Sentenza 15 marzo 2016
Massime • 1
La missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l'offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì quello di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa. (Fattispecie, in cui la missiva offensiva era indirizzata impersonalmente anche "all'amministratore del condominio" nella quale la S.C. ha escluso la configurabilità del reato di ingiuria in quanto l'imputato non poteva essere certo che il legale rappresentante del condominio si identificasse ancora con la persona che stava offendendo).
Commentari • 11
- 1. Comunicazioni digitali, (il)legittimità delle fonti di prova e licenziamento disciplinareAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 28 gennaio 2025
- 2. Diffamazione per foto whatsapp offensiva (Cass. 17141/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 maggio 2024
Il reato di diffamazione si configura quando il messaggio può essere letto da più persone, anche se tra di esse vi è la persona offesa: nel caso in cui sia offensiva la foto dello stato di whatsapp, la divulgazione del messaggio offensivo risulta evidente, essendo il profilo accessibile quantomeno a tutti gli utenti del social network il cui contatto era inserito nella rubrica del telefono dell'imputato. La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: nelle trasmissioni di “gossip” sono ammesse affermazioni con toni più aggressivi (Cass. Pen. n. 32829/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: per la provocazione, fatto ingiusto non può essere un atto amministrativoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, c.p., l'illegittimità intrinseca che deve connotare il "fatto ingiusto" altrui non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento dell'illegittimità di un atto amministrativo, ma si configura solo in comportamenti che ictu oculi non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile (Cassazione penale sez. V - 20/01/2021, n. 4943). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: sussiste in caso di invio email a più soggetti, compreso l’offesoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima L'invio di una "e-mail" dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione (Cassazione penale sez. V - 04/03/2021, n. 13252). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 04/03/2021, n. 13252 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di V.M. per il reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2016, n. 18919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18919 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2016 |
Testo completo
18 9 1 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 8h6 Dott. CARLO ZAZA - Presidente - N. - Rel. Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI REGISTRO GENERALE N. 35479/2015 Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA GO N. IL 07/09/1950 avverso la sentenza n. 5/2013 TRIBUNALE di AREZZO, del 04/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLẠO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L.ORSI che ha concluso per manmizililita Udito, per la parte civile, l'Avv D.-H.
1. GEROMEL: se riporto alle conclusion, Udit i difensor Avv. G. 6/22 ARI: accophunto del ricorro RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 4 marzo 2015 il Tribunale di Arezzo confermava la 1- sentenza del 13 maggio 2014 del locale Giudice di pace che aveva ritenuto GO AG colpevole del delitto di diffamazione, consumato il 27 aprile 2009 ai danni di NC EN, amministratore di una multiproprietà, inviando una missiva all'amministratore del condominio e ad altri soggetti in cui così definiva l'intervento del EN in assemblea "appare quantomeno assurda e da mentecatto la precisazione dell'amministratore del residence IO ". L'imputato era stato condannato alla pena di euro 450 di multa ed a risarcire i danni causati alla parte civile, liquidati in euro 600. La missiva era stata scritta dall'imputato che aveva svolto un incarico di consulente tecnico di parte per il condominio e che intendeva fare delle precisazioni in ordine al pagamento dei suoi onorari, in risposta ad una lettera della persona offesa che ne pretendeva la gratuità. La missiva giunta alla persona offesa, come amministratore del Residence IO, era stata letta anche dai testi OR e RU, dell'amministrazione stessa, che avevano deposto in tal senso. Non sussisteva l'esimente della provocazione posto che non era stata neppure prodotta la lettera della persona offesa che avrebbe provocato lo stato d'ira dell'imputato e considerato che, fra la prima missiva che si assume del gennaio 2009 e la risposta di fine aprile dello stesso anno, erano appunto trascorsi alcuni mesi. -Avverso la predetta sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del 2 proprio difensore. -2- 1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine alla competenza per territorio, un'eccezione ritualmente e tempestivamente formulata e ribadita nelle varie fasi del processo. Il Giudice di pace di Arezzo non era competente per territorio a decidere posto che la missiva incriminata era stata inviata a vari destinatari, a Pontebba, Matera, Bari e Ostia. Avevano errato il Giudice di pace ed il Tribunale nel ritenere che rilevasse la circostanza che la missiva fosse stata inviata anche a OR (e quindi in territorio di competenza del Giudice di pace di Arezzo), all'utenza fax 057562149, posto che questa utenza era in uso alla medesima persona offesa, non configurando così il suo invio il delitto di diffamazione. Secondo la difesa si sarebbe pertanto dovuti ricorrere (in assenza della prova che la missiva fosse stata inviata anche agli altri indirizzi in essa individuati) alla regola suppletiva dettata dall'art. 9 cod. proc. pen.. -2 2 Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione del compendio probatorio. 1 ह Il Tribunale si era limitato ad affermare la valenza offensiva del termine "mentecatto", senza valutare che tale espressione era stata vergata in risposta ad una lettera della persona offesa in cui si negava all'imputato, consulente tecnico del condominio, persino il rimborso delle spese vive sostenute. E si trattava di una risposta data nell'immediatezza, quando, ad alcuni mesi dal fatto, l'imputato aveva avuto contezza del verbale assembleare ed aveva ricevuto la lettera dell'amministratore. Sussisteva pertanto l'esimente della provocazione. Si ricordava la giurisprudenza in tema di provocazione ed in particolare quella che ammetteva come lo stato d'ira potesse protrarsi nel tempo. -2 3 Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione sulla configurabilità del delitti di diffamazione posto che la missiva era stata inviata alla persona offesa, seppur come amministratore del condominio IO, e non vi era prova che avesse raggiunto gli altri destinatari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1 - Il terzo motivo (che si esamina per primo perché la sua soluzione è pregiudiziale alla risposta agli altri motivi) è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del fatto che sia stato ritenuta la sussistenza del delitto di diffamazione piuttosto che quella del diverso reato di ingiuria aggravata (dall'essere stata pronunciata in presenza di più persone) visto che lo scritto, contenente l'offesa alla reputazione del EN, era stato indirizzato anche al medesimo. La censura è priva di fondamento perché questa Sezione ha già avuto modo di precisare che, nel caso l'offesa sia contenuta in una missiva diretta ad una pluralità di destinatari, oltre l'offeso, non può considerarsi concretata la fattispecie dell'ingiuria aggravata dalla presenza di altre persone, proprio per la non contestualità del recepimento delle offese medesime e per la conseguente maggiore diffusione delle stesse (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044, imp. Nastro). Nell'odierna fattispecie poi non costituisce il delitto di ingiuria ma quello di diffamazione anche l'invio della missiva a OR, impersonalmente all'amministratore del condominio IO (e, quindi, in ipotesi, alla persona offesa), sia perché il mittente, l'imputato, non poteva essere certo (non essendo uno dei condomini) che il legale rappresentante del condominio fosse ancora colui che stava offendendo, sia perché, non spendendone il nome e non precisando che la missiva era "riservata personale", era pienamente consapevole del fatto che la stessa poteva essere posta a conoscenza anche di altre persone e che, comunque, sarebbe stata protocollata agli atti dell'amministrazione, a disposizione di chiunque vi potesse accedere. 2 he Tanto è vero che era stata visionata da due impiegati della stessa amministrazione.
2 - Da quanto si è detto al punto 1 consegue l'infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio riproposta nel primo motivo di ricorso: il delitto di diffamazione si è consumato a OR ed era pertanto competente a conoscerlo, in prime cure, il Giudice di pace di Arezzo.
3 - Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. La difesa, infatti, ha del tutto ignorato l'obiezione del Tribunale che aveva escluso l'esimente della provocazione, prevista dall'art. 599 cod. pen., non avendo, la stessa, neppure prodotto la missiva a cui l'imputato avrebbe dato seguito con la citata espressione offensiva, non consentendo quindi di valutarne il contenuto al fine di affermarne l'ingiustizia. Né ha provato o ha allegato gli elementi di prova da cui dovrebbe trarsi la conclusione che la risposta alla medesima da parte del'imputato era stata immediata o le ragioni per cui lo stato d'ira si fosse, ragionevolmente, protratto per mesi. - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al 4 pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma, ritenuta equa nella misura indicata in dispositivo, a favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente è anche condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella misura, ritenuta equa, sotto indicata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarini Carlo Zaza ما El елия DEPORTATA IN CANCELLERIA add 5/MAG 2016 ин IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 3