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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8967 del registro generale dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Massimo Oddo, presso il cui studio a Trapani, via Roma n. 10, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Roberto Falletta, presso il cui studio a Palermo, piazza V. E. Orlando n. 33,
è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/07/2024 premettendo di avere intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con , nel corso della quale è stata generata una figlia CP_1
nata a [...] il [...], e di avere interrotto la convivenza a causa di Per_1
incompatibilità caratteriali, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della minore con dimora presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e la previsione di un contributo economico paterno di euro 350,00 al mese.
Si è costituto in giudizio , il quale, premettendo di avere un'altra figlia nata da CP_1 una precedente relazione e di essere titolare dell'immobile adibito a residenza familiare in
1 virtù di un contratto stipulato con l'Istituto autonomo case popolari, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé e l'assegnazione della casa od, in subordine, la previsione di un contributo economico per la figlia di euro
200,00 al mese.
All'udienza del 07/11/2024, dopo l'ascolto delle parti, sono state indicate le condizioni dell'accordo:
“- affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore , con dimora prevalente Per_1
presso la madre e diritto di visita del padre da modulare meglio;
- assegnazione della casa familiare alla madre, convivente con la minore, fermo restando la possibilità di mantenere la voltura in capo al resistente, il quale ha intenzione di trasferire la proprietà di detto immobile alle figlie e;
Per_1 Persona_2
- obbligo da parte del di versare alla l'assegno di € 200,00 al mese, a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo;
- diritto di a percepire il 100% dell'assegno unico”. Parte_1
Con note scritte depositate in sostituzione della successiva udienza del 16/01/2025, le parti hanno confermato la volontà di disciplinare il regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore alle condizioni concordate. Per_1
Rileva il Collegio che tali condizioni sono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono i presupposti per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore nata a Persona_3
Palermo il 02/09/2016, sia disciplinato secondo le pattuizioni concordate dalle parti all'udienza del 07/11/2024 e riportate in parte motiva.
2) Compensa interamente le spese processuali.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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