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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa CO AR Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1298/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Silvia Bondi
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RD NI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di separazione emessa tra i ricorrenti signori CP_1
e dal Tribunale di Livorno con Decreto di Omologa n.
[...] Parte_1 cronol. 6238/2022 (depositato in data 30/05/2022 - procedimento n. 997/2022), parzialmente modificato con successivo provvedimento del Tribunale di
Livorno, sentenza n. 171/2024, pubblicata il 9.9.2024 (procedimento n.
2049/2024), rilevata l'insostenibilità della convivenza in essere tra le parti nella stessa casa familiare, in ragione delle frequenti liti sulla gestione domestica e sulla ripartizione delle spese delle utenze, quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo della modifica delle condizioni da ultimo stabilite e inerenti la separazione, con conseguente necessaria ulteriore modifica delle condizioni illo tempore previste, con ricorso congiunto depositato in data 10.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano Controparte_1 Parte_1
1 la modifica delle condizioni del separazione, come da ultimo previste, così come meglio integrate e specificate dalle parti con nota depositata in pct in data 29/9/2025, rassegnando le conclusioni che si riportano ivi contenute.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e degli interessi espressi dalle parti oltre che della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica del decreto di omologa n. cronol. 6238/2022, depositato in data
30/05/2022, emesso dal Tribunale di Livorno (procedimento n. 997/2022), il
Tribunale così statuisce:
Per_ 1) I figli , e , tutti minorenni, continueranno ad essere Per_2 Per_3 affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori e collocati in forma alternata ossia ciascun genitore li terrà una settimana il lunedì, martedì, sabato e domenica, e la settimana successiva il mercoledì, il giovedì e la domenica, e così in via alternata;
2) Relativamente ai periodi delle festività, i coniugi concordano in tal senso: i bambini trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre, il 26/12 sarà regolato da accordo fra le parti;
i giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio, saranno alternati anno per anno fra i coniugi, così come Pasqua e le altre feste comandate. Durante il periodo estivo i bambini potranno trascorrere le vacanze rispettivamente con il padre e con la madre per gg 15 anche non consecutivi, comunque con congruo preavviso fra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, e consenso in caso di vacanze fuori
Livorno, nel rispetto delle esigenze lavorative di questi ultimi e di quelle dei bambini;
3) La residenza anagrafica dei figli sarà trasferita presso l'abitazione della madre, attualmente in Livorno Via del Mare n. 109, con l'accordo che ove la madre incontrasse difficoltà nel mantenere un'adeguata sistemazione abitativa per i figli, la stessa acconsentirà allo spostamento della residenza di questi direttamente presso il padre in Via Marradi 149;
4) In virtù di tale regime e considerato che i figli frequenteranno parimenti entrambi i genitori, questi contribuiranno in forma diretta al loro mantenimento ordinario.
2 5) Data la sperequazione economica fra i coniugi e la precarietà lavorativa della Sig.ra ai fini del contributo al mantenimento ordinario dei Parte_1 figli minori, il Sig. corrisponderà al coniuge entro e non oltre il giorno CP_1
10 di ogni mese e mediante bonifico al seguente IBAN
[...], la somma di € 400,00 (€ 133,33 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese del rilascio della casa familiare da parte della signora Parte_1
6) L'assegno Unico verrà percepito dai coniugi direttamente dall' nella CP_2 misura del 50% ciascuno come per legge, con l'accordo che sarà presentato all'ufficio l'ISEE della Lavoratori avendo reddito inferiore;
7) Le spese per il mantenimento straordinario dei figli saranno divise nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, secondo Linee
Guida CNF;
8) I coniugi rinunciano al mantenimento reciproco.
9) I coniugi dichiarano di aderire al Piano genitoriale per i figli minori allegato e sottoscritto da entrambi.
10) I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto;
11) spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa CO AR)
Il Presidente
(dottoressa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa CO AR Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1298/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Silvia Bondi
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RD NI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di separazione emessa tra i ricorrenti signori CP_1
e dal Tribunale di Livorno con Decreto di Omologa n.
[...] Parte_1 cronol. 6238/2022 (depositato in data 30/05/2022 - procedimento n. 997/2022), parzialmente modificato con successivo provvedimento del Tribunale di
Livorno, sentenza n. 171/2024, pubblicata il 9.9.2024 (procedimento n.
2049/2024), rilevata l'insostenibilità della convivenza in essere tra le parti nella stessa casa familiare, in ragione delle frequenti liti sulla gestione domestica e sulla ripartizione delle spese delle utenze, quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo della modifica delle condizioni da ultimo stabilite e inerenti la separazione, con conseguente necessaria ulteriore modifica delle condizioni illo tempore previste, con ricorso congiunto depositato in data 10.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano Controparte_1 Parte_1
1 la modifica delle condizioni del separazione, come da ultimo previste, così come meglio integrate e specificate dalle parti con nota depositata in pct in data 29/9/2025, rassegnando le conclusioni che si riportano ivi contenute.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e degli interessi espressi dalle parti oltre che della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica del decreto di omologa n. cronol. 6238/2022, depositato in data
30/05/2022, emesso dal Tribunale di Livorno (procedimento n. 997/2022), il
Tribunale così statuisce:
Per_ 1) I figli , e , tutti minorenni, continueranno ad essere Per_2 Per_3 affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori e collocati in forma alternata ossia ciascun genitore li terrà una settimana il lunedì, martedì, sabato e domenica, e la settimana successiva il mercoledì, il giovedì e la domenica, e così in via alternata;
2) Relativamente ai periodi delle festività, i coniugi concordano in tal senso: i bambini trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre, il 26/12 sarà regolato da accordo fra le parti;
i giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio, saranno alternati anno per anno fra i coniugi, così come Pasqua e le altre feste comandate. Durante il periodo estivo i bambini potranno trascorrere le vacanze rispettivamente con il padre e con la madre per gg 15 anche non consecutivi, comunque con congruo preavviso fra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, e consenso in caso di vacanze fuori
Livorno, nel rispetto delle esigenze lavorative di questi ultimi e di quelle dei bambini;
3) La residenza anagrafica dei figli sarà trasferita presso l'abitazione della madre, attualmente in Livorno Via del Mare n. 109, con l'accordo che ove la madre incontrasse difficoltà nel mantenere un'adeguata sistemazione abitativa per i figli, la stessa acconsentirà allo spostamento della residenza di questi direttamente presso il padre in Via Marradi 149;
4) In virtù di tale regime e considerato che i figli frequenteranno parimenti entrambi i genitori, questi contribuiranno in forma diretta al loro mantenimento ordinario.
2 5) Data la sperequazione economica fra i coniugi e la precarietà lavorativa della Sig.ra ai fini del contributo al mantenimento ordinario dei Parte_1 figli minori, il Sig. corrisponderà al coniuge entro e non oltre il giorno CP_1
10 di ogni mese e mediante bonifico al seguente IBAN
[...], la somma di € 400,00 (€ 133,33 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese del rilascio della casa familiare da parte della signora Parte_1
6) L'assegno Unico verrà percepito dai coniugi direttamente dall' nella CP_2 misura del 50% ciascuno come per legge, con l'accordo che sarà presentato all'ufficio l'ISEE della Lavoratori avendo reddito inferiore;
7) Le spese per il mantenimento straordinario dei figli saranno divise nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, secondo Linee
Guida CNF;
8) I coniugi rinunciano al mantenimento reciproco.
9) I coniugi dichiarano di aderire al Piano genitoriale per i figli minori allegato e sottoscritto da entrambi.
10) I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto;
11) spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa CO AR)
Il Presidente
(dottoressa Azzurra Fodra)
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