Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 22120
CASS
Sentenza 29 aprile 2015

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Massime1

In materia di sequestro preventivo, non sussiste l'obbligo di dare previo avviso al difensore di fiducia circa l'esecuzione di un sequestro, né quello di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. riguardano esclusivamente il sequestro probatorio e non possono essere estese a quello preventivo, data la diversità delle esigenze presidiate.

Commentario1

  • 1La rilevanza probatoria del verbale di constatazione della Guardia di Finanza
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2016

    Abstract Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affermato che il verbale di constatazione redatto da personale della Guardia di Finanza o dai funzionari degli Uffici Finanziari è qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori, nel processo penale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.. . Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi dispose il sequestro preventivo “anche per equivalente” nei confronti degli indagati. Il provvedimento ablativo fu disposto in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, commi 1 e 2, 110 cod. pen., 3, comma 1, lett. d) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 22120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22120
Data del deposito : 29 aprile 2015

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