'altro canto, è poco significativo che, avendo PO riferito al OL che LA si era creato un falso alibi con uno stratagemma (recandosi a farsi fare delle fotografie da un fotografo), non gli avesse rivelato la falsità anche del proprio, essendo ciò implicito nella circostanza, riferita dal OL per averla appresa dallo stesso PO, che quest'ultimo aveva fatto parte del commando. 124. Pure infondato il motivo decimo bis relativo al tentato omicidio NC. 125.Il contributo del PO, in parte integrato dall'effettuazione, nei giorni precedenti, di sopralluoghi per l'individuazione della vittima e delle sue abitudini, non soggiace alla necessità di verifica delle caratteristiche delle chiamate de relato imposte dalla pronuncia delle Sezioni Unite IN, più volte richiamata, dal momento che è stato riferito per scienza diretta sia da LA che da AC. La qualificazione da parte del ricorrente come de relato della chiamata sul punto del AC basata sulla sola frase, estrapolata dal contesto ed isolatamente considerata, 'me lo ha detto CA LA che PO girava' (stralcio dal verbale udienza 26-3-2014), è priva di fondamento in quanto nello stesso verbale AC afferma anche che 'PO anche passeggiava per vedere se c'era (la vittima designata n.d.r.) però non ricordo se lo stesso giorno o qualche giorno prima', il che rimanda alla conoscenza diretta del ruolo perlustrativo del PO per quanto nel dubbio circa giorno in cui era stato posto in essere. 126. Né ricorre circolarità della prova sull'incarico omicidiario per quanto già evidenziato trattando l'omologa doglianza proposta nei ricorsi nell'interesse del D'US. 127.Il motivo in esame prospetta poi la questione del mancato approfondimento della valutazione delle dichiarazioni del AC imposto dal fatto che costui aveva potuto ascoltare in aula le dichiarazioni del LA da lui riscontrate. Il tema, che non sembra essere stato oggetto dell'appello a firma dell'avv. Ferone, è stato esaustivamente affrontato e motivatamente accantonato dal tribunale osservando che l'attendibilità del primo era confermata dalla parziale diversità delle sue dichiarazioni rispetto a quelle degli altri collaboratori, ad esempio sul punto delle modalità della fuga del gruppo dopo l'attentato, sintomo di genuinità della fonte che il pieno allineamento alla versione degli altri propalanti avrebbe potuto -essa si- mettere in dubbio. 128. L'addebito di genericità mosso sia alle dichiarazioni del LA (sul punto dell'esecuzione dei sopralluoghi ad opera del PO e sul ruolo del RI), sia a quelle del predetto e del AC sulla fornitura dell'arma da parte del PO, in quanto prive anche di indicazioni circa la consegna dell'arma dal D'US al PO, e quello di inidoneità al riscontro del contributo del 37 OL (la cui fonte diretta sarebbe lo stesso imputato e che comunque non riguarda né l'arma né i sopralluoghi), muovono dall'esame parcellizzato di particolari aspetti di ciascuna chiamata trascurandone la visione d'insieme, specifica e convergente sul nucleo centrale rappresentato dal ruolo del PO (e del RI) nel tentato omicidio NC. 129. LA e AC convergono infatti sulla natura del contributo dell'imputato concretizzatosi nell'esecuzione di sopralluoghi preventivi e nella fornitura dell'arma al RI, indicazioni che non possono definirsi generiche (del resto la difesa avrebbe potuto rivolgere ai chiamanti domande al fine di sollecitare l'indicazione di maggiori particolari). Come risulta dalla sentenza di primo grado, LA, quanto in particolare alla pistola, di cui ha indicato calibro e paese di fabbricazione, ha precisato che questa era stata consegnata al RI dal PO (cui il D'US l'aveva affidata a tale scopo) nell'occasione in cui il RI gli stato presentato da TO PR per incarico del D'US stesso. Dichiarazioni collimanti con quella del AC circa la provenienza mediata dell'arma dal PO e originaria dal D'US, fornitore abituale delle armi per i fatti di sangue. 130. La convergente indicazione dei due chiamanti sulla originaria provenienza dal D'US della pistola, valorizzata dai giudici di merito, non è affetta, a differenza da quanto preteso dal ricorrente, da deficit di specificità, essendo anzi accompagnata da dettagli che la difesa in sede di controesame avrebbe potuto sottoporre a verifica. 131. Né tale convergenza abbisognava dell'ulteriore riscontro da parte del OL su singoli dettagli dell'azione, avendo comunque questi, come evidenziato dal tribunale, riferito sul nucleo essenziale del fatto, appreso dallo stesso PO, durante una comune carcerazione, al quale quest'ultimo gli aveva confidato di aver preso parte con LA, AC e RI. 132.Ai limiti dell'inammissibilità il motivo decimo ter. 133. Quanto al tentato omicidio RI, l'asserita divergenza tra AC e LA sulla provenienza della 'soffiata' relativa all'orario del passaggio della vittima presso un certo bar, è solo apparente. Infatti AC ne ha dichiarato la provenienza dal PO e LA dal figlio del 'bianchettaro', ma anche la fonte del PO è quest'ultimo soggetto, come conferma il fatto, evidenziato dai primi giudici, che, secondo AC, PO era stato informato da persona che montava le antenne a casa del D'US, e LA aveva ricevuto la notizia dal figlio del 'bianchettaro', che montava le antenne al D'US. Il figlio del 'bianchettaro' e l'addetto al montaggio delle antenne sono quindi la stessa persona. 38 134. La questione circa la mancata convergenza dei chiamanti è stata già affrontata trattando il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Valentino osservando che, premesso che gli uomini armati in quella azione erano due (AC e RI) e che a sparare era stato solo il RI, due essendo quindi le armi in dotazione al gruppo, e considerati i plurimi profili di convergenza delle chiamate, entrambe dirette, valorizzati dalla corte territoriale (movente, ruoli, presenza di PO, individuazione del tipo delle armi utilizzate, stratagemma inventato da LA per procurarsi un alibi), neppure ricorre un sostanziale contrasto circa la provenienza delle armi. 135. Quello evidenziato nel ricorso trova infatti composizione nella motivazione integrata delle sentenze di primo e secondo grado risultando così, da un lato, che, secondo AC, la pistola portata da lui gli era stata data dal LA mentre non sapeva chi avesse fornito l'arma al RI aggiungendo comunque che le armi del clan provenivano sempre dal D'US, dall'altro che, a dire del LA, le armi erano state procurate dal PO. 136. Con la logica conclusione che LA, ricevute entrambe le armi da quest'ultimo, diretto referente del D'US, ne aveva affidata una al AC - che ha infatti dichiarato di averla materialmente ricevuta da lui- ed una al RI. 137. Manifestamente infondata è anche, per quanto sopra, la censura di genericità di entrambe le chiamate, per di più riscontrate da OL che, anche su questo fatto criminoso, fu destinatario delle confidenze del PO mentre si trovavano entrambi in carcere, confidenze ricche di dettagli in linea con il narrato dei due collaboratori principali (a sparare era stato RI;
la vittima benché colpita, aveva continuato a guidare l'autovettura; LA era andato subito dopo da un fotografo per crearsi un alibi). 138. Il motivo undicesimo è invece fondato per le ragioni indicate trattando il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Valentino. 139. E' infondato il motivo dodicesimo. Il mancato ritrovamento dell'arma utilizzata per tentato omicidio RI (capo OO), che di per sé non può comunque valere a mettere in discussione il narrato dei collaboratori (AC ha dichiarato di averla lasciata presso l'autolavaggio dove il commando aveva atteso l'arrivo della vittima), è stato opportunamente spiegato, con argomenti in fatto, nella sentenza impugnata (da un lato era trascorso del tempo prima della perquisizione dell'autolavaggio, dall'altro, e comunque, l'azione era stata certamente messa a segno con armi da fuoco). Senza contare che il reato in questione non aveva neppure formato specifico oggetto dell'appello a firma dell'avv. Ferone. 39 140. Il motivo tredicesimo sul trattamento sanzionatorio resta assorbito dal parziale annullamento. MARIGLIANO 141.Il quattordicesimo motivo del ricorso a firma avv. Vannetiello, come pure il quindicesimo, riguardano il solo RI. 142. Il primo dei due, relativo a violazione degli artt. 416-bis e 110 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza per il reato associativo, trascura che la prova della sua partecipazione al clan camorristico è stata ancorata, oltre che alla frequentazione di appartenenti al sodalizio, dal concorso nei tentati omicidi NC e RI valorizzando la necessaria intraneità dei killers al sodalizio stesso per l'indispensabile rapporto fiduciario che deve intercorrere con essi e la circostanza che, durante la detenzione, l'imputato avesse chiesto assistenza economica al clan, richiesta che, per quanto disattesa, è comunque significativa del fatto che, nell'ottica dello stesso RI, egli ne aveva diritto quale componente del clan camorristico. 143. Il quindicesimo motivo è invece fondato con conseguente annullamento con rinvio della sentenza in punto pena. 144. Per quanto il diniego delle generiche risulti correttamente motivato, il trattamento sanzionatorio merita di essere riesaminato nel suo complesso secondo la stessa logica che ha ispirato la corte territoriale laddove ha rimodulato la pena per il PO sulla base dell'esigenza di differenziazione della posizione di questi da quella del D'US. Infatti la pena di anni ventitre di reclusione inflitta al RI è uguale a quella inflitta al PO (peraltro soggetta, per quanto sopra, a rideterminazione in melius in sede di rinvio), nonostante quest'ultimo risponda anche di altri reati oltre a quelli ascritti anche al RI, e di poco inferiore a quella inflitta al D'US, indiscusso leader del sodalizio e mandante di tutti i reati fine. 145. L'ulteriore ricorso nell'interesse del RI, a firma dell'avv. R. Ferone, è privo di fondamento. 146. Il primo motivo reitera la doglianza, proposta anche nel ricorso dell'avv. Vannetiello, di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del giudice naturale, effetto della separazione da parte del Giudice dell'udienza preliminare del processo relativo ai reati di competenza del tribunale da quello relativo agli omicidi, aspetto già sopra trattato in quanto comune ad altri ricorsi. 147.Il secondo motivo ricalca il quattordicesimo del ricorso dell'avv. Vannetiello ed è per le stesse ragioni privo di fondamento. 148.Il terzo è generico laddove denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità quanto al tentato 40 omicidio NC per essere stata ritenuta sufficiente l'indicazione del RI quale esecutore materiale da parte dei collaboranti LA e AC nonostante la mancanza di convergenza sui tratti essenziali del fatto e di completezza della descrizione di esso. E' generico e comunque manifestamente infondato laddove lamenta la mancanza di riscontri soggettivi diversi da quelli ascrivibili ad una mera circolarità della chiamata, senza considerare che i due chiamanti hanno entrambi partecipato al fatto e ognuno di essi ha chiamato in correità il RI, con conseguente riscontro reciproco delle due convergenti chiamate dirette ed assenza di circolarità. BE 149. Il ricorso di GA BE è di per sé inammissibile posto che, con l'unico motivo, lamenta erroneamente il diniego di attenuanti generiche, mentre ha già beneficiato della concessione di tali attenuanti in regime di equivalenza alle aggravanti. 150. Tuttavia, per effetto dell'estensione dell'impugnazione del PO relativamente al reato di cui al capo AAAA (art. 587, comma 1, cod. proc. pen.), sopra ritenuta fondata, la sentenza va annullata senza rinvio anche nei confronti del AC limitatamente a tale imputazione perché, ritenuta insussistente l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi sei di reclusione. CA 151.Il ricorso di UC CA è fondato limitatamente alla seconda parte del quinto motivo, del pari inerente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 in ordine al capo AAAA, per le ragioni indicate trattando l'impugnazione del PO sul punto. Con conseguente annullamento parziale senza rinvio nei suoi confronti della sentenza impugnata sul punto ed eliminazione della relativa frazione di pena pari a mesi sei di reclusione ed € 500 di multa, essendo il ricorso, per il resto, complessivamente da rigettare. 152. Affetto da manifesta genericità è il primo motivo che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità basata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia di cui non sarebbe stata verificata l'attendibilità soggettiva oggettiva. 153. La condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. supera indenne la censura di violazione di legge per mancanza dell'elemento oggettivo (contributo) e soggettivo (affectio societatis) del reato di cui al secondo motivo. 41 Invero la partecipazione di RP a due episodi di tentata estorsione è stata opportunamente valorizzata in sentenza trattandosi di reati fine dell'associazione inerenti al principale settore di interesse del clan D'US, senza contare le sue pregresse condanne per estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991 e la sua indicazione da parte dei collaboratori di giustizia come componente del gruppo armato nell'omicidio Colle. 154.Il terzo motivo, nonostante la formale censura di vizio di motivazione sul capo V (tentata estorsione Caiazzo), è versato in fatto e comunque manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la persona offesa non solo ha ricordato di essere stata in grado di operare il riconoscimento fotografico dell'imputato, in fase di indagini preliminari, quale uno dei due soggetti che, in sella ad uno scooter, avevano avvicinato i suoi operai, ma lo ha poi riconosciuto anche in dibattimento, precisando che la propria posizione dietro una vetrata, al momento del fatto, non gli aveva impedito di vedere l'estorsore. 155. L'addebito di sottovalutazione della circostanza che con la richiesta estorsiva si fosse speso il nome di un gruppo criminale diverso da quello del D'US ('amici di CA) risulta indotto dal rilievo della corte territoriale secondo cui, sul sottinteso che la denominazione 'amici di CA individuerebbe un altro sodalizio, tale indicazione sarebbe tuttavia neutra rispetto al riconoscimento dell'imputato. Per contro il rilievo della corte napoletana appare erroneo giacché la sentenza di primo grado, a pag. 65, dà invece per scontato che tale appellativo si riferisse ad una delle zone geografiche di competenza del clan D'US, e quindi al clan stesso il cui perimetro di operatività comprendeva per l'appunto, oltre l'area di Bagnoli ed Agnano, anche quella di Cavalleggeri d'Aosta. 156. Per quanto attiene al quarto motivo, relativo al capo ZZ (tentata estorsione Testa mediante richiesta di un regalo per le famiglie dei carcerati), è infondata la censura di mancata risposta alla prospettazione dell'ipotesi di desistenza volontaria avendo la sentenza osservato che non risultava che RP non si fosse più presentato alla p.o. per resipiscenza. 157. Il quinto motivo, riguardante il capo AAAA, fondato nella parte già sopra esaminata, è invece inammissibile laddove addebita alla sentenza di non aver considerato che la cessione di droga era da escludere in quanto l'imputato non era in possesso di denaro al momento del sequestro della piccola dose, censura che non si confronta con gli esiti delle captazioni in cui RP e PO parlano di vendita di stupefacente. 158. E' infondato il sesto motivo afferente al trattamento sanzionatorio. 42 159. Invero il diniego di attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa corte, sul rilievo della personalità del prevenuto emergente non solo dai reati oggetto del presente procedimento, ma anche dalla intervenuta condanna all'ergastolo, in primo grado, per concorso in omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991. 160. E' poi irrilevante la mancata motivazione espressa dell'entità della pena base (anni otto di reclusione per una delle tentate estorsioni) posto che la stessa tiene conto delle aggravanti contestate, compresa quella ex art. 7, mentre è ipotetica, e comunque generica, la censura di mancato rispetto dei criteri di determinazione della pena in caso di più aggravanti ad effetto speciale. Al rigetto del ricorso del D'US deve accompagnarsi il carico delle spese del procedimento, mentre la condanna al rimborso delle spese delle parti civili va regolata e quantificata come in dispositivo. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PO BE, limitatamente alla imputazione di cui al capo VV per non aver commesso il fatto e alla ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (ferma restando la responsabilità in riferimento al primo comma del medesimo articolo) perché il fatto non sussiste;
Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti del predetto PO e di RP UC, nonché, per l'effetto estensivo, nei confronti di AC GA, limitatamente alla imputazione di cui al capo AAAA perché, ritenuta insussistente l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
Annulla la predetta sentenza nei confronti di RI GE limitatamente al trattamento sanzionatorio;
Elimina conseguentemente la pena di mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa per RP e di mesi sei di reclusione per AC;
Rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di PO e RI;
Rigetta nel resto i ricorsi di PO, RP e RI;
43 Rigetta il ricorso di D'US DO che condanna al pagamento delle spese del procedimento;
Condanna inoltre tutti gli imputati in solido al rimborso della spese sostenute dalla parti civili difese dall'avv. Bergamo nella misura di euro 3000 e di quelle difese dall'avv. Granata nella misura di euro 5000, oltre accessori come per legge;
condanna D'US DO al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile difesa dall'avv. Saggiomo, che liquida in complessivi euro 1500, oltre accessori come per legge, con distrazione delle predette spese in favore degli avv.ti Granata e Saggiomo, antistatari. Così deciso il 1/12/2016 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Maurizio Fumo лиesmizing Соволочек еді DEPOSITATA IN CANCELLERA add 16 MAR 2017 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO CampsLanzuke eluxe 44