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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20099 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 20099/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Caterina Tomasello, nell'interesse dell'
[...]
, in persona del Direttore Generale, sulla scorta del decreto di Parte_1 regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
15.05.2024, (fissata per la discussione con provvedimento dell'11.04.2019) - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._1 in Filicudi - Lipari via Pecorini a Mare snc, elettivamente domiciliata in Lipari, via Prof.
Carnevale n. 110, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cincotta, che la rappresenta e difende per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, , Dott. Parte_3 Parte_4
, rappresentata e difesa come da procura in atti, unitamente e/o
[...] disgiuntamente, dagli Avv.ti Caterina Tomasello e Carmela Puglisi, ed elettivamente domiciliata in Via La Farina, 263N (Pal. Geraci) – Ufficio Avvocatura. Pt_1
- resistente-
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione n. 297/2017 notificata alla ricorrente in data 21.11.2017.
Pag. 1 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con ordinanza ingiunzione n. 297/2017 emessa da Parte_1
era ingiunto a , nella qualità di legale rappresentante della
[...] Parte_2
gastronomia denominata “La Scogliera”, sita nell'Isola di Filicudi, via Pecorini a Mare, autore della violazione dell'art. 6, comma 3 pt. 2 del D.Lgs n. 193/07 il pagamento della somma complessiva di € 1.014,00 di cui € 14,00 per spese del procedimento.
L'ordinanza traeva origine dal verbale di illecito amministrativo n. 3/169 del Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Catania del 24.08.2013, notificato in pari data, con il quale era ingiunto a il pagamento della somma di € Parte_2
1.000,00 per violazione amministrativa punita dall'art. 6 comma 3 punto 2 D. Lgs
06.11.2007 n. 193 perché “ la titolare ha attivato un laboratorio per la produzione di generi di gastronomia in altro locale ubicato di fronte l'ingresso del laboratorio in possesso di registrazione, senza aver effettuato l'aggiornamento della registrazione all'Autorità competente”.
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981 proponeva opposizione alla predetta Parte_2
ordinanza ingiunzione chiedendo: “In via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione opposta;
1) nel merito ritenere e dichiarare illegittima
l'ordinanza ingiunzione n. 297/2017 notificata il 21 Novembre 2017 e conseguentemente annullarla unitamente a tutti gli atti presupposti ivi incluso il verbale di illecito amministrativo n. 3/129 elevato dai Carabinieri del N.A.S. di Catania;
Pag. 2 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
… 4) in via subordinata si chiede la rateizzazione dell'importo indicato nel verbale oggetto di contestazione;
5) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa datata 23.05.2018 si costituiva l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo di “Rigettare
[...]
tutte le eccezioni formulate ex adverso, ivi compresa la domanda di sospensione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare legittima l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 297/17. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
All'udienza dell'11.04.2019 la causa era rinviata per discussione all'udienza del
05.12.2019; seguiti altri rinvii per il carico di ruolo, con comparsa di costituzione di nuovi procuratori del 15.03.2023 si costituivano nell'interesse dell' gli CP_1
avvocati Caterina Tomasello e Carmela Puglisi facendo proprie tutte le domande, difese ed eccezioni svolte nell'interesse di parte resistente.
Alla udienza del 23.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata così in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di illegittimità della ordinanza ingiunzione de qua sollevata da parte ricorrente è infondata e va rigettata.
La ricorrente rileva “…l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto destinataria della stessa è soltanto la signora . L'attività è invece Parte_2
intestata alla società cooperativa “la Scogliera” della quale la signora è legale Pt_2
rappresentante. L'ordinanza pertanto avrebbe dovuto essere notificata alla società cooperativa nella persona del legale rappresentante e non a quest'ultima Parte_2
personalmente”.
Pag. 3 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
Dalla documentazione versata in atti emerge inequivocabilmente che sia il Verbale di illecito amministrativo sia l'ordinanza ingiunzione, siano state emesse nei confronti di: “ , nata a [...] il [...], …, legale rappresentante della Parte_2
gastronomia denominata “la Scogliera”, sita in Filicudi - Lipari via Pecorini a Mare snc,
P.I. . P.IVA_2
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
In materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691). Invero, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
All'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. (Cass. ordinanza 24.01.2019 n. 1921). Sul punto: “nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova con la conseguenza che è onere della P.A.
Pag. 4 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, o estintivi, di tale pretesa” (Trib. Latina sentenza 13.02.2024 n. 345).
Nel caso di specie, parte ricorrente asserisce di non aver commesso l'infrazione addebitata, ritenendo che: “… l'esercizio commerciale “la Scogliera” adibito alla ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto è regolarmente registrato presso l'autorità competente ed è munito di tutte le autorizzazioni e documentazioni previsti dalla legge. L'accertamento de quo è stato compiuto su un'area non interessata dall'esercizio commerciale in questione, ovvero nella cucina della privata abitazione della signora sita in un altro Parte_2
fabbricato identificato in catasto al Comune di Lipari al foglio 21 particella 745, ubicato al di là della strada che separa la particella 1022 dalla particella 745, pertanto, ciò giustifica il mancato aggiornamento della registrazione all'Autorità competente contestato dagli accertatori”.
Ed in effetti, nel verbale di illecito amministrativo si legge testualmente: “la titolare ha attivato un laboratorio per la produzione di generi di gastronomia in altro locale ubicato di fronte l'ingresso del laboratorio in possesso di registrazione, senza aver effettuato l'aggiornamento della registrazione all'Autorità competente”.
Ma la verbalizzazione così operata dai verbalizzanti non prova i fatti contestati.
O meglio dalla stessa non emergono gli elementi di fatto relativi allo stato dei luoghi ovvero gli elementi fattuali in base ai quali dedurre che nel luogo ispezionato la ricorrente avesse predisposto un nuovo laboratorio in violazione della normativa vigente.
E se è pur vero che il verbale di accertamento è atto pubblico, poiché rientra nella nozione dettata dall'art. 2699 c. c. e che fa piena prova fino a querela di falso, è
Pag. 5 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
altrettanto vero che il verbale di accertamento sia importante poiché, sul piano procedimentale, l'art. 18 della legge 689/1981 rimette all'autorità amministrativa competente di applicare la sanzione amministrativa conseguente, previo giudizio sulla fondatezza dell'accertamento medesimo che deve essere documentato con i dati acquisiti nel corso della attività accertativa che devono essere riportati appunto nel verbale.
Nel caso di specie, per quanto premesso, non appaiono sussistenti i presupposti per la emissione dell'ingiunzione oggi opposta e, in ogni caso, l' , anche in CP_1
questa sede in considerazione delle difese di parte ricorrente, aveva lo specifico onere di provare i dati fattuali riscontrati in sede di accertamento dai quali desunta l'esistenza del contestato laboratorio.
Ne scaturisce che, non avendo parte resistente adempiuto a detto onere probatorio la opposizione vada accolta, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente.
A tale regola deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11 comma, del D. Lgs. n. 150 del
2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Per l'effetto, si dichiara l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
La regolazione delle spese di lite va disciplinata sulla base della loro compensazione stante le ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 20099/2017, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 6 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
1) Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione n. 297/2017 emessa dalla e notificata alla Parte_1
ricorrente in data 21.11.2017.
2) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 14.03.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 20099/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Caterina Tomasello, nell'interesse dell'
[...]
, in persona del Direttore Generale, sulla scorta del decreto di Parte_1 regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
15.05.2024, (fissata per la discussione con provvedimento dell'11.04.2019) - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._1 in Filicudi - Lipari via Pecorini a Mare snc, elettivamente domiciliata in Lipari, via Prof.
Carnevale n. 110, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cincotta, che la rappresenta e difende per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, , Dott. Parte_3 Parte_4
, rappresentata e difesa come da procura in atti, unitamente e/o
[...] disgiuntamente, dagli Avv.ti Caterina Tomasello e Carmela Puglisi, ed elettivamente domiciliata in Via La Farina, 263N (Pal. Geraci) – Ufficio Avvocatura. Pt_1
- resistente-
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione n. 297/2017 notificata alla ricorrente in data 21.11.2017.
Pag. 1 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con ordinanza ingiunzione n. 297/2017 emessa da Parte_1
era ingiunto a , nella qualità di legale rappresentante della
[...] Parte_2
gastronomia denominata “La Scogliera”, sita nell'Isola di Filicudi, via Pecorini a Mare, autore della violazione dell'art. 6, comma 3 pt. 2 del D.Lgs n. 193/07 il pagamento della somma complessiva di € 1.014,00 di cui € 14,00 per spese del procedimento.
L'ordinanza traeva origine dal verbale di illecito amministrativo n. 3/169 del Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Catania del 24.08.2013, notificato in pari data, con il quale era ingiunto a il pagamento della somma di € Parte_2
1.000,00 per violazione amministrativa punita dall'art. 6 comma 3 punto 2 D. Lgs
06.11.2007 n. 193 perché “ la titolare ha attivato un laboratorio per la produzione di generi di gastronomia in altro locale ubicato di fronte l'ingresso del laboratorio in possesso di registrazione, senza aver effettuato l'aggiornamento della registrazione all'Autorità competente”.
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981 proponeva opposizione alla predetta Parte_2
ordinanza ingiunzione chiedendo: “In via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione opposta;
1) nel merito ritenere e dichiarare illegittima
l'ordinanza ingiunzione n. 297/2017 notificata il 21 Novembre 2017 e conseguentemente annullarla unitamente a tutti gli atti presupposti ivi incluso il verbale di illecito amministrativo n. 3/129 elevato dai Carabinieri del N.A.S. di Catania;
Pag. 2 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
… 4) in via subordinata si chiede la rateizzazione dell'importo indicato nel verbale oggetto di contestazione;
5) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa datata 23.05.2018 si costituiva l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo di “Rigettare
[...]
tutte le eccezioni formulate ex adverso, ivi compresa la domanda di sospensione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto dichiarare legittima l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 297/17. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
All'udienza dell'11.04.2019 la causa era rinviata per discussione all'udienza del
05.12.2019; seguiti altri rinvii per il carico di ruolo, con comparsa di costituzione di nuovi procuratori del 15.03.2023 si costituivano nell'interesse dell' gli CP_1
avvocati Caterina Tomasello e Carmela Puglisi facendo proprie tutte le domande, difese ed eccezioni svolte nell'interesse di parte resistente.
Alla udienza del 23.01.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata così in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di illegittimità della ordinanza ingiunzione de qua sollevata da parte ricorrente è infondata e va rigettata.
La ricorrente rileva “…l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto destinataria della stessa è soltanto la signora . L'attività è invece Parte_2
intestata alla società cooperativa “la Scogliera” della quale la signora è legale Pt_2
rappresentante. L'ordinanza pertanto avrebbe dovuto essere notificata alla società cooperativa nella persona del legale rappresentante e non a quest'ultima Parte_2
personalmente”.
Pag. 3 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
Dalla documentazione versata in atti emerge inequivocabilmente che sia il Verbale di illecito amministrativo sia l'ordinanza ingiunzione, siano state emesse nei confronti di: “ , nata a [...] il [...], …, legale rappresentante della Parte_2
gastronomia denominata “la Scogliera”, sita in Filicudi - Lipari via Pecorini a Mare snc,
P.I. . P.IVA_2
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
In materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691). Invero, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
All'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. (Cass. ordinanza 24.01.2019 n. 1921). Sul punto: “nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova con la conseguenza che è onere della P.A.
Pag. 4 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, o estintivi, di tale pretesa” (Trib. Latina sentenza 13.02.2024 n. 345).
Nel caso di specie, parte ricorrente asserisce di non aver commesso l'infrazione addebitata, ritenendo che: “… l'esercizio commerciale “la Scogliera” adibito alla ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto è regolarmente registrato presso l'autorità competente ed è munito di tutte le autorizzazioni e documentazioni previsti dalla legge. L'accertamento de quo è stato compiuto su un'area non interessata dall'esercizio commerciale in questione, ovvero nella cucina della privata abitazione della signora sita in un altro Parte_2
fabbricato identificato in catasto al Comune di Lipari al foglio 21 particella 745, ubicato al di là della strada che separa la particella 1022 dalla particella 745, pertanto, ciò giustifica il mancato aggiornamento della registrazione all'Autorità competente contestato dagli accertatori”.
Ed in effetti, nel verbale di illecito amministrativo si legge testualmente: “la titolare ha attivato un laboratorio per la produzione di generi di gastronomia in altro locale ubicato di fronte l'ingresso del laboratorio in possesso di registrazione, senza aver effettuato l'aggiornamento della registrazione all'Autorità competente”.
Ma la verbalizzazione così operata dai verbalizzanti non prova i fatti contestati.
O meglio dalla stessa non emergono gli elementi di fatto relativi allo stato dei luoghi ovvero gli elementi fattuali in base ai quali dedurre che nel luogo ispezionato la ricorrente avesse predisposto un nuovo laboratorio in violazione della normativa vigente.
E se è pur vero che il verbale di accertamento è atto pubblico, poiché rientra nella nozione dettata dall'art. 2699 c. c. e che fa piena prova fino a querela di falso, è
Pag. 5 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
altrettanto vero che il verbale di accertamento sia importante poiché, sul piano procedimentale, l'art. 18 della legge 689/1981 rimette all'autorità amministrativa competente di applicare la sanzione amministrativa conseguente, previo giudizio sulla fondatezza dell'accertamento medesimo che deve essere documentato con i dati acquisiti nel corso della attività accertativa che devono essere riportati appunto nel verbale.
Nel caso di specie, per quanto premesso, non appaiono sussistenti i presupposti per la emissione dell'ingiunzione oggi opposta e, in ogni caso, l' , anche in CP_1
questa sede in considerazione delle difese di parte ricorrente, aveva lo specifico onere di provare i dati fattuali riscontrati in sede di accertamento dai quali desunta l'esistenza del contestato laboratorio.
Ne scaturisce che, non avendo parte resistente adempiuto a detto onere probatorio la opposizione vada accolta, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente.
A tale regola deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11 comma, del D. Lgs. n. 150 del
2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Per l'effetto, si dichiara l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
La regolazione delle spese di lite va disciplinata sulla base della loro compensazione stante le ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 20099/2017, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 6 a 7 R. G. n. 20099 / 2017
1) Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione n. 297/2017 emessa dalla e notificata alla Parte_1
ricorrente in data 21.11.2017.
2) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 14.03.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
Pag. 7 a 7