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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Consiglia Invitto - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Avv. Petro Merlo - Consigliere Aus.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 920 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
( C.F. ) in persona del Ministro p.t.; Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) in persona del l.r. p.t. ; Controparte_1 P.IVA_2
( C.F. in Controparte_2 P.IVA_3 persona del l.r. p.t. ;
( C.F. ) in persona del l.r. Parte_2 P.IVA_4
p.t. ; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di legge preso cui ope legis sono domiciliati
appellanti
e
1 ( CF. ) e ( CF CP_3 CodiceFiscale_1 Controparte_4
) rappresentati e difesi dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani , giusta procura CodiceFiscale_2 in calce all'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce
( CF in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso Parte_3 P.IVA_5 dall'avv. G Dimito, avvocato della Avvocatura Comunale, in forza di andato alle liti allegato alla costituzione
appellati ed appellanti incidentali
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in sostituzione dell'udienza collegiale in data 8 ottobre 2024 ex art. 127 ter cpc
**********
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
Con sentenza n.1714/ 2022 in data 8.6.2022 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda formulata in via principale da parte di e al fine di determinare i confini, ex art. CP_3 Controparte_4
950 c.c., tra le particelle 67 e 69, di proprietà di parte attrice, e 32 e 33, di proprietà demaniale, del medesimo foglio e, in accoglimento della domanda subordinata presentata da parte attrice, accertata la sdemanializzazione tacita delle p.lle 32/p e 33/p fg. 15 NCT del Comune di nella misura di ha. Pt_3
1,40, ne dichiara proprietari per intervenuta usucapione e CP_3 Controparte_4
Le spese di lite incluse quelle di c.t.u. erano poste a carico delle amministrazioni convenute.
Ed invero.
e agivano in giudizio ai sensi dell'art. 950 c.c. al fine di ottenere CP_3 Controparte_4
l'accertamento del confine tra la loro proprietà e quella demaniale, con prevalenza dello stato di fatto rispetto a quello risultante dal catasto e, in via subordinata, di accertare la intervenuta sdemanializzazione tacita delle parlale 32/p e 33/p del foglio 15 e dichiarato il consequenziale acquisto per usucapione delle stesse.
2 In particolare, e deducevano di essere comproprietari dei terreni siti nel CP_3 Controparte_4
Comune di iscritti in NCT al fg. 15, p.lle 67, 69 e 70, confinanti con le p.lle nn. 32 e 33, di Pt_3 proprietà demaniale dal 1953. Il fabbricato da loro edificato (in ampliamento di casa colonica preesistente) nel 1979 risultava collocato nell'attuale p.lla 32/33, sebbene sia in realtà stato costruito sull'originaria p.lla
40 (attuale 67 e 69). I germani ritenevano frutto di un errore la determinazione del confine tra le CP_3 particelle sopra menzionate, confine risultante di fatto come invece delimitato da un muretto a secco esistente da tempo immemore, non coincidente con il confine indicato nelle mappe catastali. Ritenevano infatti che già dall'atto di donazione del 1978, con cui la aveva donato al fratello parte della sua CP_3 proprietà, risultasse chiara la porzione di terreno di proprietà degli stessi e di conseguenza l'estensione della ex particella 40 (attuale 67 e 69), su cui insisteva il fabbricato;
richiamavano, a tal fine, la licenza edilizia ad essi rilasciata nel 1979 dal Comune di (successivamente annullata) per l'ampliamento Pt_3 della casa colonica, insistente sulla zona, a loro dire, dal 1926.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute rilevando come l'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. era inammissibile e non poteva essere proposta, in quanto mancava la situazione di oggettiva incertezza, atteso che i confini erano chiaramente definiti dalle mappe catastali e non ricorreva alcuna incertezza. In relazione poi alla domanda subordinata, sostenevano che i beni di cui si discuteva rientravano nel più ampio comprensorio dato in Uso Governativo alla dal 1956 Controparte_2
e che tale uso configurava il bene come demaniale e quindi non usucapibile ai sensi dell'art. 823 c.c. Né vi poteva essere stata una sdemanializzazione tacita del bene perché il bene era comunque utilizzato per scopi militari, sebbene in modo saltuario;
la p.lla 40 non poteva avere la conformazione indicata dagli attori né l'estensione indicata nella concessione edilizia, poiché ciò era facilmente evincibile dalla indicazione dell'estensione delle tre particelle indicate nella concessione (p.lle 40, 59 e 54) che secondo le risultanze dell'Agenzia del era pari a mq. 25.952,00 mentre gli attori, avendo indicato CP_1 un'estensione pari a mq. 52.663,00 avendo evidentemente ed erroneamente inserito in detta superficie anche parte delle particelle 32 e 33, sulle quali avevano realizzato l'ampliamento dell'immobile. Le p.lle
32 e 33 risultavano già costituite alla data dell'impianto del , rimanendo invariate nella loro Pt_4 consistenza, rispettivamente di ha. 25, a 61 e ca 50. la prima, e di ha 15, a 78 e ca 44 la seconda. Anche la p.lla 40 del f.m. 15 risultava presente nella documentazione catastale di primo impianto (con una consistenza originaria di ha. 2, a 29 e ca10) ed era frazionata nel 1950 nelle p.lle 40 a), 40 b) e 40 c).
All'esito del suddetto frazionamento, la p.lla 40 c) veniva rideterminata nella p.lla 59, la p.lla 40 b) veniva riunita alla p.lla 56 e la p.lla 40 a) rimaneva della consistenza di ha. 1, a. 63 e ca. 60. Dalla somma delle superfici emergeva che alcuno sconfinamento si era mai verificato.
Il Tribunale rigettava però la domanda principale e accoglieva quella subordinata formulata da parte attrice, ravvisando gli estremi di una sdemanializzazione tacita, essendo stato provato in modo univoco che l'area oggetto di causa è delimitata – almeno dal 1997 – da un muretto a secco che la separa dal resto
3 dell'area demaniale, occupata da un mandorleto perfettamente curato dai e da area ben pulita e CP_3 mantenuta e da un fabbricato occupato da privati e inaccessibile ai militari. Il mancato utilizzo per scopi militari, incompatibile con la presenza del mandorleto era assunta dal tribunale a prova della intervenuta sdemanializzazione tacita, per inerzia della PA, protrattasi per oltre 40 anni, tale da consentire ai CP_3
l'acquisto dell'area per usucapione ventennale, essendo provato il possesso continuativo ed ininterrotto.
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Con atto di citazione notificato il 23.11.2022 le Amministrazioni appellanti hanno interposto appello avverso detta sentenza, articolando un unico motivo di impugnazione e censurandola nella parte in cui il
Giudice ha accolto la domanda subordinata di usucapione. Assumono le amministrazioni appellanti che il primo giudice sarebbe pervenuto a tale soluzione senza un opportuno e corretto vaglio della documentazione prodotta, e sulla scorta di una erronea lettura delle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale, dopo aver stabilito che la porzione di terreno fa parte del più ampio comprensorio demaniale, ha precisato che l'Amministrazione della Difesa non aveva fornito la prova che la porzione di terreno fosse utilizzata per fini istituzionali, comportamento dal quale il Giudice ha dedotto il disinteresse, protrattosi per oltre 40 anni, da parte delle Amministrazioni Statali, tale da consentire ai di CP_3 utilizzare quell'area per fini personali, piantando alberi e realizzando l'ampliamento dell'immobile, con la conseguenza che il bene aveva perduto, pur in assenza di qualsiasi dichiarazione formale da parte dell'Amministrazione, quella destinazione pubblicistica cui era deputato.
Si costituivano gli appellati e eccependo la inammissibilità ex CP_3 Controparte_4
Co art. 342 cpc del gravame nonché la inammissibilità delle prove nuove, offerte dalla solo in appello, a conforto e sostegno dei propri assunti e comunque evidenziavano la infondatezza del merito dell'appello. Proponevano appello incidentale per invocare una riforma della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di regolamentazione dei confini ex art. 950 cc, rappresentando che a tale soluzione era giunto il tribunale sulla scorta di una visione parcellizzata e non invece unitaria ed integrale delle circostanze rappresentata dalla documentazione prodotta in atti, invocando una riforma della sentenza sotto tale profilo.
Si costituiva in appello anche il eccependo preliminarmente ed in via assorbente la Parte_3 nullità dell'appello per violazione dei termini a comparire, perché notificato il 7.2.2023 per l'udienza del Co 17.3.2023. La appellante era quindi rimessa in termini, differendo la Corte al 7.7.023 la prima udienza di comparizione per consentire al l'esercizio del diritto di difesa. Pt_3
Con memoria integrativa del 15.6.2023 il quindi si costituiva e proponeva anche appello Pt_3 incidentale avverso il capo della sentenza che condannava anche l'ente comunale – in solido con le amministrazioni statali – al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado pur non essendo stata formulata alcuna domanda nei confronti del tale da giustificarne la soccombenza. Pt_3
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4 Con ordinanza del 7.7.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza dell'8.10.2024, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, previa la concessione del termine per il deposito di note conclusioni e repliche ex art. 190 cpc , è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Va rigettata, preliminarmente la eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza del requisito di specificità, formulata da entrambi gli appellati, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S. U., sent. n. 27199 del 16.11.2017), ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
È invece fondata l'eccezione di tardività della istanza di autorizzazione alla produzione di documentazione formulata in appello, sollevata dagli appellati, in quanto si tratterebbe di documentazione nuova tardivamente prodotta in questa sede di appello in violazione dell'art. 345 cpc.
L'art. 345 c.p.c., rubricato “domande ed eccezioni nuove” al terzo comma sancisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Pacificamente si tratta di documenti nuovi: per giurisprudenza costante, sono considerati
“nuovi” quei mezzi di prova mai proposti in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, nonché quelli diretti a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. La richiesta di acquisizione di documenti formulata in appello riguarda atti che ben potevano essere prodotti sin dal primo grado. L'unico caso in cui la produzione documentale
(nuova) è tuttora ammissibile in appello è costituito dalla impossibilità di produzione tempestiva per una causa non imputabile alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore. ( In tal senso anche recente
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 2764/20; depositata il 6 febbraio 2020) Nulla ha detto la parte appellante sulla ragione per cui non li ha prodotti nel giudizio di primo grado, sicché l'istanza va disattesa
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L'appello principale è fondato e va pertanto accolto.
La tesi sostenuta in sentenza in ordine alla avvenuta sdemanializzazione tacita dell'area in contestazione, tale da poter essere acquisita in proprietà per usucapione, non appare convincente, perché fondata sul fatto che la Amministrazione militare non avrebbe fornito la prova che la porzione di terreno fosse utilizzata per fini istituzionali, e di contro che fosse stato provato in modo univoco come l'area oggetto
5 di causa sia occupata da un mandorleto perfettamente curato dai e da area ben pulita, e sia quindi CP_3
a causa di un muretto inaccessibile ai militari. Ritiene il tribunale che il disinteresse, protrattosi per oltre
40 anni, da parte delle Amministrazioni Statali, tale da consentire ai di utilizzare quell'area per CP_3 fini personali, piantando alberi e realizzando l'ampliamento dell'immobile, sia comportamento sufficiente ad inferire che il bene abbia perduto, pur in assenza di qualsiasi dichiarazione formale da parte dell'Amministrazione, quella destinazione pubblicistica, a cui tutela il bene era deputato, realizzando una sdemanializzazione tacita del bene, che così rientrando nel patrimonio disponibile, era acquisibile per usucapione in proprietà privata.
Tale ricostruzione non è conforme a diritto. La Cassazione afferma con recentissima sentenza
(Cassazione civile sez. II, 05/06/2024, n.15661) che la sdemanializzazione tacita di un bene pubblico non può essere desunta solo dal fatto che il bene non sia più utilizzato per un lungo periodo, dalla
Amministrazione, ma deve essere dimostrata da atti inequivocabili della Pubblica Amministrazione che manifestino la volontà di sottrarre il bene alla destinazione pubblica e di rinunciarvi definitivamente.
L'inerzia o la tolleranza dalla PA non sono sufficienti per dimostrare la volontà di sdemanializzazione, che deve essere supportata da atti e fatti positivi e concludenti. Sia il disuso protratto nel tempo che l'inerzia della pubblica amministrazione nella cura del bene o nell'intervento volto ad impedire l'occupazione o l'uso da parte di privati, incompatibile con l'uso pubblico, non sono sufficienti a dimostrare l'intervenuta tacita sdemanializzazione, che ricorre solo allorquando, pur in assenza di un formale provvedimento di cessazione della demanialità, la volontà dell'Amministrazione risulti comunque da fatti concludenti e da circostanze inequivoche, incompatibili con la volontà di conservare il bene all'uso pubblico. La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
ad esempio, configura un atto univoco ed incompatibile con la volontà di conservare la destinazione di una strada a uso pubblico il fatto che la sede stradale sia stata oggetto di atti di alienazione o di contratti di locazione di diritto privato. ( anche CP_6
(Campania) sez. IV, 09/02/2024, n.981). La Cassazione ( sez. III, 23/05/2023, n.14269 ) ha
[...] confermato che va esclusa la sdemanializzazione tacita di un'area adiacente a una casa cantoniera, pertinenziale rispetto a una dismessa linea ferroviaria, sulla quale il figlio dell'originaria titolare della concessione – poi revocata - aveva abusivamente realizzato una struttura in cui svolgeva attività di ristorazione, sul presupposto che il mero spostamento della linea ferroviaria non escludesse, di per sé, che il vecchio tracciato potesse essere ripristinato.
La sdemanializzazione tacita pertanto non può desumersi, come invece erroneamente ritiene il tribunale, dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, né il disuso
– peraltro da tempo immemorabile - o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché è necessario che essi siano accompagnati da fatti
6 concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi, se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.
In difetto della prova certo di una volontà della PA di dismettere il bene dalla funzione pubblica cui è destinato, ed anzi emergendo dagli atti la opposta volontà della Amministrazione militare di mantenere la funzione pubblica del bene, in quanto adatto ed adeguato alle attività di esercitazione militare cui l'intera aree è adibita, ( come emerge dalla Pec del 2017) la tesi di una sdemanializzazione tacita va disattesa e correlativamente va esclusa la possibilità di un acquisito del bene per usucapione da parte dei , CP_3 ostando il regime di demanialità, sicché non è possibile usucapire i beni demaniali, neppure nel caso in cui il soggetto abbia modificato lo stato dei luoghi mediante opere che abbiano concretamente modificato la naturale condizione dei luoghi.
La sentenza quindi in accoglimento dell'appello va riformata con il rigetto anche della domanda di usucapione proposta in citazione in via subordinata.
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È invece infondato è l'appello incidentale posposto e per CP_3 Controparte_4 invocare una riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di regolamentazione dei confini ex art. 950 cc.
Giova ricordare che il passaggio motivazionale con cui il tribunale rigetta l'eccezione d'inammissibilità della domanda di regolamentazione dei confini, perché di fatto, in difetto di incertezza sul confine, si sarebbe trattato di un'azione di rivendica, non supportato dal necessario onere probatorio diabolico, non è stato impugnato, sicché tale inquadramento è passato in giudicato.
Resta da verificare se il rigetto della domanda ex art 950cc sia corretto, alla luce delle censure svolte nel gravame incidentale.
L'assunto è che a tale soluzione il tribunale sia giunto sulla scorta di una visione parcellizzata e non invece unitaria ed integrale delle circostanze rappresentate in atti dalla documentazione prodotta. Gli appellanti ripercorrono pertanto le medesime considerazioni svolte in primo grado, che a loro dire avrebbero dovuto dimostrare ove valutate simultaneamente un errore nella indicazione dei confini catastali rispetto a quelli reali.
Tale assunto, al di là di ogni altra argomentazione, è però smentito dalla relazione di c.t.u. svolta in primo grado, che a pag. 16 afferma : “i confini esistenti in loco sono solo in parte corrispondenti a quelli catastali… esiste una parte alta del lotto fondiario ( 14.355 ma circa) che pur essendo perimetrata da muretti a secco non risulta in testa ai sigg. e bensì in testa al CP_3 Controparte_4
Demanio pubblico dello Stato ramo difesa” ; detti muretti a secco – pure se realizzati con tecniche costruttive differenti - sono coevi e non sono di antica datazione, perché privi di presenza vegetative, ad ogni modo il confine fra la parte di lotto oggetto di contenzioso e le p.lle 32 e 33 del fg. 15 era presente già al 1997.
7 In sostanza dalla lettura dell'accertamento peritale emerge che il confine catastale non corrisponde a quello reale, solo perché sono stati realizzati, probabilmente prima del 1997, dei muretti a secco per separare una parte del lotto, che comunque apparteneva al e rientra tuttora nelle p.lle 32 e 33, CP_1 dal lotto dei sig.ri e tal ché detti muretti non segnano alcun confine reale CP_3 CP_4 diverso da quello catastale esistente fra il lotto del demanio ed il lotto dei e CP_3 [...]
ma sono piuttosto frutto di uno sconfinamento della proprietà nel . CP_4 CP_3 CP_1
Tanto ha giustificato con ragionamento convincente il rigetto della domanda di regolamentazione dei confini. Tale passaggio motivazionale della sentenza, che non è stato oggetto di censura e, quindi, non contestato, deve ritenersi ormai giudicato, resta comunque confermato anche in appello, posto che alcuna argomentazione viene dedotta per confutare con significativa consistenza tale dato attestato dalla c.t.u. che non contestata funditus è condivisibile.
Consegue, con il rigetto del gravame incidentale, la conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda ex art. 950 cc
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Quanto all'appello incidentale proposto dal con riferimento alla condanna di detto Parte_3 ente al pagamento delle spese di lite di primo grado, va considerato che effettivamente il non Pt_3 ha partecipato al giudizio, che lo vedeva evocato in lite solo ai fini della litis denunciatio e per l'opponibilità nei suoi confronti della sentenza in relazione all'accertamento del confine e/o della avvenuta usucapione, posto che alcuna domanda era stata formulata nei suoi confronti dagli attori sicché il non può Pt_3 quindi ritenersi parte soccombente e pertanto nulla doveva essere disposto in ordine alle spese dell'ente, rimasto contumace. Tuttavia la riforma della sentenza in appello comporta, l' assorbimento di tale censura, per effetto di una diversa regolamentazione delle spese di lite del doppio grado, che vanno ridefinite, invero, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n.
11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le spese, quindi, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese della c.t.u. svolta in primo grado nella misura già liquidata in sentenza possono invece essere poste a carico degli attori e delle Amministrazioni
Statali in solido fra loro ed in ragione della metà per ciascuna parte, perché utili ad entrambe le parti.
Quanto alle spese del invece, con riferimento a quelle di primo grado, non occorre provvedervi, Pt_3 perché stante la contumacia, l'ente non ha maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso, mentre per
8 quelle di questo grado di appello seguono la soccombenza, valutata sulla base dell'esito complessivo della lite.
Deve darsi atto infine della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali e di un ulteriore importo a titolo di CP_3 Controparte_4 contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, laddove l'assorbimento dell'appello incidentale del – che avrebbe avuto esito favorevole all'appellante - esclude in ogni caso che Pt_3 ricorrano nei suoi confronti le condizioni per il raddoppio del contributo
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Amministrazione della difesa Controparte_7 Parte_2
) in persona del l.r p.t. nonché dall'Agenzia del demanio con atto di citazione notificato il
[...]
23.11.2022 nei confronti di e e avverso la CP_3 Controparte_4 Parte_3 sentenza del Tribunale Lecce n.1714/ 2022 in data 8.6.2022, nonché pronunciando sull'appello incidentale di e e su quello incidentale del CP_3 Controparte_4 Parte_3 così provvede:
1. Accoglie l'appello principale della Amministrazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda subordinata di usucapione, formulata con citazione in primo grado da e CP_3 Controparte_4
2. Rigetta l'appello incidentale di e CP_3 Controparte_4
3. Dichiara assorbito l'appello incidentale del Parte_3
4. Condanna e , in solido, al pagamento, in favore delle CP_3 Controparte_4
Amministrazioni appellanti delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 10.343,00 e per il presente grado in € 9.000,00 tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
5. Condanna e , in solido, al pagamento, in favore del CP_3 Controparte_4
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2000,00 oltre Parte_3 esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
6. Nulla per le spese del giudizio di primo grado nei confronti del Pt_3
7. Pone le spese di c.t.u. di primo grado a carico delle parti in solido, come in motivazione precisato;
8. Conferma nel resto la sentenza appellata;
9. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti CP_3
e in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del
[...] Controparte_4 contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
9 Così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dr. Consiglia Invitto
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Consiglia Invitto - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Avv. Petro Merlo - Consigliere Aus.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 920 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
( C.F. ) in persona del Ministro p.t.; Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) in persona del l.r. p.t. ; Controparte_1 P.IVA_2
( C.F. in Controparte_2 P.IVA_3 persona del l.r. p.t. ;
( C.F. ) in persona del l.r. Parte_2 P.IVA_4
p.t. ; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di legge preso cui ope legis sono domiciliati
appellanti
e
1 ( CF. ) e ( CF CP_3 CodiceFiscale_1 Controparte_4
) rappresentati e difesi dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani , giusta procura CodiceFiscale_2 in calce all'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce
( CF in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso Parte_3 P.IVA_5 dall'avv. G Dimito, avvocato della Avvocatura Comunale, in forza di andato alle liti allegato alla costituzione
appellati ed appellanti incidentali
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in sostituzione dell'udienza collegiale in data 8 ottobre 2024 ex art. 127 ter cpc
**********
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
Con sentenza n.1714/ 2022 in data 8.6.2022 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda formulata in via principale da parte di e al fine di determinare i confini, ex art. CP_3 Controparte_4
950 c.c., tra le particelle 67 e 69, di proprietà di parte attrice, e 32 e 33, di proprietà demaniale, del medesimo foglio e, in accoglimento della domanda subordinata presentata da parte attrice, accertata la sdemanializzazione tacita delle p.lle 32/p e 33/p fg. 15 NCT del Comune di nella misura di ha. Pt_3
1,40, ne dichiara proprietari per intervenuta usucapione e CP_3 Controparte_4
Le spese di lite incluse quelle di c.t.u. erano poste a carico delle amministrazioni convenute.
Ed invero.
e agivano in giudizio ai sensi dell'art. 950 c.c. al fine di ottenere CP_3 Controparte_4
l'accertamento del confine tra la loro proprietà e quella demaniale, con prevalenza dello stato di fatto rispetto a quello risultante dal catasto e, in via subordinata, di accertare la intervenuta sdemanializzazione tacita delle parlale 32/p e 33/p del foglio 15 e dichiarato il consequenziale acquisto per usucapione delle stesse.
2 In particolare, e deducevano di essere comproprietari dei terreni siti nel CP_3 Controparte_4
Comune di iscritti in NCT al fg. 15, p.lle 67, 69 e 70, confinanti con le p.lle nn. 32 e 33, di Pt_3 proprietà demaniale dal 1953. Il fabbricato da loro edificato (in ampliamento di casa colonica preesistente) nel 1979 risultava collocato nell'attuale p.lla 32/33, sebbene sia in realtà stato costruito sull'originaria p.lla
40 (attuale 67 e 69). I germani ritenevano frutto di un errore la determinazione del confine tra le CP_3 particelle sopra menzionate, confine risultante di fatto come invece delimitato da un muretto a secco esistente da tempo immemore, non coincidente con il confine indicato nelle mappe catastali. Ritenevano infatti che già dall'atto di donazione del 1978, con cui la aveva donato al fratello parte della sua CP_3 proprietà, risultasse chiara la porzione di terreno di proprietà degli stessi e di conseguenza l'estensione della ex particella 40 (attuale 67 e 69), su cui insisteva il fabbricato;
richiamavano, a tal fine, la licenza edilizia ad essi rilasciata nel 1979 dal Comune di (successivamente annullata) per l'ampliamento Pt_3 della casa colonica, insistente sulla zona, a loro dire, dal 1926.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute rilevando come l'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. era inammissibile e non poteva essere proposta, in quanto mancava la situazione di oggettiva incertezza, atteso che i confini erano chiaramente definiti dalle mappe catastali e non ricorreva alcuna incertezza. In relazione poi alla domanda subordinata, sostenevano che i beni di cui si discuteva rientravano nel più ampio comprensorio dato in Uso Governativo alla dal 1956 Controparte_2
e che tale uso configurava il bene come demaniale e quindi non usucapibile ai sensi dell'art. 823 c.c. Né vi poteva essere stata una sdemanializzazione tacita del bene perché il bene era comunque utilizzato per scopi militari, sebbene in modo saltuario;
la p.lla 40 non poteva avere la conformazione indicata dagli attori né l'estensione indicata nella concessione edilizia, poiché ciò era facilmente evincibile dalla indicazione dell'estensione delle tre particelle indicate nella concessione (p.lle 40, 59 e 54) che secondo le risultanze dell'Agenzia del era pari a mq. 25.952,00 mentre gli attori, avendo indicato CP_1 un'estensione pari a mq. 52.663,00 avendo evidentemente ed erroneamente inserito in detta superficie anche parte delle particelle 32 e 33, sulle quali avevano realizzato l'ampliamento dell'immobile. Le p.lle
32 e 33 risultavano già costituite alla data dell'impianto del , rimanendo invariate nella loro Pt_4 consistenza, rispettivamente di ha. 25, a 61 e ca 50. la prima, e di ha 15, a 78 e ca 44 la seconda. Anche la p.lla 40 del f.m. 15 risultava presente nella documentazione catastale di primo impianto (con una consistenza originaria di ha. 2, a 29 e ca10) ed era frazionata nel 1950 nelle p.lle 40 a), 40 b) e 40 c).
All'esito del suddetto frazionamento, la p.lla 40 c) veniva rideterminata nella p.lla 59, la p.lla 40 b) veniva riunita alla p.lla 56 e la p.lla 40 a) rimaneva della consistenza di ha. 1, a. 63 e ca. 60. Dalla somma delle superfici emergeva che alcuno sconfinamento si era mai verificato.
Il Tribunale rigettava però la domanda principale e accoglieva quella subordinata formulata da parte attrice, ravvisando gli estremi di una sdemanializzazione tacita, essendo stato provato in modo univoco che l'area oggetto di causa è delimitata – almeno dal 1997 – da un muretto a secco che la separa dal resto
3 dell'area demaniale, occupata da un mandorleto perfettamente curato dai e da area ben pulita e CP_3 mantenuta e da un fabbricato occupato da privati e inaccessibile ai militari. Il mancato utilizzo per scopi militari, incompatibile con la presenza del mandorleto era assunta dal tribunale a prova della intervenuta sdemanializzazione tacita, per inerzia della PA, protrattasi per oltre 40 anni, tale da consentire ai CP_3
l'acquisto dell'area per usucapione ventennale, essendo provato il possesso continuativo ed ininterrotto.
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Con atto di citazione notificato il 23.11.2022 le Amministrazioni appellanti hanno interposto appello avverso detta sentenza, articolando un unico motivo di impugnazione e censurandola nella parte in cui il
Giudice ha accolto la domanda subordinata di usucapione. Assumono le amministrazioni appellanti che il primo giudice sarebbe pervenuto a tale soluzione senza un opportuno e corretto vaglio della documentazione prodotta, e sulla scorta di una erronea lettura delle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale, dopo aver stabilito che la porzione di terreno fa parte del più ampio comprensorio demaniale, ha precisato che l'Amministrazione della Difesa non aveva fornito la prova che la porzione di terreno fosse utilizzata per fini istituzionali, comportamento dal quale il Giudice ha dedotto il disinteresse, protrattosi per oltre 40 anni, da parte delle Amministrazioni Statali, tale da consentire ai di CP_3 utilizzare quell'area per fini personali, piantando alberi e realizzando l'ampliamento dell'immobile, con la conseguenza che il bene aveva perduto, pur in assenza di qualsiasi dichiarazione formale da parte dell'Amministrazione, quella destinazione pubblicistica cui era deputato.
Si costituivano gli appellati e eccependo la inammissibilità ex CP_3 Controparte_4
Co art. 342 cpc del gravame nonché la inammissibilità delle prove nuove, offerte dalla solo in appello, a conforto e sostegno dei propri assunti e comunque evidenziavano la infondatezza del merito dell'appello. Proponevano appello incidentale per invocare una riforma della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di regolamentazione dei confini ex art. 950 cc, rappresentando che a tale soluzione era giunto il tribunale sulla scorta di una visione parcellizzata e non invece unitaria ed integrale delle circostanze rappresentata dalla documentazione prodotta in atti, invocando una riforma della sentenza sotto tale profilo.
Si costituiva in appello anche il eccependo preliminarmente ed in via assorbente la Parte_3 nullità dell'appello per violazione dei termini a comparire, perché notificato il 7.2.2023 per l'udienza del Co 17.3.2023. La appellante era quindi rimessa in termini, differendo la Corte al 7.7.023 la prima udienza di comparizione per consentire al l'esercizio del diritto di difesa. Pt_3
Con memoria integrativa del 15.6.2023 il quindi si costituiva e proponeva anche appello Pt_3 incidentale avverso il capo della sentenza che condannava anche l'ente comunale – in solido con le amministrazioni statali – al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado pur non essendo stata formulata alcuna domanda nei confronti del tale da giustificarne la soccombenza. Pt_3
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4 Con ordinanza del 7.7.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza dell'8.10.2024, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, previa la concessione del termine per il deposito di note conclusioni e repliche ex art. 190 cpc , è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Va rigettata, preliminarmente la eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza del requisito di specificità, formulata da entrambi gli appellati, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S. U., sent. n. 27199 del 16.11.2017), ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
È invece fondata l'eccezione di tardività della istanza di autorizzazione alla produzione di documentazione formulata in appello, sollevata dagli appellati, in quanto si tratterebbe di documentazione nuova tardivamente prodotta in questa sede di appello in violazione dell'art. 345 cpc.
L'art. 345 c.p.c., rubricato “domande ed eccezioni nuove” al terzo comma sancisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Pacificamente si tratta di documenti nuovi: per giurisprudenza costante, sono considerati
“nuovi” quei mezzi di prova mai proposti in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, nonché quelli diretti a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. La richiesta di acquisizione di documenti formulata in appello riguarda atti che ben potevano essere prodotti sin dal primo grado. L'unico caso in cui la produzione documentale
(nuova) è tuttora ammissibile in appello è costituito dalla impossibilità di produzione tempestiva per una causa non imputabile alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore. ( In tal senso anche recente
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 2764/20; depositata il 6 febbraio 2020) Nulla ha detto la parte appellante sulla ragione per cui non li ha prodotti nel giudizio di primo grado, sicché l'istanza va disattesa
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L'appello principale è fondato e va pertanto accolto.
La tesi sostenuta in sentenza in ordine alla avvenuta sdemanializzazione tacita dell'area in contestazione, tale da poter essere acquisita in proprietà per usucapione, non appare convincente, perché fondata sul fatto che la Amministrazione militare non avrebbe fornito la prova che la porzione di terreno fosse utilizzata per fini istituzionali, e di contro che fosse stato provato in modo univoco come l'area oggetto
5 di causa sia occupata da un mandorleto perfettamente curato dai e da area ben pulita, e sia quindi CP_3
a causa di un muretto inaccessibile ai militari. Ritiene il tribunale che il disinteresse, protrattosi per oltre
40 anni, da parte delle Amministrazioni Statali, tale da consentire ai di utilizzare quell'area per CP_3 fini personali, piantando alberi e realizzando l'ampliamento dell'immobile, sia comportamento sufficiente ad inferire che il bene abbia perduto, pur in assenza di qualsiasi dichiarazione formale da parte dell'Amministrazione, quella destinazione pubblicistica, a cui tutela il bene era deputato, realizzando una sdemanializzazione tacita del bene, che così rientrando nel patrimonio disponibile, era acquisibile per usucapione in proprietà privata.
Tale ricostruzione non è conforme a diritto. La Cassazione afferma con recentissima sentenza
(Cassazione civile sez. II, 05/06/2024, n.15661) che la sdemanializzazione tacita di un bene pubblico non può essere desunta solo dal fatto che il bene non sia più utilizzato per un lungo periodo, dalla
Amministrazione, ma deve essere dimostrata da atti inequivocabili della Pubblica Amministrazione che manifestino la volontà di sottrarre il bene alla destinazione pubblica e di rinunciarvi definitivamente.
L'inerzia o la tolleranza dalla PA non sono sufficienti per dimostrare la volontà di sdemanializzazione, che deve essere supportata da atti e fatti positivi e concludenti. Sia il disuso protratto nel tempo che l'inerzia della pubblica amministrazione nella cura del bene o nell'intervento volto ad impedire l'occupazione o l'uso da parte di privati, incompatibile con l'uso pubblico, non sono sufficienti a dimostrare l'intervenuta tacita sdemanializzazione, che ricorre solo allorquando, pur in assenza di un formale provvedimento di cessazione della demanialità, la volontà dell'Amministrazione risulti comunque da fatti concludenti e da circostanze inequivoche, incompatibili con la volontà di conservare il bene all'uso pubblico. La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
ad esempio, configura un atto univoco ed incompatibile con la volontà di conservare la destinazione di una strada a uso pubblico il fatto che la sede stradale sia stata oggetto di atti di alienazione o di contratti di locazione di diritto privato. ( anche CP_6
(Campania) sez. IV, 09/02/2024, n.981). La Cassazione ( sez. III, 23/05/2023, n.14269 ) ha
[...] confermato che va esclusa la sdemanializzazione tacita di un'area adiacente a una casa cantoniera, pertinenziale rispetto a una dismessa linea ferroviaria, sulla quale il figlio dell'originaria titolare della concessione – poi revocata - aveva abusivamente realizzato una struttura in cui svolgeva attività di ristorazione, sul presupposto che il mero spostamento della linea ferroviaria non escludesse, di per sé, che il vecchio tracciato potesse essere ripristinato.
La sdemanializzazione tacita pertanto non può desumersi, come invece erroneamente ritiene il tribunale, dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, né il disuso
– peraltro da tempo immemorabile - o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché è necessario che essi siano accompagnati da fatti
6 concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi, se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.
In difetto della prova certo di una volontà della PA di dismettere il bene dalla funzione pubblica cui è destinato, ed anzi emergendo dagli atti la opposta volontà della Amministrazione militare di mantenere la funzione pubblica del bene, in quanto adatto ed adeguato alle attività di esercitazione militare cui l'intera aree è adibita, ( come emerge dalla Pec del 2017) la tesi di una sdemanializzazione tacita va disattesa e correlativamente va esclusa la possibilità di un acquisito del bene per usucapione da parte dei , CP_3 ostando il regime di demanialità, sicché non è possibile usucapire i beni demaniali, neppure nel caso in cui il soggetto abbia modificato lo stato dei luoghi mediante opere che abbiano concretamente modificato la naturale condizione dei luoghi.
La sentenza quindi in accoglimento dell'appello va riformata con il rigetto anche della domanda di usucapione proposta in citazione in via subordinata.
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È invece infondato è l'appello incidentale posposto e per CP_3 Controparte_4 invocare una riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di regolamentazione dei confini ex art. 950 cc.
Giova ricordare che il passaggio motivazionale con cui il tribunale rigetta l'eccezione d'inammissibilità della domanda di regolamentazione dei confini, perché di fatto, in difetto di incertezza sul confine, si sarebbe trattato di un'azione di rivendica, non supportato dal necessario onere probatorio diabolico, non è stato impugnato, sicché tale inquadramento è passato in giudicato.
Resta da verificare se il rigetto della domanda ex art 950cc sia corretto, alla luce delle censure svolte nel gravame incidentale.
L'assunto è che a tale soluzione il tribunale sia giunto sulla scorta di una visione parcellizzata e non invece unitaria ed integrale delle circostanze rappresentate in atti dalla documentazione prodotta. Gli appellanti ripercorrono pertanto le medesime considerazioni svolte in primo grado, che a loro dire avrebbero dovuto dimostrare ove valutate simultaneamente un errore nella indicazione dei confini catastali rispetto a quelli reali.
Tale assunto, al di là di ogni altra argomentazione, è però smentito dalla relazione di c.t.u. svolta in primo grado, che a pag. 16 afferma : “i confini esistenti in loco sono solo in parte corrispondenti a quelli catastali… esiste una parte alta del lotto fondiario ( 14.355 ma circa) che pur essendo perimetrata da muretti a secco non risulta in testa ai sigg. e bensì in testa al CP_3 Controparte_4
Demanio pubblico dello Stato ramo difesa” ; detti muretti a secco – pure se realizzati con tecniche costruttive differenti - sono coevi e non sono di antica datazione, perché privi di presenza vegetative, ad ogni modo il confine fra la parte di lotto oggetto di contenzioso e le p.lle 32 e 33 del fg. 15 era presente già al 1997.
7 In sostanza dalla lettura dell'accertamento peritale emerge che il confine catastale non corrisponde a quello reale, solo perché sono stati realizzati, probabilmente prima del 1997, dei muretti a secco per separare una parte del lotto, che comunque apparteneva al e rientra tuttora nelle p.lle 32 e 33, CP_1 dal lotto dei sig.ri e tal ché detti muretti non segnano alcun confine reale CP_3 CP_4 diverso da quello catastale esistente fra il lotto del demanio ed il lotto dei e CP_3 [...]
ma sono piuttosto frutto di uno sconfinamento della proprietà nel . CP_4 CP_3 CP_1
Tanto ha giustificato con ragionamento convincente il rigetto della domanda di regolamentazione dei confini. Tale passaggio motivazionale della sentenza, che non è stato oggetto di censura e, quindi, non contestato, deve ritenersi ormai giudicato, resta comunque confermato anche in appello, posto che alcuna argomentazione viene dedotta per confutare con significativa consistenza tale dato attestato dalla c.t.u. che non contestata funditus è condivisibile.
Consegue, con il rigetto del gravame incidentale, la conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda ex art. 950 cc
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Quanto all'appello incidentale proposto dal con riferimento alla condanna di detto Parte_3 ente al pagamento delle spese di lite di primo grado, va considerato che effettivamente il non Pt_3 ha partecipato al giudizio, che lo vedeva evocato in lite solo ai fini della litis denunciatio e per l'opponibilità nei suoi confronti della sentenza in relazione all'accertamento del confine e/o della avvenuta usucapione, posto che alcuna domanda era stata formulata nei suoi confronti dagli attori sicché il non può Pt_3 quindi ritenersi parte soccombente e pertanto nulla doveva essere disposto in ordine alle spese dell'ente, rimasto contumace. Tuttavia la riforma della sentenza in appello comporta, l' assorbimento di tale censura, per effetto di una diversa regolamentazione delle spese di lite del doppio grado, che vanno ridefinite, invero, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n.
11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le spese, quindi, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese della c.t.u. svolta in primo grado nella misura già liquidata in sentenza possono invece essere poste a carico degli attori e delle Amministrazioni
Statali in solido fra loro ed in ragione della metà per ciascuna parte, perché utili ad entrambe le parti.
Quanto alle spese del invece, con riferimento a quelle di primo grado, non occorre provvedervi, Pt_3 perché stante la contumacia, l'ente non ha maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso, mentre per
8 quelle di questo grado di appello seguono la soccombenza, valutata sulla base dell'esito complessivo della lite.
Deve darsi atto infine della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali e di un ulteriore importo a titolo di CP_3 Controparte_4 contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, laddove l'assorbimento dell'appello incidentale del – che avrebbe avuto esito favorevole all'appellante - esclude in ogni caso che Pt_3 ricorrano nei suoi confronti le condizioni per il raddoppio del contributo
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Amministrazione della difesa Controparte_7 Parte_2
) in persona del l.r p.t. nonché dall'Agenzia del demanio con atto di citazione notificato il
[...]
23.11.2022 nei confronti di e e avverso la CP_3 Controparte_4 Parte_3 sentenza del Tribunale Lecce n.1714/ 2022 in data 8.6.2022, nonché pronunciando sull'appello incidentale di e e su quello incidentale del CP_3 Controparte_4 Parte_3 così provvede:
1. Accoglie l'appello principale della Amministrazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda subordinata di usucapione, formulata con citazione in primo grado da e CP_3 Controparte_4
2. Rigetta l'appello incidentale di e CP_3 Controparte_4
3. Dichiara assorbito l'appello incidentale del Parte_3
4. Condanna e , in solido, al pagamento, in favore delle CP_3 Controparte_4
Amministrazioni appellanti delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 10.343,00 e per il presente grado in € 9.000,00 tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
5. Condanna e , in solido, al pagamento, in favore del CP_3 Controparte_4
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2000,00 oltre Parte_3 esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
6. Nulla per le spese del giudizio di primo grado nei confronti del Pt_3
7. Pone le spese di c.t.u. di primo grado a carico delle parti in solido, come in motivazione precisato;
8. Conferma nel resto la sentenza appellata;
9. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti CP_3
e in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del
[...] Controparte_4 contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
9 Così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dr. Consiglia Invitto
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