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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17486 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Boldini, Controparte_1 P.IVA_1 del Foro di Brescia, indirizzo PEC: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. IA DA, del Foro di Roma, Controparte_2 P.IVA_2 indirizzo PEC: ; Email_2
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “- preliminarmente: non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo l'opposizione basata su prova scritta;
- nel merito, in via principale: per le ragioni sopra esposte, nulla dovendo l'opponente, revocare il decreto ingiuntivo Contropart opposto;
- in via istruttoria: ordinarsi a carico di l'esibizione dei contratti dalla stessa direttamente stipulati con i Condomini “Torre Maura” meglio descritti in narrativa;
- in ogni caso: con rifusione di spese, diritti e onorari di causa, con iva e cpa come per legge. parte opposta: ““a) in via preliminare concedere, già in sede di prima udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è basata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) nel merito, dichiarare infondata in fatto e in diritto la opposizione avanzata dalla in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo numero n. 4513, depositato in data 28 marzo 2024, con cui questo Tribunale ingiungeva alla stessa in persona del legale rappresentate pro tempore il Controparte_1 pagamento della somma di euro 507.912,56 oltre interessi come da domanda e spese della procedura;
c) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da liquidarsi anche in ragione del pretestuoso ed emulativo comportamento assunto dalla
. Controparte_1 Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 4513/2024 del 28.03.2024 dell'importo di euro 507.912,56 oltre interessi e spese della procedura monitoria, emesso a favore di a titolo di corrispettivo per Controparte_2
l'esecuzione di opere di riqualificazione energetica, di miglioramento sismico e di ristrutturazione presso il complesso immobiliare sito a Roma, via Torre Maura n. 100.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) la parte Controparte_1
subappaltatrice non completò le opere secondo i cronoprogrammi allegati;
b) non Controparte_2
1 fornì neppure la documentazione prevista dalla clausola 9 dei contratti di subappalto, circostanza di per sé sufficiente a sospendere l'obbligazione di pagamento;
c) ricevette tutti gli Controparte_2
importi contrattualmente previsti, sia in base al contratto, sia in base agli stati di avanzamento dei lavori e, anzi, deriva a favore di un credito pari ad euro 376.984,64; d) la società Controparte_1
opposta introdusse varianti non comunicate con incremento dei tempi e dei costi oltre a stipulare accordi diretti con i Condomini committenti per proseguire in autonomia le opere.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 12.07.2024, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in quanto: a) le contestazioni della parte opponente sono generiche e inconsistenti, atteso che le relazione sulla stato dei lavori provenienti dalla direzione dei lavori dimostrano che, non solo, furono rispettate le tempistiche, ma che le somme fatturate sono solo una parte del credito maturato dalla subappaltatrice per i cinque contratti di subappalto;
b) la subappaltatrice e il direttore lavori inviarono tutta la documentazione richiesta ma è la , come contestato dai Condomini originari committenti, ad aver sottoscritto Controparte_1
il contratto di appalto senza le certificazioni obbligatorie per legge (c.d. , circostanza che CP_3
portò alla risoluzione del contratti di appalto e alla impossibilità per la subappaltatrice di fatturare gli ulteriori corrispettivi maturati in forza dei contratti di subappalto derivati;
c) non ha CP_1 disconosciuto, nell'atto di citazione, la sottoscrizione apposta alla proposta transattiva, nella quale l'opponente riconobbe sia un debito di oltre 500.000,00 euro, sia l'ascrivibilità alla stessa sub committente, odierna opponente, dei ritardi maturati e del blocco del cantiere.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. - nel corso della quale è stato tentata la conciliazione tra le parti a norma dell'art. 185 c.p.c. - è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. La società subappaltatrice ha agito in giudizio, sin dalla fase monitoria, nei Controparte_2
confronti della sub committente per ottenere il pagamento del corrispettivo Controparte_1
maturato per le opere di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e ristrutturazione eseguite presso i Condomini – committenti principali - siti a Roma, via Torre Maura n. 100, per l'importo di euro 507.912,56.
A fondamento della domanda di pagamento del corrispettivo e della esecuzione delle opere, CP_2
ha prodotto le fonti negoziali, rappresentate dai contratti di subappalto conclusi con
[...]
2 l'opponente (docc. da 1 a 5 fascicolo monitorio), le fatture emesse (doc. 6 e 26 fascicolo monitorio), le relazioni sugli stati dei lavori redatti dalla direzione lavori (docc. da 3 a 8 fascicolo opposta), la diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., inviata dal committente principale alla sub committente nella quale si dà atto delle mancanza di certificazione SOA in capo alla e del conseguente CP_1 blocco del cantiere cagionato da quest'ultima (docc. 12 e 13 fascicolo opposta).
La società sub committente, odierna opponente, non ha formulato domande riconvenzionali né eccezioni riconvenzionali, ma ha eccepito di aver sospeso il pagamento, a norma dell'art. 1460 c.c., in quanto la non completò le opere nel rispetto dei cronoprogrammi oltre ad aver Controparte_2
ricevuto tutti gli importi contrattualmente previsti, né consegnò la documentazione prevista nella clausola 9 del contratto e, a seguito della cessazione dei contratti di appalto, proseguì in autonomia le opere in rapporto diretto con i Condomini.
In relazione all'allegazione sul mancato completamento delle opere, appare dirimente la circostanza
– non oggetto di contestazione ex art. 115 c.p.c. oltre che documentata dalle prove precostituite – che la parte committente originaria decise di risolvere i contratti di appalto solamente a causa di fatti ascrivibili alla , la quale, non solo, sottoscrisse le fonti negoziali senza Controparte_1
possedere le certificazioni obbligatorie per legge, ma bloccò i cantieri senza terminare le lavorazioni e senza riprendere le stesse.
Ne deriva che l'inadempimento definitivo e incontrovertibile della appaltatrice che non completò le opere commissionate dai Condomini è fatto idoneo ad escludere la sussistenza di un ritardo della società subappaltatrice – fermo restando che può esservi ritardo solo in caso di opera terminata e non, come nel caso di specie, in caso di opera non terminata – alla quale fu precluso sia di continuare a realizzare le opere subappaltate, sia di fatturare i crediti maturati per le lavorazioni.
Difatti, la natura di contratto derivato, anche se autonomo, del contratto di subappalto rispetto al contratto di appalto comporta che la caducazione del secondo incide sul primo e, conseguentemente, la parte subappaltatrice non avrebbe di certo potuto terminare le opere oggetto dell'incarico nei termini indicati nei cronoprogrammi.
Sul punto si richiama anche la corrispondenza e-mail agli atti (docc. 12 e 13 fasc. opposta), la
[...]
comunicò che “Egregi Signori, Con la presente, desidero richiedere un incontro con i CP_1
vari professionisti e con le ditte esecutrici dei cantieri al fine di fare il punto della situazione CP_1
riguardante il cambio di general contractor per la costituzione del consorzio per l'acquisizione della SOA (Società Organismi di Attestazione). La presente richiesta ha carattere di urgenza, in quanto è necessario programmare la sospensione dei cantieri, poiché gli importi per i lavori svolti senza l'attestazione SOA non possono essere richiesti presso l'Agenzia delle Entrate (ADE). Attendo con impazienza la vostra disponibilità per organizzare un incontro al fine di affrontare questa
3 questione” e che “Come da accordi vi giro la documentazione inviatami dal nostro avvocato per la sospensione dei cantieri e dei pagamenti”.
Sempre a sostegno degli inadempimenti ascrivibili alla appaltatrice che escludono un ritardo o un inadempimento definitivo della subappaltatrice deve valorizzarsi la proposta di transazione del
30.11.2023 sottoscritta dalla opponente e diretta alla (doc. 27 fasc. monitorio), nella Controparte_2 quale l'odierna opponente confermò serie difficoltà nella attuazione e gestione delle lavorazioni commissionate dai Condomini, la mancanza delle certificazioni e il successivo blocco del cantiere.
Peraltro, la carenza della certificazione obbligatoria, fatto imputabile ex art. 1218 c.c. alla sola sub committente, portò la società opponente a comunicare alla Direzione dei Lavori l'impossibilità di fatturare e, conseguentemente, di procedere all'emissione di ulteriori SAL, (docc. 8 e 9 fasc. opposta).
La caducazione dei contratti a monte come anche, a fortiori, la mancata riapertura dei cantieri dopo la sospensione disposta, è riconosciuta dalla stessa parte opponente, sin dall'atto di citazione, la quale ha prospettato - senza peraltro fornire alcuna allegazione e prova entro il termine perentorio delle preclusioni assertive e istruttorie – che la subappaltatrice “in conseguenza della cessazione del rapporto tra e i Condomini” starebbe “proseguendo in autonomia le opere con CP_1 rapporto diretto con i predetti condomini”.
La sospensione del pagamento, invocata a norma dell'art. 1460 c.c., non può essere accolta neppure sotto il profilo della inesigibilità del credito per l'asserita omessa consegna di documenti previsti nella clausola 9 dei contratti di subappalto, afferenti ai profili di regolarità contributiva, retributiva e assicurativi del personale impiegato nel cantiere.
In primo luogo, non risulta conforme al principio di buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c., sospendere il pagamento corrispettivo per la rilevante somma di euro 507.912,56, invocando clausole pattizie sulla consegna di documenti – i quali peraltro risultano consegnati in corso d'opera
(docc. 10, 11 fasc. opposta) – qualora sia, a sua volta, la parte che ha invocato la norma ad avere ricevuta contestazioni, interrotto le lavorazioni e subito risoluzioni proprio per non aver mai acquisito, a sua volta, le certificazioni S.O.A., ossia documenti obbligatori per legge.
In secondo luogo, non solo, i contraenti non subordinarono il pagamento del corrispettivo alla dimostrazione delle regolarità suindicate, ma, in ogni caso, il credito azionato in sede monitoria è esigibile anche invocando l'art. 29, secondo comma, D.lgs. 276/2003, in forza del quale “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti
4 in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Nello specifico, risulta dirimente che parte opponente, in qualità di coobbligata solidale, non ha comunque né allegato, né provato – entro i rispettivi termini perentori - di aver effettuato pagamenti a favore dei dipendenti della subappaltatrice ovvero di aver subito richieste di pagamento da parte di quest'ultimi e degli enti proposti ( , ) che giustificassero la mancata corresponsione CP_4 CP_5
del corrispettivo di euro 507.912,56.
Da ultimo, l'invocata sospensione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento è del tutto infondata anche in relazione all'asserito pagamento di “tutti gli importi contrattualmente previsti”.
Trattasi di allegazione generica, non specificata entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, contrastante con la mancanza di contestazioni specifiche sui SAL, sulle fatture, sulle opere effettivamente eseguite in relazione ai cronoprogrammi fino alla data di blocco del cantiere attuata dalla CP_1
Solo per completezza, si rileva che i fatti allegati negli scritti conclusivi, anche se del tutto irrilevanti, sono stati tardivamente prospettati: come noto, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
2. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (euro 507.912,56), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento per le fasi istruttoria e decisionale, considerato, rispettivamente, la natura documentale della causa e il contenuto degli scritti difensivi mera ripetizione degli atti già depositati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di;
Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4513/2024 del 28.03.2024 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_2
5 che si liquidano in euro 14.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore di
IA DA a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano il 15 maggio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Boldini, Controparte_1 P.IVA_1 del Foro di Brescia, indirizzo PEC: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. IA DA, del Foro di Roma, Controparte_2 P.IVA_2 indirizzo PEC: ; Email_2
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “- preliminarmente: non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo l'opposizione basata su prova scritta;
- nel merito, in via principale: per le ragioni sopra esposte, nulla dovendo l'opponente, revocare il decreto ingiuntivo Contropart opposto;
- in via istruttoria: ordinarsi a carico di l'esibizione dei contratti dalla stessa direttamente stipulati con i Condomini “Torre Maura” meglio descritti in narrativa;
- in ogni caso: con rifusione di spese, diritti e onorari di causa, con iva e cpa come per legge. parte opposta: ““a) in via preliminare concedere, già in sede di prima udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è basata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) nel merito, dichiarare infondata in fatto e in diritto la opposizione avanzata dalla in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo numero n. 4513, depositato in data 28 marzo 2024, con cui questo Tribunale ingiungeva alla stessa in persona del legale rappresentate pro tempore il Controparte_1 pagamento della somma di euro 507.912,56 oltre interessi come da domanda e spese della procedura;
c) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da liquidarsi anche in ragione del pretestuoso ed emulativo comportamento assunto dalla
. Controparte_1 Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 4513/2024 del 28.03.2024 dell'importo di euro 507.912,56 oltre interessi e spese della procedura monitoria, emesso a favore di a titolo di corrispettivo per Controparte_2
l'esecuzione di opere di riqualificazione energetica, di miglioramento sismico e di ristrutturazione presso il complesso immobiliare sito a Roma, via Torre Maura n. 100.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) la parte Controparte_1
subappaltatrice non completò le opere secondo i cronoprogrammi allegati;
b) non Controparte_2
1 fornì neppure la documentazione prevista dalla clausola 9 dei contratti di subappalto, circostanza di per sé sufficiente a sospendere l'obbligazione di pagamento;
c) ricevette tutti gli Controparte_2
importi contrattualmente previsti, sia in base al contratto, sia in base agli stati di avanzamento dei lavori e, anzi, deriva a favore di un credito pari ad euro 376.984,64; d) la società Controparte_1
opposta introdusse varianti non comunicate con incremento dei tempi e dei costi oltre a stipulare accordi diretti con i Condomini committenti per proseguire in autonomia le opere.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 12.07.2024, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in quanto: a) le contestazioni della parte opponente sono generiche e inconsistenti, atteso che le relazione sulla stato dei lavori provenienti dalla direzione dei lavori dimostrano che, non solo, furono rispettate le tempistiche, ma che le somme fatturate sono solo una parte del credito maturato dalla subappaltatrice per i cinque contratti di subappalto;
b) la subappaltatrice e il direttore lavori inviarono tutta la documentazione richiesta ma è la , come contestato dai Condomini originari committenti, ad aver sottoscritto Controparte_1
il contratto di appalto senza le certificazioni obbligatorie per legge (c.d. , circostanza che CP_3
portò alla risoluzione del contratti di appalto e alla impossibilità per la subappaltatrice di fatturare gli ulteriori corrispettivi maturati in forza dei contratti di subappalto derivati;
c) non ha CP_1 disconosciuto, nell'atto di citazione, la sottoscrizione apposta alla proposta transattiva, nella quale l'opponente riconobbe sia un debito di oltre 500.000,00 euro, sia l'ascrivibilità alla stessa sub committente, odierna opponente, dei ritardi maturati e del blocco del cantiere.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. - nel corso della quale è stato tentata la conciliazione tra le parti a norma dell'art. 185 c.p.c. - è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. La società subappaltatrice ha agito in giudizio, sin dalla fase monitoria, nei Controparte_2
confronti della sub committente per ottenere il pagamento del corrispettivo Controparte_1
maturato per le opere di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e ristrutturazione eseguite presso i Condomini – committenti principali - siti a Roma, via Torre Maura n. 100, per l'importo di euro 507.912,56.
A fondamento della domanda di pagamento del corrispettivo e della esecuzione delle opere, CP_2
ha prodotto le fonti negoziali, rappresentate dai contratti di subappalto conclusi con
[...]
2 l'opponente (docc. da 1 a 5 fascicolo monitorio), le fatture emesse (doc. 6 e 26 fascicolo monitorio), le relazioni sugli stati dei lavori redatti dalla direzione lavori (docc. da 3 a 8 fascicolo opposta), la diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., inviata dal committente principale alla sub committente nella quale si dà atto delle mancanza di certificazione SOA in capo alla e del conseguente CP_1 blocco del cantiere cagionato da quest'ultima (docc. 12 e 13 fascicolo opposta).
La società sub committente, odierna opponente, non ha formulato domande riconvenzionali né eccezioni riconvenzionali, ma ha eccepito di aver sospeso il pagamento, a norma dell'art. 1460 c.c., in quanto la non completò le opere nel rispetto dei cronoprogrammi oltre ad aver Controparte_2
ricevuto tutti gli importi contrattualmente previsti, né consegnò la documentazione prevista nella clausola 9 del contratto e, a seguito della cessazione dei contratti di appalto, proseguì in autonomia le opere in rapporto diretto con i Condomini.
In relazione all'allegazione sul mancato completamento delle opere, appare dirimente la circostanza
– non oggetto di contestazione ex art. 115 c.p.c. oltre che documentata dalle prove precostituite – che la parte committente originaria decise di risolvere i contratti di appalto solamente a causa di fatti ascrivibili alla , la quale, non solo, sottoscrisse le fonti negoziali senza Controparte_1
possedere le certificazioni obbligatorie per legge, ma bloccò i cantieri senza terminare le lavorazioni e senza riprendere le stesse.
Ne deriva che l'inadempimento definitivo e incontrovertibile della appaltatrice che non completò le opere commissionate dai Condomini è fatto idoneo ad escludere la sussistenza di un ritardo della società subappaltatrice – fermo restando che può esservi ritardo solo in caso di opera terminata e non, come nel caso di specie, in caso di opera non terminata – alla quale fu precluso sia di continuare a realizzare le opere subappaltate, sia di fatturare i crediti maturati per le lavorazioni.
Difatti, la natura di contratto derivato, anche se autonomo, del contratto di subappalto rispetto al contratto di appalto comporta che la caducazione del secondo incide sul primo e, conseguentemente, la parte subappaltatrice non avrebbe di certo potuto terminare le opere oggetto dell'incarico nei termini indicati nei cronoprogrammi.
Sul punto si richiama anche la corrispondenza e-mail agli atti (docc. 12 e 13 fasc. opposta), la
[...]
comunicò che “Egregi Signori, Con la presente, desidero richiedere un incontro con i CP_1
vari professionisti e con le ditte esecutrici dei cantieri al fine di fare il punto della situazione CP_1
riguardante il cambio di general contractor per la costituzione del consorzio per l'acquisizione della SOA (Società Organismi di Attestazione). La presente richiesta ha carattere di urgenza, in quanto è necessario programmare la sospensione dei cantieri, poiché gli importi per i lavori svolti senza l'attestazione SOA non possono essere richiesti presso l'Agenzia delle Entrate (ADE). Attendo con impazienza la vostra disponibilità per organizzare un incontro al fine di affrontare questa
3 questione” e che “Come da accordi vi giro la documentazione inviatami dal nostro avvocato per la sospensione dei cantieri e dei pagamenti”.
Sempre a sostegno degli inadempimenti ascrivibili alla appaltatrice che escludono un ritardo o un inadempimento definitivo della subappaltatrice deve valorizzarsi la proposta di transazione del
30.11.2023 sottoscritta dalla opponente e diretta alla (doc. 27 fasc. monitorio), nella Controparte_2 quale l'odierna opponente confermò serie difficoltà nella attuazione e gestione delle lavorazioni commissionate dai Condomini, la mancanza delle certificazioni e il successivo blocco del cantiere.
Peraltro, la carenza della certificazione obbligatoria, fatto imputabile ex art. 1218 c.c. alla sola sub committente, portò la società opponente a comunicare alla Direzione dei Lavori l'impossibilità di fatturare e, conseguentemente, di procedere all'emissione di ulteriori SAL, (docc. 8 e 9 fasc. opposta).
La caducazione dei contratti a monte come anche, a fortiori, la mancata riapertura dei cantieri dopo la sospensione disposta, è riconosciuta dalla stessa parte opponente, sin dall'atto di citazione, la quale ha prospettato - senza peraltro fornire alcuna allegazione e prova entro il termine perentorio delle preclusioni assertive e istruttorie – che la subappaltatrice “in conseguenza della cessazione del rapporto tra e i Condomini” starebbe “proseguendo in autonomia le opere con CP_1 rapporto diretto con i predetti condomini”.
La sospensione del pagamento, invocata a norma dell'art. 1460 c.c., non può essere accolta neppure sotto il profilo della inesigibilità del credito per l'asserita omessa consegna di documenti previsti nella clausola 9 dei contratti di subappalto, afferenti ai profili di regolarità contributiva, retributiva e assicurativi del personale impiegato nel cantiere.
In primo luogo, non risulta conforme al principio di buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c., sospendere il pagamento corrispettivo per la rilevante somma di euro 507.912,56, invocando clausole pattizie sulla consegna di documenti – i quali peraltro risultano consegnati in corso d'opera
(docc. 10, 11 fasc. opposta) – qualora sia, a sua volta, la parte che ha invocato la norma ad avere ricevuta contestazioni, interrotto le lavorazioni e subito risoluzioni proprio per non aver mai acquisito, a sua volta, le certificazioni S.O.A., ossia documenti obbligatori per legge.
In secondo luogo, non solo, i contraenti non subordinarono il pagamento del corrispettivo alla dimostrazione delle regolarità suindicate, ma, in ogni caso, il credito azionato in sede monitoria è esigibile anche invocando l'art. 29, secondo comma, D.lgs. 276/2003, in forza del quale “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti
4 in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Nello specifico, risulta dirimente che parte opponente, in qualità di coobbligata solidale, non ha comunque né allegato, né provato – entro i rispettivi termini perentori - di aver effettuato pagamenti a favore dei dipendenti della subappaltatrice ovvero di aver subito richieste di pagamento da parte di quest'ultimi e degli enti proposti ( , ) che giustificassero la mancata corresponsione CP_4 CP_5
del corrispettivo di euro 507.912,56.
Da ultimo, l'invocata sospensione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento è del tutto infondata anche in relazione all'asserito pagamento di “tutti gli importi contrattualmente previsti”.
Trattasi di allegazione generica, non specificata entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, contrastante con la mancanza di contestazioni specifiche sui SAL, sulle fatture, sulle opere effettivamente eseguite in relazione ai cronoprogrammi fino alla data di blocco del cantiere attuata dalla CP_1
Solo per completezza, si rileva che i fatti allegati negli scritti conclusivi, anche se del tutto irrilevanti, sono stati tardivamente prospettati: come noto, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
2. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (euro 507.912,56), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento per le fasi istruttoria e decisionale, considerato, rispettivamente, la natura documentale della causa e il contenuto degli scritti difensivi mera ripetizione degli atti già depositati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di;
Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4513/2024 del 28.03.2024 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_2
5 che si liquidano in euro 14.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore di
IA DA a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano il 15 maggio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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