Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2009, n. 42512
CASS
Sentenza 16 luglio 2009

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In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato della esecuzione del sequestro disposto dal giudice, né sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo.

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  • 1Sequestro preventivo ad iniziativa della p.g.: le Sezioni Unite
    Paolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con ordinanza del 28 settembre 2015[1] , la terza sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito: "se l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operi anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria; e se, in caso affermativo, la nullità conseguente determini anche quella dell'autonomo decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dopo la convalida di quello d'urgenza disposto d'iniziativa della p.g.". Si anticipa, sin da ora, che la Suprema Corte, con la sentenza qui commentata, ha risolto il contrasto secondo questi termini: "in caso di …

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  • 2Natura e disciplina del sequestro probatorio e preventivo. In particolare, il sequestro “d’urgenza”.
    Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 12 aprile 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/2009, n. 42512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42512
Data del deposito : 16 luglio 2009

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