Versione
13 aprile 1974
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14 gennaio 1994
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Art. 623-bis.
(( (Altre comunicazioni e conversazioni).)) ((Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati))
(( (Altre comunicazioni e conversazioni).)) ((Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati))
Commentari • 17
- 1. Intercettazioni telefonichehttps://www.brocardi.it/ · 243.31178
[…] Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623 bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione. 2. […]
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Giurisprudenza • 34
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2018, n. 25821Provvedimento: […] I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, poiché esula il reato di cui all'art. 617 cod. pen., in quanto, anche dopo la modifica dell'art. 623 bis cod. pen., ad opera dell'art. 8 legge n. 547 del 1993, è errato ritenere, come ha fatto il giudice a quo, che rientri nell'ambito di applicabilità della norma incriminatrice la cosiddetta radio diffusione circolare non criptata. […]Leggi di più...
- conversazioni radio tra pattuglie dei carabinieri·
- configurabilità·
- reato di cui all'art. 617 cod. pen·
- ragioni·
- delitti contro la libertà individuale·
- reati contro la persona