Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di delitti contro l'onore, sussiste il concorso dei reati di ingiuria e diffamazione qualora le lettere offensive indirizzate a più persone siano inviate anche alla persona offesa.
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- 1. Diffamazione: per la provocazione, fatto ingiusto non può essere un atto amministrativoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, c.p., l'illegittimità intrinseca che deve connotare il "fatto ingiusto" altrui non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento dell'illegittimità di un atto amministrativo, ma si configura solo in comportamenti che ictu oculi non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile (Cassazione penale sez. V - 20/01/2021, n. 4943). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: sussiste in caso di invio email a più soggetti, compreso l’offesoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima L'invio di una "e-mail" dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione (Cassazione penale sez. V - 04/03/2021, n. 13252). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 04/03/2021, n. 13252 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di V.M. per il reato di …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: non lo è se il destinatario è onlineRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 12 dicembre 2021
Non sempre costituisce reato l'offesa su Facebook; la cassazione, con la sentenza n. 44662/2021 del 2 dicembre 2021, ribalta la sentenza di condanna e fissa il discrimine tra l'ingiuria e la diffamazione via social. La cassazione ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro sul rilievo che: “la qualificazione del fatto è da ritenersi come ingiuria e non come diffamazione” rimarcando la circostanza della partecipazione della persona offesa alla conversazione via chat tramite bacheca Facebook. Diffamazione: il fatto esaminato dalla Suprema Corte Il 10 febbraio del 2020 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di condanna di IP sia ai fini …
Leggi di più… - 4. Email offensiva a una pluralità di persone, offeso incluso: diffamazione (Cass. 13252/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 aprile 2021
L'nvio di una e-mail, dal contenuto offensivo, destinata sia all'offeso sia ad altre persone (almeno due) integra il delitto di diffamazione. L'invio di e-mail a contenuto offensivo integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta elettronica vi sia l'offeso. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 4 marzo – 8 aprile 2021, n. 13252 Presidente Palla – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di V.M. per il reato di diffamazione, commesso ai danni di L.F. e consistito nell'avere inviato una e-mail all'offeso e ad altre dieci persone …
Leggi di più… - 5. Email diffamatoria a più persone in copia conoscenza (Cass. 34484/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2018
La missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l'offeso, integra il reato di diffamazione, L'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria; la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l'offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì quello di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2009, n. 48651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48651 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - rel. Presidente - del 22/10/2009
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1877
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 17834/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA AR ON N. IL 06/06/1951;
avverso la sentenza n. 4/2008 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, del 03/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 3 dicembre 2008 il Tribunale di Termini Imerese, confermando la decisione assunta dal giudice di pace di Lercara Friddi, ha riconosciuto MA TO NA responsabile dei reati di ingiuria e diffamazione in danno di SI DO, unificati dal vincolo della continuazione;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In fatto era accaduto che la NA, con due distinte lettere inviate alla DO e alle autorità del luogo (la prima al sindaco, al direttore generale e al responsabile dell'U.R.P., la seconda alla Polizia Municipale e alla sezione di p.g. della Procura della Repubblica), avesse attribuito alla stessa DO radici e comportamenti mafiosi.
Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputata, affidandolo a otto motivi.
Col primo motivo la ricorrente, denunciando illogicità della motivazione, definisce fuorviante l'osservazione contenuta nella sentenza di secondo grado circa la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile;
osserva, in proposito, che l'imputazione a proprio carico è stata mossa in base al contenuto di due note scritte;
contesta, comunque, l'attendibilità della persona offesa a motivo dei dissapori esistenti tra essa e la deducente. Col secondo motivo la NA deduce contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di merito, dopo aver valutato positivamente l'attendibilità della DO, riconduce invece ai documenti scritti la prova di colpevolezza dell'imputata. Col terzo motivo lamenta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2; con ciò essendosi violati, a suo dire, anche gli artt. 3 e 21 Cost.. Col quarto motivo denuncia l'illegittimità della condanna per diffamazione, in una fattispecie nella quale l'inoltro della lettera assertivamente offensiva alla querelante SI DO ha dato luogo a una situazione equiparata per legge alla presenza della persona offesa.
Col quinto motivo la ricorrente deduce carenza motivazionale in ordine alla mancata valutazione delle prove a discarico, che assume di avere fornito con una propria memoria difensiva.
Col sesto motivo sostiene essere stato formato in due tempi il dispositivo della sentenza impugnata: dal che si dovrebbe arguire che la parte contenente la condanna fosse stata predisposta in anticipo. Col settimo motivo rinnova la doglianza riguardante l'omessa applicazione dell'esimente della provocazione.
Con l'ottavo motivo, infine, lamenta essersi violato il principio di imparzialità del giudice, non essendosi tenuto conto del reiterato compimento, da parte della DO, di illeciti e maltrattamenti in danno della deducente.
Vi è agli atti una memoria fatta pervenire dall'imputata, ulteriormente illustrativa delle ragioni di doglianza. DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ciò non è a dirsi in ordine alle censure che investono la validità formale della sentenza impugnata (sesto motivo), all'accertamento del fatto contestato (primo e secondo motivo) e alla configurabilità del reato di diffamazione in concorso con quello di ingiuria (quarto motivo).
Ed invero, per quanto si riferisce al primo degli argomenti testè accennati, va detto che l'eventuale redazione in due fasi - ove pure apparisse provata - del dispositivo letto in udienza non significherebbe necessariamente che la sua formazione abbia avuto inizio prima della discussione: essendo ben possibile che dopo di questa il giudicante, raggiunta la decisione, abbia dapprima vergato ogni altra parte del dispositivo, per inserire in un secondo tempo - dopo un'apposita consultazione del precetto sanzionatorio - la quantificazione della pena nello spazio appositamente lasciato in bianco.
Circa la commissione del fatto costituito dall'inoltro delle lettere, il cui contenuto è stato giudicato offensivo dell'onore e della reputazione della DO, incontestato essendo che la prova è stata acquisita per tabulas in virtù dell'obiettività documentale delle missive, sul punto in questione non ha alcun interesse la NA a dolersi dell'attendibilità di cui è stata accreditata la DO. Discorso a parte è quello che attiene all'invocata esimente della provocazione, sulla quale ci si intratterrà più oltre.
Circa la configurabilità del delitto di diffamazione, in una fattispecie nella quale l'offesa risulta formulata in una lettera indirizzata all'offeso e ad altri soggetti, non vi è che da richiamarsi alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo la quale "in tema di delitti contro l'onore, quando l'offesa sia arrecata a mezzo di uno scritto e sia indirizzata all'interessato ed a terzi estranei, non può escludersi il concorso tra ingiuria e diffamazione, nel caso in cui la concreta fattispecie comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici": così si è pronunciata Cass. 4 febbraio 2002 n. 12160; ancor più incisiva ("Nell'ipotesi di diffamazione a mezzo di lettera indirizzata a più persone, concorre il reato di ingiuria, qualora la missiva venga inviata anche alla parte offesa") la meno recente Cass. 7 luglio 1983 n. 2498. Il vizio della sentenza impugnata, che ne impone l'annullamento con rinvio in accoglimento delle doglianze elevate coi motivi terzo e settimo del ricorso, è invece quello che si riferisce all'esclusione dell'esimente di cui all'art. 599 c.p.. Il Tribunale ha così motivato la decisione sul punto in questione:
"Correttamente poi ha ritenuto il giudice di prime cure che la reiterazione delle condotte illecite (le diverse condotte oggetto di denuncia e la copiosa documentazione) possono senz'altro escludere che esse siano frutto di occasionale negligenza, pertanto negando l'applicazione della esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2, evidenziando piuttosto la sussistenza dell'intenzionalità della condotta dei reati a lei ascritti". Il discorso giustificativo così espresso non ha alcun legame logico con la problematica suscitata dall'istanza di applicazione della scriminante della provocazione;
per un corretto giudizio su questa il giudicante avrebbe dovuto interrogarsi circa l'esistenza o meno della prova di un comportamento scorretto della DO, tale da integrare il "fatto ingiusto" preso in considerazione dalla norma invocata, nonché sulla riconducibilità della condotta dell'imputata allo stato d'ira determinato da quel comportamento: mentre nessuna valenza poteva - nè può - riconoscersi al dato dell'intenzionalità della condotta, che attiene all'elemento soggettivo del reato e non ha nulla a che vedere con la causa di giustificazione di cui si discute. Come anticipato dianzi, il vizio motivazionale così rilevato comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale di Termini Imerese, il quale - in persona di altro magistrato - procederà a rinnovato esame della questione. Rimangono assorbiti i motivi quinto e ottavo del ricorso, appartenendo al riesame rimesso al giudice di rinvio la valutazione degli elementi forniti dall'imputata a sostegno della dedotta provocazione.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009