Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2011, n. 14547
CASS
Sentenza 31 gennaio 2011

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In tema di intercettazioni ambientali, la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una delle naturali modalità attuative di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi implicitamente ammessa nel provvedimento che ha disposto le operazioni di intercettazione, senza la necessità di una specifica autorizzazione.

Commentari3

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    Per scaricare il pdf della sentenza clicca su Cass. Sez. IV, n. 32428 del 24.9.2020 1. La sentenza in commento si contraddistingue per la scarsa sensibilità sul rispetto della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni, messe ormai in ulteriore pericolo dal ricorso incontrollabile al virus trojan. La pronuncia, purtroppo, si allinea a quell'indirizzo giurisprudenziale che considera il captatore informatico una semplice diversa modalità di intercettazione, dimenticando la pervasività del malware, nonostante la stessa sentenza riporti le parole delle Sezioni unite Scurato sulla forza intrusiva del nuovo congegno[1]. Infatti, diversi sono i profili dell'impiego del captatore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2011, n. 14547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14547
Data del deposito : 31 gennaio 2011

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