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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2024, n. 24551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24551 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TO AN EL nato a [...] il [...] SO EO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE di APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CO PA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 18/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 16/2/2024 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 13/7/2023, che aveva condannato CA EL MA e EO SO per i reati loro ascritti. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto due distinti ricorsi per cassazione, che, per essere del tutto sovrapponibili, per ragioni di economia, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono affidati ad un unico motivo con cui si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in considerazione del travisamento di un dato probatorio decisivo. Osserva, in particolare, il difensore che la responsabilità dei ricorrenti è stata fondata sulla loro presenza in Giffoni Valle Piana in orario compatibile con i due tentativi di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24551 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 06/06/2024 truffa aggravata per cui si procede;
che, tuttavia, dalle emergenze del tabulato telefonico risulta che il telefono cellulare del SO, che si trovava in auto in compagnia dell'MA, il giorno in cui furono commessi i fatti per cui si procede alle ore 12.11 agganciava la cella di Olevano sul Tusciano, distante circa venti minuti di autovettura da Giffoni, per cui non poteva essere nessuno dei due ricorrenti ad aver citofonato ad una delle due persone offese, NN PE, alle ore 12.15 circa, fingendosi il postino;
che, invece, la Corte territoriale ha travisato i dati che emergono dal tabulato telefonico, ritenendo che alle ore 12.10 il predetto telefono cellulare avesse agganciato la cella di Olevano sul Tusciano, per poi rilevare un minuto dopo, alle ore 12.11, la cella di IN EL, comune che dista appena sette chilometri da Giffoni, per cui sarebbe stato possibile che i due coimputati avessero raggiunto il luogo del commesso reato in orario compatibile con la ricostruzione dei fatti offerta dalle persone offese;
che, in altri termini, i giudici di appello hanno invertito i due orari, capovolgendo così il significato probatorio del tabulato, da cui risulta viceversa che è la cella di IN EL ad essere stata agganciata alle ore 12.10, prima e non dopo quella di Olevano sul Tusciano, agganciata alle ore 12.11. 2.1 In data 29/5/2024 è pervenuta articolata memoria di replica con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, atteso che coglie nel segno l'unico identico motivo cui gli stessi sono affidati. 1.1 Va premesso che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 - 01). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una 2 doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. In altri termini, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01), il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione). 1.2 Orbene, rileva il Collegio che, nel caso di specie, effettivamente risulta che il telefono cellulare in uso al SO in data 30/4/2022 agganciava prima la cella di IN EL e poi alle ore 12.11 quella di Olevano sul Tusciano, luogo distante da Giffoni Valle Piana;
che, dunque, la Corte territoriale ha travisato il dato probatorio, invertendo gli orari in cui le diverse celle sono state agganciate dal telefono del SO;
che il denunziato travisamento ha ad oggetto un elemento - le risultanze del tabulato telefonico relativo all'apparecchio cellulare del SO - che è stato valutato per la prima volta dalla Corte 3 territoriale, atteso che il Tribunale non si era pronunciato sul punto;
che la contraddittorietà della motivazione rispetto a detto documento risulta palesemente evidente;
che trattasi di un elemento che possiede una autonoma forza dimostrativa tale che il suo travisamento disarticola l'intero ragionamento svolto dalla Corte territoriale - tenuto conto che la responsabilità dei due imputati si fonda sostanzialmente sulla loro presenza in Giffoni Valle Piana alle ore 12.15, quando un soggetto non identificato suonò al citofono della Valle per perpetrare la programmata truffa - ed inficia radicalmente sotto il profilo logico la motivazione. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà valutare l'incidenza delle risultanze del predetto tabulato telefonico nella ricostruzione dei fatti, come ascritti agli imputati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CO PA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 18/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 16/2/2024 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 13/7/2023, che aveva condannato CA EL MA e EO SO per i reati loro ascritti. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto due distinti ricorsi per cassazione, che, per essere del tutto sovrapponibili, per ragioni di economia, possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono affidati ad un unico motivo con cui si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in considerazione del travisamento di un dato probatorio decisivo. Osserva, in particolare, il difensore che la responsabilità dei ricorrenti è stata fondata sulla loro presenza in Giffoni Valle Piana in orario compatibile con i due tentativi di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24551 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 06/06/2024 truffa aggravata per cui si procede;
che, tuttavia, dalle emergenze del tabulato telefonico risulta che il telefono cellulare del SO, che si trovava in auto in compagnia dell'MA, il giorno in cui furono commessi i fatti per cui si procede alle ore 12.11 agganciava la cella di Olevano sul Tusciano, distante circa venti minuti di autovettura da Giffoni, per cui non poteva essere nessuno dei due ricorrenti ad aver citofonato ad una delle due persone offese, NN PE, alle ore 12.15 circa, fingendosi il postino;
che, invece, la Corte territoriale ha travisato i dati che emergono dal tabulato telefonico, ritenendo che alle ore 12.10 il predetto telefono cellulare avesse agganciato la cella di Olevano sul Tusciano, per poi rilevare un minuto dopo, alle ore 12.11, la cella di IN EL, comune che dista appena sette chilometri da Giffoni, per cui sarebbe stato possibile che i due coimputati avessero raggiunto il luogo del commesso reato in orario compatibile con la ricostruzione dei fatti offerta dalle persone offese;
che, in altri termini, i giudici di appello hanno invertito i due orari, capovolgendo così il significato probatorio del tabulato, da cui risulta viceversa che è la cella di IN EL ad essere stata agganciata alle ore 12.10, prima e non dopo quella di Olevano sul Tusciano, agganciata alle ore 12.11. 2.1 In data 29/5/2024 è pervenuta articolata memoria di replica con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, atteso che coglie nel segno l'unico identico motivo cui gli stessi sono affidati. 1.1 Va premesso che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 - 01). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una 2 doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. In altri termini, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01), il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione). 1.2 Orbene, rileva il Collegio che, nel caso di specie, effettivamente risulta che il telefono cellulare in uso al SO in data 30/4/2022 agganciava prima la cella di IN EL e poi alle ore 12.11 quella di Olevano sul Tusciano, luogo distante da Giffoni Valle Piana;
che, dunque, la Corte territoriale ha travisato il dato probatorio, invertendo gli orari in cui le diverse celle sono state agganciate dal telefono del SO;
che il denunziato travisamento ha ad oggetto un elemento - le risultanze del tabulato telefonico relativo all'apparecchio cellulare del SO - che è stato valutato per la prima volta dalla Corte 3 territoriale, atteso che il Tribunale non si era pronunciato sul punto;
che la contraddittorietà della motivazione rispetto a detto documento risulta palesemente evidente;
che trattasi di un elemento che possiede una autonoma forza dimostrativa tale che il suo travisamento disarticola l'intero ragionamento svolto dalla Corte territoriale - tenuto conto che la responsabilità dei due imputati si fonda sostanzialmente sulla loro presenza in Giffoni Valle Piana alle ore 12.15, quando un soggetto non identificato suonò al citofono della Valle per perpetrare la programmata truffa - ed inficia radicalmente sotto il profilo logico la motivazione. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà valutare l'incidenza delle risultanze del predetto tabulato telefonico nella ricostruzione dei fatti, come ascritti agli imputati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.