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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23666.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ), con sede in Venezia, Via Terraglio n. Parte_1 P.IVA_1
63, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuditta Carullo (C.F.: – pec: C.F._1
– fax: 051 304967) e dal Prof. Avv. Email_1
Gherardo Carullo (C.F.: – con C.F._2 Email_2
studio in Bologna, Strada Maggiore 47, 40125 giuditta.carullo@ordineavvocatibopec.it. attore
CONTRO
(c ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello stato (cf , domiciliato ope legis in via dei Portoghesi, n. 12, P.IVA_3
Roma fax 06/96514000 pec Email_3
Convenuto
Oggetto: azione di responsabilità extracontrattuale per omessa vigilanza del sulla condotta del Commissario liquidatore. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente premetteva che la questione di cui è causa aveva ad oggetto il credito di euro213.000,00 vantato da nei confronti Parte_1 Parte_1
1 2
di Controparte_2
liquidazione coatta amministrativa. Secondo la tesi di parte attrice il credito, allo stato attuale, era interamente pregiudicato e svalutato nella sua effettiva esigibilità
a causa dell'omessa vigilanza del convenuto con conseguente CP_1
responsabilità di quest'ultimo e obbligo al risarcimento dei danni patiti e patendi da Parte_1
In data 22.7.2013 acquisiva il credito vantato da Parte_1 [...]
nei confronti di Controparte_3
Controparte_4 amministrativa. L'operazione aveva ad oggetto il credito insinuato al passivo della stessa liquidazione per complessivi euro1.374.934,36 di cui euro 1.261.407,70 in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 bis ed euro 113.527,21 in chirografo ed al momento della cessione distribuibile a favore di al netto dei costi di CP_3
chiusura, a circa euro 213. 000,00.
Dal verbale n.44 del Comitato di Sorveglianza di Conpra in LCA veniva espressamente specificato come l'attivo già realizzata dalla procedura andrà per la quasi totalità al di Bologna in L.C.A., la cui chiusura è subordinata a CP_3
tale accredito. Di conseguenza la solvibilità e l'esigibilità del credito al momento dell'acquisto dello stesso da parte di erano confortati da un lato dagli Parte_1
elementi acquisiti ed acquisibili dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa di e, dall'altro, dalla stabile vigilanza del nella CP_2 CP_1
peculiare procedura.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 6.11.1992 poneva in liquidazione coatta amministrativa e, contestualmente, nominava il CP_2
Dott. commissario liquidatore. A far data dal 1992 la procedura di Persona_1
liquidazione coatta amministrativa si svolgeva sotto la direzione e il coordinamento del Avv. e sotto la sorveglianza del Ministero dello Per_1
Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Già in data 17.04.2010 il Commissario Liquidatore aveva comunicato ufficialmente al Ministero dello Sviluppo Economico la situazione di salute e, dunque, le sue oggettive difficoltà nel proseguire l'attività e comunicava che aveva redatto un piano di riparto finale da sottoporre all'attenzione del Comitato di Sorveglianza.
2 3
Lo stesso Avv. risultava cancellato dal dall'Ordine degli Avvocati di Per_1
Rovigo per sospensione volontaria ex art 20 LP e con la partita iva cessata dal
31.12.2009.
Il MISE non procedeva né alla sostituzione del liquidatore né tantomeno ad ispezionare il suo operato e lo stato della procedura. Successivamente, in data
27.01.2012 il Dott. con apposita istanza chiedeva di rinunciare ad un Per_1 credito di € 17.632,10 nei confronti di un Istituto Bancario (senza specificarne il nome) e allo stesso tempo allegava il verbale n. 44 del Comitato di sorveglianza nel quale oltre a condividere l'abbandono di tale credito esprimeva quanto di seguito riportato: “..dopo attente valutazioni circa i tempi presumibile (assai lunghi) per il rimborso da parte dello Stato di tale somma, il Comitato ritiene economicamente più vantaggioso rinunciare al suddetto rimborso a beneficio di una più rapida chiusura della procedura. Corre l'obbligo di segnalare che
l'attivo già realizzato dalla procedura andrà pe la quasi totalità al di CP_3
Bologna in L.C.A., la cui chiusura è subordinata a tale accredito” (doc. 4 relazione Commissario Liquidatore dott. - pag. 2). Tuttavia, mai nessun Pt_2
riparto veniva disposto a favore della né a favore della cessionaria CP_3 Pt_1
[...
che, nelle more aveva acquistato detto credito.
Di conseguenza l'odierna attrice sin dall'acquisto del credito continuò a sollecitare la vigilanza del e del Ministro e un rigoroso e tempestivo CP_1
controllo sull'operato del commissario, che aveva omesso di adempiere ai suoi obblighi (formazione dello stato passivo e dei piani di riparto, nessuna relazione per anni). In particolare: con Pec del 19.07.2018 informava “gli organi ministeriali di controllo e vigilanza della prolungata e ingiustificata inerzia del nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, e Controparte_2
richiedeva un rigoroso e tempestivo intervento nei confronti dell'Avv. Per_1
inducendolo a porre in essere le proprie doverose attività a favore dei creditori”: ciò restava privo di riscontro (PEC 19.7.2018); con mail e pec del Parte_1
11.05.2021 reiterava al richiesta di controllo e di vigilanza nei confronti di CP_2
(mail Banca Ifis Ministero 11.05.2021-30.06.2021); con mail del 25.06.2021 richiedeva ancora una volta il controllo e la vigilanza sull'attività del
Commissario.
3 4
Solo a seguito di questo ulteriore sollecito dell'odierna attrice il MISE riscontrava tale richiesta con mail del 25.06.2021 indicando che non risultano agli atti dell'ufficio comunicazioni dall'Avv. in particolare in data 17.04.2010 Per_1
l'Avv. comunicava gravi difficoltà nel proseguire l'attività con mail del Per_1
14.10.2021 sollecitava un “risolutivo intervento” e sottolineava che “l'Avv. risulta ancora impossibilitato a svolgere il proprio ruolo istituzionale, Per_1
provocando un danno sia alla Scrivente che a tutti i creditori del CP_2
LCA. Con mail del 07.12.2021 faceva presente inerzia sia dell'avv. che Per_1
del . Sussisteva l'omessa vigilanza perpetrata negli anni il CP_1 CP_1
nonostante i ripetuti solleciti susseguiti negli anni da parte dell'odierna attrice non abbia ottemperato i propri obblighi di vigilanza ai sensi dell'art. 204 L.F. e D.lgs.
220/2022 anche con riferimento all'inerzia del Commissario Liquidatore pro tempore.
In data 18.01.2022 il aveva disposto la revoca del Commissario CP_1
Liquidatore Avv. e, contestualmente, la nomina del Commissario Per_1
Liquidatore Dott. , poi rinunciatario per incompatibilità e Persona_2
sostituito con DM 70/2022 dal dott. attuale Commissario Persona_3
Liquidatore.
Affermava parte attrice dopo 12 anni il dava luogo alla revoca CP_1 dell'incarico in capo a Commissario liquidatore Avv. Per_1
Il nuovo Commissario Liquidatore Rag. presentò una relazione sullo stato Pt_2
della liquidazione. Solo a seguito del deposito di tale documento l'odierna attrice veniva a conoscenza delle irregolarità avvenute a danno di pari a Parte_1
centinaia di euro come dettagliato nella relazione.
Alla data di acquisto del credito da la società aveva una capienza di € Parte_1
294.334,91; emergeva dalla relazione del nuovo Commissario Liquidatore che il conto corrente ha un saldo pari ad € 651,72.
Quindi il aveva omesso di vigilare sulla corretta e completa esecuzione CP_1 dell'incarico del Commissario Liquidatore contribuendo a determinare l'attuale situazione di incapienza
La relazione dell'attuale Commissario Liquidatore evidenziava come dal
01.04.2013 al 30.06.2023 il conto della procedura avesse registrato uscite non autorizzate e non riconducibili ad alcuna attività per un totale di euro 193.377,18 e
4 5
non abbia ricevuto alcunché. Solo in data 18.01.2022 il Parte_1 CP_1
aveva nominato un nuovo commissario.
Deduceva in diritto:
A) la responsabilità aquiliana del per violazione dell'art.204 l. fall. CP_1
d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220; dpcm 29 n. 149 del 29.07.2021 art. 11 o. 1 lett. e). omessa vigilanza e omesso controllo. culpa in vigilando;
il aveva posto in essere la condotta omissiva che ha interamente CP_1
pregiudicato la realizzazione del credito di Parte_1
B) la violazione dell'art. 204 l. fall.; dell'ar.t 11 o. 1 lett. e); violazione del dovere di diligenza (sotto il profilo soggettivo),
C) la sussistenza del nesso di causalità tra omissione ed evento,
Parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del
Ministero delle Imprese e del per culpa in vigilando; per l'effetto CP_1 CP_1
condannare ex art. 2043 c.c. il Ministero delle Imprese al risarcimento del danno quantificato ex art. 1223 c.c. e 1227 c.c. in euro 213.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo in subordine condannare ex art. 2043 c.c. il convenuto CP_1
al risarcimento del danno quantificato da omessa vigilanza commisurato nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese.
Si costituiva la difesa erariale e confermava che il del CP_1 [...]
con Decreto del 6.11.1992 aveva posto il Controparte_5 [...]
amministrativa e, contestualmente, Parte_3
aveva nominato il commissario liquidatore l'Avv. Persona_1
Dall'anno 1993 all'anno 2004 il Commissario Liquidatore aveva inviato regolarmente le relazioni relative alla procedura;
nel 1993 era stato depositato lo stato passivo dal quale emergeva che vantava un credito ammesso in via CP_3
privilegiata nel passivo della Procedura al n. 70. In data 17.04.2010 a seguito di sollecito (rif.to prot. n. 7592 del 22.03.2010) l'Avv. aveva trasmesso al Per_1
Ministero dello Sviluppo Economico n. 8 relazioni semestrali, fino al 30.06.2009
e comunicava altresì la sua precaria condizione di salute - 6 mesi di ricovero ospedaliero -, così giustificando il ritardo e i relativi inadempimenti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con prot. n. 222720 del 5 luglio 2016 diffidava il Commissario liquidatore Avv. a far pervenire le Persona_1
5 6
relazioni semestrali non ancora trasmesse, ammonendo sugli obblighi e i doveri che insistono sull'incarico conferito di commissario liquidatore.
A fronte del sollecito agli adempimenti obbligatori e necessari alla procedura di liquidazione, il Comitato di sorveglianza aveva trasmesso al Ministero dello
Sviluppo Economico il verbale n. 52 dell'8.07.2016, relativo alle informazioni patrimoniali di;
documento acquisito con prot. n. 243348, del 25 luglio CP_2
2016.
All'esito dell'inevaso sollecito di adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico di commissario liquidatore, avvenuto a mezzo pec il 2 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico con prot. n. 396843 del 19.11.2018 procedeva a notificare al Commissario liquidatore Avv. l'avvio Persona_1 del procedimento di revoca dall'incarico anche per ottenere informazioni e documenti utili ai fini della conoscenza dell'operato realizzato sino a quel momento.
L'Avv. nel riscontrare quanto sopra inviava le relazioni semestrali Persona_1
nn. 49, 50 e 51 (al 30.06.2018) - corredate dai verbali del Comitato di
Sorveglianza (nn. 55, 56 e 57), dal rendiconto di gestione e da copia dell'estratto di conto corrente intestato alla Procedura -; documenti acquisiti in data 03.12.2018 prot. n. 412005. Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 30.06.2021 con prot. n. 199323 diffidava ancora il Commissario liquidatore Avv. Persona_1
a far pervenire le relazioni semestrali mancanti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 26.07.2021 prot. n. 226539 a seguito del mancato riscontro dell'Avv. comunicava allo stesso a Persona_1 mezzo Pec l'avvio del procedimento di revoca dall'incarico di Commissario liquidatore a seguito del grave inadempimento rilevato.
Con prot. n. 387311 del 09.12.2021 si richiedeva alla Divisione VI Unità
Organizzativa – Istruttoria l'emissione del decreto di sostituzione del
Commissario liquidatore.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 18 gennaio 2022 n. 16/2022 revocava il commissario liquidatore Avv. e lo sostituiva in tale Persona_1
incarico con il Dott. . Il DM veniva notificato con prot. n. Persona_2
21410 del 27.01.2022.
6 7
Il Dott. con nota del 04.02.2022 prot. n. 30823, comunicava di Per_2 rinunciare per incompatibilità all'incarico conferito. Il Ministero dello Sviluppo
Economico con DM n. 70/2022 sostituiva il commissario liquidatore Dott.
con il Dott. Il DM veniva notificato con Persona_2 Persona_3
prot. 172623 del 18.05.2022.
Il Dott. in data 06.06.2022 prot. 187672 accettava l'incarico di Persona_3
commissario liquidatore. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data
25.10.2023 con prot. n. 327171 diffidava l'attuale Commissario liquidatore Dott.
a far pervenire la prima relazione semestrale. Persona_3
Il Dott. presentava la propria relazione acquisita in data Persona_3
29.11.2023 con prot. n. 361368, rappresentando la totale incapienza dello stato patrimoniale di , nonché le gravissime irregolarità presenti nella CP_2
procedura di liquidazione e perpetrate da diversi anni.
Secondo la difesa erariale non era previsto un obbligo di vigilare sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non riscontrabile né dall'art. 204 L. fall., né dalle altre disposizioni invocate.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda della parte attrice e la condanna al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 3.2.2025 al verbale, instava nella chiamata Parte_1
del terzo e in subordine insisteva nella ammissione CTU contabile richiesta nella memoria n.2; la difesa erariale si opponeva a tutte le richieste e chiedeva la fissazione della udienza di decisione.
Il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.; il difensore chiedeva un termine. Il giudice rinviava in trattazione scritta all'udienza del 11.2.2025 per la decisione sulla scorta delle conclusioni rese a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata.
La vigilanza operata dal (sulla deficienza della quale si base l'ordito CP_1
narrativo alla base dell'atto di citazione) non può essere ragionevolmente intesa come una sorta di responsabilità oggettiva o piuttosto una colpa in eligendo, quasi fosse responsabile la P.A. delle condotte poste in essere dai membri della liquidazione poiché scelti dal . CP_1
7 8
La difesa di parte attrice si rende conto di tale oggettivo limite e struttura la sua domanda come una sorta di “omessa vigilanza” sulla condotta del precedente commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza. Per_1
Quest'ultimi sono pubblici ufficiali ma non sono formalmente dipendenti della
P.A. la quale, quindi, non risponde per la loro condotta quasi fosse una sorta di immedesimazione organica.
Quindi nello stretto sentiero della asserita non effettuata vigilanza occorre ricostruire la condotta omissiva del , la quale - in stretto nesso di CP_1
causalità – avrebbe provocato l'evento lesivo dedotto dalla parte attrice.
La verificatasi indicazione di dati non genuini non era mai stata segnalata al
(anche esso parte non informata e, quindi, lesa) ma occultata attraverso CP_1
relazioni del liquidatore che cerzioravano un dato probabilmente non reale.
I prelievi senza motivazione certa si sono resi palesi al Ministero (e alla parte attrice) solo con la relazione redatta dal nuovo commissario liquidatore Pt_2
nominato a seguito della revoca del precedente commissario e della Per_1
rinuncia di . Per_2
Il riepilogo annuale presentato nella relazione finale del dott. non Pt_2 corrisponde a quello prospettato nelle relazioni fornite dall'avv. negli Per_1
anni precedenti. La difesa di parte attrice rimane senza contestazioni quando la difesa erariale assume che “basterebbe confrontare gli importi segnati negli anni
2016 e 2018 nella relazione del dott. e quelli indicati da nelle Pt_2 Per_1
relazioni consegnate con la previa diffida del Ministero vigilante”.
Appare chiara la relazione del rag. il quale individua negli anni Persona_3
a partire dal 2010 l'evidenza di numerosi prelievi senza una causale obiettivabile.
E, con alto grado di probabilità, i prelievi senza una “causa formale” non erano stati palesemente segnalati nelle relazioni fornite dall'avv. nei precedenti Per_1
anni.
Non appare quale possa essere la responsabilità del destinatario di CP_1
relazioni opinabili da parte degli organi preposti. La situazione patrimoniale prospettata dal commissario liquidatore e convalidata dal comitato di sorveglianza era stata resa non chiara, con lo scopo di dissimulare l'evidenza ed impedire i controlli da parte dell'Autorità vigilante, la quale ultima non poteva che fare
8 9
affidamento sulla correttezza e regolarità delle operazioni della procedura di liquidazione.
A fronte della comunicazione di diffida, il commissario liquidatore Per_1
aveva fornito informazioni “opinabili” rappresentando uno stato patrimoniale capiente, da cui poteva legittimamente presumersi la regolarità delle operazioni (si veda il rassicurante verbale 8.6.2016 firmato anche dal Comitato di Sorveglianza)
Il 30.6.2018 il liquidatore attestava al un attivo superiore a €200.000 ma CP_1
esso era, probabilmente, inveritiero;
solo dalla relazione del nuovo Commissario liquidatore successivamente risultò che il patrimonio ammontava in realtà al 2018
a meno di € 58.000,00. Peraltro, sulla tranquillità dell'affermata capienza, emergente dalle precedenti relazioni, aveva fatto forse affidamento anche parte attrice: la prima pec della parte attrice è del 2018 ed essa avviene dopo anni dalla data dell'acquisto del credito e dal tranquillizzante verbale del 2016.
La comunicazione del provvedimento di revoca appare tempestiva
(prot.0396843.19-11-2018); in precedenza vi erano state diffide del 2016 e del
2017 e, tuttavia, sembra che gran parte della liquidità fosse già fuoriuscita.
Secondo questo giudice quando il liquidatore, come probabilmente accaduto nella fattispecie, dissimula i veri dati nelle proprie relazioni, effettua prelievi senza documentata ufficiale rendicontabile motivazione (dati peraltro non verificati dai membri del comitato di sorveglianza), non può automaticamente discenderne una omissione del . Quest'ultimo era deputato – come tutti i lettori - al mero CP_1
controllo della regolarità formale derivante dalla redazione dei documenti e al tempestivo deposito degli stessi.
Parte attrice sottolinea il dato di salute del liquidatore del 2010; il fatto che risultasse cancellato dal dall'Ordine degli Avvocati di Rovigo per sospensione volontaria ex art 20 LP e con la partita iva cessata dal 31.12.2009. A ben vedere, tali dati appaiono eccentrici e privi di rilevanza e nesso causale rispetto alla vicenda.
Anche nelle memorie conclusive parte attrice riconduce la responsabilità del all'omessa revoca. Parte attrice scrive: il MISE quale Autorità di CP_1
Vigilanza è l'unico soggetto legittimato a revocare l'incarico del Commissario liquidatore in ragione del potere/dovere di vigilanza in capo al MISE sul corretto adempimento dell'incarico di Commissario liquidatore. Nel caso di specie il Mise
9 10
non ha proceduto a revocare l'incarico al Commissario nonostante proprio avesse espressamente richiesto per ben 6 volte al MISE di essere rimosso all'incarico stante la sua idoneità all'incarico. Il convenuto ebbe ad CP_1
avviare il procedimento di revoca a più riprese senza tuttavia procedere alla sua conclusione con colpevole ritardo che ha causato il danno alla società attrice.
Sul punto, anche le linee guida ex adverso depositate individuano il potere dovere di vigilanza e controllo che si sostanzia nel procedimento di revoca del
Commissario stesso”.
La causalità ricostruita dalla parte attrice è, semplicemente, di tipo controfattuale del tipo: “se lo avesse revocato già sin dalle prime irregolari movimentazioni,
l'evento non si sarebbe verificato”. Certamente questo semplice dato storico è condivisibile ma occorre viepiù chiedersi come avrebbe potuto il CP_1
conoscere dei prelievi in presenza di una relazione quale quella dell'8.6.2016.
Non si rinviene la negligenza e, quindi, la rimproverabilità consustanziale alla necessaria colpa.
La vigilanza di cui all'art.204 l.f. non presuppone il controllo circa il merito dei dati esposti nelle relazioni;
gli illeciti movimenti finanziari sono stati occultati – anche contro il Ministero - dietro relazioni, probabilmente, non genuine con cifre che non riportavano – come detto – le ragioni reali degli oggettivi movimenti finanziari. Tale accadimento è la reale causa degli ammanchi e non si rinviene un nesso causale tra la formale vigilanza svolta dal e l'evento lesivo CP_1
indicato nella citazione.
Le spese di lite seguono la compensazione;
il fatto storico lesivo non è contestato sebbene alla parte convenuta non possa rimproverarsi alcuna colposa condotta omissiva in stretto nesso causale con l'evento, frutto quest'ultimo piuttosto solo delle condotte di soggetti terzi, unicamente nominati dal . CP_1
Le gravi ed eccezionali ragioni sono da rinvenire nell'evento lesivo il quale può aver determinato nella parte attrice il convincimento, sebbene non condivisibile, che una più celere revoca avrebbe sortito effetti impeditivi. Tali accadimenti giustificano la compensazione totale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
10 11
a) rigetta la domanda della parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 19.2.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23666.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ), con sede in Venezia, Via Terraglio n. Parte_1 P.IVA_1
63, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuditta Carullo (C.F.: – pec: C.F._1
– fax: 051 304967) e dal Prof. Avv. Email_1
Gherardo Carullo (C.F.: – con C.F._2 Email_2
studio in Bologna, Strada Maggiore 47, 40125 giuditta.carullo@ordineavvocatibopec.it. attore
CONTRO
(c ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello stato (cf , domiciliato ope legis in via dei Portoghesi, n. 12, P.IVA_3
Roma fax 06/96514000 pec Email_3
Convenuto
Oggetto: azione di responsabilità extracontrattuale per omessa vigilanza del sulla condotta del Commissario liquidatore. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente premetteva che la questione di cui è causa aveva ad oggetto il credito di euro213.000,00 vantato da nei confronti Parte_1 Parte_1
1 2
di Controparte_2
liquidazione coatta amministrativa. Secondo la tesi di parte attrice il credito, allo stato attuale, era interamente pregiudicato e svalutato nella sua effettiva esigibilità
a causa dell'omessa vigilanza del convenuto con conseguente CP_1
responsabilità di quest'ultimo e obbligo al risarcimento dei danni patiti e patendi da Parte_1
In data 22.7.2013 acquisiva il credito vantato da Parte_1 [...]
nei confronti di Controparte_3
Controparte_4 amministrativa. L'operazione aveva ad oggetto il credito insinuato al passivo della stessa liquidazione per complessivi euro1.374.934,36 di cui euro 1.261.407,70 in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 bis ed euro 113.527,21 in chirografo ed al momento della cessione distribuibile a favore di al netto dei costi di CP_3
chiusura, a circa euro 213. 000,00.
Dal verbale n.44 del Comitato di Sorveglianza di Conpra in LCA veniva espressamente specificato come l'attivo già realizzata dalla procedura andrà per la quasi totalità al di Bologna in L.C.A., la cui chiusura è subordinata a CP_3
tale accredito. Di conseguenza la solvibilità e l'esigibilità del credito al momento dell'acquisto dello stesso da parte di erano confortati da un lato dagli Parte_1
elementi acquisiti ed acquisibili dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa di e, dall'altro, dalla stabile vigilanza del nella CP_2 CP_1
peculiare procedura.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 6.11.1992 poneva in liquidazione coatta amministrativa e, contestualmente, nominava il CP_2
Dott. commissario liquidatore. A far data dal 1992 la procedura di Persona_1
liquidazione coatta amministrativa si svolgeva sotto la direzione e il coordinamento del Avv. e sotto la sorveglianza del Ministero dello Per_1
Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Già in data 17.04.2010 il Commissario Liquidatore aveva comunicato ufficialmente al Ministero dello Sviluppo Economico la situazione di salute e, dunque, le sue oggettive difficoltà nel proseguire l'attività e comunicava che aveva redatto un piano di riparto finale da sottoporre all'attenzione del Comitato di Sorveglianza.
2 3
Lo stesso Avv. risultava cancellato dal dall'Ordine degli Avvocati di Per_1
Rovigo per sospensione volontaria ex art 20 LP e con la partita iva cessata dal
31.12.2009.
Il MISE non procedeva né alla sostituzione del liquidatore né tantomeno ad ispezionare il suo operato e lo stato della procedura. Successivamente, in data
27.01.2012 il Dott. con apposita istanza chiedeva di rinunciare ad un Per_1 credito di € 17.632,10 nei confronti di un Istituto Bancario (senza specificarne il nome) e allo stesso tempo allegava il verbale n. 44 del Comitato di sorveglianza nel quale oltre a condividere l'abbandono di tale credito esprimeva quanto di seguito riportato: “..dopo attente valutazioni circa i tempi presumibile (assai lunghi) per il rimborso da parte dello Stato di tale somma, il Comitato ritiene economicamente più vantaggioso rinunciare al suddetto rimborso a beneficio di una più rapida chiusura della procedura. Corre l'obbligo di segnalare che
l'attivo già realizzato dalla procedura andrà pe la quasi totalità al di CP_3
Bologna in L.C.A., la cui chiusura è subordinata a tale accredito” (doc. 4 relazione Commissario Liquidatore dott. - pag. 2). Tuttavia, mai nessun Pt_2
riparto veniva disposto a favore della né a favore della cessionaria CP_3 Pt_1
[...
che, nelle more aveva acquistato detto credito.
Di conseguenza l'odierna attrice sin dall'acquisto del credito continuò a sollecitare la vigilanza del e del Ministro e un rigoroso e tempestivo CP_1
controllo sull'operato del commissario, che aveva omesso di adempiere ai suoi obblighi (formazione dello stato passivo e dei piani di riparto, nessuna relazione per anni). In particolare: con Pec del 19.07.2018 informava “gli organi ministeriali di controllo e vigilanza della prolungata e ingiustificata inerzia del nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, e Controparte_2
richiedeva un rigoroso e tempestivo intervento nei confronti dell'Avv. Per_1
inducendolo a porre in essere le proprie doverose attività a favore dei creditori”: ciò restava privo di riscontro (PEC 19.7.2018); con mail e pec del Parte_1
11.05.2021 reiterava al richiesta di controllo e di vigilanza nei confronti di CP_2
(mail Banca Ifis Ministero 11.05.2021-30.06.2021); con mail del 25.06.2021 richiedeva ancora una volta il controllo e la vigilanza sull'attività del
Commissario.
3 4
Solo a seguito di questo ulteriore sollecito dell'odierna attrice il MISE riscontrava tale richiesta con mail del 25.06.2021 indicando che non risultano agli atti dell'ufficio comunicazioni dall'Avv. in particolare in data 17.04.2010 Per_1
l'Avv. comunicava gravi difficoltà nel proseguire l'attività con mail del Per_1
14.10.2021 sollecitava un “risolutivo intervento” e sottolineava che “l'Avv. risulta ancora impossibilitato a svolgere il proprio ruolo istituzionale, Per_1
provocando un danno sia alla Scrivente che a tutti i creditori del CP_2
LCA. Con mail del 07.12.2021 faceva presente inerzia sia dell'avv. che Per_1
del . Sussisteva l'omessa vigilanza perpetrata negli anni il CP_1 CP_1
nonostante i ripetuti solleciti susseguiti negli anni da parte dell'odierna attrice non abbia ottemperato i propri obblighi di vigilanza ai sensi dell'art. 204 L.F. e D.lgs.
220/2022 anche con riferimento all'inerzia del Commissario Liquidatore pro tempore.
In data 18.01.2022 il aveva disposto la revoca del Commissario CP_1
Liquidatore Avv. e, contestualmente, la nomina del Commissario Per_1
Liquidatore Dott. , poi rinunciatario per incompatibilità e Persona_2
sostituito con DM 70/2022 dal dott. attuale Commissario Persona_3
Liquidatore.
Affermava parte attrice dopo 12 anni il dava luogo alla revoca CP_1 dell'incarico in capo a Commissario liquidatore Avv. Per_1
Il nuovo Commissario Liquidatore Rag. presentò una relazione sullo stato Pt_2
della liquidazione. Solo a seguito del deposito di tale documento l'odierna attrice veniva a conoscenza delle irregolarità avvenute a danno di pari a Parte_1
centinaia di euro come dettagliato nella relazione.
Alla data di acquisto del credito da la società aveva una capienza di € Parte_1
294.334,91; emergeva dalla relazione del nuovo Commissario Liquidatore che il conto corrente ha un saldo pari ad € 651,72.
Quindi il aveva omesso di vigilare sulla corretta e completa esecuzione CP_1 dell'incarico del Commissario Liquidatore contribuendo a determinare l'attuale situazione di incapienza
La relazione dell'attuale Commissario Liquidatore evidenziava come dal
01.04.2013 al 30.06.2023 il conto della procedura avesse registrato uscite non autorizzate e non riconducibili ad alcuna attività per un totale di euro 193.377,18 e
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non abbia ricevuto alcunché. Solo in data 18.01.2022 il Parte_1 CP_1
aveva nominato un nuovo commissario.
Deduceva in diritto:
A) la responsabilità aquiliana del per violazione dell'art.204 l. fall. CP_1
d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220; dpcm 29 n. 149 del 29.07.2021 art. 11 o. 1 lett. e). omessa vigilanza e omesso controllo. culpa in vigilando;
il aveva posto in essere la condotta omissiva che ha interamente CP_1
pregiudicato la realizzazione del credito di Parte_1
B) la violazione dell'art. 204 l. fall.; dell'ar.t 11 o. 1 lett. e); violazione del dovere di diligenza (sotto il profilo soggettivo),
C) la sussistenza del nesso di causalità tra omissione ed evento,
Parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del
Ministero delle Imprese e del per culpa in vigilando; per l'effetto CP_1 CP_1
condannare ex art. 2043 c.c. il Ministero delle Imprese al risarcimento del danno quantificato ex art. 1223 c.c. e 1227 c.c. in euro 213.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo in subordine condannare ex art. 2043 c.c. il convenuto CP_1
al risarcimento del danno quantificato da omessa vigilanza commisurato nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese.
Si costituiva la difesa erariale e confermava che il del CP_1 [...]
con Decreto del 6.11.1992 aveva posto il Controparte_5 [...]
amministrativa e, contestualmente, Parte_3
aveva nominato il commissario liquidatore l'Avv. Persona_1
Dall'anno 1993 all'anno 2004 il Commissario Liquidatore aveva inviato regolarmente le relazioni relative alla procedura;
nel 1993 era stato depositato lo stato passivo dal quale emergeva che vantava un credito ammesso in via CP_3
privilegiata nel passivo della Procedura al n. 70. In data 17.04.2010 a seguito di sollecito (rif.to prot. n. 7592 del 22.03.2010) l'Avv. aveva trasmesso al Per_1
Ministero dello Sviluppo Economico n. 8 relazioni semestrali, fino al 30.06.2009
e comunicava altresì la sua precaria condizione di salute - 6 mesi di ricovero ospedaliero -, così giustificando il ritardo e i relativi inadempimenti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con prot. n. 222720 del 5 luglio 2016 diffidava il Commissario liquidatore Avv. a far pervenire le Persona_1
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relazioni semestrali non ancora trasmesse, ammonendo sugli obblighi e i doveri che insistono sull'incarico conferito di commissario liquidatore.
A fronte del sollecito agli adempimenti obbligatori e necessari alla procedura di liquidazione, il Comitato di sorveglianza aveva trasmesso al Ministero dello
Sviluppo Economico il verbale n. 52 dell'8.07.2016, relativo alle informazioni patrimoniali di;
documento acquisito con prot. n. 243348, del 25 luglio CP_2
2016.
All'esito dell'inevaso sollecito di adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico di commissario liquidatore, avvenuto a mezzo pec il 2 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico con prot. n. 396843 del 19.11.2018 procedeva a notificare al Commissario liquidatore Avv. l'avvio Persona_1 del procedimento di revoca dall'incarico anche per ottenere informazioni e documenti utili ai fini della conoscenza dell'operato realizzato sino a quel momento.
L'Avv. nel riscontrare quanto sopra inviava le relazioni semestrali Persona_1
nn. 49, 50 e 51 (al 30.06.2018) - corredate dai verbali del Comitato di
Sorveglianza (nn. 55, 56 e 57), dal rendiconto di gestione e da copia dell'estratto di conto corrente intestato alla Procedura -; documenti acquisiti in data 03.12.2018 prot. n. 412005. Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 30.06.2021 con prot. n. 199323 diffidava ancora il Commissario liquidatore Avv. Persona_1
a far pervenire le relazioni semestrali mancanti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 26.07.2021 prot. n. 226539 a seguito del mancato riscontro dell'Avv. comunicava allo stesso a Persona_1 mezzo Pec l'avvio del procedimento di revoca dall'incarico di Commissario liquidatore a seguito del grave inadempimento rilevato.
Con prot. n. 387311 del 09.12.2021 si richiedeva alla Divisione VI Unità
Organizzativa – Istruttoria l'emissione del decreto di sostituzione del
Commissario liquidatore.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 18 gennaio 2022 n. 16/2022 revocava il commissario liquidatore Avv. e lo sostituiva in tale Persona_1
incarico con il Dott. . Il DM veniva notificato con prot. n. Persona_2
21410 del 27.01.2022.
6 7
Il Dott. con nota del 04.02.2022 prot. n. 30823, comunicava di Per_2 rinunciare per incompatibilità all'incarico conferito. Il Ministero dello Sviluppo
Economico con DM n. 70/2022 sostituiva il commissario liquidatore Dott.
con il Dott. Il DM veniva notificato con Persona_2 Persona_3
prot. 172623 del 18.05.2022.
Il Dott. in data 06.06.2022 prot. 187672 accettava l'incarico di Persona_3
commissario liquidatore. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data
25.10.2023 con prot. n. 327171 diffidava l'attuale Commissario liquidatore Dott.
a far pervenire la prima relazione semestrale. Persona_3
Il Dott. presentava la propria relazione acquisita in data Persona_3
29.11.2023 con prot. n. 361368, rappresentando la totale incapienza dello stato patrimoniale di , nonché le gravissime irregolarità presenti nella CP_2
procedura di liquidazione e perpetrate da diversi anni.
Secondo la difesa erariale non era previsto un obbligo di vigilare sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non riscontrabile né dall'art. 204 L. fall., né dalle altre disposizioni invocate.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda della parte attrice e la condanna al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 3.2.2025 al verbale, instava nella chiamata Parte_1
del terzo e in subordine insisteva nella ammissione CTU contabile richiesta nella memoria n.2; la difesa erariale si opponeva a tutte le richieste e chiedeva la fissazione della udienza di decisione.
Il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.; il difensore chiedeva un termine. Il giudice rinviava in trattazione scritta all'udienza del 11.2.2025 per la decisione sulla scorta delle conclusioni rese a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata.
La vigilanza operata dal (sulla deficienza della quale si base l'ordito CP_1
narrativo alla base dell'atto di citazione) non può essere ragionevolmente intesa come una sorta di responsabilità oggettiva o piuttosto una colpa in eligendo, quasi fosse responsabile la P.A. delle condotte poste in essere dai membri della liquidazione poiché scelti dal . CP_1
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La difesa di parte attrice si rende conto di tale oggettivo limite e struttura la sua domanda come una sorta di “omessa vigilanza” sulla condotta del precedente commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza. Per_1
Quest'ultimi sono pubblici ufficiali ma non sono formalmente dipendenti della
P.A. la quale, quindi, non risponde per la loro condotta quasi fosse una sorta di immedesimazione organica.
Quindi nello stretto sentiero della asserita non effettuata vigilanza occorre ricostruire la condotta omissiva del , la quale - in stretto nesso di CP_1
causalità – avrebbe provocato l'evento lesivo dedotto dalla parte attrice.
La verificatasi indicazione di dati non genuini non era mai stata segnalata al
(anche esso parte non informata e, quindi, lesa) ma occultata attraverso CP_1
relazioni del liquidatore che cerzioravano un dato probabilmente non reale.
I prelievi senza motivazione certa si sono resi palesi al Ministero (e alla parte attrice) solo con la relazione redatta dal nuovo commissario liquidatore Pt_2
nominato a seguito della revoca del precedente commissario e della Per_1
rinuncia di . Per_2
Il riepilogo annuale presentato nella relazione finale del dott. non Pt_2 corrisponde a quello prospettato nelle relazioni fornite dall'avv. negli Per_1
anni precedenti. La difesa di parte attrice rimane senza contestazioni quando la difesa erariale assume che “basterebbe confrontare gli importi segnati negli anni
2016 e 2018 nella relazione del dott. e quelli indicati da nelle Pt_2 Per_1
relazioni consegnate con la previa diffida del Ministero vigilante”.
Appare chiara la relazione del rag. il quale individua negli anni Persona_3
a partire dal 2010 l'evidenza di numerosi prelievi senza una causale obiettivabile.
E, con alto grado di probabilità, i prelievi senza una “causa formale” non erano stati palesemente segnalati nelle relazioni fornite dall'avv. nei precedenti Per_1
anni.
Non appare quale possa essere la responsabilità del destinatario di CP_1
relazioni opinabili da parte degli organi preposti. La situazione patrimoniale prospettata dal commissario liquidatore e convalidata dal comitato di sorveglianza era stata resa non chiara, con lo scopo di dissimulare l'evidenza ed impedire i controlli da parte dell'Autorità vigilante, la quale ultima non poteva che fare
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affidamento sulla correttezza e regolarità delle operazioni della procedura di liquidazione.
A fronte della comunicazione di diffida, il commissario liquidatore Per_1
aveva fornito informazioni “opinabili” rappresentando uno stato patrimoniale capiente, da cui poteva legittimamente presumersi la regolarità delle operazioni (si veda il rassicurante verbale 8.6.2016 firmato anche dal Comitato di Sorveglianza)
Il 30.6.2018 il liquidatore attestava al un attivo superiore a €200.000 ma CP_1
esso era, probabilmente, inveritiero;
solo dalla relazione del nuovo Commissario liquidatore successivamente risultò che il patrimonio ammontava in realtà al 2018
a meno di € 58.000,00. Peraltro, sulla tranquillità dell'affermata capienza, emergente dalle precedenti relazioni, aveva fatto forse affidamento anche parte attrice: la prima pec della parte attrice è del 2018 ed essa avviene dopo anni dalla data dell'acquisto del credito e dal tranquillizzante verbale del 2016.
La comunicazione del provvedimento di revoca appare tempestiva
(prot.0396843.19-11-2018); in precedenza vi erano state diffide del 2016 e del
2017 e, tuttavia, sembra che gran parte della liquidità fosse già fuoriuscita.
Secondo questo giudice quando il liquidatore, come probabilmente accaduto nella fattispecie, dissimula i veri dati nelle proprie relazioni, effettua prelievi senza documentata ufficiale rendicontabile motivazione (dati peraltro non verificati dai membri del comitato di sorveglianza), non può automaticamente discenderne una omissione del . Quest'ultimo era deputato – come tutti i lettori - al mero CP_1
controllo della regolarità formale derivante dalla redazione dei documenti e al tempestivo deposito degli stessi.
Parte attrice sottolinea il dato di salute del liquidatore del 2010; il fatto che risultasse cancellato dal dall'Ordine degli Avvocati di Rovigo per sospensione volontaria ex art 20 LP e con la partita iva cessata dal 31.12.2009. A ben vedere, tali dati appaiono eccentrici e privi di rilevanza e nesso causale rispetto alla vicenda.
Anche nelle memorie conclusive parte attrice riconduce la responsabilità del all'omessa revoca. Parte attrice scrive: il MISE quale Autorità di CP_1
Vigilanza è l'unico soggetto legittimato a revocare l'incarico del Commissario liquidatore in ragione del potere/dovere di vigilanza in capo al MISE sul corretto adempimento dell'incarico di Commissario liquidatore. Nel caso di specie il Mise
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non ha proceduto a revocare l'incarico al Commissario nonostante proprio avesse espressamente richiesto per ben 6 volte al MISE di essere rimosso all'incarico stante la sua idoneità all'incarico. Il convenuto ebbe ad CP_1
avviare il procedimento di revoca a più riprese senza tuttavia procedere alla sua conclusione con colpevole ritardo che ha causato il danno alla società attrice.
Sul punto, anche le linee guida ex adverso depositate individuano il potere dovere di vigilanza e controllo che si sostanzia nel procedimento di revoca del
Commissario stesso”.
La causalità ricostruita dalla parte attrice è, semplicemente, di tipo controfattuale del tipo: “se lo avesse revocato già sin dalle prime irregolari movimentazioni,
l'evento non si sarebbe verificato”. Certamente questo semplice dato storico è condivisibile ma occorre viepiù chiedersi come avrebbe potuto il CP_1
conoscere dei prelievi in presenza di una relazione quale quella dell'8.6.2016.
Non si rinviene la negligenza e, quindi, la rimproverabilità consustanziale alla necessaria colpa.
La vigilanza di cui all'art.204 l.f. non presuppone il controllo circa il merito dei dati esposti nelle relazioni;
gli illeciti movimenti finanziari sono stati occultati – anche contro il Ministero - dietro relazioni, probabilmente, non genuine con cifre che non riportavano – come detto – le ragioni reali degli oggettivi movimenti finanziari. Tale accadimento è la reale causa degli ammanchi e non si rinviene un nesso causale tra la formale vigilanza svolta dal e l'evento lesivo CP_1
indicato nella citazione.
Le spese di lite seguono la compensazione;
il fatto storico lesivo non è contestato sebbene alla parte convenuta non possa rimproverarsi alcuna colposa condotta omissiva in stretto nesso causale con l'evento, frutto quest'ultimo piuttosto solo delle condotte di soggetti terzi, unicamente nominati dal . CP_1
Le gravi ed eccezionali ragioni sono da rinvenire nell'evento lesivo il quale può aver determinato nella parte attrice il convincimento, sebbene non condivisibile, che una più celere revoca avrebbe sortito effetti impeditivi. Tali accadimenti giustificano la compensazione totale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
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a) rigetta la domanda della parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 19.2.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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