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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12973/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12973/2022 promosso da
, C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. GIUSEPPE MAGRA, C.F.
, ed elettivamente domiciliato in via Ala, n. 61, ; C.F._1 Pt_1
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. ANTONINO AIELLO, C.F. , ed C.F._2
elettivamente domiciliata in via Cesare Vivante, n. 8, ; Pt_1
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – azione di regresso nei confronti del condebitore solidale – cosa giudicata – contratto di appalto.
Le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. dinanzi al sottoscritto Giudice all'odierna udienza del 14.04.2025; la presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante lettura, seguita da deposito telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
319/2022 emesso dal Tribunale di Catania, con cui il , Parte_1
è stato condannato a corrispondere a euro 16.255,76, oltre interessi e spese. Controparte_1
L'ingiunzione è stata emessa in ragione del pagamento che ha fatto seguito alla sentenza del
Tribunale di Catania n. 781/2021, con la quale il ed Parte_1 Controparte_1
rispettivamente in qualità di committente ed appaltatore, sono stati condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 34.452,79 in favore di e Parte_2 Parte_3 condomini danneggiati durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale, eseguiti sulla base del contratto d'appalto del 16.01.2012. Avendo corrisposto Controparte_1
l'intera somma di euro 34.452,79 in favore dei condomini e (importo comprensiva di Pt_2 Pt_3
sorte capitale, interessi e spese di precetto), la stessa ha esercitato il diritto di regresso nei confronti del Condominio coobligato solidale, chiedendo, mediante ricorso monitorio, la restituzione della metà delle somme pagate (decurtate le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, poste esclusivamente a carico di . Controparte_1
Il ha dunque proposto opposizione e chiesto la revoca Parte_1 dell'ingiunzione, eccependo che, nella regolamentazione interna prevista dal contratto di appalto agli artt. 2 e 10, solo l'appaltatore è tenuto ad adottare, a proprie spese e cure, tutti i provvedimenti necessari per eliminare irregolarità, difformità e difetti nelle opere. Sul tale profilo, peraltro, nella sentenza da cui deriva l'obbligazione adempiuta dal condebitore in solido, si afferma quanto segue:
Il Condominio opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare e ritenere non dovute le somme richieste dalla con il decreto CP_1
ingiuntivo opposto e ciò per le causali di cui in motivazione;
2) Per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n° 3197/2022, con ogni consequenziale statuizione di legge”. si è costituita argomentando in ordine alla responsabilità del Controparte_1 Parte_1
nella causazione dei danni lamentati dai condomini, sia sotto il profilo oggettivo della
[...] culpa in eligendo, sia sotto il profilo dell'esistenza di errori specifici nella progettazione originaria
(carente delle necessarie indagini sullo spessore dei muri perimetrali), secondo quanto accertato dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 781/2021 e dalla successiva sentenza della Corte di appello di Catania 1074/2022, passata in giudicato. Secondo quanto si legge nella comparsa di costituzione dell'opposta, “il solidale obbligo risarcitorio del non scaturisce da una Parte_1
responsabilità indiretta (quale ente committente) per danni causati dalla ditta appaltatrice, ma da una propria responsabilità diretta per la inidonea progettazione dei lavori da eseguire e, nel particolare, per il mancato rilevamento dello spessore di tutti i muri perimetrali a cui ancorare la rete elettrosaldata in fase di consolidamento delle pareti esterne”; ne conseguirebbe l'inapplicabilità della clausola contrattuale di esonero di responsabilità del per i danni Parte_1 arrecati a terzi contenuta nell'art. 2 del contratto d'appalto. ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Rigettare l'opposizione proposta dal , in quanto Parte_4
infondata in fatto ed in diritto, con la conferma del D.I. n.3197/2022 emesso dal Tribunale di
Catania il 19/07/2022, notificato il 11/08/2022.
In via gradata, nella non temuta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il debito del sulla scorta dei richiamati Parte_4
documenti prodotti in atti, e condannarlo al relativo pagamento in favore della in Controparte_1
persona del suo amministratore in carica, maggiorato degli interessi legali maturati fino al soddisfo”.
In sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. il opponente ha depositato la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Catania in due giudizi riuniti (RG 4996/2014 e RG 5048/2014) avente ad oggetto l'opposizione, promossa rispettativamente dal e Parte_1
dalla condomina nei confronti del decreto ingiuntivo emesso in favore di Parte_5
per il pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione realizzati sulla base del Controparte_2 suddetto contratto d'appalto. Tale sentenza (fatta oggetto di appello da parte di Parte_5
avrebbe – secondo la prospettazione del opponente – riconosciuto l'esclusiva Parte_1
responsabilità di nella causazione dei danni in capo ai condomini e Controparte_1 Parte_2
in contrasto con quanto accertato dal Tribunale di Catania e dalla Corte di appello. Parte_3
In corso di giudizio è stato esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, come da verbale depositato da parte opposta in data 06.06.2023.
Così ricostruite le domande ed eccezioni delle parti e l'iter processuale, l'opposizione deve ritenersi infondata.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato azionato nelle forme della tutela monitoria;
dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, assume la veste di attore in senso formale.
Nel caso in esame, il credito ha fonte giudiziale, ovverosia trae origine dalla sentenza n.
781/2021 del Tribunale di Catania, confermata, per i profili in esame, dalla sentenza n. 1074/2022 della Corte di appello di Catania, passata in giudicato.
Il thema decidendum è costituito dalla sussistenza del diritto di regresso del condebitore solidale
– il quale ha adempiuto l'intera obbligazione nei confronti dei creditori – nei riguardi Controparte_1
del Condominio, condebitore in solido sulla base dil suddetto titolo giudiziario.
Con riferimento a tale profilo, non assume rilievo la sentenza prodotta da parte opponente in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., in quanto estranea allo stesso, ferma restando ogni questione relativa al rapporto con la sentenza la cui esecuzione ha dato origine all'odierna azione di regresso (profilo sul quale nell'odierna sede non è ammissibile alcuna pronuncia).
Sul tema del diritto al regresso, non può condividersi il motivo di opposizione fondato su un'affermata esclusione della responsabilità del in quanto, in via assorbente rispetto Parte_1 ad ogni questione relativa alla validità dell'affermata clausola di esclusione della responsabilità contenuta negli artt. 2 e 10 del contratto di appalto rispetto all'art. 1229 c.c. (che prevede la nullità delle clausole volte a limitare o escludere preventivamente la responsabilità del condebitore solidale per colpa grave), il profilo deve ritenersi coperto da giudicato.
Infatti, va richiamata la regola del giudicato sostanziale, secondo cui, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. (la cosa giudicata formale, cioè, individua quella situazione di relativa immutabilità in cui si viene a trovare la sentenza non più soggetta ad impugnazioni cosiddette ordinarie, mentre la cosa giudicata sostanziale individua l'operare dell'accertamento contenuto nella sentenza al di fuori del processo in cui si è formato, tenuti presenti i suoi limiti soggettivi). Di conseguenza, ciò che destinato a fare stato ad ogni effetto è
l'accertamento della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
ne deriva come corollario la regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
In altri termini, l'accertamento contenuto in una sentenza divenuta definitiva tronca il nesso che collega la norma con la fattispecie concreta, sostituendosi alla prima nella disciplina di quest'ultima. A seguito del formarsi del giudicato sostanziale, infatti, la fattispecie da cui deriva il diritto fatto valere in giudizio rinviene la fonte della propria rilevanza giuridica unicamente nell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato e non più nella norma generale ed astratta. Ne deriva quale ulteriore conseguenza l'intangibilità del giudicato sulla base di fatti anteriori al medesimo, cioè deducibili nel processo in cui si è formato il giudicato ancorché non dedotti (nonché l'inoperatività dello ius superveniens retroattivo sulla fattispecie da cui deriva il diritto oggetto del giudicato). Tale principio implica che il risultato del primo processo non potrà essere rimesso in discussione attraverso la deduzione in un secondo giudizio di questioni (di fatto o di diritto, rilevabili d'ufficio o solo su eccezione di parte, di merito o di rito) rilevanti ai fini dell'oggetto del primo giudicato e che sono state proposte (“dedotto”) o che si sarebbero potute proporre (“deducibile”) nel corso del primo giudizio.
Sulla base dei suddetti principi, la ricostruzione del Condominio opponente è in contrasto con la sentenza evocata, passata in giudicato, con la quale la condanna a favore dei condomini danneggiati
è stata emessa sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'impresa Parte_1 appaltatrice Nell'odierna sede, nessun profilo relativo ai presupposti della Controparte_1
responsabilità dei due soggetti condannati può essere esaminato, essendo gli stessi coperti da giudicato, e il avrebbe piuttosto dovuto far valere nel precedente giudizio la propria Parte_1
esclusione da responsabilità per i danni nei confronti dei condomini danneggiati.
In ogni caso, anche qualora non si ritenesse il profilo coperto da giudicato (facendo leva sull'inciso della sentenza sopra evidenziato), deve comunque osservarsi che il diritto di regresso non potrebbe comunque considerarsi escluso sulla base degli artt. 2 e 10 del contratto di appalto, in quanto la responsabilità riconosciuta in capo al Condominio dalla sentenza eseguita è fondata, testualmente, sulle “negeligenze del proprietario/committente ”, relative sia alla Parte_1 selezione dell'impresa sia alla fase di scelta dell'opera e di progettazione, con la conseguenza che non può operare alcuna eventuale limitazione di responsabilità (quand'anche configurabile sulla base delle clausole contrattuali richiamate), essendo la condanna in solido fondata, nei confronti del su fatti propri del medesimo, nella sua qualità di committente. Parte_1
Rigettata la ricostruzione del opponente, deve dunque ritenersi provato il credito di Parte_1
quale condebitore in solido che ha adempiuto ed ha agito in regresso, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1299 c.c., nei confronti dell'altro condebitore;
l'azione di regresso, in assenza di diversa dispozione, viene esercitata per la quota della metà, ai sensi dell'art. 1298 c.c., che prevede che “nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi” (co. I) e che “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente” (co. II).
In un contesto in cui l'importo del credito adempiuto per l'intero e la ripartizione astratta tra quote non è stata contestata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'opposizione deve dunque essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite vengono infine poste a carico della parte opponente rimasta soccombente ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e vengono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva ed in misura pari ai parametri minimi per la fase istruttoria e decisoria, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, della natura documentale della causa e delle modalità di assunzione della decisione;
la liquidazione viene operata ai sensi del D.M.
55/2014, quale novellato dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12973/2022, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei Parte_4
confronti del decreto ingiuntivo n. 319/2022 emesso dal Tribunale di Catania e dichiara il decreto esecutivo;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_4
delle spese di lite, liquidate in euro 3.387,00 , oltre il 15% per spese generali, Controparte_1
IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 14/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12973/2022 promosso da
, C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. GIUSEPPE MAGRA, C.F.
, ed elettivamente domiciliato in via Ala, n. 61, ; C.F._1 Pt_1
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'AVV. ANTONINO AIELLO, C.F. , ed C.F._2
elettivamente domiciliata in via Cesare Vivante, n. 8, ; Pt_1
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – azione di regresso nei confronti del condebitore solidale – cosa giudicata – contratto di appalto.
Le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. dinanzi al sottoscritto Giudice all'odierna udienza del 14.04.2025; la presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante lettura, seguita da deposito telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
319/2022 emesso dal Tribunale di Catania, con cui il , Parte_1
è stato condannato a corrispondere a euro 16.255,76, oltre interessi e spese. Controparte_1
L'ingiunzione è stata emessa in ragione del pagamento che ha fatto seguito alla sentenza del
Tribunale di Catania n. 781/2021, con la quale il ed Parte_1 Controparte_1
rispettivamente in qualità di committente ed appaltatore, sono stati condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 34.452,79 in favore di e Parte_2 Parte_3 condomini danneggiati durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale, eseguiti sulla base del contratto d'appalto del 16.01.2012. Avendo corrisposto Controparte_1
l'intera somma di euro 34.452,79 in favore dei condomini e (importo comprensiva di Pt_2 Pt_3
sorte capitale, interessi e spese di precetto), la stessa ha esercitato il diritto di regresso nei confronti del Condominio coobligato solidale, chiedendo, mediante ricorso monitorio, la restituzione della metà delle somme pagate (decurtate le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, poste esclusivamente a carico di . Controparte_1
Il ha dunque proposto opposizione e chiesto la revoca Parte_1 dell'ingiunzione, eccependo che, nella regolamentazione interna prevista dal contratto di appalto agli artt. 2 e 10, solo l'appaltatore è tenuto ad adottare, a proprie spese e cure, tutti i provvedimenti necessari per eliminare irregolarità, difformità e difetti nelle opere. Sul tale profilo, peraltro, nella sentenza da cui deriva l'obbligazione adempiuta dal condebitore in solido, si afferma quanto segue:
Il Condominio opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare e ritenere non dovute le somme richieste dalla con il decreto CP_1
ingiuntivo opposto e ciò per le causali di cui in motivazione;
2) Per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n° 3197/2022, con ogni consequenziale statuizione di legge”. si è costituita argomentando in ordine alla responsabilità del Controparte_1 Parte_1
nella causazione dei danni lamentati dai condomini, sia sotto il profilo oggettivo della
[...] culpa in eligendo, sia sotto il profilo dell'esistenza di errori specifici nella progettazione originaria
(carente delle necessarie indagini sullo spessore dei muri perimetrali), secondo quanto accertato dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 781/2021 e dalla successiva sentenza della Corte di appello di Catania 1074/2022, passata in giudicato. Secondo quanto si legge nella comparsa di costituzione dell'opposta, “il solidale obbligo risarcitorio del non scaturisce da una Parte_1
responsabilità indiretta (quale ente committente) per danni causati dalla ditta appaltatrice, ma da una propria responsabilità diretta per la inidonea progettazione dei lavori da eseguire e, nel particolare, per il mancato rilevamento dello spessore di tutti i muri perimetrali a cui ancorare la rete elettrosaldata in fase di consolidamento delle pareti esterne”; ne conseguirebbe l'inapplicabilità della clausola contrattuale di esonero di responsabilità del per i danni Parte_1 arrecati a terzi contenuta nell'art. 2 del contratto d'appalto. ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Rigettare l'opposizione proposta dal , in quanto Parte_4
infondata in fatto ed in diritto, con la conferma del D.I. n.3197/2022 emesso dal Tribunale di
Catania il 19/07/2022, notificato il 11/08/2022.
In via gradata, nella non temuta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il debito del sulla scorta dei richiamati Parte_4
documenti prodotti in atti, e condannarlo al relativo pagamento in favore della in Controparte_1
persona del suo amministratore in carica, maggiorato degli interessi legali maturati fino al soddisfo”.
In sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. il opponente ha depositato la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Catania in due giudizi riuniti (RG 4996/2014 e RG 5048/2014) avente ad oggetto l'opposizione, promossa rispettativamente dal e Parte_1
dalla condomina nei confronti del decreto ingiuntivo emesso in favore di Parte_5
per il pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione realizzati sulla base del Controparte_2 suddetto contratto d'appalto. Tale sentenza (fatta oggetto di appello da parte di Parte_5
avrebbe – secondo la prospettazione del opponente – riconosciuto l'esclusiva Parte_1
responsabilità di nella causazione dei danni in capo ai condomini e Controparte_1 Parte_2
in contrasto con quanto accertato dal Tribunale di Catania e dalla Corte di appello. Parte_3
In corso di giudizio è stato esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, come da verbale depositato da parte opposta in data 06.06.2023.
Così ricostruite le domande ed eccezioni delle parti e l'iter processuale, l'opposizione deve ritenersi infondata.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato azionato nelle forme della tutela monitoria;
dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, assume la veste di attore in senso formale.
Nel caso in esame, il credito ha fonte giudiziale, ovverosia trae origine dalla sentenza n.
781/2021 del Tribunale di Catania, confermata, per i profili in esame, dalla sentenza n. 1074/2022 della Corte di appello di Catania, passata in giudicato.
Il thema decidendum è costituito dalla sussistenza del diritto di regresso del condebitore solidale
– il quale ha adempiuto l'intera obbligazione nei confronti dei creditori – nei riguardi Controparte_1
del Condominio, condebitore in solido sulla base dil suddetto titolo giudiziario.
Con riferimento a tale profilo, non assume rilievo la sentenza prodotta da parte opponente in allegato alla memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., in quanto estranea allo stesso, ferma restando ogni questione relativa al rapporto con la sentenza la cui esecuzione ha dato origine all'odierna azione di regresso (profilo sul quale nell'odierna sede non è ammissibile alcuna pronuncia).
Sul tema del diritto al regresso, non può condividersi il motivo di opposizione fondato su un'affermata esclusione della responsabilità del in quanto, in via assorbente rispetto Parte_1 ad ogni questione relativa alla validità dell'affermata clausola di esclusione della responsabilità contenuta negli artt. 2 e 10 del contratto di appalto rispetto all'art. 1229 c.c. (che prevede la nullità delle clausole volte a limitare o escludere preventivamente la responsabilità del condebitore solidale per colpa grave), il profilo deve ritenersi coperto da giudicato.
Infatti, va richiamata la regola del giudicato sostanziale, secondo cui, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. (la cosa giudicata formale, cioè, individua quella situazione di relativa immutabilità in cui si viene a trovare la sentenza non più soggetta ad impugnazioni cosiddette ordinarie, mentre la cosa giudicata sostanziale individua l'operare dell'accertamento contenuto nella sentenza al di fuori del processo in cui si è formato, tenuti presenti i suoi limiti soggettivi). Di conseguenza, ciò che destinato a fare stato ad ogni effetto è
l'accertamento della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
ne deriva come corollario la regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
In altri termini, l'accertamento contenuto in una sentenza divenuta definitiva tronca il nesso che collega la norma con la fattispecie concreta, sostituendosi alla prima nella disciplina di quest'ultima. A seguito del formarsi del giudicato sostanziale, infatti, la fattispecie da cui deriva il diritto fatto valere in giudizio rinviene la fonte della propria rilevanza giuridica unicamente nell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato e non più nella norma generale ed astratta. Ne deriva quale ulteriore conseguenza l'intangibilità del giudicato sulla base di fatti anteriori al medesimo, cioè deducibili nel processo in cui si è formato il giudicato ancorché non dedotti (nonché l'inoperatività dello ius superveniens retroattivo sulla fattispecie da cui deriva il diritto oggetto del giudicato). Tale principio implica che il risultato del primo processo non potrà essere rimesso in discussione attraverso la deduzione in un secondo giudizio di questioni (di fatto o di diritto, rilevabili d'ufficio o solo su eccezione di parte, di merito o di rito) rilevanti ai fini dell'oggetto del primo giudicato e che sono state proposte (“dedotto”) o che si sarebbero potute proporre (“deducibile”) nel corso del primo giudizio.
Sulla base dei suddetti principi, la ricostruzione del Condominio opponente è in contrasto con la sentenza evocata, passata in giudicato, con la quale la condanna a favore dei condomini danneggiati
è stata emessa sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'impresa Parte_1 appaltatrice Nell'odierna sede, nessun profilo relativo ai presupposti della Controparte_1
responsabilità dei due soggetti condannati può essere esaminato, essendo gli stessi coperti da giudicato, e il avrebbe piuttosto dovuto far valere nel precedente giudizio la propria Parte_1
esclusione da responsabilità per i danni nei confronti dei condomini danneggiati.
In ogni caso, anche qualora non si ritenesse il profilo coperto da giudicato (facendo leva sull'inciso della sentenza sopra evidenziato), deve comunque osservarsi che il diritto di regresso non potrebbe comunque considerarsi escluso sulla base degli artt. 2 e 10 del contratto di appalto, in quanto la responsabilità riconosciuta in capo al Condominio dalla sentenza eseguita è fondata, testualmente, sulle “negeligenze del proprietario/committente ”, relative sia alla Parte_1 selezione dell'impresa sia alla fase di scelta dell'opera e di progettazione, con la conseguenza che non può operare alcuna eventuale limitazione di responsabilità (quand'anche configurabile sulla base delle clausole contrattuali richiamate), essendo la condanna in solido fondata, nei confronti del su fatti propri del medesimo, nella sua qualità di committente. Parte_1
Rigettata la ricostruzione del opponente, deve dunque ritenersi provato il credito di Parte_1
quale condebitore in solido che ha adempiuto ed ha agito in regresso, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1299 c.c., nei confronti dell'altro condebitore;
l'azione di regresso, in assenza di diversa dispozione, viene esercitata per la quota della metà, ai sensi dell'art. 1298 c.c., che prevede che “nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi” (co. I) e che “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente” (co. II).
In un contesto in cui l'importo del credito adempiuto per l'intero e la ripartizione astratta tra quote non è stata contestata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'opposizione deve dunque essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite vengono infine poste a carico della parte opponente rimasta soccombente ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e vengono liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva ed in misura pari ai parametri minimi per la fase istruttoria e decisoria, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, della natura documentale della causa e delle modalità di assunzione della decisione;
la liquidazione viene operata ai sensi del D.M.
55/2014, quale novellato dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12973/2022, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei Parte_4
confronti del decreto ingiuntivo n. 319/2022 emesso dal Tribunale di Catania e dichiara il decreto esecutivo;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_4
delle spese di lite, liquidate in euro 3.387,00 , oltre il 15% per spese generali, Controparte_1
IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 14/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone