Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 4038
CASS
Sentenza 3 dicembre 1999

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Pur prescindendo dal problema se, e a quali condizioni, possa essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito prima del dibattimento nei casi di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., tale sentenza non può, comunque, pronunciarsi, neppure con il consenso dell'imputato e del pubblico ministero, quando difetti uno dei presupposti essenziali perché possa addivenirsi a una simile statuizione, cioè l'esistenza di una causa di improcedibilità o di improseguibilità dell'azione penale, ovvero una causa di estinzione del reato, sulle quali la pronuncia di proscioglimento nel merito dovrebbe, eventualmente, prevalere. Qualora una tale sentenza sia pronunciata, la stessa deve ritenersi colpita da nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (perché incidente negativamente sull'intervento della costituita parte civile), anche se non assoluta (art. 179), bensì a regime intermedio (art. 180); nullità che, essendosi verificata nel giudizio - cioè dopo la notificazione del decreto di citazione, anche se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento -, è deducibile e rilevabile entro il limite temporale costituito dallo svolgimento del grado successivo del processo, nel caso coincidente con il giudizio di cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 4038
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4038
    Data del deposito : 3 dicembre 1999

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