Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2012, n. 25849
CASS
Sentenza 4 maggio 2012

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E inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo. (Nella specie il mandato, conferito in sede di riesame, era finalizzato a "proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali" ma non indicava espressamente la volontà del rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio).

In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato circa l'esecuzione del sequestro, nè sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2012, n. 25849
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25849
    Data del deposito : 4 maggio 2012

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