TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. UG NI in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 16.12.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 427/2024 vertente
TRA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Pirina ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Olbia, Via Verrocchio n.
3/C;
RICORRENTE
Contro
(c.f.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t.; CP_2
in persona del Dirigente Controparte_3 generale p.t.; in persona Controparte_4 del Dirigente p.t.; tutti con il patrocinio dei dott.ri , e dal CP_5 Controparte_6 CP_7
Dirigente Scolastico: Prof.ssa , ed elettivamente domiciliati presso Testimone_1
l' Controparte_8
in Trav. La Crucca n. 1 – Loc. Baldinca;
[...] CP_4
RESISTENTE
1
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex. Art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha adito il Tribunale di Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2023/24 condannarsi il al pagamento della somma Controparte_1 di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, con la qualifica di docente supplente, nei seguenti periodi (doc. 2 parte ric); Controparte_1
- Anno scolastico 2019/2020: dal 22.10.2019 al 05.06.2020 e dal 10.06.2020 al
10.06.2020;
- Anno scolastico 2020/2021: dal 22.10.2020 al 30.06.2021;
- Anno scolastico 2021/2022: dal 10.09.2021 al 30.06.2022;
- Anno scolastico 2022/2023: dal 09.09.2022 al 30.06.2023;
- Anno scolastico 2023/2024: dal 08.09.2023 al 31.08.2024.
Che alla data del presente ricorso, l'ultima sede di servizio è ricadente nel circondario di competenza territoriale dell'adito Tribunale.
2 Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Costituitosi, il resistente ha eccepito il diritto all'attribuzione del beneficio della carta CP_1 docente in relazione all'anno scolastico 2019/2020, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale - Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto
1 in espositiva;
In via subordinata - Rigettare la domanda risarcitoria subordinata di controparte, per i motivi di cui al punto 2 in narrativa. In ulteriore subordine - Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico 2019/2020, sulla base dei parametri stabiliti dalla
Sentenza della Corte di cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e
2 della Legge n. 124 del 03.05.1999, per i motivi di cui al punto 3. in narrativa, e per l'effetto, detrarre, da quanto dovesse essere riconosciuto al docente, la somma di € 500,00 per il suddetto anno scolastico non riconoscibile. In via ulteriormente subordinata e gradata -
Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico 2023/2024, in quanto al docente è stato già attribuito il beneficio della Carta Docente, in virtù del D.L. n. 69 del 13.06.2023
(Salva-infrazioni) convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda”.
Nel merito ha diffusamente argomentato il difetto di ricorrenza dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto, a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 enunciati in ordine alla spettanza della carta docente, alla sua natura e alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale
3 sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto
a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per
l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
4 Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui
"criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi,
Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1 occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art.
4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di
5 riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, per quanto riguarda l'a.s. 2019/2020, occorre rilevare che la Corte di Cassazione, nel porre il principio di diritto secondo il quale il bonus in questione spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, ha lasciato dichiaratamente aperto, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, il caso delle supplenze temporanee.
Pur nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti non univoci formatisi sul punto nella giurisprudenza di merito, in attesa di un auspicato intervento chiarificatore della Suprema Corte, lo scrivente reputa che sia preferibile aderire all'impostazione, che sembrerebbe allo stato maggioritaria, che pone in risalto come la ratio del beneficio in esame, evincibile dal complesso delle disposizioni che regolano l'istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, consista nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su di un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”, nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico.
Sicché appare irragionevole e in contrasto con l'art. 3 Cost. riconoscere il “bonus” al supplente che copra l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato, e negarlo invece al docente che svolta attività didattica per lo stesso periodo per effetto della stipula di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi. Nello stesso senso, è stato evidenziato come il contratto stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 124/1999 sia normativamente caratterizzato dal fatto che il posto si presenta come definitivamente disponibile nell'anno entro il 31 dicembre, mentre se la vacanza definitiva emerge dopo il 31 dicembre, la supplenza è comunque temporanea secondo la legge n. 124/99 e dura fino alla cessazione dell'esigenza, sicché, nel caso delle supplenze temporanee, che cumulate abbiano durata complessiva pari o superiore al minimo delle supplenze fino al termine delle attività didattiche (180 giorni, dal 1° gennaio al 30 giugno), sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza discriminare le due tipologie di docenza, a pari quantità di lavoro nell'anno, in base al mero fatto che l'esigenza sostitutiva si palesi definitivamente entro il 31 dicembre o si presenti progressivamente nel corso dell'anno per una pari durata.
In altri termini, secondo tale impostazione, è consentita una valutazione ex post della idoneità della supplenza al fine di assicurare quella continuità didattica che la Suprema Corte ha posto a fondamento del riconoscimento della carta docente anche a favore dei docenti non di ruolo.
6 A conforto della correttezza di tale interpretazione depongono l'obbligatorietà generalizzata della formazione e dell'aggiornamento, rivolta anche ai docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, nonché lo stesso dettato normativo, laddove il legislatore, all'art. 485 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), ha riconosciuto integralmente l'anzianità per i primi quattro anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche, come evidenziato anche dalla Suprema Corte nell'affrontare la questione della assimilabilità del servizio svolto dai docenti a tempo determinato al servizio svolto dai docenti di ruolo (cfr. Cass. civ., Sez. L, 7.02.2020, n. 2924).
Per quanto ora detto, e considerato che parte ricorrente ha provato di aver svolto attività didattica nell'a.s. 2019/2020 per circa otto mesi (dal 22.10.2019 al 05.06.2020 e dal 10.06.2020 al 10.06.2020), si ritiene riconoscibile anche per tale annualità il bonus richiesto.
Relativamente agli anni scolastici successivi, parte ricorrente ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai sopra menzionati parametri indicati dalla Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al 30.6).
Per l'effetto, al docente titolare di incarico sino al 30.06.2026 spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121
L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del
DM n. 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici:
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
7 - condanna il convenuto, nonché l' , ciascuno per le CP_1 Controparte_3 proprie determinazioni, ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma pari a euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.080,00 per esborsi e compensi professionali (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Tempio Pausania, 23/12/2025
Il giudice
UG NI
8
In persona del dott. UG NI in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 16.12.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 427/2024 vertente
TRA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Pirina ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Olbia, Via Verrocchio n.
3/C;
RICORRENTE
Contro
(c.f.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t.; CP_2
in persona del Dirigente Controparte_3 generale p.t.; in persona Controparte_4 del Dirigente p.t.; tutti con il patrocinio dei dott.ri , e dal CP_5 Controparte_6 CP_7
Dirigente Scolastico: Prof.ssa , ed elettivamente domiciliati presso Testimone_1
l' Controparte_8
in Trav. La Crucca n. 1 – Loc. Baldinca;
[...] CP_4
RESISTENTE
1
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex. Art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha adito il Tribunale di Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2023/24 condannarsi il al pagamento della somma Controparte_1 di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.”.
A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, con la qualifica di docente supplente, nei seguenti periodi (doc. 2 parte ric); Controparte_1
- Anno scolastico 2019/2020: dal 22.10.2019 al 05.06.2020 e dal 10.06.2020 al
10.06.2020;
- Anno scolastico 2020/2021: dal 22.10.2020 al 30.06.2021;
- Anno scolastico 2021/2022: dal 10.09.2021 al 30.06.2022;
- Anno scolastico 2022/2023: dal 09.09.2022 al 30.06.2023;
- Anno scolastico 2023/2024: dal 08.09.2023 al 31.08.2024.
Che alla data del presente ricorso, l'ultima sede di servizio è ricadente nel circondario di competenza territoriale dell'adito Tribunale.
2 Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Costituitosi, il resistente ha eccepito il diritto all'attribuzione del beneficio della carta CP_1 docente in relazione all'anno scolastico 2019/2020, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale - Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto
1 in espositiva;
In via subordinata - Rigettare la domanda risarcitoria subordinata di controparte, per i motivi di cui al punto 2 in narrativa. In ulteriore subordine - Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico 2019/2020, sulla base dei parametri stabiliti dalla
Sentenza della Corte di cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e
2 della Legge n. 124 del 03.05.1999, per i motivi di cui al punto 3. in narrativa, e per l'effetto, detrarre, da quanto dovesse essere riconosciuto al docente, la somma di € 500,00 per il suddetto anno scolastico non riconoscibile. In via ulteriormente subordinata e gradata -
Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico 2023/2024, in quanto al docente è stato già attribuito il beneficio della Carta Docente, in virtù del D.L. n. 69 del 13.06.2023
(Salva-infrazioni) convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda”.
Nel merito ha diffusamente argomentato il difetto di ricorrenza dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto, a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 enunciati in ordine alla spettanza della carta docente, alla sua natura e alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale
3 sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto
a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per
l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
4 Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui
"criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi,
Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1 occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art.
4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di
5 riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, per quanto riguarda l'a.s. 2019/2020, occorre rilevare che la Corte di Cassazione, nel porre il principio di diritto secondo il quale il bonus in questione spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, ha lasciato dichiaratamente aperto, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, il caso delle supplenze temporanee.
Pur nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti non univoci formatisi sul punto nella giurisprudenza di merito, in attesa di un auspicato intervento chiarificatore della Suprema Corte, lo scrivente reputa che sia preferibile aderire all'impostazione, che sembrerebbe allo stato maggioritaria, che pone in risalto come la ratio del beneficio in esame, evincibile dal complesso delle disposizioni che regolano l'istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, consista nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su di un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”, nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico.
Sicché appare irragionevole e in contrasto con l'art. 3 Cost. riconoscere il “bonus” al supplente che copra l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato, e negarlo invece al docente che svolta attività didattica per lo stesso periodo per effetto della stipula di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi. Nello stesso senso, è stato evidenziato come il contratto stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 124/1999 sia normativamente caratterizzato dal fatto che il posto si presenta come definitivamente disponibile nell'anno entro il 31 dicembre, mentre se la vacanza definitiva emerge dopo il 31 dicembre, la supplenza è comunque temporanea secondo la legge n. 124/99 e dura fino alla cessazione dell'esigenza, sicché, nel caso delle supplenze temporanee, che cumulate abbiano durata complessiva pari o superiore al minimo delle supplenze fino al termine delle attività didattiche (180 giorni, dal 1° gennaio al 30 giugno), sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza discriminare le due tipologie di docenza, a pari quantità di lavoro nell'anno, in base al mero fatto che l'esigenza sostitutiva si palesi definitivamente entro il 31 dicembre o si presenti progressivamente nel corso dell'anno per una pari durata.
In altri termini, secondo tale impostazione, è consentita una valutazione ex post della idoneità della supplenza al fine di assicurare quella continuità didattica che la Suprema Corte ha posto a fondamento del riconoscimento della carta docente anche a favore dei docenti non di ruolo.
6 A conforto della correttezza di tale interpretazione depongono l'obbligatorietà generalizzata della formazione e dell'aggiornamento, rivolta anche ai docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, nonché lo stesso dettato normativo, laddove il legislatore, all'art. 485 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), ha riconosciuto integralmente l'anzianità per i primi quattro anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche, come evidenziato anche dalla Suprema Corte nell'affrontare la questione della assimilabilità del servizio svolto dai docenti a tempo determinato al servizio svolto dai docenti di ruolo (cfr. Cass. civ., Sez. L, 7.02.2020, n. 2924).
Per quanto ora detto, e considerato che parte ricorrente ha provato di aver svolto attività didattica nell'a.s. 2019/2020 per circa otto mesi (dal 22.10.2019 al 05.06.2020 e dal 10.06.2020 al 10.06.2020), si ritiene riconoscibile anche per tale annualità il bonus richiesto.
Relativamente agli anni scolastici successivi, parte ricorrente ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai sopra menzionati parametri indicati dalla Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al 30.6).
Per l'effetto, al docente titolare di incarico sino al 30.06.2026 spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121
L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del
DM n. 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici:
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
7 - condanna il convenuto, nonché l' , ciascuno per le CP_1 Controparte_3 proprie determinazioni, ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma pari a euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.080,00 per esborsi e compensi professionali (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Tempio Pausania, 23/12/2025
Il giudice
UG NI
8