Sentenza 4 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di delitti contro l'onore, quando l'offesa sia arrecata a mezzo di uno scritto e sia indirizzata all'interessato ed a terzi estranei, non può escludersi il concorso tra ingiuria e diffamazione, nel caso in cui la concreta fattispecie comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici.
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- 1. Diffamazione: non sussiste il reato se l'autore si limita a denunciare “comportamenti scorretti” (Cass. Pen. n. 12898/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Non integra il reato di diffamazione, per carenza di offensività della condotta, l'invio di una missiva con la quale il creditore non ammesso al passivo denunci al presidente del tribunale e agli altri organi della procedura fallimentare "comportamenti scorretti" del commissario straordinario, qualora essa si sostanzi in una rimostranza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva dei propri diritti o prerogative, che ha per obiettivo, attraverso la rappresentazione della propria versione dei fatti, di sollecitare, in un contesto naturalmente conflittuale, l'intervento dei legittimi interlocutori istituzionali per favorire la piena realizzazione della "par condicio …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: per la provocazione, fatto ingiusto non può essere un atto amministrativoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, c.p., l'illegittimità intrinseca che deve connotare il "fatto ingiusto" altrui non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento dell'illegittimità di un atto amministrativo, ma si configura solo in comportamenti che ictu oculi non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile (Cassazione penale sez. V - 20/01/2021, n. 4943). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: sussiste in caso di invio email a più soggetti, compreso l’offesoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima L'invio di una "e-mail" dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione (Cassazione penale sez. V - 04/03/2021, n. 13252). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 04/03/2021, n. 13252 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di V.M. per il reato di …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: quali condizioni?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 luglio 2023
- 5. Diffamazione: non lo è se il destinatario è onlineRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 12 dicembre 2021
Non sempre costituisce reato l'offesa su Facebook; la cassazione, con la sentenza n. 44662/2021 del 2 dicembre 2021, ribalta la sentenza di condanna e fissa il discrimine tra l'ingiuria e la diffamazione via social. La cassazione ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro sul rilievo che: “la qualificazione del fatto è da ritenersi come ingiuria e non come diffamazione” rimarcando la circostanza della partecipazione della persona offesa alla conversazione via chat tramite bacheca Facebook. Diffamazione: il fatto esaminato dalla Suprema Corte Il 10 febbraio del 2020 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di condanna di IP sia ai fini …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2002, n. 12160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12160 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI GUIDO Presidente del 04/02/2002
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARINI PIER FRANCESCO Consigliere N. 00153
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI POPOLO ANGELO Consigliere N. 020454
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) PA AL N. IL 13/04/1948
avverso SENTENZA del 25/10/2000 TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento,
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Fabrizio Hinna Danesi che ha concluso per annullamento senza rinvio con trasmissione atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza del Tribunale di Rimini, in data 25.10.2000, condannava AR SS alla pena di L.
1.000.000 di multa per il reato p. e p. dall'art. 594 c.p. per aver offeso l'onore di AT LA a mezzo di scritto (indirizzato ai sig.ri ER AT) contenente frasi irripetibili, laddove l'originaria imputazione riguardava il reato p. e p. dall'art. 595 c.p. (per aver offeso la reputazione della AT con scritto - contenente frasi irripetibili nei confronti della stessa - inviato a NA DE convivente dalla AT).
Aveva ritenuto, infatti, il concorso - con l'unico fatto - dei reati di diffamazione e ingiuria, assolvendo il AR dal primo. Il ricorrente allegava i seguenti motivi.
1) Violazione artt. 15 e 81 c.p., dovendosi escludere il concorso di reati, sussistendo la sola ipotesi "speciale della diffamazione". 2) Vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato ex art. 594 c.p. 3) Inosservanza artt. 521, 522 c.p.p. per mancanza di correlazione tra accusa e decisione.
4) Mancanza/illogicità di motivazione sulla responsabilità affermata senza tener conto di argomenti difensivi quanto alla riferibilità dello scritto anonimo all'imputato.
5)-6) Carenza di motivazione su provvisionale, generiche e sospensione della pena.
7) Mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il difensore ha poi depositato memoria difensiva ex art. 611 c.p.p. Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato. Il terzo motivo va trattato con precedenza siccome attinente alla stessa regolarità della contestazione.
Il motivo non può essere condiviso, poiché l'imputazione fa esplicito riferimento al contenuto della querela 28.8.1995, in cui si afferma espressamente che la lettera anonima era indirizzata alla TI ed al suo compagno (NA) anche se consegnata a quest'ultimo.
La particolarità della fattispecie involgeva, pertanto, anche l'imputazione ex art. 594 co. 2 c.p. che prevede l'ingiuria a mezzo di comunicazione scritta "indirizzata" alla p.o.
L'imputato è stato posto in condizioni di difendersi dal fatto nella sua completezza;
pertanto non sussiste la nullità ex art. 522 c.p.p. in relazione a violazione delle disposizioni sulla contestazione. Quanto ai primi due motivi, non può escludersi, in linea di massima il concorso tra i reati di ingiuria e diffamazione, nel caso in cui la concreta fattispecie comprenda gli elementi costitutivi delle distinte norme incriminatrici.
Invero, l'argomentazione in ordine alla specificità degli elementi caratterizzanti i due reati (presenza o meno della persona offesa), sicché la diffamazione escluderebbe l'ingiuria, viene superata proprio nel casi in cui l'offesa è arrecata a mezzo di uno scritto. L'art. 594 co. 2 c.p. equipara, infatti, la "presenza" della persona offesa alla "comunicazione" con scritto "diretto" (cioè "indirizzato") alla stessa.
Del pari la diffamazione (art. 595 c.p.) avviene con "comunicazione" che può assumere forma orale (in presenza di terzi ed in assenza della p.o.) o scritta purché rivolta a persone diverse dalla p.o. Se, pertanto, la comunicazione orale implica necessariamente presenza o assenza della persona offesa, sicché la diffamazione non può coesistere - in tale caso - con l'ingiuria, è configurabile invece il concorso dei due reati proprio allorché l'offesa è indirizzata al terzo estraneo ma anche alla persona interessata. Il doppio "indirizzo" sulla busta contenente lo scritto offensivo realizza allora una duplicità di azioni, coincidenti quanto all'offesa in sè, ma difformi nell'elemento caratterizzante, sicché deve parlarsi non di concorso formale bensì, reale, sempre che lo scritto possa - quanto alla diffamazione - essere concretamente letto da più di una persona estranea.
L'impugnata sentenza, pertanto, ha correttamente assolto dalla diffamazione, in mancanza di prova che le parole offensive fossero venute a conoscenza da una pluralità di persone diverse dalla AT (e non dal solo NA, cui la lettera era stata "coindirizzata").
Altrettanto esatta appare la configurazione dell'ingiuria, in relazione al contestuale indirizzo alla diretta interessata AT LA.
Il quarto motivo, attinente all'attribuibilità dello scritto all'imputato, configura la censura di merito sotto il profilo di alternativa valutazione di risultane tecniche - non consentita in questa sede - a fronte di una trama argomentativa coerente nella sua logicità.
Il ricorso sulla provvisionale è inammissibile, nella misura in cui ogni questione sul "quantum debeatur" va affrontata dinanzi al giudice civile.
Dal verbale di udienza non risulta alcuna richiesta in ordine a riconoscimento di generiche e sospensione condizionale della pena;
il giudice di merito non era tenuto a motivare la mancata applicazione. La misura della sanzione risulta supportata da una breve ma coerente motivazione, facente perno su specifici criteri conformi al dettato ex art. 133 c.p. Per concludere il ricorso va rigettato nella sua globalità.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002