Sentenza 4 maggio 2012
Massime • 2
E inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo. (Nella specie il mandato, conferito in sede di riesame, era finalizzato a "proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali" ma non indicava espressamente la volontà del rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio).
In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato circa l'esecuzione del sequestro, nè sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2012, n. 25849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25849 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/05/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1317
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - N. 39191/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI LA N. IL 24/04/1939;
avverso l'ordinanza n. 164/2011 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 12/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il Pubblico Ministero in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame;
- i difensori, avvocati Muscariello Marco e Scattareggia Marchese Francesco, i quali, dopo aver preliminarmente proposto, mediante produzione di memoria sottoscritta da entrambi, motivo nuovo di ricorso col quale hanno denunziato inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 356 c.p.p., per l'omesso avvertimento alla ricorrente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia all'atto della esecuzione del sequestro preventivo, hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 13 luglio 2011 e depositata il 1 settembre 2011, il Tribunale ordinario di Messina, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti di applicazione delle misure cautelari reali, ha confermato i decreti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 16 giugno 2011 e 22 giugno 2011, di sequestro preventivo - finalizzato alla confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356 - della azienda della impresa individuale LL Carmela, di vari immobili e mobili registrati, intestati al LL Carmela, madre di FR AL, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dallo stesso giudice il 16 giugno 2011 per il delitto di associazione di tipo mafioso "finalizzato, tra l'altro, alla acquisizione di attività imprenditoriale", motivando: in rito deve essere disattesa l'eccezione difensiva di nullità, per l'omesso adempimento della formalità prescritta dall'art. 114 disp. att. c.p.p.; la disposizione, infatti, "riguarda solo gli atti di cui all'art. 356 c.p.p."; ricorre "il fumus della misura cautelare reale applicata"; la azienda e i beni, oggetto del sequestro, sono tutti nella effettiva disponibilità dell'indagato, indiziato di essere il dominus della impresa;
infatti, secondo quanto emerge dalle propalazioni dei collaboranti IS e RO e l'imprenditore ZO e, documentalmente, dalla procura conferita dalla LL al figlio, la "impresa LL era gestita dal predetto FR AL"; costui è indagato per il delitto associativo finalizzato al perseguimento del "profitto sul piano imprenditoriale dal metodo mafioso"; i redditi dell'impresa, formalmente intestata alla ricorrente, conseguiti "attraverso e grazie al metodo mafioso", non possono essere considerati leciti;
sicché sussiste la sproporzione tra i residui redditi (da fonte lecita) e i "beni innumerevoli intestati alla LL";
suffragano il sequestro la possibilità della confisca e il rilievo che la disponibilità della azienda e dei beni agevola la "commissione di altri reati della stessa specie di quello contestato".
2. - Ricorre per cassazione l'interessata, col ministero dei difensori di fiducia, avvocato Marco Muscariello e Francesco Scattareggia Marchese (quest'ultimo munito di rituale procura speciale conferita dalla parte il 1 luglio 2011, a margine della richiesta di riesame), mediante distinti atti, di identico contenuto, recanti la data del 30 settembre 2011, col quale sviluppa due motivi dichiarando promiscuamente di denunziare ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., art. 416 bis c.p., comma 7, e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n.356 (primo motivo), e dell'art. 125 c.p.p. (secondo motivo), nonché
vizio della motivazione ritenuta meramente apparente. I difensori, censurando la omessa considerazione delle deduzioni in proposito formulate colla richiesta di riesame e colla memoria depositata alla udienza camerale del 12 luglio 2011, deducono: la titolarità in capo alla LL della azienda e dei beni sequestrati è tutt'altro che fittizia;
l'impresa fu avviata nel lontano 1966, quanto FR AL aveva appena due anni e si è sviluppata grazie al lavoro della LL e del marito FR EL, genitori dell'indagato; il Tribunale ha confuso gestione e titolarità; ha trascurato che UL NT avesse escluso che i profitti della impresa fossero spartiti tra i sodali dalla associazione;
irrilevante è la considerazione del fumus commissi delicti, laddove non è dimostrata la interposizione fittizia;
l'assunto del Collegio circa la "illiceità totale" dei profitti della impresa LL è frutto dell'"intreccio di presunzioni operanti su presunzioni"; è acclarato che la impresa utilizzava al via dell'azione legale per il recupero dei crediti;
le propalazioni di NO non sono confortate da alcun accertamento;
ne' collimano colle dichiarazioni dell'imprenditore ZO in merito all'attentato incendiario subito da costui nei primi anni novanta;
comunque FR non subentrò nella impresa di ZO, sicché la "ricostruzione suggestiva" dell'imprenditore è sconfessata;
la impresa, peraltro, ha tratto cospicui profitti dalla "committenza pubblica" e, pertanto, da "attività non suscettibile di implementazioni mafioso"; l'acquisto di beni risale ai primi degli anni settanta e, pertanto, non è collegabile al supposto reato;
deve ritenersi superato, alla stregua di più recente arresto di legittimità, o principio fissato dalle Sezioni Unite colla sentenza Montella circa "la assoluta indifferenza dei tempi di acquisizione dei beni rispetto al reato"; spetta all'accusa dimostrare "che il titolare apparente non svolga una attività tale da procurargli il bene".
3. - Il ricorso sottoscritto dall'avvocato Muscariello (nonché, conseguentemente, il motivo nuovo del legale) è inammissibile. Questa Corte suprema di cassazione ha fissato, in termini, il principio di diritto, secondo il quale "è inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo" (Sez. 6, 4 marzo 2010, n. 11796, Pilato, massima n. 246485 e Sez. 6, 19 marzo 2010, n. 13154, Arango Garzon, massima n, 246692; cui adde, più in generale circa la necessità della procura speciale per le parti non abilitate a proporre personalmente impugnazione, Sez. 5, 9 aprile 2010, n. 21314, Di Stefano, massima n. 247440; Sez. 6, 20 gennaio 2011, n. 13798, Bonura, massima n. 249873; Sez. 6, 17 settembre 2009, n. 46429, Pace, massima n. 245440; Sez. 5, 25 giugno 2008, n. 33369, Pugliese, massima n. 241392; Sez. 6, 13 marzo 2008, n. 16974, Pulignano, massima n. 239729; Sez. 6, 12 marzo 2008, n. 12517, Calabresi, massima n. 239287).
Nella specie la procura speciale conferita il 12 luglio 2011 dalla parte privata, terza interessata, al difensore ricorrente (prodotta in occasione della udienza davanti al giudice del riesame) non legittima il legale alla proposizione del ricorso per cassazione, in quanto l'atto appare inidoneo a vincere la presunzione, stabilita dell'art. 100 c.p.p., comma 3, di conferimento della procura "soltanto" per il grado del processo in cui è stata utilizzata. Infatti il mandato, affatto generico, contenuto nella procura conferita (indirizzata al presidente del Tribunale di Messina - Sezione riesame e al giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale), a "proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali" e a "richiedere il dissequestro dei beni suindicati", non reca la "espressa volontà" (richiesta dalla norma) a estendere la procura al di là della rappresentanza della parte nel grado dell'incidente cautelare di impugnazione del sequestro (e, tampoco, ad abilitare il legale alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza peraltro non ancora deliberata dal giudice o quo); e, invero, appare quanto meno equivoco (v. circa la inidoneità delle espressioni equivoche a vincere la presunzione dei cui all'art. 100 c.p.p., comma 3, Cass., Sez. 5, 6 luglio 2006, n. 29437, Mancini,
massima n. 235218).
Ricorre, pertanto, l'ipotesi contemplata dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), della impugnazione proposta da chi non è legittimato.
Tuttavia non deve farsi luogo alla formale declaratoria della inammissibilità del ricorso presentato dal ridetto avvocato Muscariello, in considerazione del concorso della impugnazione, di identico contenuto proposta, nell'interesse della medesima parte, dall'altro difensore, ritualmente munito della procura speciale. 3. - Il ricorso proposto dall'avvocato Scattareggia Marchese è, nei termini che seguono, parzialmente fondato.
3.1 - Il motivo nuovo di impugnazione (proposto alla odierna udienza) che investe anche il provvedimento di sequestro riesaminato, deve essere rigettato.
A dispetto di un isolato e non recente arresto (frutto di contrasto inconsapevole: Sez. 3, 27 aprile 2005, n. 20168, Fazzio, massima n. 232244), la giurisprudenza di questa Corte è, invero, consolidata nella affermazione del principio di diritto secondo il quale "in tema di sequestro preventivo" non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato della esecuzione del sequestro, ne' sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo" (Sez. 3, 4 ottobre 2002 , n. 40970, Calcagni, massima n. 222789; Sez. 4, 16 luglio 2009, n. 42512, Olivieri, massima n. 245778 e Sez. 4, 7 luglio 2010, n. 37937, Marchi, massima n. 248443). 3.2 - Deve essere disatteso il primo motivo del ricorso. Non ricorre il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. 3.3 - Merita, invece, accoglimento il secondo mezzo di impugnazione. Al di là del rilievo che il difensore ha erroneamente ricondotto la denunziata violazione di legge, sotto la previsione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), non pertinente, anziché sotto quella della successiva lett. c) del medesimo comma, della inosservanza di norma processuale stabilità a pena di nullità in relazione all'art.125 c.p.p., comma 3, l'ordinanza impugnata risulta inficiata di nullità per vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo ha omesso di esaminare le specifiche deduzioni, formulate dalla parte colla richiesta di riesame, circa la legittima acquisizione dei beni sequestrati.
3.4 - Conseguono il rigetto del motivo nuovo di ricorso dell'avvocato Scattareggia Marchese;
l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale ordinario di Messina.
P.Q.M.
Rigetta il motivo nuovo di ricorso proposto dall'avvocato Scattareggia Marchese alla odierna udienza.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012