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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9856 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9783/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU RI Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 9783/2025 promossa da:
Parte_1
Nata a BATANGAS (FILIPPINE) il 05/04/1989
Residente VIA DELLE BETULLE 3 20152 MILANO ITALIA
Codice Fiscale C.F._1 con l'avv. BARBARA FEZZI parte ricorrente
contro
Controparte_1
Nato a NAPOLI (NA) il 28/01/1984
Residente VIA DELLE BETULLE 3 20152 MILANO ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
Con gli Avv.ti SIMONE ZAMPIERI E FABIO COCCIA parte convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE
1)Affidamento condiviso del figlio minore;
2)Collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Milano, via delle Betulle n. 3;
3)Frequentazione paterna: a we alternati dal sabato alle ore 14.00 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nella settimana in cui il padre vede il we, il lunedì ed il Per_1 mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 20.00 con cena dalla madre;
nella settimana successiva, we materno, martedì, mercoledì e venerdì con le stesse modalità; nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo pomeridiano, se il fine settimana è del padre medesimo, il mercoledì dalle ore 19.30 al mattino successivo, sabato dalle ore 19.30 fino al lunedì mattina;
se il we è di competenza materna, il lunedì ed il venerdì, dalle ore 19.30 al mattino successivo alle ore 9.00; vacanze natalizie, Vigilia ad anni alterni e poi ripartizione del periodo successivo (indicativamente dal 25 al 30 dicembre e dal
30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche;
il genitore che ha con sé il figlio alla viglia trascorrerà con il minore il secondo periodo) paritaria e ad anni alterni;
vacanze scolastiche estive: per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
il tutto salvo i migliori accordi che verranno raggiunti dalle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse del figlio minore;
4)Assegnazione alla madre della casa familiare in comproprietà;
5)Mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza;
spese straordinarie di cui alle
Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 al 50% ad eccezione di un'attività sportiva concordata, quest'anno nuoto (costo Euro 340,00 all'anno) integralmente a carico del padre;
assegno unico integralmente a favore della madre;
6)Spese di lite compensate.
7)Il padre si impegna a sottoscrive la delega per il ritiro scolastico del figlio minore in favore di
, figlio maggiore della ricorrente, nonché a spostare la residenza”. Per_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 13/03/2025 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente Pt_1 ha chiesto al Tribunale di Milano, in via principale e nel merito, di disporre l'affidamento
[...] esclusivo a sé del figlio minore con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, Per_1 presso la madre e con regolamentazione della frequentazione paterna con modalità protetta;
di disporre l'assegnazione a sé della casa familiare;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore, un importo mensile nella misura ritenuta di giustizia, oltre al 50 % delle Spese Straordinarie e con attribuzione a sé dell'AU nella misura del
100%.
Con memoria difensiva depositata in data 24/07/2025, si è costituito il resistente che ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con regolamentazione della frequentazione paterna come in atti indicato;
di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva pertinenza, oltre al pagamento del 50 % delle Spese Straordinarie e con attribuzione alla ricorrente dell'AU nella misura integrale.
All'udienza del giorno 18/11/2025, celebrata nell'ambito del giudizio n.r.g. 15252/2025, il Giudice delegato, vista la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione del giudizio in oggetto a quello avanti n.r.g. 9783/2025.
All'udienza del giorno 18/11/2025, celebrata nell'ambito del giudizio n.r.g. 9783/2025, il Giudice delegato, ha sentito personalmente le parti che hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo come verbalizzato in atti.
I difensori di entrambe le parti, letta la relazione dei Servizi Sociali e considerato il miglioramento della situazione relazionale tra le stesse, nell'interesse del figlio minore, hanno precisato le conclusioni come da accordo raggiunto dalle parti chiedendo, altresì, la delega ai Servizi Sociali per il monitoraggio della situazione del nucleo familiare per anni due, con intervento di sostegno psicologico alla genitorialità in favore delle parti e con delega agli stessi Servizi Sociali ad eventualmente rimodulare i tempi della frequentazione paterna in ragione delle esigenze del minore ove i genitori non si accordassero.
Infine, gli stessi hanno chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
All'esito della discussione, il Giudice delegato, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. e comunque anche ai sensi delle lettere a) e b) essendo entrambe le parti abitualmente residenti in Italia.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, Per_3 presso la madre in Milano, Via delle Betulle n. 3, con regolamentazione della frequentazione paterna come da attuale calendario stabilito dai Servizi Sociali delegati (vedi rel. SS del 29/09/2025).
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Milano, è apparso un bambino sereno, Per_3 con una buona condizione personale e con un legame significativo con entrambi i genitori.
L'attivazione di tutti gli interventi di supporto al nucleo familiare, unitamente all'impegno profuso dai genitori, ha reso possibile una positiva evoluzione delle relazioni all'interno del nucleo familiare.
Dunque, i genitori sono attualmente in grado, seppur con l'ausilio degli operatori delegati, di comunicare in maniera adeguata e funzionale ai bisogni del loro figlio, nonostante alcune criticità non ancora del tutto superate.
Pertanto, vista la reciproca fiducia ed individuate nuove e funzionali modalità di comunicazione, i genitori sono effettivamente in grado di esercitare la bigenitorialità, non sussistendo elementi di pregiudizio per il minore.
Va, pertanto, in accoglimento delle convergenti richieste dei genitori, disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso Per_1
l'abitazione materna sita a Milano, Via delle Betulle n. 3.
Quanto alla frequentazione paterna, va disposta la regolamentazione come da accordo raggiunto tra le parti, delegando i Servizi Sociali di eventualmente rimodulare i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio, in caso di disaccordo tra i genitori e tenuto conto della situazione emotiva di nonché dell'andamento degli interventi di supporto. Per_3
I Servizi Sociali manterranno, poi, la presa in carico del nucleo familiare in oggetto con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico del minore e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, con avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto alla genitorialità, psicologico ed educativo in favore dei genitori e del minore come dettagliati in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa familiare
Va disposta l'assegnazione della casa familiare sita a Milano, Via delle Betulle n. 3 alla madre in qualità di genitore collocatario del figlio minore , a tutela degli interessi del medesimo di Per_3 cui all'art. 337 sexies c.c., peraltro, oggetto di accordo raggiunto tra le parti.
Sul contributo al mantenimento dei figli
Le parti hanno raggiunto un accordo anche in punto di questioni economiche.
Detto accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico ed a norme imperative e, considerate le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti così come emerse nel corso del giudizio, nonché i tempi di frequentazione paterna, appare idoneo a soddisfare, nel contemperamento dei rispettivi interessi, le esigenze di vita e di formazione del figlio.
Va, pertanto, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva spettanza, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ad eccezione di un'attività sportiva concordata, quale il nuoto (costo Euro 340,00 all'anno) da porre integralmente a carico del padre.
Assegno unico interamente a favore della madre, come da accordo tra le parti.
Sulle spese processuali
Le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
1)Dispone l'affidamento condiviso di nato il [...] ad [...] i genitori con Per_3 collocamento prevalente del medesimo, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, in
Milano, Via delle Betulle n. 3 ove manterrà la residenza anagrafica;
2) Dispone che la frequentazione paterna avverrà secondo il seguente schema:
a we alternati dal sabato alle ore 14.00 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nella settimana in cui il padre vede il we, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 20.00 Per_1 con cena dalla madre;
nella settimana successiva, we materno, martedì, mercoledì e venerdì con le stesse modalità; nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo pomeridiano, se il fine settimana è del padre medesimo, il mercoledì dalle ore 19.30 al mattino successivo, sabato dalle ore 19.30 fino al lunedì mattina;
se il we è di competenza materna, il lunedì ed il venerdì, dalle ore 19.30 al mattino successivo alle ore 9.00; vacanze natalizie, Vigilia ad anni alterni e poi ripartizione del periodo successivo (indicativamente dal 25 al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche;
il genitore che ha con sé il figlio alla viglia trascorrerà con il minore il secondo periodo) paritaria e ad anni alterni;
vacanze scolastiche estive: per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
il tutto salvo i migliori accordi che verranno raggiunti dalle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse del figlio minore;
3) Dà atto che il padre si impegna a sottoscrivere la delega per il ritiro scolastico del figlio minore in favore di , figlio maggiore della ricorrente, nonché a spostare la residenza;
Per_2
4) Dà incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, di eventualmente rimodulare la frequentazione paterna in caso di disaccordo tra i genitori, tenuto conto dei prioritari interessi del minore, della sua situazione emotiva e dell'andamento degli interventi di supporto;
5) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Sociali
Specialistici territorialmente competenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguano, per un periodo di anni due, nella presa in carico del minore e del nucleo familiare, proseguendo e/o avviando, nell'interesse del minore, i seguenti interventi:
- interventi di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per il minore;
- interventi di supporto alla genitorialità e/o psicologici/psicoterapici per entrambi i genitori;
- attività di monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per il minore, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente;
6) Assegna la casa familiare sita a Milano, Via delle Betulle n. 3 alla signora Parte_1
7) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva spettanza oltre al 50 % delle Spese Straordinarie, ad eccezione di un'attività sportiva concordata, quest'anno nuoto (costo Euro 340,00 all'anno) integralmente a carico del padre, di cui alle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.
8) Assegno Unico integralmente a favore della signora Parte_1
9) Compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Milano.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa AU RI Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU RI Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 9783/2025 promossa da:
Parte_1
Nata a BATANGAS (FILIPPINE) il 05/04/1989
Residente VIA DELLE BETULLE 3 20152 MILANO ITALIA
Codice Fiscale C.F._1 con l'avv. BARBARA FEZZI parte ricorrente
contro
Controparte_1
Nato a NAPOLI (NA) il 28/01/1984
Residente VIA DELLE BETULLE 3 20152 MILANO ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
Con gli Avv.ti SIMONE ZAMPIERI E FABIO COCCIA parte convenuta
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE
1)Affidamento condiviso del figlio minore;
2)Collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Milano, via delle Betulle n. 3;
3)Frequentazione paterna: a we alternati dal sabato alle ore 14.00 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nella settimana in cui il padre vede il we, il lunedì ed il Per_1 mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 20.00 con cena dalla madre;
nella settimana successiva, we materno, martedì, mercoledì e venerdì con le stesse modalità; nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo pomeridiano, se il fine settimana è del padre medesimo, il mercoledì dalle ore 19.30 al mattino successivo, sabato dalle ore 19.30 fino al lunedì mattina;
se il we è di competenza materna, il lunedì ed il venerdì, dalle ore 19.30 al mattino successivo alle ore 9.00; vacanze natalizie, Vigilia ad anni alterni e poi ripartizione del periodo successivo (indicativamente dal 25 al 30 dicembre e dal
30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche;
il genitore che ha con sé il figlio alla viglia trascorrerà con il minore il secondo periodo) paritaria e ad anni alterni;
vacanze scolastiche estive: per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
il tutto salvo i migliori accordi che verranno raggiunti dalle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse del figlio minore;
4)Assegnazione alla madre della casa familiare in comproprietà;
5)Mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza;
spese straordinarie di cui alle
Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 al 50% ad eccezione di un'attività sportiva concordata, quest'anno nuoto (costo Euro 340,00 all'anno) integralmente a carico del padre;
assegno unico integralmente a favore della madre;
6)Spese di lite compensate.
7)Il padre si impegna a sottoscrive la delega per il ritiro scolastico del figlio minore in favore di
, figlio maggiore della ricorrente, nonché a spostare la residenza”. Per_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 13/03/2025 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente Pt_1 ha chiesto al Tribunale di Milano, in via principale e nel merito, di disporre l'affidamento
[...] esclusivo a sé del figlio minore con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, Per_1 presso la madre e con regolamentazione della frequentazione paterna con modalità protetta;
di disporre l'assegnazione a sé della casa familiare;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore, un importo mensile nella misura ritenuta di giustizia, oltre al 50 % delle Spese Straordinarie e con attribuzione a sé dell'AU nella misura del
100%.
Con memoria difensiva depositata in data 24/07/2025, si è costituito il resistente che ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con regolamentazione della frequentazione paterna come in atti indicato;
di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva pertinenza, oltre al pagamento del 50 % delle Spese Straordinarie e con attribuzione alla ricorrente dell'AU nella misura integrale.
All'udienza del giorno 18/11/2025, celebrata nell'ambito del giudizio n.r.g. 15252/2025, il Giudice delegato, vista la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione del giudizio in oggetto a quello avanti n.r.g. 9783/2025.
All'udienza del giorno 18/11/2025, celebrata nell'ambito del giudizio n.r.g. 9783/2025, il Giudice delegato, ha sentito personalmente le parti che hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo come verbalizzato in atti.
I difensori di entrambe le parti, letta la relazione dei Servizi Sociali e considerato il miglioramento della situazione relazionale tra le stesse, nell'interesse del figlio minore, hanno precisato le conclusioni come da accordo raggiunto dalle parti chiedendo, altresì, la delega ai Servizi Sociali per il monitoraggio della situazione del nucleo familiare per anni due, con intervento di sostegno psicologico alla genitorialità in favore delle parti e con delega agli stessi Servizi Sociali ad eventualmente rimodulare i tempi della frequentazione paterna in ragione delle esigenze del minore ove i genitori non si accordassero.
Infine, gli stessi hanno chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
All'esito della discussione, il Giudice delegato, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. e comunque anche ai sensi delle lettere a) e b) essendo entrambe le parti abitualmente residenti in Italia.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, Per_3 presso la madre in Milano, Via delle Betulle n. 3, con regolamentazione della frequentazione paterna come da attuale calendario stabilito dai Servizi Sociali delegati (vedi rel. SS del 29/09/2025).
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Milano, è apparso un bambino sereno, Per_3 con una buona condizione personale e con un legame significativo con entrambi i genitori.
L'attivazione di tutti gli interventi di supporto al nucleo familiare, unitamente all'impegno profuso dai genitori, ha reso possibile una positiva evoluzione delle relazioni all'interno del nucleo familiare.
Dunque, i genitori sono attualmente in grado, seppur con l'ausilio degli operatori delegati, di comunicare in maniera adeguata e funzionale ai bisogni del loro figlio, nonostante alcune criticità non ancora del tutto superate.
Pertanto, vista la reciproca fiducia ed individuate nuove e funzionali modalità di comunicazione, i genitori sono effettivamente in grado di esercitare la bigenitorialità, non sussistendo elementi di pregiudizio per il minore.
Va, pertanto, in accoglimento delle convergenti richieste dei genitori, disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso Per_1
l'abitazione materna sita a Milano, Via delle Betulle n. 3.
Quanto alla frequentazione paterna, va disposta la regolamentazione come da accordo raggiunto tra le parti, delegando i Servizi Sociali di eventualmente rimodulare i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio, in caso di disaccordo tra i genitori e tenuto conto della situazione emotiva di nonché dell'andamento degli interventi di supporto. Per_3
I Servizi Sociali manterranno, poi, la presa in carico del nucleo familiare in oggetto con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico del minore e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, con avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto alla genitorialità, psicologico ed educativo in favore dei genitori e del minore come dettagliati in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa familiare
Va disposta l'assegnazione della casa familiare sita a Milano, Via delle Betulle n. 3 alla madre in qualità di genitore collocatario del figlio minore , a tutela degli interessi del medesimo di Per_3 cui all'art. 337 sexies c.c., peraltro, oggetto di accordo raggiunto tra le parti.
Sul contributo al mantenimento dei figli
Le parti hanno raggiunto un accordo anche in punto di questioni economiche.
Detto accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico ed a norme imperative e, considerate le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti così come emerse nel corso del giudizio, nonché i tempi di frequentazione paterna, appare idoneo a soddisfare, nel contemperamento dei rispettivi interessi, le esigenze di vita e di formazione del figlio.
Va, pertanto, posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva spettanza, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ad eccezione di un'attività sportiva concordata, quale il nuoto (costo Euro 340,00 all'anno) da porre integralmente a carico del padre.
Assegno unico interamente a favore della madre, come da accordo tra le parti.
Sulle spese processuali
Le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
1)Dispone l'affidamento condiviso di nato il [...] ad [...] i genitori con Per_3 collocamento prevalente del medesimo, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, in
Milano, Via delle Betulle n. 3 ove manterrà la residenza anagrafica;
2) Dispone che la frequentazione paterna avverrà secondo il seguente schema:
a we alternati dal sabato alle ore 14.00 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nella settimana in cui il padre vede il we, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 20.00 Per_1 con cena dalla madre;
nella settimana successiva, we materno, martedì, mercoledì e venerdì con le stesse modalità; nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo pomeridiano, se il fine settimana è del padre medesimo, il mercoledì dalle ore 19.30 al mattino successivo, sabato dalle ore 19.30 fino al lunedì mattina;
se il we è di competenza materna, il lunedì ed il venerdì, dalle ore 19.30 al mattino successivo alle ore 9.00; vacanze natalizie, Vigilia ad anni alterni e poi ripartizione del periodo successivo (indicativamente dal 25 al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche;
il genitore che ha con sé il figlio alla viglia trascorrerà con il minore il secondo periodo) paritaria e ad anni alterni;
vacanze scolastiche estive: per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
il tutto salvo i migliori accordi che verranno raggiunti dalle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse del figlio minore;
3) Dà atto che il padre si impegna a sottoscrivere la delega per il ritiro scolastico del figlio minore in favore di , figlio maggiore della ricorrente, nonché a spostare la residenza;
Per_2
4) Dà incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici territorialmente competenti, di eventualmente rimodulare la frequentazione paterna in caso di disaccordo tra i genitori, tenuto conto dei prioritari interessi del minore, della sua situazione emotiva e dell'andamento degli interventi di supporto;
5) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Sociali
Specialistici territorialmente competenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguano, per un periodo di anni due, nella presa in carico del minore e del nucleo familiare, proseguendo e/o avviando, nell'interesse del minore, i seguenti interventi:
- interventi di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per il minore;
- interventi di supporto alla genitorialità e/o psicologici/psicoterapici per entrambi i genitori;
- attività di monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per il minore, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente;
6) Assegna la casa familiare sita a Milano, Via delle Betulle n. 3 alla signora Parte_1
7) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva spettanza oltre al 50 % delle Spese Straordinarie, ad eccezione di un'attività sportiva concordata, quest'anno nuoto (costo Euro 340,00 all'anno) integralmente a carico del padre, di cui alle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.
8) Assegno Unico integralmente a favore della signora Parte_1
9) Compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Milano.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa AU RI Cosmai