Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
Pur prescindendo dal problema se, e a quali condizioni, possa essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito prima del dibattimento nei casi di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., tale sentenza non può, comunque, pronunciarsi, neppure con il consenso dell'imputato e del pubblico ministero, quando difetti uno dei presupposti essenziali perché possa addivenirsi a una simile statuizione, cioè l'esistenza di una causa di improcedibilità o di improseguibilità dell'azione penale, ovvero una causa di estinzione del reato, sulle quali la pronuncia di proscioglimento nel merito dovrebbe, eventualmente, prevalere. Qualora una tale sentenza sia pronunciata, la stessa deve ritenersi colpita da nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (perché incidente negativamente sull'intervento della costituita parte civile), anche se non assoluta (art. 179), bensì a regime intermedio (art. 180); nullità che, essendosi verificata nel giudizio - cioè dopo la notificazione del decreto di citazione, anche se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento -, è deducibile e rilevabile entro il limite temporale costituito dallo svolgimento del grado successivo del processo, nel caso coincidente con il giudizio di cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 3/12/1999
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni Caso Consigliere N. 4038
Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 17547/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica di Torino, dalla parte civile Cellini C.T.O. Centro Tecnico Ortopedico s.a.s., nelle persone di ND BA e di OR ND LU, nonché dalla parte civile Azienda USL 1 di Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel procedimento penale a carico di NI LE, n. a Torino il 24 febbraio 1925;
AR RI, n. a Torino, n. il 3 maggio 1957, e PE EN, n. a Campobasso il 1^ maggio 1952, avverso la sentenza predibattimentale del Tribunale di Torino del 7 gennaio 1998;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
In data 7 gennaio 1998 il Tribunale di Torino ha pronunciato sentenza predibattimentale, ex artt. 129 e 469 c.p.p., dichiarando che i fatti contestati a norma dell'art. 323 c.p. a LE NI, RI AR ed EN PE - imputati perché, quali medici della USL di Torino, al fine di procurare un vantaggio patrimoniale all'officina ortopedica S.T.O., nella quale erano interessati economicamente, abusavano del loro ufficio indirizzando i pazienti o i loro familiari a rifornirsi presso la suddetta officina dei presidi ortopedici loro prescritti - non erano più previsti dalla legge come reato, in conseguenza della formulazione della norma introdotta ex lege 16 aprile 1997, n. 234 (art. 1), non avendo costoro violato norme di legge o di regolamento.
La sentenza veniva impugnata con appello davanti alla Corte distrettuale di Torino dal Procuratore generale di detta città, dalla parte civile Cellini C.T.O. Centro Tecnico Ortopedico s.a.s., nelle persone di ND BA e di OR ND LU, nonché, con appello incidentale, dalla parte civile Azienda USL di Torino, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Il Procuratore generale concludeva per la riforma della sentenza e per la condanna degli imputati, per essere tutt'ora reato i fatti loro addebitati. Entrambe le parti civili deducevano, a loro volta, in via pregiudiziale, la nullità della sentenza impugnata ex artt. 129, 177, 191, 431 e 469, e, nel merito, concludevano per la condanna degli imputati per il reato loro ascritto, per le medesime ragioni evidenziate dal Procuratore generale, e per la loro condanna al risarcimento dei danni.
Con ordinanza del 15 marzo 1999, la Corte d'appello di Torino - rilevato che la sentenza era stata emessa sull'accordo del pubblico ministero e degli imputati e che, pertanto, doveva ritenersi inappellabile, ai sensi dell'art. 469 c.p.p. - trasmetteva gli atti a questa Corte a norma dell'art. 568, comma quinto, c.p.p., per la decisione sulle impugnazioni proposte.
Premesso che la Corte d'appello di Torino ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte suprema, in applicazione dei principi emergenti dagli artt. 469 e 568, comma quinto, c.p.p., deve ritenersi la nullità della sentenza di primo grado.
La disposizione dell'art. 469 c.p.p. può sicuramente trovare applicazione nei casi in cui l'azione penale sia improcedibile o improseguibile o il reato sia estinto, se, per gli accertamenti relativi, non sia necessario procedere al dibattimento (data l'evidenza dei presupposti applicativi) e se il pubblico ministero e l'imputato siano concordi.
Controverso nella giurisprudenza di questa Corte, è, invece, il caso in cui, sussistendo una causa di improcedibilità o di improseguibilità dell'azione penale o una causa di estinzione del reato, sussista anche una causa "evidente" di proscioglimento di merito (art. 129, comma secondo). L'indirizzo prevalente è orientato a escludere che possa, in tal ipotesi, pronunciarsi sentenza di assoluzione predibattimentale, ritenendosi - da parte di un consistente gruppo di decisioni - che le parole di esordio del secondo comma dell'art. 469 c.p.p. ("Salvo quanto previsto dall'art. 129 comma 2") si riferiscano solamente all'ipotesi della esistenza dei presupposti per una pronuncia assolutoria di merito (e non anche alla possibilità di emettere, nella ipotesi considerata, una sentenza predibattimentale), e che quindi, quando tali presupposti esistano, debba, comunque, procedersi al dibattimento per la relativa declaratoria, in quanto un tale tipo di decisione presuppone, sempre ed esclusivamente, la celebrazione del processo (Cass., sez. VI, c.c. 13 febbraio 1998, P.m. in proc. Faustini e altro, rv. 210424; Cass., sez. II, u.p. 7 aprile 1995, P.g. in proc. Pichierri, rv. 202332;
Cass., sez. V, c.c. 20 gennaio 1993, P.m. in proc. Pegoretti e altri, rv. 193848). In senso contrario, invece, si è pronunciata Cass., u.p. 20 novembre 1997, Cantoni, rv. 209197, secondo cui l'espressione "Salvo quanto previsto dall'art. 129 comma 2", contenuta all'inizio dell'art. 469, ha il significato, non solo di fare riferimento ai casi in cui sussistano i presupposti di cui al comma secondo dell'art. 129, ma anche quello di autorizzare, in tal caso, una pronuncia predibattimentale nell'ipotesi della esistenza di una "evidente" causa di assoluzione nel merito (sempre che pubblico ministero e imputato siano concordi).
Non ritiene, tuttavia, questa Corte di dover assumere posizione sul contrasto ora evidenziato, perché il caso dedotto nel presente giudizio si riferisce a un'ipotesi ancora diversa, in quanto non sussistono in toto i presupposti che rendano applicabile l'art. 469 c.p.p., cioè l'esistenza di una causa di improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale, ovvero una causa di estinzione del reato che rendano sicuramente applicabile (quando debba essere semplicemente emessa una delle dette pronunce) o eventualmente applicabile, a seconda dell'adesione all'uno o all'altro degli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati (quando, accanto a una delle cause di improcedibilità, improseguibilità o di estinzione, vi sia una causa di proscioglimento nel merito). Con la conseguenza che nella fattispecie in esame si deve ritenere che una sentenza predibattimentale non poteva comunque, e assolutamente, essere emessa, neanche con il consenso del pubblico ministero e dell'imputato, vertendosi in ipotesi in cui doveva necessariamente procedersi alla celebrazione del processo in pubblica udienza. La contraria decisione del Tribunale di Torino non può che condurre alla declaratoria di nullità della sentenza. Trattasi di una nullità di ordine generale di cui all'art, 178, lett. c) c.p.p. (nella specie concernente l'intervento delle parti private diverse dall'imputato), anche se non rientrante tra quelle assolute (ex art. 179), bensì tra quelle "a regime intermedio" (art. 180 c.p.p.), nullità che, essendosi verificata "nel giudizio" - dopo la notificazione del decreto di citazione, anche se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - è deducibile e rilevabile d'ufficio entro il limite temporale costituito dallo svolgimento "del grado successivo" del processo che, nella specie, coincide con il presente giudizio di cassazione.
Deve, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Torino per lo svolgimento del dibattimento.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione del Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2000