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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/07/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], il Parte_1 C.F._1
21/10/1981, residente in [...]1 16124 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
PERSIANI MARGHERITA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato in [...], il Parte_2 C.F._3
25/01/1988, residente in [...]1 16124 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
PERSIANI MARGHERITA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del ...
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 15/03/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 148/2025 emessa dal
Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 15/03/2012 dai Signori e Parte_1 Parte_2
2 OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Autorizzati i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, il Sig. ha già trasferito la propria Pt_2 residenza.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Genova in Via Croce Bianca 1/7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla moglie nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. I figli, e in regime di affidamento condiviso restano collocati Per_1 Per_2 prevalentemente nella casa familiare e il padre potrà frequentarli e intrattenersi con loro tutti i giorni compatibilmente con gli impegni scolastici dei bambini e quelli lavorativi del papà, il quale li accompagnerà comunque agli impegni sportivi assunti per i minori: calcio e piscina (già in corso) e altro che verrà deciso dai genitori unitamente ai figli a seconda delle loro inclinazioni. Inoltre, il papà potrà nei giorni di frequentazione intrattenersi con i figli per cena e nel week end alternato sarà previsto anche il pernottamento. Le festività tutte (civili
e religiose) saranno trascorse dai figli con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e per le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno.
4. Il Sig. corrisponderà alla moglie l'importo di € 500,00 per Parte_3 contributo al mantenimento dei figli con rivalutazione annuale Istat come per legge oltre e parteciperà al 50% delle spese straordinarie secondo il noto protocollo del Tribunale di Genova. Assegno unico integralmente alla moglie.
5. I coniugi autorizzano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, anche per i figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
3 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 113, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], il Parte_1 C.F._1
21/10/1981, residente in [...]1 16124 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
PERSIANI MARGHERITA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato in [...], il Parte_2 C.F._3
25/01/1988, residente in [...]1 16124 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
PERSIANI MARGHERITA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del ...
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 15/03/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 148/2025 emessa dal
Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 15/03/2012 dai Signori e Parte_1 Parte_2
2 OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Autorizzati i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, il Sig. ha già trasferito la propria Pt_2 residenza.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Genova in Via Croce Bianca 1/7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla moglie nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. I figli, e in regime di affidamento condiviso restano collocati Per_1 Per_2 prevalentemente nella casa familiare e il padre potrà frequentarli e intrattenersi con loro tutti i giorni compatibilmente con gli impegni scolastici dei bambini e quelli lavorativi del papà, il quale li accompagnerà comunque agli impegni sportivi assunti per i minori: calcio e piscina (già in corso) e altro che verrà deciso dai genitori unitamente ai figli a seconda delle loro inclinazioni. Inoltre, il papà potrà nei giorni di frequentazione intrattenersi con i figli per cena e nel week end alternato sarà previsto anche il pernottamento. Le festività tutte (civili
e religiose) saranno trascorse dai figli con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e per le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno.
4. Il Sig. corrisponderà alla moglie l'importo di € 500,00 per Parte_3 contributo al mantenimento dei figli con rivalutazione annuale Istat come per legge oltre e parteciperà al 50% delle spese straordinarie secondo il noto protocollo del Tribunale di Genova. Assegno unico integralmente alla moglie.
5. I coniugi autorizzano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, anche per i figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
3 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 113, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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