Sentenza 16 luglio 2009
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato della esecuzione del sequestro disposto dal giudice, né sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo.
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- 1. Sequestro preventivo ad iniziativa della p.g.: le Sezioni UnitePaolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con ordinanza del 28 settembre 2015[1] , la terza sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito: "se l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operi anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria; e se, in caso affermativo, la nullità conseguente determini anche quella dell'autonomo decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dopo la convalida di quello d'urgenza disposto d'iniziativa della p.g.". Si anticipa, sin da ora, che la Suprema Corte, con la sentenza qui commentata, ha risolto il contrasto secondo questi termini: "in caso di …
Leggi di più… - 2. Natura e disciplina del sequestro probatorio e preventivo. In particolare, il sequestro “d’urgenza”.Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 12 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2009, n. 42512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42512 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/07/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1326
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 002612/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IV AN N. IL 01/05/1973;
avverso ORDINANZA del 22/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO FAUSTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello Vittorio, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. In data 31/8/2008 la Polizia di Stato di Capo d'Orlando procedeva al controllo dell'auto AUDI A6 condotta da VI AN che, dopo gli accertamenti di rito, risultava essere in stato di alterazione psicofisica dovuta alla assunzione di cocaina. Il predetto veniva denunciato per la contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. e contestualmente veniva disposto il sequestro preventivo del veicolo.
Con ordinanza del 3/9/2008, su richiesta del P.M., il GIP del Tribunale di Patti convalidava il sequestro. Successivamente il Tribunale del Riesame di Messina annullava il sequestro per violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p.. Con provvedimento del 1/10/2008 il GIP disponeva il sequestro preventivo dell'auto. Il riesame avverso tale provvedimento veniva rigettato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 22/10/2008. Il Tribunale, dopo avere rilevato che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., norma inapplicabile al caso di specie, osservava che dalle indagini emergevano gravi indizi della commissione del reato da parte dell'VI, emergenti dagli accertamenti tossicologici a cui era stato sottoposto nella immediatezza del fatto;
inoltre che la misura cautelare non necessitava di alcuna prognosi di pericolosità, tenuto conto della sua finalizzazione alla confisca.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, lamentando la violazione di legge in quanto, in sede di esecuzione del decreto del GIP, la P.G. non aveva rispettato l'art. 365 c.p.p. e art. 370 c.p.p., comma 2, laddove è previsto che gli operanti, all'atto del sequestro, chiedano all'indagato se intenda essere assistito da un difensore. Tale richiesta non era stata formulata, ne' il difensore aveva partecipato alla esecuzione dell'atto. Peraltro il Tribunale del riesame aveva equivocato la censura proposta, malamente riconducendola nell'alveo dell'art. 114 disp. att. c.p.p..
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Invero questa Corte ha avuto modo di stabilire che "in tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato della esecuzione del sequestro, ne' sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo" (Cass. 3^, 40970/02, Calcagni). La ratio di tale differente previsione, tra sequestro probatorio e preventivo, va rinvenuta nel fatto che mentre il primo è un atto di indagine del P.M. o della P.G. e pertanto al momento della sua esecuzione è necessario l'eventuale presidio della garanzia difensiva;
il secondo, il sequestro preventivo, è atto disposto dal giudice, soggetto processuale neutrale, sicché al momento dell'esecuzione dell'atto non necessita il presidio difensivo. La coerenza di tale distinzione trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, laddove è stato previsto che, in caso di sequestro preventivo adottato di iniziativa dalla P.G. (art. 321 c.p.p., comma 3 bis), vanno invece applicate le disposizioni di garanzia di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. sebbene dettate, come detto, per il solo sequestro probatorio (cfr. Cass. 3^, 20168/05, Fazzio). La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009