Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 1
In materia di sequestro preventivo, non sussiste l'obbligo di dare previo avviso al difensore di fiducia circa l'esecuzione di un sequestro, né quello di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. riguardano esclusivamente il sequestro probatorio e non possono essere estese a quello preventivo, data la diversità delle esigenze presidiate.
Commentario • 1
- 1. La rilevanza probatoria del verbale di constatazione della Guardia di FinanzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2016
Abstract Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affermato che il verbale di constatazione redatto da personale della Guardia di Finanza o dai funzionari degli Uffici Finanziari è qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori, nel processo penale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.. . Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi dispose il sequestro preventivo “anche per equivalente” nei confronti degli indagati. Il provvedimento ablativo fu disposto in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, commi 1 e 2, 110 cod. pen., 3, comma 1, lett. d) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 22120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22120 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 29/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 968
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 9361/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI NI N. IL 25/06/1957
avverso l'ordinanza n. 49/2014 TRIB. LIBERTÀ di SIRACUSA, del 24/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott.ssa Di Nicola Paola che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 ottobre 2014 il Tribunale di Siracusa, rigettava la richiesta di riesame proposto da SI NI, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Siracusa del 29.9.2014, con il quale era stato convalidato il sequestro preventivo eseguito in data 23.9.2014 dagli operatori della Guardia Costiera.
2. Ricorre ER OV, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
- Inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 356 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b).
Il ricorrente deduce l'avvenuta violazione del diritto di difesa dell'indagato, in quanto lo stesso non sarebbe stato avvisato dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria, che procedevano al sequestro preventivo, della facoltà di farsi assistere da un difensore. Tale diritto deve ritenersi operante, secondo la tesi sostenuta in ricorso, anche quando il sequestro sia eseguito di urgenza dalla P.G., ex art. 321 c.p.p., comma 3 bis, in quanto le garanzie difensive poste dall'ordinamento a favore dell'indagato non possono essere inficiate.
Nel caso di sequestro preventivo, infatti, si verificherebbe la stessa situazione prevista per il sequestro probatorio, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del riesame che giustificherebbe una disparità di trattamento a seconda del tipo di sequestro. Ci si duole che il collegio del riesame abbia preferito l'orientamento che privilegia un'interpretazione letterale della norma, pur non mancando di ricordare l'esistenza di pronunce di senso contrario.
Ritiene il ricorrente che il disposto dell'art. 114 disp. att. c.p.p. trovi applicazione, oltre che nel caso dell'art. 356 del codice, espressamente richiamato, anche nel caso del sequestro preventivo di urgenza, previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 3 bis. Il mancato riferimento, nel testo, deriverebbe unicamente dalla circostanza che la legittimazione a disporlo sia stata attribuita solo successivamente.
Tale orientamento sarebbe confermato da diverse pronunce di questa Corte di legittimità.
Il ricorrente evidenzia, poi, la carenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.
Non sussisterebbero elementi concreti che facciano presumere un pericolo di reiterazione dei reati.
Nella vicenda in esame non sarebbe ravvisabile lo stato di urgenza che avrebbe legittimato il sequestro, ad iniziativa della polizia giudiziaria.
Non sarebbe sufficiente, il pericolo che le libera disponibilità del bene possa protrarre le conseguenze del reato, ma occorrerebbe che non sia possibile attendere il provvedimento del magistrato. Nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna ragione per non attendere l'intervento del magistrato.
Chiede pertanto l'accoglimento del gravame con conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata, con ogni connessa inerente statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. La questione di diritto proposta quale primo motivo riguarda l'applicabilità al sequestro preventivo ad iniziativa della Polizia Giudiziaria della disciplina in tema di sequestro probatorio e precisamente dell'obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 356 c.p.p..
Al quesito ritiene il Collegio che il Tribunale di Siracusa abbia correttamente fornito una risposta negativa, sulla scorta dalla più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, a cui si intende oggi dare senz'altro continuità, che ha affermato il principio che in tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato circa l'esecuzione del sequestro, ne' sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvertire l'indagato medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avvertimento all'indagato in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo, (cfr. ex plurimis,, sez. 3 n. 45321 del 17.10.2013, Messina, rv. 257421; sez. 1, n. 25849 del 4/05/2012, Bellinvia, rv. 253082; sez. 3, n. 45850 del 23/10/2012, Abrogato, rv. 253854; sez. 3, n. 40970, Carcagni, rv. 222789; sez. 4, n. 42512 del 16.7.2009, Olivieri, rv. 245778; sez. 4 n. 37937 del 7.7.2010, Marchi, rv 248443).
Il Collegio non ignora l'esistenza di alcune pronunce, anche recenti, che opinano, in senso contrario, nel ritenere che l'obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operi anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria, (sez. 3, n. 40361 dell'11.3.2014, Montagno Bozzone, rv. 261358; n. 36597 del 4/4/2012, Giarletta, rv. 253569; sez. 3, n. 20168 del 27/4/2005, Fazzio, rv. 232244), ma ritiene preferibile l'orientamento innanzi richiamato perché - come già rilevato con la citata sentenza 45850/2012 - la misura cautelare reale corrisponde ad esigenze ben diverse da quelle previste per il sequestro probatorio e che sono quelle di evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati. Non riguardando le indagini preliminari, pertanto, non può trovare applicazione una disposizione ad esse espressamente riferita e quindi deve prevalere l'interpretazione che privilegia l'interpretazione letterale della norma. L'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. contiene, infatti, un esclusivo richiamo alle attività indicate dall'art. 356 cod. proc. pen., tutte finalizzate alla assicurazione delle fonti di prova e specificamente segnalate con l'indicazione dell'articolo corrispondente.
Si tratta, inoltre, di attività che presuppongono la convalida o l'autorizzazione del solo Pubblico Ministero, condizione, questa, che giustifica l'avviso, mentre nel caso, del tutto diverso, del sequestro preventivo di iniziativa, il mantenimento del vincolo dipende esclusivamente ed in via immediata dal giudice, il quale svolge un subitaneo controllo sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, con la conseguenza che il mancato avviso non determina alcun vulnus del diritto di difesa.
Tale sostanziale ed evidente differenza con le attività contemplate dall'art. 356 cod. proc. pen., non può, inoltre, essere stata ignorata dal legislatore il quale, nel disporre l'introduzione dell'art. 321 cod. proc. pen., comma 3 bis, ben avrebbe potuto modificare anche l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.. 3. Infondati sono gli altri motivi proposti, peraltro, in maniera assai generica, circa l'insussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora.
Sul punto va ricordato che, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanza in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692;
conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093). Ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di "fumus".
4. Nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi perché il Tribunale di Siracusa non solo ha offerto una motivazione, a confutazione dei rilievi propostigli, ma ha seguito un percorso argomentativo del tutto coerente e logico.
Sono stati ripercorsi, innanzitutto gli esiti delle indagini, laddove si è ricordato che, con concessione n. 408 del 28.5.2014, emessa rinnovando un precedente analogo provvedimento del 2004, il capo del Compartimento marittimo di Siracusa aveva autorizzato i legali rappresentanti dell'associazione "Due Mari" - della quale l'indagato era presidente - ad occupare la porzione di suolo demaniale marittimo sita in Avola, contrada Zuccara, per la superficie di mq. 29,48, da utilizzare come "scivolo a fondo naturale per alaggio e varo imbarcazioni da diporto".
Con precedente provvedimento del 16.5.2014, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente-Servizio 5 Demanio marittimo, U.O. SS. 57 "Ufficio periferico del demanio marittimo di Siracusa e Pozzallo", aveva a sua volta autorizzato l'indagato, nella sua qualità di presidente pro-tempore della citata associazione, a rimuovere, mediante mezzo meccanico cingolato, i "massi di varia pezzatura che, a causa delle mareggiate invernali," ostruivano il corridoio di lancio delle barche da diporto e lo specchio acqueo antistante lo scivolo autorizzato, con la specificazione che, per la realizzazione di tale opera, sarebbe stato necessario realizzare una "pista di lavoro" composta dagli "stessi massi di varia pezzatura" che ostruivano la pista di lancio delle imbarcazioni e lo scivolo e che i massi all'uopo utilizzati sarebbero rimasti "nell'area a mare ai bordi dello scivolo.
In data 23.9.2014 gli operatori della Guardia Costiera-Delegazione di spiaggia di Avola, si erano recati presso il citato demanio marittimo per notificare un invito a presentarsi ad altro soggetto, e avevano sottoposto a sequestro preventivo un pontile in legno e ferro lungo 16 metri circa, di cui 12 metri in legno per una larghezza di 2 metri, ed un pontile di solo legno lungo circa 6,50 metri e largo 2 metri, con prolungamento di ulteriore pontile galleggiante modulare sistema cube dock in plastica di 6,50 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza.
Con richiesta del 26.9.2014, il P.M. di Siracusa, ipotizzando la figura criminosa di cui all'art. 1161 c.n. e rilevando che, "permanendo la disponibilità delle opere, vi è il concreto pericolo che si aggravino le conseguenze dannose della condotta illecita, con definitiva lesione dei beni giuridici tutelati", aveva chiesto al GIP presso il medesimo Tribunale la convalida del sequestro eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria.
Con provvedimento del 29.9.2014, il citato G.i.p., "ritenuto che la libera disponibilità delle opere sottoposte a sequestro rendeva configurabile il pericolo concreto di aggravamento e protrazione della condotta illecita", aveva convalidato e disposto il sequestro preventivo delle "opere specificate nel verbale di sequestro del 23.9.2014".
5. Con il riesame il difensore del ER aveva chiesto l'annullamento del provvedimento di sequestro, deducendo quali motivi, oltre al mancato avviso all'indagato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia e al difetto di motivazione del decreto di sequestro, le doglianze che oggi ripropone circa la mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ebbene, sul punto il tribunale siciliano ha dato una risposta congrua ed aderente ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità, laddove ha ricordato che mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutatone di gravita degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen., per l'applicazione delle misure cautelari reali è
sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato (così la richiamata sez. 1 n. 1415/2004 e Sez. unite n. 24/2008). Corretto è anche il richiamo al dictum delle SSUU di questa Corte n. 24/2008 per cui le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo consistono, quanto al fumus commissi delicti, nella astratta configurabilità, del fatto attribuito all'indagato ed in relazione alle concrete circostanze indicate dal Pubblico Ministero, di una ipotesi criminosa, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravita e, quanto ai periculum in mora, nella presenza di seri indizi della esistenza del periculum in mora e/o delle condizioni che legittimano la confisca.
I giudici siracusani, ricordato, quanto all'individuazione del potere cognitivo del tribunale del riesame, come questa Corte abbia ripetutamente statuito che, se è vero che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice sono preclusi sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è pure vero che il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (così le richiamate sez. 5 n. 18078/2010; sez. 4 n. 10979/2007; sez. 1, n. 21736/2007, Corte Costituzionale, ord. n. 153/2007), concludono che nel caso di specie, deve ritenersi che le risultanze degli atti delle indagini preliminari siano tali da indurre a ritenere astrattamente configurabile il reato contestato all'imputato.
Quanto all'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 1161 c.n., viene rammentato che, secondo l'univoco indirizzo giurisprudenziale, il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire e mantenere senza autorizzazione il possesso o la detenzione dello stesso in modo corrispondente all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, in modo da impedirne la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso." (così, ex multis, viene richiamata la pronuncia di questa sez. 3 n. 42404/2011). II tribunale del riesame siciliano, con motivazione congrua, reputa debba ritenersi altamente verosimile che nel caso in esame l'imputato, nella sua qualità di presidente del relativo circolo nautico, abbia acquisito e mantenuto la disponibilità materiale del tratto di battigia e specchio di mare antistante il circolo stesso, facendo installare i due pontili stabilmente destinati all'esecuzione di operazioni strumentali allo svolgimento dell'attività propria dell'organismo associativo, e cioè le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni e di imbarco e sbarco dei passeggeri/utenti. E quanto al periculum in mora, ritiene che effettivamente il mantenimento in sito dei due pontili avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato, fornendo l'occasione per ulteriori abusive occupazioni di suolo demaniale marittimo mediante stazionamento di barche e materiale nautico. Non sussiste, dunque, alcun vizio di legittimità sul punto.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015