Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2010, n. 18078
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Sentenza 26 gennaio 2010

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Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi. Ne consegue che, in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, il giudice deve operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus", tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro disposto dal G.i.p. omettendo la motivazione sulla copiosa produzione del ricorrente nonché la valutazione dei dati fattuali inerenti all'ipotesi dei reati di appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale contestati all'indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2010, n. 18078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18078
    Data del deposito : 26 gennaio 2010

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