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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15708/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] residente in [...]
8 a BOLOGNA (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Guglielmini D'Achille con studio in
Bologna, via Don Minzoni, n. 11
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA GASPARI 2/4 40033 CASALECCHIO DI RENO presso lo studio dell'Avv. MILIONE MARIA
PINA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/03/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/11/2024 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
n data 04/10/1992 in Bologna, unione dalla quale non nascevano figli. CP_1
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati da oltre un anno, a far data dall'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 494/2015 del 20/01/2015.
Si costituiva non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio.
All'udienza del 18/03/2025, essendo personalmente comparsi entrambi i coniugi, il Giudice dava atto che il Sig. , costituendosi, aderiva alla domanda della ricorrente e le parti Controparte_1
raggiungevano un accordo circa la compensazione delle spese legali.
La causa veniva dunque rimessa al collegio per la decisione.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett.
b) della L. n. 898/19 70 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre un anno dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B
L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04/10/1992 in Bologna tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) , iscritto nei Controparte_1
pagina 2 di 3 registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 850 parte 2,Serie A, anno 1992;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000;
3. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
26.3.2025____________
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15708/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] residente in [...]
8 a BOLOGNA (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Guglielmini D'Achille con studio in
Bologna, via Don Minzoni, n. 11
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA GASPARI 2/4 40033 CASALECCHIO DI RENO presso lo studio dell'Avv. MILIONE MARIA
PINA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/03/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/11/2024 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
n data 04/10/1992 in Bologna, unione dalla quale non nascevano figli. CP_1
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati da oltre un anno, a far data dall'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 494/2015 del 20/01/2015.
Si costituiva non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio.
All'udienza del 18/03/2025, essendo personalmente comparsi entrambi i coniugi, il Giudice dava atto che il Sig. , costituendosi, aderiva alla domanda della ricorrente e le parti Controparte_1
raggiungevano un accordo circa la compensazione delle spese legali.
La causa veniva dunque rimessa al collegio per la decisione.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett.
b) della L. n. 898/19 70 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre un anno dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B
L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04/10/1992 in Bologna tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) , iscritto nei Controparte_1
pagina 2 di 3 registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 850 parte 2,Serie A, anno 1992;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000;
3. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
26.3.2025____________
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3