Sentenza 7 giugno 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2004, n. 10749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10749 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonio - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RE RU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso LUIGI GARDIN, difesa dall'avvocato MASSIMO DI PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TMD COSTRUTTORI SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore G.AT, R. EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, difesi dall'avvocato EBERTO DURANTE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 429/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 28/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 16/04/04 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso perché la Corte Suprema di Cassazione dichiari manifestamente infondato il presente ricorso, con le conseguenze di legge.
La Corte:
PREMESSO
- che con atto notificato il 5 giugno 1992 la s.r.l. M.T.D. Costruttori conveniva davanti al Tribunale di Pescara BR LA RO, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del saldo del prezzo relativo ad un contratto preliminare di vendita in data 11 febbraio 1988, avente ad oggetto un locale in corso di costruzione;
- che BR LA RO resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Tribunale adito con sentenza in data 22 ottobre 1996;
- che BR LA RO proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello de L'Aquila con sentenza in data 28 novembre 2000, in base alla seguente motivazione:
con l'unico motivo l'appellante si duole che il tribunale abbia accolto la domanda di pagamento del (residuo) prezzo pattuito nel preliminare di vendita, sostenendo che tale domanda avrebbe dovuto dichiararsi improponibile in quanto, ai sensi dell'art. 2932 Cod. civ. la parte adempiente avrebbe potuto chiedere soltanto una pronunzia costitutiva (a tenere luogo del contratto promesso ma non concluso), ovvero la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno o, infine, una pronunzia di condanna alla stipulazione della compravendita, ma non poteva chiedere il pagamento del prezzo, esulando tale ipotesi dalla previsione di legge.
L'appena sintetizzata censura è priva di qualsivoglia fondamento giuridico, dal momento che la parte adempiente (tale è per vero da considerare la società appellata sia perché tale posizione la stessa appellante presuppone, sia perché il dedotto inadempimento di costei è stato escluso dal tribunale con la sentenza impugnata, incensurata sul punto) ben può avvalersi del generale disposto di cui all'art. 1453 cod. civ., chiedendo l'adempimento della prestazione dovuta.
Ciò che, nella specie, è concretamente avvenuto in relazione alla richiesta di pagamento del residuo corrispettivo dovuto in forza del contratto alla scadenza pattuita, nessuna contestazione insorgendo tra le parti in ordine alla misura e alla scadenza di questa obbligazione ed avendo il tribunale con statuizione incensurata - come innanzi accennato - rigettata l'eccezione di inadempimento formulata dalla promissaria acquirente.
Non poteva, dunque, il primo giudice esimersi dall'accoglimento della domanda di pagamento del residuo prezzo.
- che BR LA RO ha proposto ricorso per Cassazione un unico motivo, al quale resiste con controricorso la s.r.l. M.T.D. Costruttori, deducendo testualmente:
Bisogna rilevare, innanzitutto, che, nel caso di inesecuzione di un contratto preliminare, la domanda di adempimento NON può assumere altra forma che quella dell'art. 2932 Cod. Civ.. Si deve pure aggiungere che, anche a voler ammettere la possibilità di promuovere, sempre in caso di inesecuzione di un preliminare, azione generale di adempimento prevista dall'art. 1453 Cod. Civ., la relativa domanda dovrebbe, in ogni caso, essere diretta alla condanna della parte inadempiente alla stipula del contratto definitivo. Ne discende che, nel caso di mancata esecuzione, come nella specie, di un contratto preliminare di compravendita da parte del promissario acquirente, il promittente venditore, che assume di essere adempiente NON può limitarsi a chiedere il pagamento, in tutto o in parte, del prezzo promesso, ma semmai, deve, quantomeno, chiedere contestualmente e cumulativamente, l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Cod. Civ., o la condanna dell'altra parte alla stipula del definitivo, ex art. 1453 Cod. civ.. RITENUTO
- che la doglianza è infondata, in quanto nulla impedisce che il promittente venditore agisca nei confronti del promissario acquirente per ottenere il pagamento del saldo del prezzo dovuto ove il pagamento dello stesso sia svincolato dalla stipulazione del contratto definitivo, il che è, in sostanza, quanto nella specie ha affermato la sentenza impugnata;
- che, pertanto, sussistono le condizioni per dichiarare il ricorso manifestamente infondato ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., in conformità alle conclusioni scritte del Procuratore
generale, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 1000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004