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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1703/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAPASSO ROBERTO e Parte_1
PASSARIELLO MARIA, elettivamente domiciliato in CASERTA VIA SALVO
D'ACQUISTO, 35
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.to MARZOCCHELLA AMODIO CP_1
e con gli stessi elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA DE GASPERI 55
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello, depositato in data 21/06/2024, impugnava la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 2255/2024 del 30/04/2024 con la quale era stato condannato l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento, ma CP_1
erano state compensate per la metà le spese di lite, con la seguente motivazione: “in CP_ considerazione della condotta processuale dell' che si attivava per tentare lo “sblocco” della pratica e la liquidazione dei ratei”
L'appellante chiedeva la riforma del solo capo relativo alle spese di lite, contestando la mancata applicazione integrale del principio della soccombenza virtuale e l'insussistenza dei presupposti ex art. 92 cpc per procedere alla compensazione parziale delle spese, non potendo qualificarsi
1 CP_ come collaborativo il comportamento dell' che aveva provveduto alla liquidazione del dovuto solo nel novembre 2023, dopo la notifica del ricorso. CP_ Domandava, pertanto, la condanna dell' al pagamento integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
CP_ Ricostituito il contraddittorio, l' invocava il potere discrezionale del giudice di merito cui
è rimessa la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.
Richiamava, altresì, il principio di causalità e concludeva per il rigetto del gravame.
La causa, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione parziale delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi
è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. Inoltre, continua a restare
“estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito,
2 la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
Nel caso di specie, sussistono ragioni analoghe a quelle gravi ed eccezionali di cui all'art. 92 cpc – ravvisabili nel comportamento extraprocessuale delle parti - sicchè la compensazione disposta dal giudice di prime cure può ritenersi conforme al dettato normativo, sia pure per una diversa motivazione, come di seguito esposta.
La Suprema Corte si è di recente pronunziata ed interpretando i principi espressi dalla Corte
Costituzionale nella sentenza sopra citata, ha ritenuto idonea a giustificare la compensazione delle spese la valutazione giudiziale che trovi fondamento “…nella valorizzazione del comportamento delle parti che, per le particolari evenienze del caso concreto, identifichi, da un lato, l'assenza di una manifestamente colpevole inerzia del debitore e, dall'altro, un comportamento della parte creditrice che abbia omesso di porre in atto specifici mezzi finalizzati alla definizione ante litem del contenzioso e che finiscono per incidere sui modi e – come ha detto il giudice del merito – sui tempi per l'evasione della posizione venutasi a creare
e quindi inevitabilmente ad interferire con la causazione della lite” (Cass. ord. 273/2023).
La compensazione delle spese di lite, nel caso di specie, fonda proprio sul comportamento extraprocessuale della parte privata e degli effetti che ne sono derivati sulla condotta omissiva
CP_ dell'
In particolare, va rilevato che l'inoltro del modello AP/70, cui era tenuto l'assistito non è avvenuto ritualmente.
Tale atto assolve alla funzione di fornire all'Ente previdenziale tutte le informazioni necessarie in ordine alla liquidazione ed all'erogazione delle provvidenze richieste;
è infatti necessario che CP_ l'istante - titolare del diritto alla prestazione - fornisca all' tra l'altro, anche le indicazioni in ordine all'ufficio ove desidera ricevere il pagamento e alle modalità stesse di pagamento, con eventuale indicazione degli estremi del contro bancario o postale per l'eventuale accredito.
Allo scopo di mettere l'Ente previdenziale nelle condizioni di procedere all'erogazione delle provvidenze richieste è, dunque, necessario che la comunicazione di tali dati avvenga con la trasmissione telematica del c.d. “modello AP70”, come previsto dalle circolari n. 110 CP_1 del 30.8.2011 e n. 131/2011 in attuazione dell'art 38 c. 5 DL 78/2010.
3 Del resto, ai sensi dell'art 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi correttamente, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
L'appellante, inviando irritualmente a mezzo posta elettronica del 22.5.23 il modello in questione, notificato unitamente al decreto di omologa, ha tenuto un comportamento extraprocessuale che ha causato il mancato (poi tardivo) pagamento;
dunque l'omissione non è
CP_ addebitabile a colpevole inerzia dell' debitore.
Ciò, secondo questo collegio, giustificherebbe l'integrale compensazione delle spese avendo l'Istituto con provvedimento (TE08) del 7.11.2023, nell' immediatezza della notifica del ricorso
(24/10/23), liquidato gli arretrati per un importo pari a € 7.371,24, mentre il ritardo – rispetto al termine di 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa - è imputabile alla parte creditrice, stante la sua condotta negligente.
Tuttavia, nel caso di specie, la condanna al pagamento della metà delle spese di lite è condivisibile per la peculiarità della fattispecie.
Difatti, contestualmente alla pronta liquidazione degli arretrati, l' provvedeva a recuperare, CP_1
per lo stesso importo, un indebito del pensionato, anch'esso derivante da prestazioni di invalidità civile, che riteneva sussistente a carico del nei confronti dell'istituto, mentre Pt_1
in corso di giudizio l'importo ripetuto veniva ridotto dall' a seguito di ulteriori CP_1
ricostituzioni della posizione del pensionato. Dunque, il fatto che la liquidazione dell'indennità di accompagnamento sia stata, a torto, decurtata di una parte in realtà spettante, giustifica la condanna al 50% delle spese di lite.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado si compensano, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, costituite dalla riforma della motivazione di I grado e dalla controvertibilità dell'individuazione delle ipotesi fattuali analoghe a quelle previste dall'art. 92 cpc ai fini della compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
4 Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 13.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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