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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 573/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Salamone, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Neri e Gianluca Calafiore, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.02.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di prestare attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 01.07.2019, con la qualifica professionale di operatore ecologico, Liv.1A, CCNL di riferimento Fise Assoambiente, e di prestare la sua opera presso il cantiere del Comune di
Maniace; di avere già prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della ditta Progitec
S.r.l. con la mansione di capo squadra, Liv. 4B, alla quale la società resistente era subentrata nella gestione dell'appalto per la raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Maniace;
di avere svolto le medesime mansioni di caposquadra anche alle
1 dipendenze delle altre ditte che avevano precedentemente gestite il suddetto appalto, e cioè la e la Ecolandia S.r.l. . Parte_2
Il ricorrente lamenta che, nel cambio di appalto tra la ditta cedente Progitec s.r.l. e la ditta subentrante era stato operato un suo dimensionamento, egli Controparte_1 essendo stato inquadrato nel livello 1A (nel quale sono inseriti i “lavoratori che eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari, anche a motore”), anziché essere mantenuto nel livello 4B precedentemente posseduto (nel quale sono inquadrati i
“lavoratori/operai specializzati che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.” e che operano “individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”), e ciò in asserita violazione dell'art. 6 del C.C.N.L. FISE Assoambiente, il quale imporrebbe alla ditta subentrante di riconoscere al personale transitato “il livello professionale e la mansione già acquisita.”.
L'attore, poi, deduce la violazione dell'art. 2103 c.c., commi 2 e 4, perché, nella specie, non sarebbe configurabile una “modifica degli assetti organizzativi aziendali” e ricorrerebbe l'adibizione a mansioni appartenenti ad una diversa “categoria legale”, assunto il verificarsi, nella fattispecie in contestazione, di una illegittima “retrocessione” dalla categoria di
“impiegato” a quella di “operaio”.
Il ricorrente, infine, segnala l'inosservanza dell'art. 2103 c.c., comma 6, atteso che “sia
l'accordo tra le parti del 26.06.2019 sia il verbale di cambio appalto, siglato avanti al CPI di Catania, sono carenti delle garanzie di tutela del lavoratore, in quanto non sottoscritti in sede protetta”, riscontrandosi “l'assenza dei sindacati di categoria firmatari del CCNL di settore” e, viceversa, la presenza soltanto della stazione appaltante e della ditta appaltatrice
(Comune di Maniace e Camedil Costruzioni S.r.l.).
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare la nullità dell'accordo del 26.06.2019; accertare e dichiarare che il demansionamento in peius, conseguente al cambio appalto di igiene ambientale del Comune di Maniace, è in contrasto sia con l'art. 2103 c.c. sia con il CCNL di categoria, artt. 6 e 15; accertare e dichiarare il suo diritto all'inquadramento superiore nel Liv. 4B e alla mansione superiore di capo squadra, del comparto igiene ambientale, sin dalla data di assunzione;
condannare la
[...]
[..
[...] al pagamento delle differenze retributive, tra la paga base del Liv. 1A e la Controparte_2
paga base del Liv. 4B, per un totale di euro 23.446,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la resistente al riconoscimento nel suo stato di servizio dello svolgimento di mansioni superiori, utile al fine del passaggio ad altra azienda ex art. 6 CCNL
Fise Assoambiente;
condannare la resistente al versamento delle spese di lite, da distrarre in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso perché l'accordo comportante la rinuncia al precedente livello di inquadramento avrebbe dovuto essere impugnato nel termine semestrale di cui all'art. 2113 c.c., comma 2, e, in secondo luogo, spiegando difese volte al rigetto del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: nell'avvicendamento dell'appalto la gestione del personale è stata regolata dall'accordo raggiunto tra la Stazione Appaltante, il RUP della procedura, i singoli dipendenti e la Società in data 26.6.2019, accordo poi ratificato in sede protetta dinanzi Controparte_1 all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in data 28.6.2019; l'assunzione del personale è stata gestita mediante apposita “clausola sociale” con indicazione nominativa dei lavoratori inserita nel disciplinare di incarico e nel capitolato speciale di appalto, in cui la medesima
Stazione Appaltante aveva indicato la presenza dell'odierno ricorrente quale operatore di livello 1; “trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, in seguito all'aggiudicazione è stata avviata la procedura per l'avvicendamento tra le imprese così come previsto dall'art. 6 del CCNL Fise”, per cui “è stata richiesta all'azienda cessante la documentazione relativa ai rapporti di lavoro e, nel corso delle riunione di avvicendamento dinanzi l'Ispettorato, è stato raggiunto un accordo di assunzione, ratificato in sede protetta mediante sottoscrizione sia dell'accordo che del verbale di ratifica dinanzi al servizio XII dell'ispettorato del lavoro, con cui i dipendenti, consapevoli dell'inadeguatezza delle somme stanziate dal Comune di Maniace per la manodopera, al fine di garantire l'assunzione di tutti i dipendenti, hanno accettato ai sensi dell'art. 2103 c.c. i livelli indicati nell'accordo”; il ricorrente, quindi, ai sensi dell'art. 2013 e 2113 c.c. “ha accettato il livello 1A … con cui
è stato assunto e all'interno del quale ha svolto le mansioni assegnategli e corrispondenti.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note difensive e più volte rinviato il processo per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 12.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
3 2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente per inosservanza del termine semestrale di cui all'art. 2113 c.c., comma 2: l'accordo sottoscritto in data
26.06.2019 e ratificato in data 28.06.2019 ai fini dell'assunzione dei lavoratori coinvolti nell'avvicendamento dell'appalto, invero, non è equiparabile ad una rinunzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113 c.c., quantomeno perché le disposizioni, legislative o collettive, che disciplinano l'assegnazione delle mansioni non sono “inderogabili”, al contrario potendo essere derogate ex art. 2103 c.c. per determinazione datoriale unilaterale o per accordo tra le parti del rapporto di lavoro.
2.1. Esaminiamo adesso il merito della controversia.
2.2. Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 6 del C.C.N.L. FISE Assoambiente, dalla lettura della disposizione di fonte pattizia è facilmente desumibile che non è previsto alcun obbligo per l'azienda subentrante nella gestione dell'appalto di assumere i lavoratori della azienda cedente con lo stesso livello retributivo nel quale erano precedentemente inquadrati e con le stesse mansioni precedentemente ricoperte: infatti, ai sensi dei commi 2
e 9 del citato art. 6, unico obbligo della ditta subentrante è quello di procedere alla assunzione ex novo dei lavoratori che lavoravano a tempo indeterminato alle dipendenze della cedente nei 240 giorni antecedenti all'inizio della nuova gestione, con continuità del rapporto di lavoro ai fini del “riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio”.
2.3. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2103 c.c., commi 2 e 4, la doglianza è infondata, atteso che l'adibizione alle mansioni di operatore ecologico di livello 1° non ha comportato alcun passaggio da una “categoria legale” all'altra e, men che meno, una “retrocessione” dalla categoria di “impiegato” a quella di “operaio”.
Il sistema di classificazione del personale sancito dal C.C.N.L. di riferimento (FISE
Assoambiente), all'art. 15, invero, non prevede una ripartizione del personale in diverse categorie, ma un inquadramento “unico” in “Aree operativo-funzionali” (Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
Area conduzione;
Area impianti e laboratori;
Area officine e servizi generali;
Area tecnica e amministrativa), distinte non già in linea gerarchica, ma per settore di operatività lavorativa;
più specificamente, nell'ambito dell'Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio rientrano sia il livello 1A, nel quale il ricorrente lamenta di essere stato inquadrato, sia il livello 4B, nel quale il ricorrente anela ad essere reinquadrato, ferma restando la unitaria adibizione di tutti i lavoratori
4 appartenenti alla citata Area a compiti “di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite,”, nonché a “mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli”, nonché di “raccolta e/o movimentazione manuale e/o meccanizzata di” “sacchi” e “contenitori”.
Inoltre, la vicenda relativa all'avvicendamento nella gestione dell'appalto appare certamente idonea ad integrare, in capo all'impresa subentrante, la nozione di “modifica degli assetti organizzativi aziendali” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2103 c.c., comma 2.
Pertanto, qualora si configurasse nella specie un mutamento unilaterale di mansioni, le superiori considerazioni basterebbero da sole a ritenere che l'operato della società resistente sia stato legittimo.
2.4. In realtà, però, passando ad esaminare l'ultima doglianza formulata dal ricorrente, nel caso in discussione ricorre un'ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori di fonte consensuale.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si evince che: in data 22.05.2019, nella sede del Centro per l'impiego di Catania, nell'ambito della procedura per il cambio di appalto, si è svolto un incontro tra il funzionario responsabile, i rappresentanti della azienda cedente e di quella subentrante, i rappresentanti sindacali e un rappresentante del comune di Maniace, all'esito del quale è stato deciso un rinvio della seduta per chiarimenti ed approfondimenti in ordine alle tabelle retributive allegate al capitolato speciale d'appalto; con nota prot. n. 25991 del 12.06.2019, il funzionario responsabile del Centro per l'impiego di Catania ha convocato il comune di Maniace, la ditta cedente, la ditta subentrante e le organizzazioni sindacali per il giorno 24.06.2019 per discutere sull'avvicendamento dell'appalto; dando seguito alla suddetta convocazione, in data 24.06.2019 si è svolta un'altra riunione presso la sede del Centro per l'impiego di Catania, alla presenza del funzionario responsabile, del rappresentante dell'azienda subentrante, dei rappresentanti sindacali e di un rappresentante del comune di Maniace, riunione nel corso della quale i sindacalisti hanno ribadito la “richiesta del passaggio di tutti gli aventi diritto alla società subentrante” e al termine della quale i partecipanti hanno concordato di aggiornarsi per chiarire “delle problematiche relative allo svolgimento del servizio di spazzamento”; in data 26.06.2019 si è tenuta una riunione presso la sede del comune di Maniace, alla presenza del sindaco, di alcuni funzionari comunali, dei rappresentanti della azienda
5 subentrante, di due rappresentanti sindacali e di sei (tra i quali il ricorrente) dei sette lavoratori coinvolti nel cambio di appalto: in tale occasione, il comune appaltante si è impegnato ad aggiornare le tabelle retributive allegate al CSA ed i lavoratori presenti hanno espressamente accettato, sottoscrivendo il relativo verbale, l'assunzione con i livelli retributivi indicati nel capitolato: il Conti Taguali, in particolare, ha accettato di essere inquadrato nel livello 1A, con la mansione di operatore;
in data 28.06.2019, infine, nella sede del Centro per l'impiego di Catania, alla presenza del funzionario responsabile, di due rappresentanti della del vicesindaco del CP_1
comune committente e di tutti i lavoratori interessati, è stato redatto il “verbale di chiusura della procedura di garanzia occupazionale nel cambio appalto del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Maniace”, verbale che è stato sottoscritto dai lavoratori presenti (tra i quali il ricorrente) ed al quale è stato allegato il verbale della predetta seduta tenutasi presso la sede del comune committente in data 26.06.2019.
Alla luce di quanto appena detto a proposito degli adempimenti procedurali che si sono susseguiti in vista del cambio di appalto, la doglianza attorea in ordine alla assenza delle garanzie di tutela del lavoratore, per asserita mancata stipula dell'accordo e del verbale finale in sede protetta, va reputata infondata.
Al riguardo, si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 6, “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”.
Pertanto, a seguito delle modifiche apportate all'art. 2103 c.c. dal d.lgs. n. 81 del 2015, il datore e il dipendente possono convenire una diminuzione del compenso rispetto a quello pattuito, in deroga al principio della irriducibilità della retribuzione in caso di assegnazione a mansioni inferiori (art. 2103, co. 5, c.c.), a condizione che vi sia un effettivo mutamento dell'attività svolta e che l'accordo sia stipulato nell'interesse del lavoratore (“alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”) presso una c.d. sede protetta, vale a dire davanti alle commissioni di certificazione o negli ambiti enunciati dall'art. 2113, co. 4, c.c., ossia in sede
6 giudiziale, in sede sindacale, innanzi alla Direzione provinciale del lavoro, ovvero, ancora, in sede di arbitrato o innanzi al collegio di conciliazione.
Ebbene, nel caso di specie è indubbio che l'accordo tra la ditta subentrante ed i lavoratori sul livello di inquadramento era finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, sia perché le deduzioni sul punto della parte resistente non sono state specificamente contestate dall'attore, sia perché, nel verbale del 22.05.2019, le parti hanno dato atto che oggetto della discussione erano anche problematiche di carattere retributivo che avrebbero potuto avere una “notevole refluenza peggiorativa sul costo del lavoro”.
Ciò posto, non può ritenersi che nella specie siano state pregiudicate le garanzie di difesa dei lavoratori interessati e del ricorrente, in particolare, atteso che l'intera procedura per il cambio di appalto si è svolta in “sede protetta” innanzi ai competenti uffici dell'Assessorato regionale delle politiche sociali e del lavoro, cioè innanzi alla ripartizione interna del Centro per l'impiego di Catania, uffici che, nell'organizzazione peculiare dell'amministrazione della Regione Sicilia, sono certamente corrispondenti a quelle che, nel resto del territorio nazionale, sono le Direzioni provinciali del lavoro.
Nel caso di specie, quindi, l'accordo è intervenuto in sede amministrativa, anziché sindacale.
E innanzi al responsabile del competente ufficio dell'amministrazione regionale è stato ratificato e formalizzato l'accordo che i lavoratori ed i rappresentanti dell'azienda subentrante avevano previamente stipulato presso il municipio del comune committente, alla presenza, tra gli altri, del sindaco, sede che certamente non può considerarsi tale da esercitare indebite pressioni o incutere particolari timori in capo ai lavoratori interessati dall'avvicendamento nella gestione dell'appalto.
Nella procedura in discussione, peraltro, sono state pienamente coinvolte anche le organizzazioni sindacali, come tali appositamente convocate con la citata nota del
12.06.2019 e, in ogni caso, presenti, tramite propri rappresentanti, alle riunioni del
22.05.2019, del 24.06.2019 e, almeno in parte, alla seduta del 26.06.2019, in occasione della quale, come detto, è stato concluso l'accordo tra l'azienda subentrante ed i lavoratori.
Né in senso contrario è valorizzabile il dato documentale che i rappresentanti sindacali, nel corso della citata riunione del 26.06.2019, si erano “allontanati” prima della conclusione della seduta, sia perché, prima di dare atto dell'allontanamento dei sindacalisti, nel verbale si è attestato che, in precedenza, “dopo ampia discussione”, “le parti” avevano già convenuto
“quanto di seguito” (tra cui l'accordo per i nuovi inquadramenti dei lavoratori), impegnandosi a “formalizzare” l'accordo innanzi al Centro per l'impiego di Catania, sia
7 perché, come sottolineato dalla Suprema Corte con riferimento alle ipotesi di conciliazione sindacale (ma con principi estensibili anche ai casi, come quello odierno, di accordo in sede amministrativa), l'assistenza sindacale non “è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore”, con la precisazione secondo la quale, “sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede “protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017)”, per cui “graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale” (Cass. Sez. lav.
18.01.2024, n. 1975).
Ebbene, nella odierna fattispecie il ricorrente si duole genericamente che l'accordo non sarebbe stato siglato in sede protetta e che sarebbero stati assenti i “sindacati”, senza in alcun modo allegare e, men che meno, dimostrare di non avere avuto consapevolezza o di non avere appieno compreso i termini dell'accordo che ha sottoscritto.
3. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Tuttavia, stante la complessità delle questioni trattate e la condizione soggettiva delle parti, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 573/2021 R.G., rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Catania, 15 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 573/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Salamone, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Neri e Gianluca Calafiore, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.02.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di prestare attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 01.07.2019, con la qualifica professionale di operatore ecologico, Liv.1A, CCNL di riferimento Fise Assoambiente, e di prestare la sua opera presso il cantiere del Comune di
Maniace; di avere già prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della ditta Progitec
S.r.l. con la mansione di capo squadra, Liv. 4B, alla quale la società resistente era subentrata nella gestione dell'appalto per la raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Maniace;
di avere svolto le medesime mansioni di caposquadra anche alle
1 dipendenze delle altre ditte che avevano precedentemente gestite il suddetto appalto, e cioè la e la Ecolandia S.r.l. . Parte_2
Il ricorrente lamenta che, nel cambio di appalto tra la ditta cedente Progitec s.r.l. e la ditta subentrante era stato operato un suo dimensionamento, egli Controparte_1 essendo stato inquadrato nel livello 1A (nel quale sono inseriti i “lavoratori che eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari, anche a motore”), anziché essere mantenuto nel livello 4B precedentemente posseduto (nel quale sono inquadrati i
“lavoratori/operai specializzati che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.” e che operano “individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”), e ciò in asserita violazione dell'art. 6 del C.C.N.L. FISE Assoambiente, il quale imporrebbe alla ditta subentrante di riconoscere al personale transitato “il livello professionale e la mansione già acquisita.”.
L'attore, poi, deduce la violazione dell'art. 2103 c.c., commi 2 e 4, perché, nella specie, non sarebbe configurabile una “modifica degli assetti organizzativi aziendali” e ricorrerebbe l'adibizione a mansioni appartenenti ad una diversa “categoria legale”, assunto il verificarsi, nella fattispecie in contestazione, di una illegittima “retrocessione” dalla categoria di
“impiegato” a quella di “operaio”.
Il ricorrente, infine, segnala l'inosservanza dell'art. 2103 c.c., comma 6, atteso che “sia
l'accordo tra le parti del 26.06.2019 sia il verbale di cambio appalto, siglato avanti al CPI di Catania, sono carenti delle garanzie di tutela del lavoratore, in quanto non sottoscritti in sede protetta”, riscontrandosi “l'assenza dei sindacati di categoria firmatari del CCNL di settore” e, viceversa, la presenza soltanto della stazione appaltante e della ditta appaltatrice
(Comune di Maniace e Camedil Costruzioni S.r.l.).
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare la nullità dell'accordo del 26.06.2019; accertare e dichiarare che il demansionamento in peius, conseguente al cambio appalto di igiene ambientale del Comune di Maniace, è in contrasto sia con l'art. 2103 c.c. sia con il CCNL di categoria, artt. 6 e 15; accertare e dichiarare il suo diritto all'inquadramento superiore nel Liv. 4B e alla mansione superiore di capo squadra, del comparto igiene ambientale, sin dalla data di assunzione;
condannare la
[...]
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[...] al pagamento delle differenze retributive, tra la paga base del Liv. 1A e la Controparte_2
paga base del Liv. 4B, per un totale di euro 23.446,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la resistente al riconoscimento nel suo stato di servizio dello svolgimento di mansioni superiori, utile al fine del passaggio ad altra azienda ex art. 6 CCNL
Fise Assoambiente;
condannare la resistente al versamento delle spese di lite, da distrarre in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso perché l'accordo comportante la rinuncia al precedente livello di inquadramento avrebbe dovuto essere impugnato nel termine semestrale di cui all'art. 2113 c.c., comma 2, e, in secondo luogo, spiegando difese volte al rigetto del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: nell'avvicendamento dell'appalto la gestione del personale è stata regolata dall'accordo raggiunto tra la Stazione Appaltante, il RUP della procedura, i singoli dipendenti e la Società in data 26.6.2019, accordo poi ratificato in sede protetta dinanzi Controparte_1 all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in data 28.6.2019; l'assunzione del personale è stata gestita mediante apposita “clausola sociale” con indicazione nominativa dei lavoratori inserita nel disciplinare di incarico e nel capitolato speciale di appalto, in cui la medesima
Stazione Appaltante aveva indicato la presenza dell'odierno ricorrente quale operatore di livello 1; “trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, in seguito all'aggiudicazione è stata avviata la procedura per l'avvicendamento tra le imprese così come previsto dall'art. 6 del CCNL Fise”, per cui “è stata richiesta all'azienda cessante la documentazione relativa ai rapporti di lavoro e, nel corso delle riunione di avvicendamento dinanzi l'Ispettorato, è stato raggiunto un accordo di assunzione, ratificato in sede protetta mediante sottoscrizione sia dell'accordo che del verbale di ratifica dinanzi al servizio XII dell'ispettorato del lavoro, con cui i dipendenti, consapevoli dell'inadeguatezza delle somme stanziate dal Comune di Maniace per la manodopera, al fine di garantire l'assunzione di tutti i dipendenti, hanno accettato ai sensi dell'art. 2103 c.c. i livelli indicati nell'accordo”; il ricorrente, quindi, ai sensi dell'art. 2013 e 2113 c.c. “ha accettato il livello 1A … con cui
è stato assunto e all'interno del quale ha svolto le mansioni assegnategli e corrispondenti.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note difensive e più volte rinviato il processo per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 12.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
3 2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente per inosservanza del termine semestrale di cui all'art. 2113 c.c., comma 2: l'accordo sottoscritto in data
26.06.2019 e ratificato in data 28.06.2019 ai fini dell'assunzione dei lavoratori coinvolti nell'avvicendamento dell'appalto, invero, non è equiparabile ad una rinunzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113 c.c., quantomeno perché le disposizioni, legislative o collettive, che disciplinano l'assegnazione delle mansioni non sono “inderogabili”, al contrario potendo essere derogate ex art. 2103 c.c. per determinazione datoriale unilaterale o per accordo tra le parti del rapporto di lavoro.
2.1. Esaminiamo adesso il merito della controversia.
2.2. Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 6 del C.C.N.L. FISE Assoambiente, dalla lettura della disposizione di fonte pattizia è facilmente desumibile che non è previsto alcun obbligo per l'azienda subentrante nella gestione dell'appalto di assumere i lavoratori della azienda cedente con lo stesso livello retributivo nel quale erano precedentemente inquadrati e con le stesse mansioni precedentemente ricoperte: infatti, ai sensi dei commi 2
e 9 del citato art. 6, unico obbligo della ditta subentrante è quello di procedere alla assunzione ex novo dei lavoratori che lavoravano a tempo indeterminato alle dipendenze della cedente nei 240 giorni antecedenti all'inizio della nuova gestione, con continuità del rapporto di lavoro ai fini del “riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio”.
2.3. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2103 c.c., commi 2 e 4, la doglianza è infondata, atteso che l'adibizione alle mansioni di operatore ecologico di livello 1° non ha comportato alcun passaggio da una “categoria legale” all'altra e, men che meno, una “retrocessione” dalla categoria di “impiegato” a quella di “operaio”.
Il sistema di classificazione del personale sancito dal C.C.N.L. di riferimento (FISE
Assoambiente), all'art. 15, invero, non prevede una ripartizione del personale in diverse categorie, ma un inquadramento “unico” in “Aree operativo-funzionali” (Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
Area conduzione;
Area impianti e laboratori;
Area officine e servizi generali;
Area tecnica e amministrativa), distinte non già in linea gerarchica, ma per settore di operatività lavorativa;
più specificamente, nell'ambito dell'Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio rientrano sia il livello 1A, nel quale il ricorrente lamenta di essere stato inquadrato, sia il livello 4B, nel quale il ricorrente anela ad essere reinquadrato, ferma restando la unitaria adibizione di tutti i lavoratori
4 appartenenti alla citata Area a compiti “di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite,”, nonché a “mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli”, nonché di “raccolta e/o movimentazione manuale e/o meccanizzata di” “sacchi” e “contenitori”.
Inoltre, la vicenda relativa all'avvicendamento nella gestione dell'appalto appare certamente idonea ad integrare, in capo all'impresa subentrante, la nozione di “modifica degli assetti organizzativi aziendali” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2103 c.c., comma 2.
Pertanto, qualora si configurasse nella specie un mutamento unilaterale di mansioni, le superiori considerazioni basterebbero da sole a ritenere che l'operato della società resistente sia stato legittimo.
2.4. In realtà, però, passando ad esaminare l'ultima doglianza formulata dal ricorrente, nel caso in discussione ricorre un'ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori di fonte consensuale.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si evince che: in data 22.05.2019, nella sede del Centro per l'impiego di Catania, nell'ambito della procedura per il cambio di appalto, si è svolto un incontro tra il funzionario responsabile, i rappresentanti della azienda cedente e di quella subentrante, i rappresentanti sindacali e un rappresentante del comune di Maniace, all'esito del quale è stato deciso un rinvio della seduta per chiarimenti ed approfondimenti in ordine alle tabelle retributive allegate al capitolato speciale d'appalto; con nota prot. n. 25991 del 12.06.2019, il funzionario responsabile del Centro per l'impiego di Catania ha convocato il comune di Maniace, la ditta cedente, la ditta subentrante e le organizzazioni sindacali per il giorno 24.06.2019 per discutere sull'avvicendamento dell'appalto; dando seguito alla suddetta convocazione, in data 24.06.2019 si è svolta un'altra riunione presso la sede del Centro per l'impiego di Catania, alla presenza del funzionario responsabile, del rappresentante dell'azienda subentrante, dei rappresentanti sindacali e di un rappresentante del comune di Maniace, riunione nel corso della quale i sindacalisti hanno ribadito la “richiesta del passaggio di tutti gli aventi diritto alla società subentrante” e al termine della quale i partecipanti hanno concordato di aggiornarsi per chiarire “delle problematiche relative allo svolgimento del servizio di spazzamento”; in data 26.06.2019 si è tenuta una riunione presso la sede del comune di Maniace, alla presenza del sindaco, di alcuni funzionari comunali, dei rappresentanti della azienda
5 subentrante, di due rappresentanti sindacali e di sei (tra i quali il ricorrente) dei sette lavoratori coinvolti nel cambio di appalto: in tale occasione, il comune appaltante si è impegnato ad aggiornare le tabelle retributive allegate al CSA ed i lavoratori presenti hanno espressamente accettato, sottoscrivendo il relativo verbale, l'assunzione con i livelli retributivi indicati nel capitolato: il Conti Taguali, in particolare, ha accettato di essere inquadrato nel livello 1A, con la mansione di operatore;
in data 28.06.2019, infine, nella sede del Centro per l'impiego di Catania, alla presenza del funzionario responsabile, di due rappresentanti della del vicesindaco del CP_1
comune committente e di tutti i lavoratori interessati, è stato redatto il “verbale di chiusura della procedura di garanzia occupazionale nel cambio appalto del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Maniace”, verbale che è stato sottoscritto dai lavoratori presenti (tra i quali il ricorrente) ed al quale è stato allegato il verbale della predetta seduta tenutasi presso la sede del comune committente in data 26.06.2019.
Alla luce di quanto appena detto a proposito degli adempimenti procedurali che si sono susseguiti in vista del cambio di appalto, la doglianza attorea in ordine alla assenza delle garanzie di tutela del lavoratore, per asserita mancata stipula dell'accordo e del verbale finale in sede protetta, va reputata infondata.
Al riguardo, si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 6, “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”.
Pertanto, a seguito delle modifiche apportate all'art. 2103 c.c. dal d.lgs. n. 81 del 2015, il datore e il dipendente possono convenire una diminuzione del compenso rispetto a quello pattuito, in deroga al principio della irriducibilità della retribuzione in caso di assegnazione a mansioni inferiori (art. 2103, co. 5, c.c.), a condizione che vi sia un effettivo mutamento dell'attività svolta e che l'accordo sia stipulato nell'interesse del lavoratore (“alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”) presso una c.d. sede protetta, vale a dire davanti alle commissioni di certificazione o negli ambiti enunciati dall'art. 2113, co. 4, c.c., ossia in sede
6 giudiziale, in sede sindacale, innanzi alla Direzione provinciale del lavoro, ovvero, ancora, in sede di arbitrato o innanzi al collegio di conciliazione.
Ebbene, nel caso di specie è indubbio che l'accordo tra la ditta subentrante ed i lavoratori sul livello di inquadramento era finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, sia perché le deduzioni sul punto della parte resistente non sono state specificamente contestate dall'attore, sia perché, nel verbale del 22.05.2019, le parti hanno dato atto che oggetto della discussione erano anche problematiche di carattere retributivo che avrebbero potuto avere una “notevole refluenza peggiorativa sul costo del lavoro”.
Ciò posto, non può ritenersi che nella specie siano state pregiudicate le garanzie di difesa dei lavoratori interessati e del ricorrente, in particolare, atteso che l'intera procedura per il cambio di appalto si è svolta in “sede protetta” innanzi ai competenti uffici dell'Assessorato regionale delle politiche sociali e del lavoro, cioè innanzi alla ripartizione interna del Centro per l'impiego di Catania, uffici che, nell'organizzazione peculiare dell'amministrazione della Regione Sicilia, sono certamente corrispondenti a quelle che, nel resto del territorio nazionale, sono le Direzioni provinciali del lavoro.
Nel caso di specie, quindi, l'accordo è intervenuto in sede amministrativa, anziché sindacale.
E innanzi al responsabile del competente ufficio dell'amministrazione regionale è stato ratificato e formalizzato l'accordo che i lavoratori ed i rappresentanti dell'azienda subentrante avevano previamente stipulato presso il municipio del comune committente, alla presenza, tra gli altri, del sindaco, sede che certamente non può considerarsi tale da esercitare indebite pressioni o incutere particolari timori in capo ai lavoratori interessati dall'avvicendamento nella gestione dell'appalto.
Nella procedura in discussione, peraltro, sono state pienamente coinvolte anche le organizzazioni sindacali, come tali appositamente convocate con la citata nota del
12.06.2019 e, in ogni caso, presenti, tramite propri rappresentanti, alle riunioni del
22.05.2019, del 24.06.2019 e, almeno in parte, alla seduta del 26.06.2019, in occasione della quale, come detto, è stato concluso l'accordo tra l'azienda subentrante ed i lavoratori.
Né in senso contrario è valorizzabile il dato documentale che i rappresentanti sindacali, nel corso della citata riunione del 26.06.2019, si erano “allontanati” prima della conclusione della seduta, sia perché, prima di dare atto dell'allontanamento dei sindacalisti, nel verbale si è attestato che, in precedenza, “dopo ampia discussione”, “le parti” avevano già convenuto
“quanto di seguito” (tra cui l'accordo per i nuovi inquadramenti dei lavoratori), impegnandosi a “formalizzare” l'accordo innanzi al Centro per l'impiego di Catania, sia
7 perché, come sottolineato dalla Suprema Corte con riferimento alle ipotesi di conciliazione sindacale (ma con principi estensibili anche ai casi, come quello odierno, di accordo in sede amministrativa), l'assistenza sindacale non “è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell'atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore”, con la precisazione secondo la quale, “sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede “protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017)”, per cui “graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale” (Cass. Sez. lav.
18.01.2024, n. 1975).
Ebbene, nella odierna fattispecie il ricorrente si duole genericamente che l'accordo non sarebbe stato siglato in sede protetta e che sarebbero stati assenti i “sindacati”, senza in alcun modo allegare e, men che meno, dimostrare di non avere avuto consapevolezza o di non avere appieno compreso i termini dell'accordo che ha sottoscritto.
3. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Tuttavia, stante la complessità delle questioni trattate e la condizione soggettiva delle parti, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 573/2021 R.G., rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Catania, 15 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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