Sentenza 25 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11550 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LA URO1 1550/03 Lavoro Composta dagli Presidente - Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 25237/00 Consigliere- 25425 | Dott. Paolino DELL'ANNO Cron. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO -Rel. Consigliere Ud. 12/02/03 - ConsigliereDott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: VE MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2003 | procura speciale atto natar CARLO FEDERICO TUCCARI di 889 -1- ROMA del 15/01/01, rep. 56072; resistente con procura avverso la sentenza n. 106/00 del Tribunale di MODENA, depositata il 27/07/00 R.G.N. 72/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PAOLA AGOSTINI per delega FRANCO AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI RITA: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza dell'8 febbraio/20 marzo 1991 il Pretore di Bologna rigettava la domanda con la quale AU NT aveva chiesto che, previo accertamento della natura di infortunio sul lavoro in itinere del sinistro stradale occorsogli il 18 dicembre 1986, l'INAIL fosse condannato ad erogargli le prestazioni assicurative di legge. L'appello del lavoratore veniva accolto dal Tribunale di Bologna con sentenza del 16 febbraio/29 maggio 1996, che dichiarava l'indennizzabilità dell'infortunio. Il ricorso per cassazione dell'INAIL avverso la sentenza di secondo grado veniva accolto da questa Corte con sentenza del 1° luglio/17 novembre 1998; la Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa, per nuovo esame, al Tribunale di Modena. Il giudizio di rinvio, riassunto su ricorso del lavoratore, si concludeva con il rigetto della domanda del lavoratore (sentenza del 28 giugno/27 luglio 2000). Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, AU NT. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Richiama i principi affermati dalla sentenza rescindente n. 11570 del 1998 (sulla insufficienza della esigenza di non sottrarre tempo al sonno, di 3 disporre meglio del tempo extralavorativo) e sostiene che il giudice di rinvio non si è conformato a tali principi, limitando il suo apprezzamento ad alcune considerazioni svolte nell'atto di riassunzione ed ignorando la consulenza tecnica, espletata in primo grado, sulle distanze e gli orari dei mezzi pubblici necessari per coprire il percorso dalla abitazione di Bologna al luogo di lavoro, sito in località Bargellino di Calderara di Reno. Sostiene, richiamando alcune decisioni della Corte, che la valutazione andava fatta attraverso la conciliazione delle esigenze familiari ed economico-sociali del lavoratore con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, tanto che è stato ritenuto giustificato l'uso del mezzo privato quando i mezzi pubblici non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro e siano disagevoli. Deduce la rilevanza del rischio di continui o almeno numerosi ritardi, che costituirebbe quel quid pluris che si aggiunge al rischio generico dell'utente della strada. Il ricorso non è fondato. Per l'art. 394, secondo comma, c.p.c., in sede di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata. Nella fattispecie in esame, quindi, il signor NT ha conservato, davanti al Tribunale di Modena, la posizione processuale di appellante avverso la sentenza del Pretore di Bologna, che, dopo aver disposto due consulenze tecniche (una sulle distanze e gli orari dei mezzi pubblici di trasporto lungo il tragitto casa-lavoro, l'altra sulle lesioni riportate nell'incidente), aveva rigettato la sua domanda. Va ancora rilevato che, quando la Cassazione ha accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto dettato, senza alcuna possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo, ovvero la qualificazione giuridica del rapporto controverso (Cass., 10 gennaio 1994 n. 188; 25 settembre 1997 n. 9398). Dall'esame della sentenza rescindente n. 11570 del 1998 risulta che la Corte ha rilevato che il Tribunale di Bologna non ha correttamente interpretato l'art. 2 del d.P.R.n. 1124 del 1965, applicato al caso concreto, "avendo affermato che l'uso di mezzi pubblici ad opera del lavoratore nel trasferirsi dalla propria abitazione al posto di lavoro e viceversa avrebbe comportato una eccessiva ed inutile sottrazione di tempo al sonno>> e che la differenza tra i tempi di percorrenza nelle due diverse ipotesi di mezzi pubblici e di uso del mezzo privato era comunque notevole e tale da incidere sensibilmente sulla reale possibilità, per il NT, di disporre del tempo extra-lavorativo>>”. La sentenza rescindente così continua: "Né è condivisibile la conclusione del Tribunale secondo cui l'uso del mezzo privato da parte del lavoratore non costituisca una libera scelta, se è necessario al fine di consentire il contemperamento delle normali esigenze personali con gli impegni lavorativi>>. Invero il Tribunale, anziché appagarsi dei rilievi su enunziati avrebbe dovuto darsi carico di giustificare la necessità dell'uso del mezzo privato da parte del lavoratore in relazione specifica agli orari di entrata e di uscita dal posto di lavoro e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, con 5 l'evidenziazione in concreto di difficoltà tanto notevoli nell'uso di tali mezzi da rendere inesigibile il ricorso ad essi, anche in considerazione delle difficoltà di raggiungere la fermata a piedi, dalla propria abitazione (ferma restando per il lavoratore la libertà di scegliere la propria residenza secondo quanto garantito dall'art. 16 della Costituzione)". Ne consegue che, avendo la Corte ritenuto insufficiente a giustificare l'uso del mezzo privato la esigenza di evitare "una eccessiva ed inutile sottrazione di tempo al sonno" e di disporre meglio del tempo extra lavorativo, contemperando le "normali esigenze personali con gli impegni lavorativi", così pervenendo ad una rigorosa limitazione della fattispecie ("difficoltà tanto notevoli nell'uso di tali mezzi da rendere inesigibile il ricorso ad essi"), il lavoratore riassumente, nella veste processuale di appellante avverso la decisione di primo grado che, valutando le distanze e gli orari dei mezzi pubblici rilevati con accertamento tecnico, aveva escluso la ricorrenza dell'infortunio in itinere, avrebbe dovuto evidenziare elementi, trascurati dal primo giudice, tali da comportare un giudizio di inesigibilità del ricorso al mezzo pubblico, nei termini rigorosi formulati dalla sentenza rescindente. Il giudice di rinvio ha rilevato che così non è stato, avendo il riassumente ribadito “la condivisibilità della delibazione del Tribunale bolognese pedissequamente ripercorrendone, senza nulla aggiungere di nuovo, l'iter motivazionale sostanzialmente incentrato, per quanto qui interessa, e lo si ripete, ricalcato senza far capo ad alcuna diversa emergenza, sulla maggior comodità>> della scelta utilizzativa del mezzo privato come ammortizzatore, fra l'altro, del rischio di continui ritardi e nella possibilità 6 di garanzia di disponibilità di spazi temporali extralavorativi”. Di tali argomentazioni il giudice di rinvio ha rilevato la infondatezza e, prima ancora, la inammissibilità, perché semplicemente ripropositive di quella motivazione che era stata cassata. La decisione è corretta e, di conseguenza, il ricorso va rigettato, risultando inammissibile il tentativo di aggirare i principi stabiliti nella sentenza rescindente con il richiamo ad una giurisprudenza meno rigorosa. Il ricorrente non è tenuto al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti del resistente Istituto, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2003. Il cons. estensore Il Presidente inseurs Miles Attila elecion 3 3 0 5 1 A . I . S T S D N R , A A T ' O 3 , L L 7 - A L L S E 8 O E - D B 1 P S I I 1 S I D N N Vilana Brin E A E G G T S O S I G O A E A P D L O IL CANCELLIERE M E I T , A T O L A Depositato in Cancelleria I R L R D I T E S E D I D T G oggi, 2.5 LUG. 2003. N O E E R S E ELLIERE VCANC 7