Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18826
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, escludendo la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto non vi è stata inversione dell'onere probatorio, ma solo una censura sulla valutazione delle prove. Per quanto riguarda l'art. 2729 c.c., la Corte ha affermato che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e che la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti nel ragionamento del giudice, non sulla plausibilità degli indizi. La Corte ha inoltre evidenziato che la Corte d'appello ha indicato molteplici circostanze oggettive a fondamento della prova presuntiva (timing delle operazioni, assenza di altre operazioni di borsa, mancanza di mezzi finanziari propri, breve durata dell'investimento) e che l'interpretazione della normativa sull'abuso di informazioni privilegiate non richiede un collegamento causale diretto con la fonte dell'informazione, ma il nesso tra possesso dell'informazione e utilizzo della stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18826
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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