CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18826 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
DA AR SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22782/2021 R.G. proposto da: OL EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Bartolozzi -ricorrente- contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Letizia Ermetes, Paolo Palmisano e NA AR -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1265/2021 depositata il 21/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2026 dal Consigliere VI De IO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18826 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Uditi l'avv. Emiliano Bartolozzi, per il ricorrente, e l'avv. Paolo Palmisano, per la controricorrente, i quali si sono riportati alle rispettive difese scritte. FATTI DI CAUSA Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la delibera Consob n. 21452 del 16 luglio 2020, con cui sono state applicate a EL OL la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 e la sanzione amministrativa interdittiva accessoria di cui all’art. 187-quater, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, pari a tre mesi, oltre alla confisca dei beni di pertinenza del soggetto in questione fino alla concorrenza di euro 9.174,00, il tutto in relazione alla violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 4, d. lgs. n. 58/1998 e dall’art. 8 regolamento UE n. 596/2014, per avere egli – in possesso dell’informazione privilegiata concernente l’accordo di vendita delle azioni Mobyt detenute dai soci rilevanti al gruppo Hg Capital ad un prezzo superiore a quello di mercato, con conseguente promozione di un’OPA rivolta a tutti i soci di minoranza di Mobyt al medesimo prezzo – acquistato per proprio conto n. 19.200 azioni Mobyt, utilizzando la suddetta informazione, nel periodo tra maggio e agosto 2016. EL OL ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Firenze opposizione ex art. 187-septies, comma 4, D. Lgs. n. 58/1998 avverso la delibera in questione, negando di essere venuto a conoscenza delle informazioni privilegiate in questione e di averle utilizzate per la compravendita di azioni della Mobyt nel periodo considerato. Con sentenza n. 1265/2021 pubblicata il giorno 21.06.2021, la Corte d’appello ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si è ritenuto che la configurabilità dell’illecito non postulasse l’individuazione della fonte informativa del soggetto in questione, ma richiedesse semplicemente l’utilizzo della notizia di cui il trasgressore fosse venuto 3 oggettivamente in possesso. La sussistenza della violazione, poi, era provata da molteplici elementi gravi, precisi e concordanti, visto che gli acquisti di azioni erano iniziati subito dopo che i maggiori soci e il management della Mobyt avevano appreso l’intenzione di Hg Capital di rilevare l’intero capitale sociale della società e che detti acquisti si erano svolti in un arco temporale molto breve ed erano avvenuti mediante impiego da parte del soggetto in questione non soltanto di tutto il denaro di cui egli all’epoca disponeva, ma anche di somme ricevute in prestito da un amico e restituite con la maggiorazione di cospicui interessi subito dopo il realizzo della plusvalenza. EL OL ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di un unico motivo. La Consob ha resistito con controricorso. Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, ha presentato conclusioni scritte e la controricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: ai sensi dell’art. 360 c. 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c. Secondo il ricorrente, l’iter argomentativo della Corte distrettuale si sarebbe spinto al di là di quanto previsto dalle norme citate in rubrica, poiché il giudice del merito, anziché utilizzare indizi gravi, precisi e concordanti, si sarebbe avvalso di semplici sospetti e, forse, di un unico indizio costituito dal c.d. timing delle operazioni, da solo insufficiente ai fini della prova. Il motivo è infondato. In primo luogo, deve essere esclusa la sussistenza della violazione di quanto disposto dall’art. 2697 c.c., violazione configurabile soltanto 4 nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.: cfr Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 17313/2020; Cass. n. 18092/2020). Invero, in concreto, la parte non denuncia alcuna illegittima inversione dell’onere probatorio, ma semplicemente un utilizzo erroneo della prova indiziaria, circostanza, questa, esclusa dal campo di applicazione della norma in esame. Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione dell’art. 2729 c.c., deve premettersi che, in tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione;
si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (cfr. Cass. n. 21762/2025). Sul punto, deve anche osservarsi che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 27266/2023). 5 Pertanto, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta;
nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18611/2021). Nel caso di specie, il ricorrente, come si è visto, censura il ragionamento presuntivo della Corte di merito sotto il profilo della gravità degli indizi, sostenendo che gli elementi utilizzati ai fini della prova siano, in realtà, dei meri sospetti. La tesi in questione, tuttavia, non può essere condivisa. Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla parte, la Corte d’appello ha indicato in motivazione plurime circostanze di carattere oggettivo a fondamento della prova presuntiva. In particolare, oltre al c.d. timing delle operazioni, vale a dire i tempi in cui hanno avuto luogo gli acquisti azionari da parte dell’odierno ricorrente, risultano citati in sentenza anche i seguenti ulteriori elementi: - la circostanza che, nel periodo in considerazione, il soggetto non avesse alcuna ulteriore operatività di borsa;
- la mancanza da parte del ricorrente, sempre nel periodo in questione, di apprezzabili mezzi finanziari da investire, tanto da avere egli la necessità di chiedere un 6 prestito ad un amico, restituito maggiorato di cospicui interessi subito dopo il realizzo della plusvalenza;
- la breve durata dell’investimento oggetto di causa. Detti elementi non sono posti in discussione in questa sede. Per quanto riguarda, poi, l’inserimento del ricorrente nella rete di vendita della società e i suoi rapporti con alcuni azionisti di rilievo della società medesima, è stata la stessa Corte distrettuale ad affermare che «questo ovviamente non prova nulla», salvo individuare «le possibili fonti (dirette o indirette) di trasmissione» della notizia privilegiata al soggetto interessato. Peraltro, come è già stato più volte affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità, in tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, l’espressione «informazione» va intesa quale «conoscenza», indipendentemente dal fatto che essa sia stata conseguita da una comunicazione da parte di altri, poiché la fattispecie di illecito non richiede un collegamento causale orientato tra la conoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di un informatore qualificato, bensì il nesso eziologico tra il possesso dell’informazione e l’utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni su strumenti finanziari (cfr. Cass. n. 14273/2025; Cass. n. 8782/2020; Cass. n. 24310/2017). Ciò è stato affermato anche nella motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, la critica relativa al valore probatorio degli elementi riguardanti l’inserimento del ricorrente nella rete di vendita della società e i suoi rapporti con alcuni azionisti di rilievo della società medesima non vale a inficiare la correttezza dell’iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Considerazioni analoghe valgono con riferimento all’asserzione secondo cui il ricorrente avrebbe sempre “giocato” in borsa e sarebbe appassionato di scommesse, nonché in ordine alle deduzioni svolte circa l’invito del 14 aprile 2020, riportato per estratto alla penultima pagina del ricorso. 7 Trattasi, invero, di fatti valutabili, al massimo, nell’ambito di un’eventuale doglianza di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nella specie non sollevata. La motivazione posta dalla Corte d’appello a fondamento della decisione risulta corretta, in quanto rispettosa dei principi di diritto sopra menzionati, oltre che esaustiva, avendo essa preso in considerazione non solo le circostanze esposte dalla Consob nella delibera opposta, ma anche gli elementi ad esse contrapposti dall’opponente. 2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 6.200,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026. Il Consigliere Estensore VI De IO La Presidente LE AL
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18826 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Uditi l'avv. Emiliano Bartolozzi, per il ricorrente, e l'avv. Paolo Palmisano, per la controricorrente, i quali si sono riportati alle rispettive difese scritte. FATTI DI CAUSA Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la delibera Consob n. 21452 del 16 luglio 2020, con cui sono state applicate a EL OL la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 e la sanzione amministrativa interdittiva accessoria di cui all’art. 187-quater, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, pari a tre mesi, oltre alla confisca dei beni di pertinenza del soggetto in questione fino alla concorrenza di euro 9.174,00, il tutto in relazione alla violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 4, d. lgs. n. 58/1998 e dall’art. 8 regolamento UE n. 596/2014, per avere egli – in possesso dell’informazione privilegiata concernente l’accordo di vendita delle azioni Mobyt detenute dai soci rilevanti al gruppo Hg Capital ad un prezzo superiore a quello di mercato, con conseguente promozione di un’OPA rivolta a tutti i soci di minoranza di Mobyt al medesimo prezzo – acquistato per proprio conto n. 19.200 azioni Mobyt, utilizzando la suddetta informazione, nel periodo tra maggio e agosto 2016. EL OL ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Firenze opposizione ex art. 187-septies, comma 4, D. Lgs. n. 58/1998 avverso la delibera in questione, negando di essere venuto a conoscenza delle informazioni privilegiate in questione e di averle utilizzate per la compravendita di azioni della Mobyt nel periodo considerato. Con sentenza n. 1265/2021 pubblicata il giorno 21.06.2021, la Corte d’appello ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si è ritenuto che la configurabilità dell’illecito non postulasse l’individuazione della fonte informativa del soggetto in questione, ma richiedesse semplicemente l’utilizzo della notizia di cui il trasgressore fosse venuto 3 oggettivamente in possesso. La sussistenza della violazione, poi, era provata da molteplici elementi gravi, precisi e concordanti, visto che gli acquisti di azioni erano iniziati subito dopo che i maggiori soci e il management della Mobyt avevano appreso l’intenzione di Hg Capital di rilevare l’intero capitale sociale della società e che detti acquisti si erano svolti in un arco temporale molto breve ed erano avvenuti mediante impiego da parte del soggetto in questione non soltanto di tutto il denaro di cui egli all’epoca disponeva, ma anche di somme ricevute in prestito da un amico e restituite con la maggiorazione di cospicui interessi subito dopo il realizzo della plusvalenza. EL OL ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di un unico motivo. La Consob ha resistito con controricorso. Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, ha presentato conclusioni scritte e la controricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: ai sensi dell’art. 360 c. 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c. Secondo il ricorrente, l’iter argomentativo della Corte distrettuale si sarebbe spinto al di là di quanto previsto dalle norme citate in rubrica, poiché il giudice del merito, anziché utilizzare indizi gravi, precisi e concordanti, si sarebbe avvalso di semplici sospetti e, forse, di un unico indizio costituito dal c.d. timing delle operazioni, da solo insufficiente ai fini della prova. Il motivo è infondato. In primo luogo, deve essere esclusa la sussistenza della violazione di quanto disposto dall’art. 2697 c.c., violazione configurabile soltanto 4 nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.: cfr Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 17313/2020; Cass. n. 18092/2020). Invero, in concreto, la parte non denuncia alcuna illegittima inversione dell’onere probatorio, ma semplicemente un utilizzo erroneo della prova indiziaria, circostanza, questa, esclusa dal campo di applicazione della norma in esame. Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione dell’art. 2729 c.c., deve premettersi che, in tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione;
si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (cfr. Cass. n. 21762/2025). Sul punto, deve anche osservarsi che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 27266/2023). 5 Pertanto, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta;
nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18611/2021). Nel caso di specie, il ricorrente, come si è visto, censura il ragionamento presuntivo della Corte di merito sotto il profilo della gravità degli indizi, sostenendo che gli elementi utilizzati ai fini della prova siano, in realtà, dei meri sospetti. La tesi in questione, tuttavia, non può essere condivisa. Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla parte, la Corte d’appello ha indicato in motivazione plurime circostanze di carattere oggettivo a fondamento della prova presuntiva. In particolare, oltre al c.d. timing delle operazioni, vale a dire i tempi in cui hanno avuto luogo gli acquisti azionari da parte dell’odierno ricorrente, risultano citati in sentenza anche i seguenti ulteriori elementi: - la circostanza che, nel periodo in considerazione, il soggetto non avesse alcuna ulteriore operatività di borsa;
- la mancanza da parte del ricorrente, sempre nel periodo in questione, di apprezzabili mezzi finanziari da investire, tanto da avere egli la necessità di chiedere un 6 prestito ad un amico, restituito maggiorato di cospicui interessi subito dopo il realizzo della plusvalenza;
- la breve durata dell’investimento oggetto di causa. Detti elementi non sono posti in discussione in questa sede. Per quanto riguarda, poi, l’inserimento del ricorrente nella rete di vendita della società e i suoi rapporti con alcuni azionisti di rilievo della società medesima, è stata la stessa Corte distrettuale ad affermare che «questo ovviamente non prova nulla», salvo individuare «le possibili fonti (dirette o indirette) di trasmissione» della notizia privilegiata al soggetto interessato. Peraltro, come è già stato più volte affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità, in tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, l’espressione «informazione» va intesa quale «conoscenza», indipendentemente dal fatto che essa sia stata conseguita da una comunicazione da parte di altri, poiché la fattispecie di illecito non richiede un collegamento causale orientato tra la conoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di un informatore qualificato, bensì il nesso eziologico tra il possesso dell’informazione e l’utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni su strumenti finanziari (cfr. Cass. n. 14273/2025; Cass. n. 8782/2020; Cass. n. 24310/2017). Ciò è stato affermato anche nella motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, la critica relativa al valore probatorio degli elementi riguardanti l’inserimento del ricorrente nella rete di vendita della società e i suoi rapporti con alcuni azionisti di rilievo della società medesima non vale a inficiare la correttezza dell’iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Considerazioni analoghe valgono con riferimento all’asserzione secondo cui il ricorrente avrebbe sempre “giocato” in borsa e sarebbe appassionato di scommesse, nonché in ordine alle deduzioni svolte circa l’invito del 14 aprile 2020, riportato per estratto alla penultima pagina del ricorso. 7 Trattasi, invero, di fatti valutabili, al massimo, nell’ambito di un’eventuale doglianza di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nella specie non sollevata. La motivazione posta dalla Corte d’appello a fondamento della decisione risulta corretta, in quanto rispettosa dei principi di diritto sopra menzionati, oltre che esaustiva, avendo essa preso in considerazione non solo le circostanze esposte dalla Consob nella delibera opposta, ma anche gli elementi ad esse contrapposti dall’opponente. 2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 6.200,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026. Il Consigliere Estensore VI De IO La Presidente LE AL