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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1508/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4763/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195968507 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 644/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 17.2.2025, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate – DP Roma 3avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 0195968507 notificata ai ricorrenti in data 28.12.2024 in qualità di coobbligati (unitamente a Nominativo_1 e Nominativo_2 ), con richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 269.687,36 a titolo di accertamento modello Unico 2004 e decisione della Corte di Cassazione.
I ricorrenti deducevano il difetto di legittimazione passiva, affermando che essi erano stati richiesti del pagamento quali asseriti eredi di Nominativo_2, mentre la Sig.ra Nominativo_2 aveva nominato con testamento pubblico proprio erede universale Nominativo_3, il quale ha accettato l'eredità. Affermavano poi che nemmeno Nominativo_2, asserita loro dante causa, poteva ritenersi erede di Nominativo_4, suo marito e persona alla quale era riferibile l'originale debito tributario, atteso che anche il Nominativo_4 aveva nominato come proprio erede Nominativo_3. Segnalavano come la questione fosse emersa in altre procedure tributarie e fosse stata sempre risolta a loro favore.
Allegavano ampia documentazione a conferma delle proprie asserzioni e chiedevano, in via cautelare, di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e, nel merito, di dichiararlo nullo o annullarlo, con vittoria di spese
(da distrarre a favore del difensore antistatario).
Con nota depositata in data 27.3.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale sosteneva la carenza dei presupposti per la sospensione degli effetti dell'atto e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di ricorso: in particolare, l'Agenzia affermava che la questione del difetto di legittimazione passiva era già stata proposta, senza successo, in altro procedimento tributario (n. 3510/2022 RGR) e che ad ogni modo i due ricorrenti avevano presentato la dichiarazione di successione a Nominativo_2 , registrata al volume 88888, numero 409611 - anno 2019. Inoltre quest'ultima, a sua volta, aveva presentato dichiarazione di successione al marito Nominativo_4. Pertanto, la qualità di eredi dei due odierni ricorrenti non poteva essere messa in discussione, nemmeno con riferimento a decisioni cautelari adottate in altri procedimenti.
Chiedeva quindi di rigettare il ricorso.
In data 8.10.2025 i ricorrenti depositavano una istanza di fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza cautelare.
Successivamente, in data 24.11.2025, i ricorrenti depositavano una memoria illustrativa con la quale insistevano nelle proprie ragioni e richieste e depositavano copia della sentenza n. 15622/2025 depositata in data 24.11.2025 dalla Sez. 16 di questa Corte, che aveva accolto le medesime ragioni in altro procedimento.
All'udienza del 5 dicembre 2025, la Corte riteneva sussistenti i presupposti di legge e accoglieva l'istanza di sospensione, condannando in solido le convenute al pagamento delle spese di fase (liquidate in euro
1.000,00 oltre oneri di legge) e rinviando per la trattazione del merito della causa all'udienza del 23 gennaio
2026.
In data 12.1.2026 i ricorrenti depositavano una ulteriore memoria, con la quale ribadivano i motivi di ricorso e comunicavano che la medesima cartella era stata annullata dalla Sez. 10 di questa Corte di Giustizia
Tributaria, con sentenza n. 123/2026 emessa nell'ambito del procedimento R.G.R. 11138/2025 e depositata in data 7.1.2026, con riferimento ad altra asserita coobbligata (Nominativo_5, erede di Nominativo_1
).
L'AdER convenuta non si costituiva.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo consolidata giurisprudenza e, ora, come espressamente previsto dall'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 546 del 1992) “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”.
Ugualmente, l'amministrazione finanziaria sopporta l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali la richiesta tributaria sia stata notificata.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto provare l'assunzione della qualità di erede da parte dei due ricorrenti, non essendo sufficiente a tal fine la mera chiamata all'eredità, né la produzione della sola denuncia di successione.
Ai medesimi fini l'onere probatorio sarebbe stato idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato desumere il rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 c.c. e ss., ovvero di qualsiasi altro documento dal quale possa desumersi con certezza la sussistenza della qualità di erede.
Nel nostro caso, le mere regole in ordine alla successione legittima e la dichiarazione di successione non appaiono sufficienti, atteso che i ricorrenti hanno documentato la sussistenza di testamenti con i quali Nominativo_4 e Nominativo_2 hanno nominato proprio erede universale Nominativo_3, che ha accettato l'eredità e anzi l'ha rivendicata anche in via giudiziaria.
La prevalenza della successione testamentaria rispetto a quella legittima e l'insufficienza documentale della mera dichiarazione di successione presentata dai due odierni ricorrenti rendono del tutto illegittima la richiesta tributaria dell'amministrazione finanziaria e fondati, al contrario, i motivi dell'odierno ricorso.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella impugnata deve essere annullata.
In base alla soccombenza, le parti convenute devono essere condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui 1.000,00 (mille/00) per la fase cautelare, oltre a IVA e CPA come per legge, al 15% di spese generali e al rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui 1.000,00 (mille/00) per la fase cautelare, oltre a IVA e CPA come per legge, al 15% di spese generali e al rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026 Il Presidente estensore
PP TT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4763/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240195968507 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 644/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 17.2.2025, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 proponevano ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate – DP Roma 3avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 0195968507 notificata ai ricorrenti in data 28.12.2024 in qualità di coobbligati (unitamente a Nominativo_1 e Nominativo_2 ), con richiesta di pagamento della complessiva somma di euro 269.687,36 a titolo di accertamento modello Unico 2004 e decisione della Corte di Cassazione.
I ricorrenti deducevano il difetto di legittimazione passiva, affermando che essi erano stati richiesti del pagamento quali asseriti eredi di Nominativo_2, mentre la Sig.ra Nominativo_2 aveva nominato con testamento pubblico proprio erede universale Nominativo_3, il quale ha accettato l'eredità. Affermavano poi che nemmeno Nominativo_2, asserita loro dante causa, poteva ritenersi erede di Nominativo_4, suo marito e persona alla quale era riferibile l'originale debito tributario, atteso che anche il Nominativo_4 aveva nominato come proprio erede Nominativo_3. Segnalavano come la questione fosse emersa in altre procedure tributarie e fosse stata sempre risolta a loro favore.
Allegavano ampia documentazione a conferma delle proprie asserzioni e chiedevano, in via cautelare, di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e, nel merito, di dichiararlo nullo o annullarlo, con vittoria di spese
(da distrarre a favore del difensore antistatario).
Con nota depositata in data 27.3.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale sosteneva la carenza dei presupposti per la sospensione degli effetti dell'atto e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di ricorso: in particolare, l'Agenzia affermava che la questione del difetto di legittimazione passiva era già stata proposta, senza successo, in altro procedimento tributario (n. 3510/2022 RGR) e che ad ogni modo i due ricorrenti avevano presentato la dichiarazione di successione a Nominativo_2 , registrata al volume 88888, numero 409611 - anno 2019. Inoltre quest'ultima, a sua volta, aveva presentato dichiarazione di successione al marito Nominativo_4. Pertanto, la qualità di eredi dei due odierni ricorrenti non poteva essere messa in discussione, nemmeno con riferimento a decisioni cautelari adottate in altri procedimenti.
Chiedeva quindi di rigettare il ricorso.
In data 8.10.2025 i ricorrenti depositavano una istanza di fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza cautelare.
Successivamente, in data 24.11.2025, i ricorrenti depositavano una memoria illustrativa con la quale insistevano nelle proprie ragioni e richieste e depositavano copia della sentenza n. 15622/2025 depositata in data 24.11.2025 dalla Sez. 16 di questa Corte, che aveva accolto le medesime ragioni in altro procedimento.
All'udienza del 5 dicembre 2025, la Corte riteneva sussistenti i presupposti di legge e accoglieva l'istanza di sospensione, condannando in solido le convenute al pagamento delle spese di fase (liquidate in euro
1.000,00 oltre oneri di legge) e rinviando per la trattazione del merito della causa all'udienza del 23 gennaio
2026.
In data 12.1.2026 i ricorrenti depositavano una ulteriore memoria, con la quale ribadivano i motivi di ricorso e comunicavano che la medesima cartella era stata annullata dalla Sez. 10 di questa Corte di Giustizia
Tributaria, con sentenza n. 123/2026 emessa nell'ambito del procedimento R.G.R. 11138/2025 e depositata in data 7.1.2026, con riferimento ad altra asserita coobbligata (Nominativo_5, erede di Nominativo_1
).
L'AdER convenuta non si costituiva.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo consolidata giurisprudenza e, ora, come espressamente previsto dall'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 546 del 1992) “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”.
Ugualmente, l'amministrazione finanziaria sopporta l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali la richiesta tributaria sia stata notificata.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto provare l'assunzione della qualità di erede da parte dei due ricorrenti, non essendo sufficiente a tal fine la mera chiamata all'eredità, né la produzione della sola denuncia di successione.
Ai medesimi fini l'onere probatorio sarebbe stato idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato desumere il rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 c.c. e ss., ovvero di qualsiasi altro documento dal quale possa desumersi con certezza la sussistenza della qualità di erede.
Nel nostro caso, le mere regole in ordine alla successione legittima e la dichiarazione di successione non appaiono sufficienti, atteso che i ricorrenti hanno documentato la sussistenza di testamenti con i quali Nominativo_4 e Nominativo_2 hanno nominato proprio erede universale Nominativo_3, che ha accettato l'eredità e anzi l'ha rivendicata anche in via giudiziaria.
La prevalenza della successione testamentaria rispetto a quella legittima e l'insufficienza documentale della mera dichiarazione di successione presentata dai due odierni ricorrenti rendono del tutto illegittima la richiesta tributaria dell'amministrazione finanziaria e fondati, al contrario, i motivi dell'odierno ricorso.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella impugnata deve essere annullata.
In base alla soccombenza, le parti convenute devono essere condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui 1.000,00 (mille/00) per la fase cautelare, oltre a IVA e CPA come per legge, al 15% di spese generali e al rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui 1.000,00 (mille/00) per la fase cautelare, oltre a IVA e CPA come per legge, al 15% di spese generali e al rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026 Il Presidente estensore
PP TT